Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 08.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.. 2979.23
TRA
rapp.ta e difesa dall' avv. Stefania Lombardi, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti , giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare l'illegittimità CP_1
e la nullità del provvedimento di indebito e dichiarare pertanto, non dovuta la restituzione di € 4.976,96 da parte della sig.ra che era in possesso del Pt_1 requisito reddituale per beneficiare della maggiorazione sociale;
Dichiarare in ogni caso l'illegittimità di eventuali trattenute perpetrate dall' per il CP_1 recupero della predetta somma ed ordinare la restituzione di quanto eventualmente ottenuto dall'ente previdenziale a titolo di rimborso dell'indebito in oggetto;
Dichiarare, in virtù di quanto esposto, che la sig.ra ha diritto Pt_1 ad ottenere la maggiorazione sociale sulla pensione cat. INVCIV n. 07376540 (cd adeguamento al milione) e condannare, per lo effetto, l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo dal giugno 2022 e fino all'effettivo ripristino della pensione nel suo importo maggiorato, oltre interessi legali dal 120 giorno successivo all'insorgenza del diritto. Condannare l'ente convenuto al pagamento
Castellammare di Stabia comunicava all'odierna ricorrente un provvedimento di indebito di € 4.976,79 a titolo di maggiorazione sociale (cd. adeguamento al milione) percepita sulla pensione cat. INVCIV n. 07376540 ritenuta non dovuta;
tale provvedimento di indebito era assolutamente illegittimo, in quanto la sig.ra possedeva i requisiti di reddito per beneficiare della maggiorazione Pt_1 sociale in quanto l'unico reddito che possedeva era l'assegno divorzile nella misura di € 250,00 mensili;
evidentemente l' aveva erroneamente CP_1 considerato quale reddito percepito dalla ricorrente la somma complessiva di € 1070,00 mensili come da sentenza di divorzio n. 799/2020, senza considerare però che la somma di € 820,00 era corrisposta per il mantenimento del figlio e gli assegni pagati per il mantenimento dei figli non erano considerati redditi per il coniuge che li riceveva;
avverso il provvedimento di indebito la sig.ra Pt_1 aveva presentato in data 06/12/2022 ricorso amministrativo chiedendo nel contempo anche il ripristino della pensione Cat INVCIV n. 0737654 , senza alcun esito;
la ricorrente invalida totale, non coniugata, percepiva solo l'assegno divorzile per sé stessa di € 250,00; il suo reddito annuo era di € 3000,00 quindi abbondantemente sotto la soglia prevista per ottenere la maggiorazione sociale per intero. Si è costituito l' che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, ha rilevato che la richiesta di restituzione delle somme in questione avveniva a seguito dei redditi comunicati all' dalla ricorrente. CP_1
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito enunciate, di natura dirimente.
La ricorrente impugna il provvedimento con il quale l' ha contestato CP_1
l'indebito pagamento di Euro 4.976,79 mensili a titolo di maggiorazione sociale pagata in eccesso negli 2020, 2021 e 2022.
Invero, la ricorrente, titolare di pensione di inabilità civile, aveva percepito su tale prestazione la maggiorazione sociale (art. 38 L. n. 448/01) in misura intera.
La richiesta di restituzione delle somme in questione avveniva a seguito dei redditi comunicati all' dalla ricorrente. La maggiorazione sociale difatti CP_1 era stata pagata dall in misura integrale sul presupposto dell'inesistenza CP_1 di redditi. La Sig.ra tuttavia, in data 28.1.2022 presentava Parte_1 all' una domanda di ricostituzione reddituale per la maggiorazione CP_1 sociale, allegando alla stessa il decreto di separazione e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e indicando redditi da assegno di mantenimento e da assegno divorzile per i seguenti importi: Euro 6.000,00 per il
2020, Euro 3.500,00 per il 2021 ed Euro 3.000,00 per il 2022.
Una volta inseriti i predetti redditi nel calcolo della maggiorazione sociale, si determinava una riduzione della maggiorazione, con conseguente indebito per le somme pagate in eccesso. Il conteggio dell' è corretto in quanto per CP_1 calcolare l'importo della maggiorazione sociale sono stati utilizzati i redditi indicati dalla ricorrente e pari al solo mantenimento per se stessa previsto nei provvedimenti giudiziari: Euro 500,00 mensili nel decreto di separazione ed
Euro 250,00 mensili nella sentenza di divorzio, non venendo in rilievo l'assegno di mantenimento percepito per i figli.
Come evidenziato dalla difesa dell'istituto, nel calcolo del limite di reddito per la maggiorazione sociale parziale si considerano anche gli importi della pensione di inabilità civile sulla quale si applica la maggiorazione. Ai fini della concessione delle maggiorazioni bisogna, infatti, tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione della casa di abitazione, dell'indennità di accompagnamento e delle pensioni di guerra (art. 1 comma 4 L. n. 544/88 per la maggiorazione sociale e art. 3 comma 6 L. n.
335/95 per l'assegno sociale). Sottraendo Euro 7.232,17 dal limite della maggiorazione parziale pari a Euro 8.476,26, residua la somma di Euro 1.244,09 che corrisponde ad una maggiorazione mensile di euro 95,70 (Euro 1.244,09:13) che è la maggiorazione sociale spettante. La differenza pagata dall' è CP_1 indebita e va restituita.
Nessuna specifica contestazione ha mosso l'istante ai rilievi anche contabili dell' . CP_2
Per completezza argomentativa si osserva che il reddito da mantenimento non era noto all' prima della domanda di ricostituzione reddituale del CP_1
28.1.2022 e peraltro nessun legittimo affidamento del pensionato rileva nel caso in esame, trattandosi di redditi noti alla ricorrente e dalla stessa comunicati all'
. CP_1
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cp.c.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi. In Torre Annunziata, 8.04.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè