Ordinanza presidenziale 30 dicembre 2019
Decreto decisorio 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 17/05/2021, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 02078/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2008, proposto da
TR CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile del procedimento del Comune di Venezia Direzione Centrale Sportello Unico Servizio Edilizia Residenziale n. prot. gern. 2008/343305, rif. Prat. n. 2008 17308 PG, fascicolo 2008. XII/2/2.1402, dell'08.8.2008;della comunicazione del 15.7.2008 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza avanzata nel 2002; di ogni altro atto inerente o conseguente, procedimentale e/o finale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 960/2019, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 17.5.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO