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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/12/205 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12483/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti GORGONI MASSIMILIANO e CAPASSO
ERMINIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19.12.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del 16/01/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 58%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 11.10.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
In particolare, l'istante assumeva che il consulente non avrebbe risposto alle osservazioni alla bozza inviate in data 31.07.24.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 26/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione. Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da cardiopatia ischemico ipertensiva in seconda classe NYHA, sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve-medio, note broncocatarrali in tabagista.
In particolare, chiamato a chiarimenti, il consulente precisava: “1-Tali certificazioni, in assenza di riscontro alla visita peritale di significative alterazioni della sfera psichica , nonché di ulteriori visite di controllo , consentono una valutazione percentuale di invalidità nella misura del 18% considerando una valutazione intermedia tra il codice 2204 ed il codice 2205. 2-Per quanto attiene la valutazione della apparato respiratorio si ravvisa che la -RX Torace a letto Federico II del 28-11-
2022 è nella norma”ed il reperto ascultatorio del torace alla visita peritale evidenzia
“ solo un respiro aspro diffuso da tabagismo . Resta pertanto congrua la valutazione per analogia del 15%.”
Difatti, il ctu concludeva: “In merito ai quesiti postimi si ritiene che il ricorrente possa essere considerato invalido nella misura del 65 % secondo la formula riduzionistica di Balthazard dalla data della domanda amministrativa.”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal dott. non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede Per_1
amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce il ricorrente invalido al 65% con decorrenza dal 16/01/2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/12/205 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12483/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti GORGONI MASSIMILIANO e CAPASSO
ERMINIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 19.12.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile, non riconosciuto a seguito di domanda del 16/01/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere e riconoscendo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 58%.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 11.10.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze del ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
In particolare, l'istante assumeva che il consulente non avrebbe risposto alle osservazioni alla bozza inviate in data 31.07.24.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 26/06/2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in ATP.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione. Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato il ricorrente è affetto da cardiopatia ischemico ipertensiva in seconda classe NYHA, sindrome depressiva endoreattiva di grado lieve-medio, note broncocatarrali in tabagista.
In particolare, chiamato a chiarimenti, il consulente precisava: “1-Tali certificazioni, in assenza di riscontro alla visita peritale di significative alterazioni della sfera psichica , nonché di ulteriori visite di controllo , consentono una valutazione percentuale di invalidità nella misura del 18% considerando una valutazione intermedia tra il codice 2204 ed il codice 2205. 2-Per quanto attiene la valutazione della apparato respiratorio si ravvisa che la -RX Torace a letto Federico II del 28-11-
2022 è nella norma”ed il reperto ascultatorio del torace alla visita peritale evidenzia
“ solo un respiro aspro diffuso da tabagismo . Resta pertanto congrua la valutazione per analogia del 15%.”
Difatti, il ctu concludeva: “In merito ai quesiti postimi si ritiene che il ricorrente possa essere considerato invalido nella misura del 65 % secondo la formula riduzionistica di Balthazard dalla data della domanda amministrativa.”
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal dott. non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede Per_1
amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord , definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce il ricorrente invalido al 65% con decorrenza dal 16/01/2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05/12/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna