TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3186/2024 (R.G. 7442/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 27.02.2024 e pubblicato in data 04.03.2024
DA
C.F. e P. IVA con sede in Milano, Via Berbera n. 49, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Cattelan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Galliate Lombardo (VA), Via Apollonio n. 10
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro dagli avvocati Guido Palombi e Davide Brusaporci, ed elettivamente domiciliato, con elezione di domicilio digitale, presso gli indirizzi PEC dei difensori e , Email_1 Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
12.06.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda di controparte è infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, come verrà provato in corso di causa;
- in via istruttoria, con riserva di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori ed ulteriormente articolare prove e produrre documentazione;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente procedimento”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e rigettata, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3186/2024 del 27 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 648 c.p.c:
a) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 4 c.p.c.
b) in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da nei confronti del Sig. confermando, per l'effetto, in ogni sua parte Parte_1 CP_1
l'opposto decreto ingiuntivo n. 3186/2024 reso in data 27 febbraio 2024;
c) in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. del Sig. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a pagare un importo liquidato CP_1 dal Giudice in via equitativa secondo le Tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano;
d) in via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria di ulteriormente dedurre, produrre documenti, citare testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto e, occorrendo, diversamente concludere.
e) con vittoria delle spese, competenze ed onorari.”
pagina 2 di 8 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale in data 12.06.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3186/2024 (R.G. 7442/2022), emesso dal
Tribunale di Milano in data 27.02.2024 e pubblicato in data 04.03.2024, (nel Parte_2 prosieguo, per brevità, oppure “la Società”), conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
chiedendo, in via principale e nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda monitoria di controparte era ritenuta infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in nell'atto introduttivo;
in via istruttoria si riservava di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori ed ulteriormente articolare prove e produrre documentazione.
Il giudizio è stato inizialmente assegnato al giudice dott.ssa Simonetta Scirpo.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate CP_1 dall'odierna attrice opponente e, per l'effetto, la conferma, in ogni sua parte, dell'opposto decreto ingiuntivo n. 3186/2024, emesso in data 27.02.2024 e pubblicato in data 04.03.2025, nonché
l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
Con provvedimento in data 31.07.2024, il giudice disponeva il differimento della prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. al 27.11.2024, con decorrenza da tale data dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., delegando alla scrivente (alla quale la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal
02.08.2024) la trattazione della causa e la redazione della sentenza.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, il giudice ammetteva la prova diretta per testi formulata dalle parti;
concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c.; ammetteva parte convenuta opposta alla prova contraria con il teste sig. sul capitolo ammesso della seconda memoria istruttoria di parte opponente Tes_1
e rinviava la causa per l'escussione di tutti i testimoni all'udienza in data 20.02.2025, all'esito della quale, escusso il sig. intimato dal sig. e, preso atto della mancata comparizione in udienza Tes_1 CP_1 della società opponente, rinviava la causa all'udienza in data 12.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di eventuali note conclusive.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 8 In primo luogo , in relazione alle doglianze di parte convenuta opposta circa l'inidoneità dell'opposizione a mettere in discussione il fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con richiesta, ex art. 164, IV comma, c.p.c., di dichiarazione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, si rileva che la citazione deve ritenersi nulla soltanto se vi sia la totale omissione ed assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ovvero della parte convenuta e che tale ipotesi non sia ravvisabile nel caso in esame, in quanto sia il petitum che la cuasa petendi sono individuabili, avendo riguardo al contenuto complessivo dell'atto.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, anche alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste economiche del sig. nei confronti di , in CP_1 Parte_1 relazione all'attività di collaborazione professionale legata alla prevendita, definizione di partnership strategiche e allo sviluppo del mercato della sicurezza delle reti di comunicazione e delle applicazioni software, per effetto del contratto stipulato inter partes in data 01.04.2022, con scadenza al 31.12.2022
(vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), che prevedeva la corresponsione da parte dell'opponente all'opposto di un compenso mensile fisso di Euro 7.170,00, oltre IVA e altri eventuali oneri.
L'opposto asseriva che il contratto, che aveva scadenza al 31.12.2022, veniva tacitamente rinnovato dalle parti anche per il 2023 e il sig. dichiarava di aver svolto alcune attività, tra le quali: CP_1
individuazione dei contenuti e dei servizi da erogare alle imprese partner; progettazione e realizzazione del portafoglio servizi erogati dalla Società nell'ambito della sicurezza informatica, ivi compresa la scrittura e la validazione dei contenuti delle c.d. “Manleve”, ovverosia di garanzie – parte integrante dell'offerta – volte a tutelare preventivamente le imprese clienti da eventuali problematiche di tipo legale;
in particolare, grazie all'attività preliminare prestata dall'odierno convenuto opposto,
l'opponente era in grado sin dai primi mesi dall'inizio del rapporto di collaborazione di erogare alcuni servizi (vedasi portafoglio servizi, doc. n. 11 fascicolo opposto): Gap Analysis (Cyber Security
Assessment); Phishing Vulnerability Assessment; Controparte_2 Controparte_3
; Wifi Assessment; ; Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
Audit Compliance su Algoritmi (AI, Decisioni Automatiche); monitoraggio e CP_8
coordinamento organizzativo della cybersecurity academy, progetto che aveva come obiettivo la formazione di personale in materia di Cyber sicurezza da proporre e somministrare alle imprese con le quali era stata sviluppata o implementata una partnership da parte del sig. CP_1
In primo luogo, per poter accogliere la domanda dell'opposto, deve rilevarsi che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui pagina 4 di 8 esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.
Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali
(vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti (in particolare del doc. n. 1 del fascicolo monitorio) e dall'escussione testimoniale svoltasi all'udienza in data 20.02.2025 del sig. le Tes_1
cui dichiarazioni devono ritenersi attendibili, non vi sono dubbi circa la sussistenza di un incarico professionale conferito da al sig. Parte_1 CP_1
La questione controversa riguarda la legittimità o meno delle richieste economiche dell'opposto per l'attività prestata posteriormente alla scadenza contrattuale dell'incarico, in data 31.12.2022, per essersi comunque il contratto tacitamente rinnovato per effetto delle prestazioni erogate dall'opposto alla
Società anche dopo la sua scadenza contrattuale, nell'anno 2023.
Deve rilevarsi inoltre che, in tema di onus probandi, parte opposta abbia provato il proprio credito in modo idoneo all'accoglimento delle proprie domande e che parte opponente, invece, nel caso di specie, non abbia fornito prova idonea volta alla contestazione delle richieste di pagamento che il sig. le CP_1
ha rivolto.
non ha, infatti, contestato, né allegato fatti estintivi circa: l'esistenza di un contratto valido Parte_1
ed efficace inter partes per il periodo nel quale la Società ha omesso di corrispondere al sig. il CP_1 compenso per le attività professionali svolte in suo favore (dicembre 2022/marzo 2023); l'assolvimento della prestazione d'opera oggetto del contratto;
la validità e l'efficacia delle fatture allegate (vedasi docc. da 5 a 8 fascicolo monitorio), nonché il quantum in esse riportato.
Circa il valore probatorio delle fatture monitoriamente azionate dall'opposta con la proceduta monitoria, si rileva che la giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni pagina 5 di 8 eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del
12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito. Pertanto elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi
Cass. Civ. 3581/2024).
In relazione alle contestazioni svolte dalla Società si può richiamare la giurisprudenza che ha affermato che “in tema di ingiunzione civile, nel giudizio di opposizione il negozio giuridico sottostante l'emissione delle fatture deve essere oggetto di contestazione specifica e non può essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo che è del tutto inconferente perché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione” (Tribunale di Roma, sez.
XVII, 21.06.2018, n. 12763).
Parte opponente, nel caso in esame, non ha contestato compiutamente l'emissione delle fatture emesse dall'opposta, né in punto di an, né in punto di quantum, riservandosi nel proprio atto introduttivo di meglio argomentare le proprie doglianze, ma senza che ciò sia effettivamente avvenuto, sulla scorta di una non provata e non precisata mancanza di diligenza dell'opposto nell'attività svolta.
Il sig. invece ha dato piena prova del proprio credito a fronte dell'attività svolta in favore CP_1 dell'opponente. Al riguardo occorre considerare i documenti nn. 2, 3 e 4 del fascicolo dell'opposto, che attestano come il sig. abbia permesso alla Società di stipulare collaborazioni anche negli ultimi CP_1
mesi del rapporto di collaborazione oggetto di contestazione delle partnership commerciali con le società Ammagramma S.r.l. e NPO Sistemi S.r.l.; le fatture, documenti nn. da 5 a 8 del fascicolo dell'opposto, che rappresentano prova scritta del diritto di credito del sig. Testi;
il portafoglio servizi, documento n. 11 del fascicolo dell'opposto, che conferma che il sig. ha predisposto il set di CP_1 servizi erogati dalla Società nell'ambito Cybersecurity; la lista contatti, documento n. 12 del fascicolo pagina 6 di 8 dell'opposto, che prova che il sig. Testi ha individuato contatti, al fine di generare delle collaborazioni e delle partnership commerciali in favore della Società; la lista risorse umane da somministrare alle aziende partnership, documento n. 13 del fascicolo dell'opposto, che conferma che il sig. ha CP_1
sviluppato la Cybersecurity Academy così da consentire alla Società di godere di un “pacchetto” di risorse da proporre alle imprese clienti.
Queste circostanze sono state anche oggetto di conferma da parte dell'unica prova testimoniale all'udienza del 20.02.2025.
Il sig. dipendente della società opponente da aprile 2022 fino gennaio/febbraio 2023, Tes_1 escusso durante l'udienza, ha confermato che il sig. ha organizzato la business unit di Cyber CP_1
Security della Società, soprattutto per quanto concerne “la parte commerciale e la proposizione del marketing”; che il sig. “si occupava della parte di posizionamento e proposizione commerciale di CP_1 questi servizi” e che, per lo sviluppo di servizi “collaboravano insieme”; che ad Ammagramma sono state erogate “attività di test di sicurezza su applicativi di loro clienti” e che a NPO venivano inviati consulenti informatici;
che il convenuto opposto “ha contribuito a passare dei contatti all'opponente”; che, con riferimento all'Academy, il sig. per la “parte commerciale”, proponeva i profili degli CP_1
studenti alle varie aziende che cercavano personale specializzato;
che il sig. si occupava di CP_1 compiere tutte le attività necessarie per consentire il proficuo collocamento dei discenti dell'Academy presso le imprese con le quali lo stesso aveva instaurato partnership commerciali;
che il sig. ha CP_1
collaborato per la correzione e risoluzione di problematiche inerenti i sistemi di sicurezza della Società; che il sig. ha continuato a svolgere la propria attività nell'interesse della Società anche nel CP_1
periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste del sig. Testi siano legittime e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la fase decisoria svoltasi con le modalità dell'art. 281 sexies c.p.c., così per un totale di Euro 6.164,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori.
La palese infondatezza delle domande attoree e la trascuratezza con la quale sono stati redatti l'atto introduttivo del giudizio e le prime due memorie integrative, scarne di contestazioni puntuali e di documentazione allegata, consentono di ritenere che il presente giudizio di opposizione sia stato introdotto con colpa grave, ragione che porta all'accoglimento della domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi I e III, c.p.c., liquidati pagina 7 di 8 equitativamente in misura corrispondente alla metà dell'importo liquidato per compensi professionali, così per un totale di Euro 3.582,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo.
PQM
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, V Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Cinzia Cassone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 3186/2024 (RG 7442/2024) emesso dal Tribunale di Milano il
27.02.2014 e pubblicato in data 04.03.2024, decreto che conferma e che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore , a rimborsare Parte_1
in favore di le spese di giudizio, che liquida in Euro 6.164,00 per compensi, oltre 15% per CP_1
spese generali, CPA ed IVA;
3) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
di Euro 3.582,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria, in favore del sig. CP_1
Così deciso in Milano, 16 Giugno 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3186/2024 (R.G. 7442/2024) emesso dal Tribunale di Milano in data 27.02.2024 e pubblicato in data 04.03.2024
DA
C.F. e P. IVA con sede in Milano, Via Berbera n. 49, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Cattelan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Galliate Lombardo (VA), Via Apollonio n. 10
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro dagli avvocati Guido Palombi e Davide Brusaporci, ed elettivamente domiciliato, con elezione di domicilio digitale, presso gli indirizzi PEC dei difensori e , Email_1 Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
12.06.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda di controparte è infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, come verrà provato in corso di causa;
- in via istruttoria, con riserva di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori ed ulteriormente articolare prove e produrre documentazione;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese del presente procedimento”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e rigettata, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3186/2024 del 27 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 648 c.p.c:
a) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 4 c.p.c.
b) in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da nei confronti del Sig. confermando, per l'effetto, in ogni sua parte Parte_1 CP_1
l'opposto decreto ingiuntivo n. 3186/2024 reso in data 27 febbraio 2024;
c) in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. del Sig. per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a pagare un importo liquidato CP_1 dal Giudice in via equitativa secondo le Tabelle elaborate dall'Osservatorio della Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano;
d) in via istruttoria: con ogni più ampia riserva istruttoria di ulteriormente dedurre, produrre documenti, citare testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto e, occorrendo, diversamente concludere.
e) con vittoria delle spese, competenze ed onorari.”
pagina 2 di 8 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale in data 12.06.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3186/2024 (R.G. 7442/2022), emesso dal
Tribunale di Milano in data 27.02.2024 e pubblicato in data 04.03.2024, (nel Parte_2 prosieguo, per brevità, oppure “la Società”), conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
chiedendo, in via principale e nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto la domanda monitoria di controparte era ritenuta infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in nell'atto introduttivo;
in via istruttoria si riservava di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori ed ulteriormente articolare prove e produrre documentazione.
Il giudizio è stato inizialmente assegnato al giudice dott.ssa Simonetta Scirpo.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate CP_1 dall'odierna attrice opponente e, per l'effetto, la conferma, in ogni sua parte, dell'opposto decreto ingiuntivo n. 3186/2024, emesso in data 27.02.2024 e pubblicato in data 04.03.2025, nonché
l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
Con provvedimento in data 31.07.2024, il giudice disponeva il differimento della prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. al 27.11.2024, con decorrenza da tale data dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., delegando alla scrivente (alla quale la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal
02.08.2024) la trattazione della causa e la redazione della sentenza.
Con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2024, il giudice ammetteva la prova diretta per testi formulata dalle parti;
concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c.; ammetteva parte convenuta opposta alla prova contraria con il teste sig. sul capitolo ammesso della seconda memoria istruttoria di parte opponente Tes_1
e rinviava la causa per l'escussione di tutti i testimoni all'udienza in data 20.02.2025, all'esito della quale, escusso il sig. intimato dal sig. e, preso atto della mancata comparizione in udienza Tes_1 CP_1 della società opponente, rinviava la causa all'udienza in data 12.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di eventuali note conclusive.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 8 In primo luogo , in relazione alle doglianze di parte convenuta opposta circa l'inidoneità dell'opposizione a mettere in discussione il fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con richiesta, ex art. 164, IV comma, c.p.c., di dichiarazione di nullità dell'atto di citazione in opposizione, per omessa o assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, si rileva che la citazione deve ritenersi nulla soltanto se vi sia la totale omissione ed assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ovvero della parte convenuta e che tale ipotesi non sia ravvisabile nel caso in esame, in quanto sia il petitum che la cuasa petendi sono individuabili, avendo riguardo al contenuto complessivo dell'atto.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, anche alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste economiche del sig. nei confronti di , in CP_1 Parte_1 relazione all'attività di collaborazione professionale legata alla prevendita, definizione di partnership strategiche e allo sviluppo del mercato della sicurezza delle reti di comunicazione e delle applicazioni software, per effetto del contratto stipulato inter partes in data 01.04.2022, con scadenza al 31.12.2022
(vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio), che prevedeva la corresponsione da parte dell'opponente all'opposto di un compenso mensile fisso di Euro 7.170,00, oltre IVA e altri eventuali oneri.
L'opposto asseriva che il contratto, che aveva scadenza al 31.12.2022, veniva tacitamente rinnovato dalle parti anche per il 2023 e il sig. dichiarava di aver svolto alcune attività, tra le quali: CP_1
individuazione dei contenuti e dei servizi da erogare alle imprese partner; progettazione e realizzazione del portafoglio servizi erogati dalla Società nell'ambito della sicurezza informatica, ivi compresa la scrittura e la validazione dei contenuti delle c.d. “Manleve”, ovverosia di garanzie – parte integrante dell'offerta – volte a tutelare preventivamente le imprese clienti da eventuali problematiche di tipo legale;
in particolare, grazie all'attività preliminare prestata dall'odierno convenuto opposto,
l'opponente era in grado sin dai primi mesi dall'inizio del rapporto di collaborazione di erogare alcuni servizi (vedasi portafoglio servizi, doc. n. 11 fascicolo opposto): Gap Analysis (Cyber Security
Assessment); Phishing Vulnerability Assessment; Controparte_2 Controparte_3
; Wifi Assessment; ; Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
Audit Compliance su Algoritmi (AI, Decisioni Automatiche); monitoraggio e CP_8
coordinamento organizzativo della cybersecurity academy, progetto che aveva come obiettivo la formazione di personale in materia di Cyber sicurezza da proporre e somministrare alle imprese con le quali era stata sviluppata o implementata una partnership da parte del sig. CP_1
In primo luogo, per poter accogliere la domanda dell'opposto, deve rilevarsi che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui pagina 4 di 8 esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.
Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali
(vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti (in particolare del doc. n. 1 del fascicolo monitorio) e dall'escussione testimoniale svoltasi all'udienza in data 20.02.2025 del sig. le Tes_1
cui dichiarazioni devono ritenersi attendibili, non vi sono dubbi circa la sussistenza di un incarico professionale conferito da al sig. Parte_1 CP_1
La questione controversa riguarda la legittimità o meno delle richieste economiche dell'opposto per l'attività prestata posteriormente alla scadenza contrattuale dell'incarico, in data 31.12.2022, per essersi comunque il contratto tacitamente rinnovato per effetto delle prestazioni erogate dall'opposto alla
Società anche dopo la sua scadenza contrattuale, nell'anno 2023.
Deve rilevarsi inoltre che, in tema di onus probandi, parte opposta abbia provato il proprio credito in modo idoneo all'accoglimento delle proprie domande e che parte opponente, invece, nel caso di specie, non abbia fornito prova idonea volta alla contestazione delle richieste di pagamento che il sig. le CP_1
ha rivolto.
non ha, infatti, contestato, né allegato fatti estintivi circa: l'esistenza di un contratto valido Parte_1
ed efficace inter partes per il periodo nel quale la Società ha omesso di corrispondere al sig. il CP_1 compenso per le attività professionali svolte in suo favore (dicembre 2022/marzo 2023); l'assolvimento della prestazione d'opera oggetto del contratto;
la validità e l'efficacia delle fatture allegate (vedasi docc. da 5 a 8 fascicolo monitorio), nonché il quantum in esse riportato.
Circa il valore probatorio delle fatture monitoriamente azionate dall'opposta con la proceduta monitoria, si rileva che la giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni pagina 5 di 8 eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del
12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito. Pertanto elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi
Cass. Civ. 3581/2024).
In relazione alle contestazioni svolte dalla Società si può richiamare la giurisprudenza che ha affermato che “in tema di ingiunzione civile, nel giudizio di opposizione il negozio giuridico sottostante l'emissione delle fatture deve essere oggetto di contestazione specifica e non può essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo che è del tutto inconferente perché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione” (Tribunale di Roma, sez.
XVII, 21.06.2018, n. 12763).
Parte opponente, nel caso in esame, non ha contestato compiutamente l'emissione delle fatture emesse dall'opposta, né in punto di an, né in punto di quantum, riservandosi nel proprio atto introduttivo di meglio argomentare le proprie doglianze, ma senza che ciò sia effettivamente avvenuto, sulla scorta di una non provata e non precisata mancanza di diligenza dell'opposto nell'attività svolta.
Il sig. invece ha dato piena prova del proprio credito a fronte dell'attività svolta in favore CP_1 dell'opponente. Al riguardo occorre considerare i documenti nn. 2, 3 e 4 del fascicolo dell'opposto, che attestano come il sig. abbia permesso alla Società di stipulare collaborazioni anche negli ultimi CP_1
mesi del rapporto di collaborazione oggetto di contestazione delle partnership commerciali con le società Ammagramma S.r.l. e NPO Sistemi S.r.l.; le fatture, documenti nn. da 5 a 8 del fascicolo dell'opposto, che rappresentano prova scritta del diritto di credito del sig. Testi;
il portafoglio servizi, documento n. 11 del fascicolo dell'opposto, che conferma che il sig. ha predisposto il set di CP_1 servizi erogati dalla Società nell'ambito Cybersecurity; la lista contatti, documento n. 12 del fascicolo pagina 6 di 8 dell'opposto, che prova che il sig. Testi ha individuato contatti, al fine di generare delle collaborazioni e delle partnership commerciali in favore della Società; la lista risorse umane da somministrare alle aziende partnership, documento n. 13 del fascicolo dell'opposto, che conferma che il sig. ha CP_1
sviluppato la Cybersecurity Academy così da consentire alla Società di godere di un “pacchetto” di risorse da proporre alle imprese clienti.
Queste circostanze sono state anche oggetto di conferma da parte dell'unica prova testimoniale all'udienza del 20.02.2025.
Il sig. dipendente della società opponente da aprile 2022 fino gennaio/febbraio 2023, Tes_1 escusso durante l'udienza, ha confermato che il sig. ha organizzato la business unit di Cyber CP_1
Security della Società, soprattutto per quanto concerne “la parte commerciale e la proposizione del marketing”; che il sig. “si occupava della parte di posizionamento e proposizione commerciale di CP_1 questi servizi” e che, per lo sviluppo di servizi “collaboravano insieme”; che ad Ammagramma sono state erogate “attività di test di sicurezza su applicativi di loro clienti” e che a NPO venivano inviati consulenti informatici;
che il convenuto opposto “ha contribuito a passare dei contatti all'opponente”; che, con riferimento all'Academy, il sig. per la “parte commerciale”, proponeva i profili degli CP_1
studenti alle varie aziende che cercavano personale specializzato;
che il sig. si occupava di CP_1 compiere tutte le attività necessarie per consentire il proficuo collocamento dei discenti dell'Academy presso le imprese con le quali lo stesso aveva instaurato partnership commerciali;
che il sig. ha CP_1
collaborato per la correzione e risoluzione di problematiche inerenti i sistemi di sicurezza della Società; che il sig. ha continuato a svolgere la propria attività nell'interesse della Società anche nel CP_1
periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste del sig. Testi siano legittime e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la fase decisoria svoltasi con le modalità dell'art. 281 sexies c.p.c., così per un totale di Euro 6.164,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori.
La palese infondatezza delle domande attoree e la trascuratezza con la quale sono stati redatti l'atto introduttivo del giudizio e le prime due memorie integrative, scarne di contestazioni puntuali e di documentazione allegata, consentono di ritenere che il presente giudizio di opposizione sia stato introdotto con colpa grave, ragione che porta all'accoglimento della domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi I e III, c.p.c., liquidati pagina 7 di 8 equitativamente in misura corrispondente alla metà dell'importo liquidato per compensi professionali, così per un totale di Euro 3.582,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo.
PQM
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, V Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa Cinzia Cassone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 3186/2024 (RG 7442/2024) emesso dal Tribunale di Milano il
27.02.2014 e pubblicato in data 04.03.2024, decreto che conferma e che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore , a rimborsare Parte_1
in favore di le spese di giudizio, che liquida in Euro 6.164,00 per compensi, oltre 15% per CP_1
spese generali, CPA ed IVA;
3) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
di Euro 3.582,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria, in favore del sig. CP_1
Così deciso in Milano, 16 Giugno 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 8 di 8