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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
14 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6429/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Marano, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Consoli, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere un pediatra di libera scelta convenzionato con l' Controparte_2
, ha agito in giudizio domandando la condanna di controparte al pagamento, in suo
[...] favore, della quota capitaria del Fondo di ponderazione qualitativa di cui all'art. art. 58, lett.
a, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992.
Il ricorrente richiama a tale scopo l'art. 6 dall'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del
16.11.2021, ai sensi del quale “l'Assessorato della Salute dà mandato alle Aziende Sanitarie
1 provinciali di corrispondere ai Pediatri di libera scelta, in servizio alla data del 31.1.2020, data della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, le quote capitarie non ancora assegnate derivanti dal Fondo di ponderazione art. 58 lett. A dell'Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera CP_3
scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
a fronte dell'impegno straordinario, in termini di organizzazione del lavoro, di rischio professionale, di contributo al contact tracing e al rilascio di tutti i provvedimenti di inizio e fine contumacia, richiesto ai PLS nella gestione della pandemia COVID-19. Il fondo di ponderazione calcolato al 31 Dicembre 2020 verrà corrisposto ai PLS in servizio al 31
Gennaio 2020 per quote mensili in base agli assistiti in carico, entro il mese di Marzo 2022.
Il calcolo del fondo verrà effettuato, secondo le modalità indicate nel ACN, al 31 Dicembre di ogni anno, in base ai mesi di effettivo convenzionamento entro il mese di Marzo dell'anno successivo. L'Assessorato dà inoltre mandato alle Aziende Sanitarie Provinciali a far data dal
1gennaio 2022, di corrispondere regolarmente la quota capitaria del fondo fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale.”
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di condannare l' CP_1
resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 32.137,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.3.2022, ovvero, in caso di specifica contestazione di controparte, della diversa somma dovuta in base all'espletamento di CTU.
Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
19.04.2023, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando che: la normativa in tema di contenimento della spesa pubblica per il pubblico impiego e di blocco del trattamento economico dei pubblici dipendenti, anche nelle sue componenti accessorie
(c.d. spending review), dettata dall'art. 9, commi 1 e 17, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, per il periodo 2010/2013, e prorogata per gli anni successivi, sino al 2017, si applica anche al personale convenzionato del (ivi compresi CP_4
i pediatri di libera scelta) per espressa previsione dell'art. 16, comma 2, del successivo d.l.
98/2011; da ciò è derivata “la sospensione dei meccanismi di rideterminazione del fondo di ponderazione qualitativa … in vista di un risparmio di spesa permanente”; la controversia riguarda “la legittimità delle misure di contenimento del trattamento economico previste dalla spending review anche nei confronti dei convenzionati, ed in particolare la legittimità del blocco all'incremento del Fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie, sulla base dell'art. 1 co. 236 della L. 208/15 (cd. di stabilità 2016)”.
2 L' resistente ha poi specificamente contestato il conteggio delle spettanze quantificate CP_1
in ricorso, sostenendo che, negli anni in cui il blocco degli incrementi non è stato operativo,
l'assegno individuale di ciascun pediatra cessato dal rapporto convenzionale dovrebbe confluire nel fondo di perequazione dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno e solo per tale anno successivo, non essendo viceversa consentito “l'inserimento in tutti gli anni successivi alla cessazione del rapporto convenzionale e non solo nel primo anno successivo al venir meno della convenzione”, e ciò al fine di evitare “un ingiustificabile effetto moltiplicativo degli importi”.
Parte convenuta, quindi, ha concluso affermando che il valore del fondo di ponderazione è rimasto “cristallizzato” al 31.12.2009, con il blocco di qualsiasi incremento sino al
31.12.2017, mentre negli anni successivi si è “adeguato in relazione agli accantonamenti
(utilizzi) effettuati, tenendo conto dei pensionamenti che fossero via via intervenuti a decorre dal 2018, determinati tenendo conto della quota pro-rata temporis liberata nell'anno di cessazione dell'attività e dell'intero importo dell'assegno individuale nel primo anno successivo”.
Disposta la rinnovazione della citazione della parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte resistente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la spettanza della quota capitaria del fondo di perequazione qualitativa in favore del ricorrente, pediatra di libera scelta.
Si deve rammentare al riguardo che l'art. 58 dell del 15.12.2005, nel testo integrato CP_5 dall' del 29.07.2009, per quello che rileva in questa sede, prevede che il trattamento CP_5
economico dei medici pediatri convenzionati sia composto, tra le altre voci, da una “quota capitaria per assistito ponderata … negoziata a livello nazionale” e che, dal mese successivo all'entrata in vigore dello stesso accordo, per i soli pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del medesimo accordo, tale quota paritaria sia incrementata, non più in virtù dell'anzianità di specializzazione del pediatra, ma sulla base di un “assegno individuale non riassorbibile” il cui importo è “determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti in carico per il valore tabellare definito dall'incrocio tra
3 l'anzianità di specializzazione maturata del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo” una tabella inserita nel testo dell'accordo.
Il citato art. 58, poi, stabilisce che i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo “hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005, calcolato in base al carico assistenziale ed all'anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005” ed ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2004, presso ogni ASL, del “fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo.”
È stato altresì disposto che il fondo per la ponderazione qualitativa sarebbe stato arricchito
“anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici” e che “dal 1.1.2004 tutti i pediatri di libera scelta convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali” e che “per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006.”.
Come già accennato, per la Regione Sicilia è poi intervenuto l'art. 6 dall'Accordo Integrativo
Regionale di Pediatria del 16.11.2021, ai sensi del quale “l'Assessorato della Salute dà mandato alle Aziende Sanitarie provinciali di corrispondere ai Pediatri di libera scelta, in servizio alla data del 31.1.2020, data della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, le quote capitarie non ancora assegnate derivanti dal Fondo di ponderazione art. 58 lett. A dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte dell'impegno straordinario, in termini di organizzazione del lavoro, di rischio professionale, di contributo al contact tracing e al rilascio di tutti i provvedimenti di inizio e fine contumacia, richiesto ai PLS nella gestione della pandemia COVID-19. Il fondo di ponderazione calcolato al 31 Dicembre 2020 verrà corrisposto ai PLS in servizio al 31 Gennaio 2020 per quote mensili in base agli assistiti in
4 carico, entro il mese di Marzo 2022. Il calcolo del fondo verrà effettuato, secondo le modalità indicate nel ACN, al 31 Dicembre di ogni anno, in base ai mesi di effettivo convenzionamento entro il mese di Marzo dell'anno successivo. L'Assessorato dà inoltre mandato alle Aziende
Sanitarie Provinciali a far data dal 1gennaio 2022, di corrispondere regolarmente la quota capitaria del fondo fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale.”.
Ebbene, sulla scorta di tali – articolate, ma chiare – previsioni di contrattazione collettiva non vi può essere dubbio sul fatto che alla parte ricorrente spetti la quota capitaria di partecipazione al fondo di ponderazione qualitativa, essendo incontestato che lo stesso sia un pediatra di libera scelta già titolare di incarico alla data di entrata in vigore dell' el 2005. CP_6
La stessa resistente, del resto, sostanzialmente non contesta il diritto del ricorrente CP_1
alla distribuzione della quota capitaria del fondo, ammettendo che, in realtà, la controversia ha ad oggetto “la legittimità delle misure di contenimento del trattamento economico previste dalla spending review anche nei confronti dei convenzionati, ed in particolare la legittimità del blocco all'incremento del Fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie”.
Di conseguenza, occorre verificare se effettivamente la normativa in materia di contenimento dei costi del personale pubblico sia applicabile anche ai medici pediatri convenzionati con il
S.S.N..
Sul tema va rammentato che l'art. 9, commi 1 e 17, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha disposto che:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma
14.” (comma 1);
“Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del
5 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.” (comma 17).
Il blocco del trattamento economico complessivo, ivi compresi gli elementi accessori, del personale del settore pubblico allargato è stato successivamente prorogato dall'art. 16, comma1, lett. b, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/11, per l'anno 2014, dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e dall'art. 1, commi 254, 255 e 256 della legge
190/2014, per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per l'anno 2016,
e dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per l'anno 2017.
L'appena citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tuttavia, è stato abrogato dall'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, sicchè il blocco degli incrementi risulta temporalmente esteso sino a tutto il 2016, per cui dal 01.01.2017 il fondo in contestazione ha ripreso ad arricchirsi con gli assegni ad personam dei pediatri che sono andati in pensione.
L'art. 16, comma 2, del suddetto successivo d.l. 98/2011 ha poi espressamente sancito che le
“vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni”, contestualmente prorogate sino al
31.12.2014, “si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
Nulla questio per gli anni dal 2010 al 2014 per i quali, come detto, la disciplina in materia di contenimento dei costi si applica anche ai medici convenzionati per espressa previsione di legge.
Nella nota autorizzata del 15.11.2023, il ricorrente valorizza in senso contrario la disposizione dell'art. 15, comma 25, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, secondo la quale l'articolo 16, comma 2, del d.l. n. 98/2011 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici, ivi comprese le voci accessorie, del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano anche al personale convenzionato con il solo “in quanto compatibili”. CP_4
L'argomentazione, sia pure suggestiva, non è accoglibile, sia perché la suddetta norma di interpretazione autentica sembra maggiormente incentrata sul suo profilo temporale, essa
6 avendo chiarito che le disposizioni del 2011 in tema di contenimento dei costi del personale pubblico si applicano al personale convenzionato “fin dalla loro entrata in vigore”, sia perché
i pediatri di libera scelta convenzionati (così come i medici di medicina generale) vanno reputati equiparabili al personale medico dipendente del quanto alla provvista delle CP_4 risorse finanziarie necessarie per la determinazione e l'erogazione del relativo trattamento economico, trattandosi in entrambe le ipotesi di costi di personale gravante sulla fiscalità pubblica generale.
Anche per il periodo successivo, tuttavia, e cioè per gli anni dal 2015 al 2016, si deve ritenere che la normativa in tema di spending review sia applicabile anche ai medici e, per quello che rileva in questa sede, ai pediatri convenzionati con il S.S.N., e ciò perché si tratta di personale il cui trattamento economico grava sulle casse pubbliche (A.S.L., Regioni e, in ultima analisi,
Stato), per cui, anche con riferimento al personale medico convenzionato, si pone la medesima ratio sottesa alla disciplina in esame, consistente nel garantire una generalizzata ed uniforme limitazione della spesa per il personale pubblico.
Nel conteggio del fondo di ponderazione, pertanto, non si potrà tenere conto degli incrementi consistenti negli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli pediatri avvenuta nel periodo dal 2010 al 2016.
E tale eventualità è stata espressamente presa in considerazione dalla parte ricorrente che, nella nota autorizzata del 15.11.2023, ha riquantificato in euro 10.863,92 la somma spettante a titolo di partecipazione al fondo di ponderazione qualitativa.
Il relativo conteggio appare correttamente eseguito sulla base della dotazione incrementata del fondo, con esclusione, come detto, degli anni dal 2010 al 2016, del numero degli assistiti nel 2020 e nel 2021 e delle quote mensili complessive di assistiti in carico all' CP_2
nei dodici mesi del 2021; tale nuovo conteggio, come sopra effettuato, peraltro, non è stato specificamente contestato dalla resistente.
L'Azienda convenuta, in realtà, sin dalla memoria di costituzione, come detto, ha osservato che l'assegno individuale di ciascun pediatra cessato dal rapporto convenzionale dovrebbe confluire nel fondo di perequazione dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno e solo per tale anno successivo, lamentando che, viceversa, il ricorrente aveva inserito il relativo incremento anche per tutti gli anni successivi.
Tale eccezione è infondata, atteso che nessuna norma legislativa, regolamentare o pattizia prevede che, fermo il blocco degli incrementi per il periodo 2010/2016, il valore degli assegni individuali dovuti al collocamento in pensione dei medici convenzionati (ad eccezione di
7 quelli cessati nel periodo 2010/2016) non possa essere incluso anche per gli anni successivi a quello immediatamente posteriore alla cessazione del singolo rapporto convenzionale.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra meglio precisati, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la somma pretesa a titolo di quota paritaria di partecipazione al fondo di ponderazione qualitativa.
Né l' resistente potrebbe sottrarsi al correlativo obbligo adducendo esigenze di CP_2
risparmio di spese o di evitare aggravio di costi, atteso che, come sottolineato dalla Suprema
Corte, sia pure con specifico riferimento alla diversa questione dei compensi previsti per i pediatri di libera scelta per la compilazione e la tenuta del libretto sanitario pediatrico, ma con principi applicabili anche alla tematica oggi controversa, le Regioni e le Aziende Sanitarie non hanno “il potere di sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello in regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi.” (Cass. Sez. lav. 03.05.2021, n. 11566).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause di lavoristiche aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6429/2022 R.G.: condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
della somma di euro 10.863,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.3.2022 all'effettivo soddisfo;
condanna la medesima al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.
Catania, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
14 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6429/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Marano, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Consoli, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere un pediatra di libera scelta convenzionato con l' Controparte_2
, ha agito in giudizio domandando la condanna di controparte al pagamento, in suo
[...] favore, della quota capitaria del Fondo di ponderazione qualitativa di cui all'art. art. 58, lett.
a, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992.
Il ricorrente richiama a tale scopo l'art. 6 dall'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del
16.11.2021, ai sensi del quale “l'Assessorato della Salute dà mandato alle Aziende Sanitarie
1 provinciali di corrispondere ai Pediatri di libera scelta, in servizio alla data del 31.1.2020, data della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, le quote capitarie non ancora assegnate derivanti dal Fondo di ponderazione art. 58 lett. A dell'Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera CP_3
scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
a fronte dell'impegno straordinario, in termini di organizzazione del lavoro, di rischio professionale, di contributo al contact tracing e al rilascio di tutti i provvedimenti di inizio e fine contumacia, richiesto ai PLS nella gestione della pandemia COVID-19. Il fondo di ponderazione calcolato al 31 Dicembre 2020 verrà corrisposto ai PLS in servizio al 31
Gennaio 2020 per quote mensili in base agli assistiti in carico, entro il mese di Marzo 2022.
Il calcolo del fondo verrà effettuato, secondo le modalità indicate nel ACN, al 31 Dicembre di ogni anno, in base ai mesi di effettivo convenzionamento entro il mese di Marzo dell'anno successivo. L'Assessorato dà inoltre mandato alle Aziende Sanitarie Provinciali a far data dal
1gennaio 2022, di corrispondere regolarmente la quota capitaria del fondo fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale.”
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di condannare l' CP_1
resistente al pagamento, in suo favore, della somma di euro 32.137,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.3.2022, ovvero, in caso di specifica contestazione di controparte, della diversa somma dovuta in base all'espletamento di CTU.
Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
19.04.2023, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando che: la normativa in tema di contenimento della spesa pubblica per il pubblico impiego e di blocco del trattamento economico dei pubblici dipendenti, anche nelle sue componenti accessorie
(c.d. spending review), dettata dall'art. 9, commi 1 e 17, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, per il periodo 2010/2013, e prorogata per gli anni successivi, sino al 2017, si applica anche al personale convenzionato del (ivi compresi CP_4
i pediatri di libera scelta) per espressa previsione dell'art. 16, comma 2, del successivo d.l.
98/2011; da ciò è derivata “la sospensione dei meccanismi di rideterminazione del fondo di ponderazione qualitativa … in vista di un risparmio di spesa permanente”; la controversia riguarda “la legittimità delle misure di contenimento del trattamento economico previste dalla spending review anche nei confronti dei convenzionati, ed in particolare la legittimità del blocco all'incremento del Fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie, sulla base dell'art. 1 co. 236 della L. 208/15 (cd. di stabilità 2016)”.
2 L' resistente ha poi specificamente contestato il conteggio delle spettanze quantificate CP_1
in ricorso, sostenendo che, negli anni in cui il blocco degli incrementi non è stato operativo,
l'assegno individuale di ciascun pediatra cessato dal rapporto convenzionale dovrebbe confluire nel fondo di perequazione dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno e solo per tale anno successivo, non essendo viceversa consentito “l'inserimento in tutti gli anni successivi alla cessazione del rapporto convenzionale e non solo nel primo anno successivo al venir meno della convenzione”, e ciò al fine di evitare “un ingiustificabile effetto moltiplicativo degli importi”.
Parte convenuta, quindi, ha concluso affermando che il valore del fondo di ponderazione è rimasto “cristallizzato” al 31.12.2009, con il blocco di qualsiasi incremento sino al
31.12.2017, mentre negli anni successivi si è “adeguato in relazione agli accantonamenti
(utilizzi) effettuati, tenendo conto dei pensionamenti che fossero via via intervenuti a decorre dal 2018, determinati tenendo conto della quota pro-rata temporis liberata nell'anno di cessazione dell'attività e dell'intero importo dell'assegno individuale nel primo anno successivo”.
Disposta la rinnovazione della citazione della parte convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale ed autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte resistente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la spettanza della quota capitaria del fondo di perequazione qualitativa in favore del ricorrente, pediatra di libera scelta.
Si deve rammentare al riguardo che l'art. 58 dell del 15.12.2005, nel testo integrato CP_5 dall' del 29.07.2009, per quello che rileva in questa sede, prevede che il trattamento CP_5
economico dei medici pediatri convenzionati sia composto, tra le altre voci, da una “quota capitaria per assistito ponderata … negoziata a livello nazionale” e che, dal mese successivo all'entrata in vigore dello stesso accordo, per i soli pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del medesimo accordo, tale quota paritaria sia incrementata, non più in virtù dell'anzianità di specializzazione del pediatra, ma sulla base di un “assegno individuale non riassorbibile” il cui importo è “determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti in carico per il valore tabellare definito dall'incrocio tra
3 l'anzianità di specializzazione maturata del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo” una tabella inserita nel testo dell'accordo.
Il citato art. 58, poi, stabilisce che i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo “hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005, calcolato in base al carico assistenziale ed all'anzianità di specializzazione maturata nel secondo semestre 2005” ed ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2004, presso ogni ASL, del “fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo.”
È stato altresì disposto che il fondo per la ponderazione qualitativa sarebbe stato arricchito
“anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici” e che “dal 1.1.2004 tutti i pediatri di libera scelta convenzionati a tempo indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali” e che “per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006.”.
Come già accennato, per la Regione Sicilia è poi intervenuto l'art. 6 dall'Accordo Integrativo
Regionale di Pediatria del 16.11.2021, ai sensi del quale “l'Assessorato della Salute dà mandato alle Aziende Sanitarie provinciali di corrispondere ai Pediatri di libera scelta, in servizio alla data del 31.1.2020, data della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, le quote capitarie non ancora assegnate derivanti dal Fondo di ponderazione art. 58 lett. A dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte dell'impegno straordinario, in termini di organizzazione del lavoro, di rischio professionale, di contributo al contact tracing e al rilascio di tutti i provvedimenti di inizio e fine contumacia, richiesto ai PLS nella gestione della pandemia COVID-19. Il fondo di ponderazione calcolato al 31 Dicembre 2020 verrà corrisposto ai PLS in servizio al 31 Gennaio 2020 per quote mensili in base agli assistiti in
4 carico, entro il mese di Marzo 2022. Il calcolo del fondo verrà effettuato, secondo le modalità indicate nel ACN, al 31 Dicembre di ogni anno, in base ai mesi di effettivo convenzionamento entro il mese di Marzo dell'anno successivo. L'Assessorato dà inoltre mandato alle Aziende
Sanitarie Provinciali a far data dal 1gennaio 2022, di corrispondere regolarmente la quota capitaria del fondo fino alla sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo Nazionale.”.
Ebbene, sulla scorta di tali – articolate, ma chiare – previsioni di contrattazione collettiva non vi può essere dubbio sul fatto che alla parte ricorrente spetti la quota capitaria di partecipazione al fondo di ponderazione qualitativa, essendo incontestato che lo stesso sia un pediatra di libera scelta già titolare di incarico alla data di entrata in vigore dell' el 2005. CP_6
La stessa resistente, del resto, sostanzialmente non contesta il diritto del ricorrente CP_1
alla distribuzione della quota capitaria del fondo, ammettendo che, in realtà, la controversia ha ad oggetto “la legittimità delle misure di contenimento del trattamento economico previste dalla spending review anche nei confronti dei convenzionati, ed in particolare la legittimità del blocco all'incremento del Fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie”.
Di conseguenza, occorre verificare se effettivamente la normativa in materia di contenimento dei costi del personale pubblico sia applicabile anche ai medici pediatri convenzionati con il
S.S.N..
Sul tema va rammentato che l'art. 9, commi 1 e 17, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha disposto che:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma
14.” (comma 1);
“Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del
5 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.” (comma 17).
Il blocco del trattamento economico complessivo, ivi compresi gli elementi accessori, del personale del settore pubblico allargato è stato successivamente prorogato dall'art. 16, comma1, lett. b, del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/11, per l'anno 2014, dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 e dall'art. 1, commi 254, 255 e 256 della legge
190/2014, per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per l'anno 2016,
e dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per l'anno 2017.
L'appena citato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tuttavia, è stato abrogato dall'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, sicchè il blocco degli incrementi risulta temporalmente esteso sino a tutto il 2016, per cui dal 01.01.2017 il fondo in contestazione ha ripreso ad arricchirsi con gli assegni ad personam dei pediatri che sono andati in pensione.
L'art. 16, comma 2, del suddetto successivo d.l. 98/2011 ha poi espressamente sancito che le
“vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni”, contestualmente prorogate sino al
31.12.2014, “si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”.
Nulla questio per gli anni dal 2010 al 2014 per i quali, come detto, la disciplina in materia di contenimento dei costi si applica anche ai medici convenzionati per espressa previsione di legge.
Nella nota autorizzata del 15.11.2023, il ricorrente valorizza in senso contrario la disposizione dell'art. 15, comma 25, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, secondo la quale l'articolo 16, comma 2, del d.l. n. 98/2011 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della crescita dei trattamenti economici, ivi comprese le voci accessorie, del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano anche al personale convenzionato con il solo “in quanto compatibili”. CP_4
L'argomentazione, sia pure suggestiva, non è accoglibile, sia perché la suddetta norma di interpretazione autentica sembra maggiormente incentrata sul suo profilo temporale, essa
6 avendo chiarito che le disposizioni del 2011 in tema di contenimento dei costi del personale pubblico si applicano al personale convenzionato “fin dalla loro entrata in vigore”, sia perché
i pediatri di libera scelta convenzionati (così come i medici di medicina generale) vanno reputati equiparabili al personale medico dipendente del quanto alla provvista delle CP_4 risorse finanziarie necessarie per la determinazione e l'erogazione del relativo trattamento economico, trattandosi in entrambe le ipotesi di costi di personale gravante sulla fiscalità pubblica generale.
Anche per il periodo successivo, tuttavia, e cioè per gli anni dal 2015 al 2016, si deve ritenere che la normativa in tema di spending review sia applicabile anche ai medici e, per quello che rileva in questa sede, ai pediatri convenzionati con il S.S.N., e ciò perché si tratta di personale il cui trattamento economico grava sulle casse pubbliche (A.S.L., Regioni e, in ultima analisi,
Stato), per cui, anche con riferimento al personale medico convenzionato, si pone la medesima ratio sottesa alla disciplina in esame, consistente nel garantire una generalizzata ed uniforme limitazione della spesa per il personale pubblico.
Nel conteggio del fondo di ponderazione, pertanto, non si potrà tenere conto degli incrementi consistenti negli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli pediatri avvenuta nel periodo dal 2010 al 2016.
E tale eventualità è stata espressamente presa in considerazione dalla parte ricorrente che, nella nota autorizzata del 15.11.2023, ha riquantificato in euro 10.863,92 la somma spettante a titolo di partecipazione al fondo di ponderazione qualitativa.
Il relativo conteggio appare correttamente eseguito sulla base della dotazione incrementata del fondo, con esclusione, come detto, degli anni dal 2010 al 2016, del numero degli assistiti nel 2020 e nel 2021 e delle quote mensili complessive di assistiti in carico all' CP_2
nei dodici mesi del 2021; tale nuovo conteggio, come sopra effettuato, peraltro, non è stato specificamente contestato dalla resistente.
L'Azienda convenuta, in realtà, sin dalla memoria di costituzione, come detto, ha osservato che l'assegno individuale di ciascun pediatra cessato dal rapporto convenzionale dovrebbe confluire nel fondo di perequazione dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno e solo per tale anno successivo, lamentando che, viceversa, il ricorrente aveva inserito il relativo incremento anche per tutti gli anni successivi.
Tale eccezione è infondata, atteso che nessuna norma legislativa, regolamentare o pattizia prevede che, fermo il blocco degli incrementi per il periodo 2010/2016, il valore degli assegni individuali dovuti al collocamento in pensione dei medici convenzionati (ad eccezione di
7 quelli cessati nel periodo 2010/2016) non possa essere incluso anche per gli anni successivi a quello immediatamente posteriore alla cessazione del singolo rapporto convenzionale.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento nei limiti sopra meglio precisati, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la somma pretesa a titolo di quota paritaria di partecipazione al fondo di ponderazione qualitativa.
Né l' resistente potrebbe sottrarsi al correlativo obbligo adducendo esigenze di CP_2
risparmio di spese o di evitare aggravio di costi, atteso che, come sottolineato dalla Suprema
Corte, sia pure con specifico riferimento alla diversa questione dei compensi previsti per i pediatri di libera scelta per la compilazione e la tenuta del libretto sanitario pediatrico, ma con principi applicabili anche alla tematica oggi controversa, le Regioni e le Aziende Sanitarie non hanno “il potere di sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello in regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi.” (Cass. Sez. lav. 03.05.2021, n. 11566).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause di lavoristiche aventi valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6429/2022 R.G.: condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1
della somma di euro 10.863,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31.3.2022 all'effettivo soddisfo;
condanna la medesima al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 2.109,00 per compensi, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.
Catania, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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