Art. 3.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per l'esercizio 1955-1956, in lire 10.000.000.000.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per l'esercizio 1955-1956, in lire 10.000.000.000.