Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2235
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Sentenza 26 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, riguarda una controversia tra un pediatra di libera scelta e un'Azienda Sanitaria Provinciale. Il ricorrente ha richiesto il pagamento della quota capitaria del Fondo di ponderazione qualitativa, sostenendo che tale somma gli spettasse in virtù di specifiche disposizioni contrattuali e dell'impegno straordinario richiesto durante la pandemia. La controparte ha contestato la richiesta, invocando la normativa di contenimento della spesa pubblica, che avrebbe bloccato gli incrementi economici per il personale convenzionato.

Il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto del pediatra alla quota capitaria, ma limitandola a una somma di euro 10.863,92, escludendo gli incrementi per il periodo 2010-2016 a causa delle misure di spending review. La decisione si basa sull'interpretazione delle norme contrattuali e sulla necessità di garantire il rispetto delle obbligazioni economiche assunte dalle Aziende Sanitarie, evidenziando che non possono unilateralmente sottrarsi ai propri impegni. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2235
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 2235
    Data del deposito : 26 maggio 2025

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