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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3098/2020
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA nella causa n. r.g. 3098/2020
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 21/10/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
viste le note scritte depositate telematicamente dal procuratore di parte opponente;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,23/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3098/2020 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIRINGO GRAZIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del luglio 2020 ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione Parte_1 pagina 2 di 7 proposta ai sensi dell'art. 512 c.p.c.
In particolare parte attrice ha eccepito il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, la mancata indicazione dell'ISC/TAEG e del TAE nonché l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Pur ritualmente citata in giudizio non si costituiva la banca convenuta. Ne deve pertanto essere dichiarata la contumacia.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In ordine alla (solo) eventuale violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 giova ricordare che su tale questione si sono recentemente espresse le Sezioni
Unite del Supremo Collegio. Queste ultime hanno in particolare evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993, non è
elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. artt. 51 e 53 del c.d. T.U.B.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è
quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito
(Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2022, n. 33719).
Pertanto l'eccezione risulta infondata.
Nessuna criticità si riscontra, nel caso di specie, in relazione all'omessa indicazione dell' o CP_2
pagina 3 di 7 T.A.E.G..
Co La funzione dell' è quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse di tutti i costi accessori. L'ISC è, pertanto, un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente lo scopo di informare il cliente in ordine al costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo.
La non esatta indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento quanto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo che rimane, tuttavia, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
Co Ne discende che l' non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è
sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione automatica dei tassi d'interesse stabiliti ex lege a quelli pattuiti.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(cfr. Cass. 39169/2021) (in senso conforme: Tribunale Brindisi sez. 1^, 22/12/2021, n. 1699, secondo
Co cui l'erronea od omessa quantificazione dell' non determina l'applicazione dell'art. 117, comma 6
TUB; Tribunale Tivoli sez. 1^, 02/07/2021, n. 1026; Tribunale Lecco sez. 1^, 07/05/2021, n. 246, il
Co quale esclude la nullità anche in caso di difformità tra indicato in contratto e quello concretamente pagina 4 di 7 applicato;
Tribunale Napoli sez. 2^, 05/05/2021, n. 4240; Tribunale Verona sez. 3^, 08/02/2021).
In tal senso, ex multis, anche Cassazione civile sez. 1^, 09/12/2021, n. 39169 secondo cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
Venendo all'ulteriore censura occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di
Torino, con Sentenza del 5 maggio 2020, n. 464, che ha ribadito che nei mutui con ammortamento alla francese (come nel caso di specie) non sussiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. In particolare, il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Ne consegue che non è censurabile l'omessa indicazione del
T.A.E.
Infine, in ordine all'eccepita usurarietà degli interessi la stessa è stata esclusa dalla CTU a firma della dott.ssa che, con valutazione esente da critiche e che si condivide, ha concluso nel senso Persona_1
che “le condizioni praticate dall'istituto di credito al contratto di mutuo con riferimento al tasso di mora, non hanno mai superato i limiti del tasso soglia mora” e che “il tasso soglia relativo al quarto trimestre 2003 è del 6,225% ( 4,15+50%), il TAEG alla data di sottoscrizione del contratto è del 4,80%
ed il TAE è del 4,7493%”.
pagina 5 di 7 Infine infondata oltre che tardiva risulta l'eccezione di nullità del mutuo azionato da controparte, in ragione della presenza di clausola di interessi agganciata al parametro Euribor, oggetto di manipolazione da parte di svariati istituti di credito.
In base al materiale in atti non risulta neppure allegato che Controparte_3
abbia preso parte alla intesa censurata o abbia influito sull'andamento del dato sopra indicato (cfr. Trib.
Torino Sez. I 6.10.2022, n. 3876; Trib. Catania Sez. IV 4.10.2022, n. 4025; App. Ancora Sez. VII
9.8.2022, n. 1060; App. Torino 3.2.2022, n. 121; Trib. Catania Sez. IV 12.6.2020, n. 2021; Trib.
Catania Sez. IV 8.2.2020 n. 530).
Deve al contempo rilevarsi che non è stata prodotta la decisione dell'Autorità e/o Organismo
dell'Unione Europea ai sensi del trattato Ce che costituisce “prova privilegiata” (Trib. Pescara
28.3.2019, n. 557). Nessuna indeterminatezza sussiste poi, dall'angolo visuale dell'art. 1284 c.c., dal momento che il tasso Euribor al quale è ancorata la clausola relativa agli interessi del mutuo oggetto di causa costituisce parametro rilevato in modo certo ed ufficiale, idoneo ad integrare la previsione negoziale sottoscritta dalle parti (cfr. Cass. Civ. Sez. III 19.2.2014, n. 3968).
Dalle argomentazioni testé illustrate consegue il rigetto della censura in discorso.
Nel medesimo senso sopra delineato si è di recente espressa anche una sentenza della Corte d'Appello
di Catania, in cui si è chiarito che: “- nel contratto di mutuo per cui è causa il tasso di interesse è stato determinato in maniera precisa ed è assolutamente determinabile con riguardo al successivo svolgimento in quanto ancorato ad un dato oggettivo (l'Euribor) e non rimesso alla discrezionalità della banca;
- la circostanza che la precisa individuazione del tasso variabile nel corso del rapporto possa, in ipotesi, non risultare agevole, richiedendo l'uso di formule tecniche di matematica finanziaria, non interferisce con la determinabilità oggettiva del tasso di interesse;
- le argomentazioni circa l'applicazione di un tasso controllato dalle banche, a prescindere dalla loro eventuale fondatezza, sono pagina 6 di 7 del tutto non rilevanti non essendo stato dedotto, né tanto meno provato, che la banca convenuta faccia parte del cartello che determina il tasso Euribor” (App. Catania Sez. I 10.5.2022, n. 956).
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Parte_1
Nulla sulle spese legali attesa la contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese legali;
- pone le spese di CTU già liquidate a carico di parte opponente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 22/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA nella causa n. r.g. 3098/2020
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 21/10/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
viste le note scritte depositate telematicamente dal procuratore di parte opponente;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,23/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3098/2020 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SIRINGO GRAZIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. P.IVA_1
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del luglio 2020 ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione Parte_1 pagina 2 di 7 proposta ai sensi dell'art. 512 c.p.c.
In particolare parte attrice ha eccepito il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, la mancata indicazione dell'ISC/TAEG e del TAE nonché l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Pur ritualmente citata in giudizio non si costituiva la banca convenuta. Ne deve pertanto essere dichiarata la contumacia.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In ordine alla (solo) eventuale violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 giova ricordare che su tale questione si sono recentemente espresse le Sezioni
Unite del Supremo Collegio. Queste ultime hanno in particolare evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993, non è
elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. artt. 51 e 53 del c.d. T.U.B.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria),
condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è
quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito
(Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2022, n. 33719).
Pertanto l'eccezione risulta infondata.
Nessuna criticità si riscontra, nel caso di specie, in relazione all'omessa indicazione dell' o CP_2
pagina 3 di 7 T.A.E.G..
Co La funzione dell' è quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse di tutti i costi accessori. L'ISC è, pertanto, un indicatore del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, avente lo scopo di informare il cliente in ordine al costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo.
La non esatta indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento quanto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo che rimane, tuttavia, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto.
Co Ne discende che l' non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è
sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione automatica dei tassi d'interesse stabiliti ex lege a quelli pattuiti.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(cfr. Cass. 39169/2021) (in senso conforme: Tribunale Brindisi sez. 1^, 22/12/2021, n. 1699, secondo
Co cui l'erronea od omessa quantificazione dell' non determina l'applicazione dell'art. 117, comma 6
TUB; Tribunale Tivoli sez. 1^, 02/07/2021, n. 1026; Tribunale Lecco sez. 1^, 07/05/2021, n. 246, il
Co quale esclude la nullità anche in caso di difformità tra indicato in contratto e quello concretamente pagina 4 di 7 applicato;
Tribunale Napoli sez. 2^, 05/05/2021, n. 4240; Tribunale Verona sez. 3^, 08/02/2021).
In tal senso, ex multis, anche Cassazione civile sez. 1^, 09/12/2021, n. 39169 secondo cui "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi,
prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto".
Venendo all'ulteriore censura occorre richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di
Torino, con Sentenza del 5 maggio 2020, n. 464, che ha ribadito che nei mutui con ammortamento alla francese (come nel caso di specie) non sussiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. In particolare, il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Ne consegue che non è censurabile l'omessa indicazione del
T.A.E.
Infine, in ordine all'eccepita usurarietà degli interessi la stessa è stata esclusa dalla CTU a firma della dott.ssa che, con valutazione esente da critiche e che si condivide, ha concluso nel senso Persona_1
che “le condizioni praticate dall'istituto di credito al contratto di mutuo con riferimento al tasso di mora, non hanno mai superato i limiti del tasso soglia mora” e che “il tasso soglia relativo al quarto trimestre 2003 è del 6,225% ( 4,15+50%), il TAEG alla data di sottoscrizione del contratto è del 4,80%
ed il TAE è del 4,7493%”.
pagina 5 di 7 Infine infondata oltre che tardiva risulta l'eccezione di nullità del mutuo azionato da controparte, in ragione della presenza di clausola di interessi agganciata al parametro Euribor, oggetto di manipolazione da parte di svariati istituti di credito.
In base al materiale in atti non risulta neppure allegato che Controparte_3
abbia preso parte alla intesa censurata o abbia influito sull'andamento del dato sopra indicato (cfr. Trib.
Torino Sez. I 6.10.2022, n. 3876; Trib. Catania Sez. IV 4.10.2022, n. 4025; App. Ancora Sez. VII
9.8.2022, n. 1060; App. Torino 3.2.2022, n. 121; Trib. Catania Sez. IV 12.6.2020, n. 2021; Trib.
Catania Sez. IV 8.2.2020 n. 530).
Deve al contempo rilevarsi che non è stata prodotta la decisione dell'Autorità e/o Organismo
dell'Unione Europea ai sensi del trattato Ce che costituisce “prova privilegiata” (Trib. Pescara
28.3.2019, n. 557). Nessuna indeterminatezza sussiste poi, dall'angolo visuale dell'art. 1284 c.c., dal momento che il tasso Euribor al quale è ancorata la clausola relativa agli interessi del mutuo oggetto di causa costituisce parametro rilevato in modo certo ed ufficiale, idoneo ad integrare la previsione negoziale sottoscritta dalle parti (cfr. Cass. Civ. Sez. III 19.2.2014, n. 3968).
Dalle argomentazioni testé illustrate consegue il rigetto della censura in discorso.
Nel medesimo senso sopra delineato si è di recente espressa anche una sentenza della Corte d'Appello
di Catania, in cui si è chiarito che: “- nel contratto di mutuo per cui è causa il tasso di interesse è stato determinato in maniera precisa ed è assolutamente determinabile con riguardo al successivo svolgimento in quanto ancorato ad un dato oggettivo (l'Euribor) e non rimesso alla discrezionalità della banca;
- la circostanza che la precisa individuazione del tasso variabile nel corso del rapporto possa, in ipotesi, non risultare agevole, richiedendo l'uso di formule tecniche di matematica finanziaria, non interferisce con la determinabilità oggettiva del tasso di interesse;
- le argomentazioni circa l'applicazione di un tasso controllato dalle banche, a prescindere dalla loro eventuale fondatezza, sono pagina 6 di 7 del tutto non rilevanti non essendo stato dedotto, né tanto meno provato, che la banca convenuta faccia parte del cartello che determina il tasso Euribor” (App. Catania Sez. I 10.5.2022, n. 956).
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Parte_1
Nulla sulle spese legali attesa la contumacia di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- rigetta l'opposizione;
- nulla sulle spese legali;
- pone le spese di CTU già liquidate a carico di parte opponente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 22/10/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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