TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4066/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4066/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Girmenia
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Viviana CP_1 C.F._2
Girmenia
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Pachino in data 08/09/2006 (Atto n. 67, parte II, serie A, anno 2006);
1 - che dall'unione nasceva il figlio (il 25/02/2008); Per_1
- con decreto n. 175/2022 del 05/04/2022, reso nel giudizio n. 984/2022 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio celebrato in data 08/09/2006 in Pachino tra i ricorrenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pachino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con compensazione delle spese del presente procedimento.
2) Rispetto al decreto di omologazione della separazione n. 175 del 05/04/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa- R.G. n. 984/2022, i ricorrenti concordano che: entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.);
ad essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore;
a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio;
a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. n°11).
In ordine al collocamento del figlio minore, questo sarà condiviso “alla lettera”, attraverso il cd. affidamento condiviso paritetico o alternato tra i genitori e dunque con permanenza equilibrata del figlio con il padre e con la madre. In relazione alle festività, i coniugi concordano il criterio dell'alternanza.
In relazione al mantenimento del figlio minore, i coniugi concordano che ciascuno dei genitori provvederà autonomamente alle necessità ed al mantenimento del figlio per il tempo in cui avrà con sé il minore, e che entrambi provvederanno nella misura del
50% cadauno alle spese di natura ordinaria e straordinaria necessarie per lo stesso.
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti”.
Con provvedimento del 24/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4066/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Pachino il giorno 08/09/2006 (Atto n. 67, parte II, Pt_1 CP_1 serie A, anno 2006); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
3 nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 08.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4066/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Viviana Parte_1 C.F._1
Girmenia
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Viviana CP_1 C.F._2
Girmenia
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 19/03/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Pachino in data 08/09/2006 (Atto n. 67, parte II, serie A, anno 2006);
1 - che dall'unione nasceva il figlio (il 25/02/2008); Per_1
- con decreto n. 175/2022 del 05/04/2022, reso nel giudizio n. 984/2022 R.G., questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio celebrato in data 08/09/2006 in Pachino tra i ricorrenti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pachino, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, con compensazione delle spese del presente procedimento.
2) Rispetto al decreto di omologazione della separazione n. 175 del 05/04/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa- R.G. n. 984/2022, i ricorrenti concordano che: entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sul minore e si impegnano:
a mantenere un canale di comunicazione funzionale e di collaborazione per il figlio;
a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.);
ad essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore;
a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio;
a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
a seguire rigorosamente il Piano genitoriale che si produce (cfr. doc. n°11).
In ordine al collocamento del figlio minore, questo sarà condiviso “alla lettera”, attraverso il cd. affidamento condiviso paritetico o alternato tra i genitori e dunque con permanenza equilibrata del figlio con il padre e con la madre. In relazione alle festività, i coniugi concordano il criterio dell'alternanza.
In relazione al mantenimento del figlio minore, i coniugi concordano che ciascuno dei genitori provvederà autonomamente alle necessità ed al mantenimento del figlio per il tempo in cui avrà con sé il minore, e che entrambi provvederanno nella misura del
50% cadauno alle spese di natura ordinaria e straordinaria necessarie per lo stesso.
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti”.
Con provvedimento del 24/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4066/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in Pachino il giorno 08/09/2006 (Atto n. 67, parte II, Pt_1 CP_1 serie A, anno 2006); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
3 nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 08.4.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
4