TAR
Sentenza 7 febbraio 2026
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 07/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01638/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00379 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01638/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Punzo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio, sito in Palermo, via Catania, n. 146;
contro il Comune di Aragona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accesso
ai documenti richiesti dal ricorrente con PEC del 4.6.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01638/2025 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere contitolare della sepoltura gentilizia sita nel cimitero dell'intimato Comune;
- di aver a quest'ultimo vanamente chiesto, con PEC del 4.6.2025, il rilascio di copia dei seguenti documenti:
(A) "Copia delle pagine del "REGISTRO CIMITERIALE DELLE SEPOLTURE" relative alle varie sepolture avvenute nel tempo” nella sepoltura gentilizia in questione, con specifico riguardo a una serie determinata di soggetti;
(B) copia degli atti inerenti al seppellimento di un soggetto tumulato nel 2020 nell'anzidetta sepoltura gentilizia;
(C) copia degli atti del progetto di sepoltura gentilizia, risalenti alla metà degli anni
Cinquanta dello scorso secolo;
- di aver interesse a conoscere i superiori atti in quanto, da un lato, intenderebbe
"verificare la correttezza delle corrispondenti tumulazioni" e, dall'altro, intenderebbe conoscere il suddetto progetto per verificare l'apposizione di una lapide che farebbe riferimento a una seconda famiglia nell'ambito della sepoltura gentilizia in questione.
1.1. Ha quindi chiesto di "dichiarare l'illegittimità per violazione di legge del diniego formatosi tacitamente ai sensi dell'art.25 ,4° comma, L.7 Agosto 1990 n. 241 sull'accesso richiesto dal ricorrente al Comune di Aragona con domanda inviata tramite pec del 4 Giugno 2025 avente ad oggetto gli atti e i documenti sopra menzionati".
2. All'udienza camerale del 2.12.2025: N. 01638/2025 REG.RIC.
- parte ricorrente ha dichiarato che: (i) quanto al superiore punto A, l'accesso sarebbe stato concesso; (ii) quanto, invece, ai superiori punti B e C residuerebbe l'interesse a una decisione di merito;
- è stato dato avviso della possibile parziale inammissibilità del ricorso quanto al punto
B della richiesta di accesso, tenuto conto della proposizione di una precedente istanza del 3.4.2025;
- su istanza di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della discussione all'udienza del 27.1.2026.
3. Con memoria resa in prossimità di tale udienza parte ricorrente ha sostenuto che la precedente istanza del 3.4.2025 avrebbe riguardato altri documenti, ovvero:
- copia della concessione cimiteriale;
- copia delle pagine del registro cimiteriale della sepoltura per i defunti indicati nella pec del 3.4.2025.
Ha quindi sostenuto che la coincidenza tra le due istanze avrebbe riguardato unicamente gli atti di cui al punto A dell'istanza ostensiva, per la quale ha in ogni caso dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In merito agli altri punti dell'istanza ostensiva ha affermato che:
(i) il 2.12.2025 l'intimata amministrazione avrebbe inviato l'autorizzazione della sepoltura del soggetto di cui al punto B dell'istanza;
(ii) tale invio sarebbe stato comunque insoddisfacente, tenuto conto della circostanza che l'autorizzazione in parola è datata 2.12.2025 a fronte di una sepoltura intervenuta nel febbraio 2020;
(iii) non sarebbe stato prodotto il progetto di cui al punto C, rispetto al quale l'amministrazione, con dichiarazione del 28.11.2025, avrebbe affermato non essere più nella sua disponibilità.
4. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01638/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è: (i) improcedibile quanto al punto A dell'istanza di accesso; (ii) fondato quanto al punto B; (iii) infondato quanto al punto C.
2. In merito al punto A dell'istanza ostensiva, inerente ai dati contenuti nel registro cimiteriale delle sepolture, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente, prescindendo dunque da ogni considerazione sull'ammissibilità in parte qua del ricorso (più che dubbia, data la dichiarata reiterazione di quanto già richiesto a tale riguardo con una precedente istanza dell'aprile 2025).
Va dunque dichiarata, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Può quindi dirsi della fondatezza del ricorso quanto al punto B.
Va premesso che:
(i) parte ricorrente ha chiarito che l'istanza del 3.4.2025 non ha riguardato i documenti richiesti con il visto punto B;
(ii) ciò è coerente con l'istanza ostensiva del 4.6.2025 (alla base del presente ricorso), in cui – una volta reiterata la richiesta dei documenti sub A – il ricorrente ha fatto
“inoltre” riferimento ai documenti di cui ai menzionati punti B e C (cfr. all. 1 al ricorso).
Ciò posto, è stato dimostrato che l'amministrazione comunale ha prodotto la sola autorizzazione alla sepoltura intervenuta nel 2020; autorizzazione, quest'ultima, risalente a una data ben successiva alla proposizione dell'istanza ostensiva (l'istanza
è del 4.6.2025; l'autorizzazione in questione è datata 2.12.2025, come risulta dall'all.
1 di parte ricorrente del 12.1.2026).
L'amministrazione comunale non risulta aver comunicato che il documento consegnato fosse il solo nella sua disponibilità.
Tale circostanza non è priva di conseguenze ai fini della decisione del ricorso. N. 01638/2025 REG.RIC.
È, infatti, onere dell'amministrazione rendere una dichiarazione negativa laddove non sia in possesso dei documenti richiesti dal privato, assumendosene le relative responsabilità (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622; Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896).
Dunque, il ricorso per l'accesso di parte ricorrente quanto al punto B della propria istanza ostensiva è fondato e va accolto nei termini che seguono.
L'istanza del 4.6.2025, in effetti, non si è limitata a chiedere la sola autorizzazione alla sepoltura, ma – più in generale – gli atti inerenti al seppellimento in questione.
Da ciò discende che è onere dell'amministrazione comunale rendere tutti gli atti nella propria disponibilità o, quantomeno, dichiarare di non averne altri a disposizione.
Con la precisazione che l'amministrazione, una volta che ha osteso la menzionata autorizzazione alla sepoltura, ha implicitamente escluso l'esistenza di controinteressati a tale accesso quali, ad esempio, gli eredi dell'inumato (art. 22, c. 1, lett. c, l. n. 241/1990) o, comunque, ha escluso la prevalenza del loro diritto alla riservatezza rispetto all'interesse di parte ricorrente all'acquisizione dei documenti in questione (art. 24, c. 7, l. n. 241/1990).
Dunque, nemmeno tale circostanza (pur ipoteticamente sostenibile a fronte della richiesta di dati inerenti a un soggetto terzo), unitamente alla mancanza di intervenienti ad opponendum nel presente giudizio, può dirsi ostativa all'accoglimento in parte qua del ricorso.
4. Le precedenti considerazioni impongono invece di rigettare il ricorso quanto al punto C dell'istanza ostensiva, tenuto conto che lo stesso ricorrente, con la memoria del 12.1.2026, ha dato atto che il 28.11.2025 l'amministrazione comunale ha reso un riscontro negativo su tale punto.
Essa ha dunque dato atto, assumendosene la responsabilità, della mancanza dei documenti ivi richiesti. N. 01638/2025 REG.RIC.
5. Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente improcedibile (punto A dell'istanza di accesso), in parte infondato (punto C dell'istanza di accesso) e fondato nella restante parte (punto B dell'istanza di accesso).
Per l'effetto, l'amministrazione intimata è condannata a esibire i documenti di cui al punto B dell'istanza ostensiva o, in alternativa, a rendere - ove non li possegga - una dichiarazione negativa, assumendosene ogni responsabilità. Ciò nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se minore, nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione a istanza di parte ricorrente (art. 116, c. 4, c.p.a.).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della mancata costituzione dell'intimata amministrazione e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente improcedibile, lo rigetta parzialmente e lo accoglie nella restante parte, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese irripetibili.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private menzionate nella presente pronuncia. N. 01638/2025 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio MB VA EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01638/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00379 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01638/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Punzo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio, sito in Palermo, via Catania, n. 146;
contro il Comune di Aragona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accesso
ai documenti richiesti dal ricorrente con PEC del 4.6.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01638/2025 REG.RIC.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere contitolare della sepoltura gentilizia sita nel cimitero dell'intimato Comune;
- di aver a quest'ultimo vanamente chiesto, con PEC del 4.6.2025, il rilascio di copia dei seguenti documenti:
(A) "Copia delle pagine del "REGISTRO CIMITERIALE DELLE SEPOLTURE" relative alle varie sepolture avvenute nel tempo” nella sepoltura gentilizia in questione, con specifico riguardo a una serie determinata di soggetti;
(B) copia degli atti inerenti al seppellimento di un soggetto tumulato nel 2020 nell'anzidetta sepoltura gentilizia;
(C) copia degli atti del progetto di sepoltura gentilizia, risalenti alla metà degli anni
Cinquanta dello scorso secolo;
- di aver interesse a conoscere i superiori atti in quanto, da un lato, intenderebbe
"verificare la correttezza delle corrispondenti tumulazioni" e, dall'altro, intenderebbe conoscere il suddetto progetto per verificare l'apposizione di una lapide che farebbe riferimento a una seconda famiglia nell'ambito della sepoltura gentilizia in questione.
1.1. Ha quindi chiesto di "dichiarare l'illegittimità per violazione di legge del diniego formatosi tacitamente ai sensi dell'art.25 ,4° comma, L.7 Agosto 1990 n. 241 sull'accesso richiesto dal ricorrente al Comune di Aragona con domanda inviata tramite pec del 4 Giugno 2025 avente ad oggetto gli atti e i documenti sopra menzionati".
2. All'udienza camerale del 2.12.2025: N. 01638/2025 REG.RIC.
- parte ricorrente ha dichiarato che: (i) quanto al superiore punto A, l'accesso sarebbe stato concesso; (ii) quanto, invece, ai superiori punti B e C residuerebbe l'interesse a una decisione di merito;
- è stato dato avviso della possibile parziale inammissibilità del ricorso quanto al punto
B della richiesta di accesso, tenuto conto della proposizione di una precedente istanza del 3.4.2025;
- su istanza di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della discussione all'udienza del 27.1.2026.
3. Con memoria resa in prossimità di tale udienza parte ricorrente ha sostenuto che la precedente istanza del 3.4.2025 avrebbe riguardato altri documenti, ovvero:
- copia della concessione cimiteriale;
- copia delle pagine del registro cimiteriale della sepoltura per i defunti indicati nella pec del 3.4.2025.
Ha quindi sostenuto che la coincidenza tra le due istanze avrebbe riguardato unicamente gli atti di cui al punto A dell'istanza ostensiva, per la quale ha in ogni caso dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In merito agli altri punti dell'istanza ostensiva ha affermato che:
(i) il 2.12.2025 l'intimata amministrazione avrebbe inviato l'autorizzazione della sepoltura del soggetto di cui al punto B dell'istanza;
(ii) tale invio sarebbe stato comunque insoddisfacente, tenuto conto della circostanza che l'autorizzazione in parola è datata 2.12.2025 a fronte di una sepoltura intervenuta nel febbraio 2020;
(iii) non sarebbe stato prodotto il progetto di cui al punto C, rispetto al quale l'amministrazione, con dichiarazione del 28.11.2025, avrebbe affermato non essere più nella sua disponibilità.
4. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione. N. 01638/2025 REG.RIC.
DIRITTO
1. Il ricorso è: (i) improcedibile quanto al punto A dell'istanza di accesso; (ii) fondato quanto al punto B; (iii) infondato quanto al punto C.
2. In merito al punto A dell'istanza ostensiva, inerente ai dati contenuti nel registro cimiteriale delle sepolture, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente, prescindendo dunque da ogni considerazione sull'ammissibilità in parte qua del ricorso (più che dubbia, data la dichiarata reiterazione di quanto già richiesto a tale riguardo con una precedente istanza dell'aprile 2025).
Va dunque dichiarata, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Può quindi dirsi della fondatezza del ricorso quanto al punto B.
Va premesso che:
(i) parte ricorrente ha chiarito che l'istanza del 3.4.2025 non ha riguardato i documenti richiesti con il visto punto B;
(ii) ciò è coerente con l'istanza ostensiva del 4.6.2025 (alla base del presente ricorso), in cui – una volta reiterata la richiesta dei documenti sub A – il ricorrente ha fatto
“inoltre” riferimento ai documenti di cui ai menzionati punti B e C (cfr. all. 1 al ricorso).
Ciò posto, è stato dimostrato che l'amministrazione comunale ha prodotto la sola autorizzazione alla sepoltura intervenuta nel 2020; autorizzazione, quest'ultima, risalente a una data ben successiva alla proposizione dell'istanza ostensiva (l'istanza
è del 4.6.2025; l'autorizzazione in questione è datata 2.12.2025, come risulta dall'all.
1 di parte ricorrente del 12.1.2026).
L'amministrazione comunale non risulta aver comunicato che il documento consegnato fosse il solo nella sua disponibilità.
Tale circostanza non è priva di conseguenze ai fini della decisione del ricorso. N. 01638/2025 REG.RIC.
È, infatti, onere dell'amministrazione rendere una dichiarazione negativa laddove non sia in possesso dei documenti richiesti dal privato, assumendosene le relative responsabilità (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622; Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896).
Dunque, il ricorso per l'accesso di parte ricorrente quanto al punto B della propria istanza ostensiva è fondato e va accolto nei termini che seguono.
L'istanza del 4.6.2025, in effetti, non si è limitata a chiedere la sola autorizzazione alla sepoltura, ma – più in generale – gli atti inerenti al seppellimento in questione.
Da ciò discende che è onere dell'amministrazione comunale rendere tutti gli atti nella propria disponibilità o, quantomeno, dichiarare di non averne altri a disposizione.
Con la precisazione che l'amministrazione, una volta che ha osteso la menzionata autorizzazione alla sepoltura, ha implicitamente escluso l'esistenza di controinteressati a tale accesso quali, ad esempio, gli eredi dell'inumato (art. 22, c. 1, lett. c, l. n. 241/1990) o, comunque, ha escluso la prevalenza del loro diritto alla riservatezza rispetto all'interesse di parte ricorrente all'acquisizione dei documenti in questione (art. 24, c. 7, l. n. 241/1990).
Dunque, nemmeno tale circostanza (pur ipoteticamente sostenibile a fronte della richiesta di dati inerenti a un soggetto terzo), unitamente alla mancanza di intervenienti ad opponendum nel presente giudizio, può dirsi ostativa all'accoglimento in parte qua del ricorso.
4. Le precedenti considerazioni impongono invece di rigettare il ricorso quanto al punto C dell'istanza ostensiva, tenuto conto che lo stesso ricorrente, con la memoria del 12.1.2026, ha dato atto che il 28.11.2025 l'amministrazione comunale ha reso un riscontro negativo su tale punto.
Essa ha dunque dato atto, assumendosene la responsabilità, della mancanza dei documenti ivi richiesti. N. 01638/2025 REG.RIC.
5. Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente improcedibile (punto A dell'istanza di accesso), in parte infondato (punto C dell'istanza di accesso) e fondato nella restante parte (punto B dell'istanza di accesso).
Per l'effetto, l'amministrazione intimata è condannata a esibire i documenti di cui al punto B dell'istanza ostensiva o, in alternativa, a rendere - ove non li possegga - una dichiarazione negativa, assumendosene ogni responsabilità. Ciò nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se minore, nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione a istanza di parte ricorrente (art. 116, c. 4, c.p.a.).
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della mancata costituzione dell'intimata amministrazione e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente improcedibile, lo rigetta parzialmente e lo accoglie nella restante parte, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese irripetibili.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private menzionate nella presente pronuncia. N. 01638/2025 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio MB VA EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01638/2025 REG.RIC.