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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 349. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica 1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall' ((IVASS)) con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti che l'impresa dispone del ((Requisito Patrimoniale di Solvibilita')) calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
(( 3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria e' considerata ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed e' iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1. ))
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti che l'impresa dispone del ((Requisito Patrimoniale di Solvibilita')) calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
(( 3. Ai fini di cui al Titolo XV, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso la sede secondaria e' considerata ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, ed e' iscritta all'albo come impresa capogruppo ai sensi dell'articolo 210-ter, comma 1. ))
Commentari • 12
- 1. Alessandro Fricanohttps://www.gruppodipisa.it/rivista/gli-argomenti · 1
SOMMARIO SOMMARIO: 1. Il principio di rappresentanza: origine di una obbligazione tra rappresentante e rappresentato. – 2. Il vincolo di mandato: dalle adunanze medioevali all'esperienza costituzionale inglese. – 3. La teoria del divieto di mandato dall'Ancien Régime all'Illuminismo. – 4. La teoria organica nell'ordinamento giuridico tedesco. – 5. La critica leninista e i modelli socialisti. – 6. Dal pensiero liberale sabaudo dell'art. 41 dello Statuto Albertino all'identità pluralista dell'art. 67 della Costituzione. – 7. Esegesi dell'art 67: lo statuto del parlamentare tra libertà e autonomia discrezionale. – 8. Il ruolo precipuo dei corpi intermediari alla luce dell'art. 49 e la …
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Giurisprudenza • 39
- 1. CGUE, n. T-713/22, Sentenza del Tribunale, Portumo - Madeira - Montagem e Manutenção de Tubaria, SA (Zona Franca da Madeira) e a. contro Commissione europea, 06/11/2024Provvedimento: SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 6 novembre 2024 ( *1 ) «Aiuti di Stato – ZO AN di DE – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell'ambito del medesimo – Nozione di “aiuti esistenti” ai sensi dell'articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Recupero – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei lavoratori» Nelle cause T-713/22 e T-720/22, …Leggi di più...
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- art. 107 TFUE·
- art. 263 TFUE·
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- legittimo affidamento·
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- libera circolazione dei lavoratori·
- certezza del diritto·
- aiuti esistenti·
- art. 277 TFUE·
- libertà di stabilimento