Art. 1.
Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonche' tutte le competenze gia' attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".
Il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Ad esso sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni esercitati dal Ministero della difesa in materia di aviazione civile, nonche' tutte le competenze gia' attribuite dal Codice della navigazione al Ministero dell'aeronautica. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera m)) che "Ai sensi dell' articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: [. . .] m) legge 30 gennaio 1963, n. 141 ".