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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 684 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Mariotti per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani per procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 339 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: In totale accoglimento dell'appello principale proposto dal sig. e Parte_1 in parziale riforma della sentenza n. 339/2025 emessa dal Tr o, pubblicata il 04/06/2025: Disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento, l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordi , la somma men 00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
Disporre che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale. In ogni caso: Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla sig.ra , Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata nei capi relativi al rigetto della domanda di addebito e alla decorrenza degli assegni di mantenimento;
- Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio anche alla luce della mancata produzione documentale ai sensi dell'art. 473 bis 12., comma 3 c.p.c.
- Disporre inoltre l'audizione del minore per dare lui modo di Persona_2 esprimere le proprie opinioni e prefe le situazioni che lo riguardano e per confermare ulteriormente i fatti enunciati non contestati;
ciò in considerazione del fatto che il figlio minore ha compiuto 12 anni lo scorso 18 luglio 2025 e che lo stesso ha manifestato il desiderio di essere ascoltato.”
pagina 2 di 8 Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. e le richieste Parte_1 tutte con esso formulate, poiché infondate in fatto tutti i motivi indicati in narrativa (da aversi qui per trascritti);
- in accoglimento dell'appello svolto in questa sede in via incidentale con il presente atto difensivo, e dunque in parziale riforma della impugnata sentenza n. 339/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 3.06.2025, pubblicata in data 4.06.2025, per tutto quanto indicato in narrativa e in atti di causa, nonché per tutto quanto prodotto e documentato, ferme restando le statuizioni non fatte oggetto della presente impugnazione:
- statuire l'addebito di responsabilità della separazione in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in atti e qui richiamati;
- a sostegno del figlio minore della coppia, voglia l'Ill.ma Corte adita nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
- considerata la differenza di reddito, le differenti capacità lavorative patrimoniali, nonché tutto quanto dedotto in narrativa, disporre che il marito versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad almeno euro 3.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
- disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro Per_1
0 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo adottato in materia di famiglia (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
- il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. “
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, alle condizioni economiche delle parti ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia. Chiede il rigetto dell'appello”
pagina 3 di 8 FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 03.06.2025 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale tra ed affidando in via Parte_1 Controparte_1 condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , prevedendo che il ragazzo Per_1 sia collocato in via prevalente presso la madre e che incontri il padre secondo le modalità ivi meglio indicate;
i primi giudici hanno altresì posto a carico del un assegno mensile pari ad euro 600,00 quale concorso nel Parte_1 mantenimento del figlio ed un assegno di mantenimento in favore della moglie d'importo pari ad euro 1.000,00, prevedendo altresì che le spese straordinarie per il ragazzo siano ripartite per il 70% a carico del padre e per la residua quota a carico della madre;
hanno da ultimo rigettato la domanda di addebito proposta dalla riservando la regolazione delle spese di lite all'esito della CP_1 pronuncia di divorzio congiuntamente richiesta ai sensi dell'art. 473.bis.49 c.p.c..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il censurando le condizioni Parte_1 economiche della separazione. si è costituita nella presente sede per chiedere il rigetto del CP_2 gravame;
l'appellata ha altresì proposto appello incidentale al fine di ribadire la propria domanda di addebito, oltre che per chiedere un maggiore contributo per sé e per il figlio e per ottenere che qualsiasi assegno decorra dal momento della proposizione della domanda.
La Procura Generale è intervenuta nel giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ritenendola adeguata alla situazione di fatto.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 04.12.2025.
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi del proprio appello il censura l'importo Parte_1 dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie e del contributo previsto in favore del figlio, lamentando che i primi giudici abbiano erroneamente valutato le condizioni economiche dei due coniugi ed il tenore di vita goduto dalla famiglia prima della crisi.
I medesimi capi della sentenza sono censurati per opposte ragioni dalla la quale nel secondo motivo del proprio appello incidentale CP_1 chiede invece l'aumento di entrambi gli assegni, impugnando anche la decorrenza individuata dai primi giudici in coincidenza con i provvedimenti provvisori.
Dev'essere accolto solo il primo motivo dell'appello principale.
L'istruttoria complessivamente svolta dai primi giudici ha consentito di comprovare adeguatamente sia il tenore di vita della famiglia prima della crisi (caratterizzato anche da vacanze in luoghi esotici), sia le risorse economiche di cui dispongono entrambi i coniugi.
Deve presumersi in particolare che il amministratore di una Parte_1 società il cui bilancio presenta rilevanti utili, possa fare affidamento non soltanto sui proventi desumibili dalla documentazione fiscale prodotta (dalla quale emergono redditi netti annui superiori ai 40.000,00 euro), ma anche su ulteriori risorse: lo stesso appellante dichiara del resto di sostenere ogni mese spese d'importo complessivamente pari a circa 4.000,00 euro, pur avendo documentato di riscuotere compensi per importi mensili non superiori ad euro 3.600,00 (cfr. pagg. 16-17 dell'atto di appello).
La da parte sua, fruisce di un adeguato reddito da lavoro (pari a CP_1 circa 1.300,00 euro mensili) e soprattutto è titolare d'investimenti per un valore superiore ai 200.000,00 euro.
pagina 5 di 8 In tale complessivo contesto ed in considerazione del fatto che l'odierna appellata fruisce dell'abitazione familiare di proprietà esclusiva dell'appellante, sussistono i presupposti per riformare la sentenza di primo grado e per rideterminare l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della nel minor importo pari ad euro 600,00. CP_1
Tenuto conto del già citato tenore di vita e delle concrete necessità del minore, risulta invece equo l'assegno d'importo pari ad euro 600,00 posto a carico del quale concorso nel mantenimento del figlio. Parte_1
Non sussistono di conseguenza i presupposti per accogliere l'appello incidentale proposto dall'appellata al fine di ottenere un incremento di entrambi gli assegni, tenuto conto anche del fatto che l'odierna appellata fruisce in via esclusiva dell'assegno unico per il figlio.
L'appello incidentale non può essere condiviso neppure nella parte in cui censura la decisione dei primi giudici di individuare la decorrenza di tali contributi nel momento in cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c..
Il generale principio secondo cui anche gli assegni riconosciuti nei procedimenti in materia di famiglia decorrono dalla data della relativa domanda non trova infatti applicazione ove, anche in pendenza di giudizio, la parte onerata abbia continuato a convivere con i beneficiari ed a provvedere direttamente alle loro necessità: nel caso di specie, in occasione dell'udienza tenutasi in data 05.11.2024 dinanzi al giudice delegato, il ha dichiarato di vivere ancora nell'abitazione familiare con la Parte_1 moglie ed il figlio, producendo poi documentazione dalla quale può desumersi che egli ha continuato a provvedere alle esigenze degli altri componenti del nucleo familiare sino a quando i coniugi non sono stati autorizzati a vivere separati (vedasi ad esempio l'estratto conto prodotto in data 14.11.2024 quale doc. 31).
2. Con il primo motivo del proprio appello incidentale, poi, la CP_1 censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda di addebito;
l'appellata ribadisce invece che la crisi coniugale pagina 6 di 8 dovrebbe essere addebitata al marito, il quale negli ultimi anni avrebbe trascurato il rapporto coniugale e da ultimo avrebbe avviato una relazione con una propria dipendente.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Gli elementi desumibili dall'istruttoria svolta (ed in particolar modo dalle relazioni investigative commissionate dalla e dai messaggi estratti CP_1 dal telefonino del marito) consentono infatti di ritenere comprovata la relazione intrattenuta dal solo in epoca ampiamente successiva Parte_1 alla data del 02.09.2023 quando, come dedotto dalla stessa appellante incidentale, il marito le ha comunicato che intendeva separarsi.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda le dichiarazioni rese all'udienza tenutasi in data 25.02.2025 dalla teste la quale ha Tes_1 riferito di aver saputo dalla stessa della relazione intrattenuta dal CP_1 marito, ma non ha saputo precisare in quale periodo del 2023 ha ricevuto tale confidenza.
Non può essere del resto sanzionata con l'addebito la mera decisione di separarsi, né la scelta di non condividere i tentativi di riconciliazione avviati dal coniuge.
3. Non sussistono da ultimo ragioni che possano giustificare la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473bis.26 c.p.c. al fine di aiutare il minore nel rapporto con le parti, non essendo emersi particolari conflitti con alcuno tra i genitori.
Non ricorrono neppure i presupposti per procedere all'ascolto di , Per_1 tenuto conto che non si discute nella presente sede del suo affidamento, né del suo collocamento, né del rapporto con i genitori, bensì soltanto di questioni economiche o di addebito, rispetto alle quali il ragazzo non dovrebbe essere coinvolto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 339 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025, cosí dispone:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
RIDETERMINA in euro 600,00 mensili l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore di Controparte_1
CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Anna Bora Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 684 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Piercarlo Mariotti per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani per procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata –
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 8 PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 339 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: In via principale: In totale accoglimento dell'appello principale proposto dal sig. e Parte_1 in parziale riforma della sentenza n. 339/2025 emessa dal Tr o, pubblicata il 04/06/2025: Disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento, l'importo mensile di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordi , la somma men 00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
Disporre che entrambi i coniugi partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, come da protocollo in uso presso il Tribunale. In ogni caso: Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla sig.ra , Controparte_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata nei capi relativi al rigetto della domanda di addebito e alla decorrenza degli assegni di mantenimento;
- Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio anche alla luce della mancata produzione documentale ai sensi dell'art. 473 bis 12., comma 3 c.p.c.
- Disporre inoltre l'audizione del minore per dare lui modo di Persona_2 esprimere le proprie opinioni e prefe le situazioni che lo riguardano e per confermare ulteriormente i fatti enunciati non contestati;
ciò in considerazione del fatto che il figlio minore ha compiuto 12 anni lo scorso 18 luglio 2025 e che lo stesso ha manifestato il desiderio di essere ascoltato.”
pagina 2 di 8 Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. e le richieste Parte_1 tutte con esso formulate, poiché infondate in fatto tutti i motivi indicati in narrativa (da aversi qui per trascritti);
- in accoglimento dell'appello svolto in questa sede in via incidentale con il presente atto difensivo, e dunque in parziale riforma della impugnata sentenza n. 339/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 3.06.2025, pubblicata in data 4.06.2025, per tutto quanto indicato in narrativa e in atti di causa, nonché per tutto quanto prodotto e documentato, ferme restando le statuizioni non fatte oggetto della presente impugnazione:
- statuire l'addebito di responsabilità della separazione in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in atti e qui richiamati;
- a sostegno del figlio minore della coppia, voglia l'Ill.ma Corte adita nominare, ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c., un ausiliario scelto tra gli iscritti all'albo dei CTU affinché fornisca ausilio per il minore e agevoli il miglioramento delle relazioni dello stesso con i due genitori;
- considerata la differenza di reddito, le differenti capacità lavorative patrimoniali, nonché tutto quanto dedotto in narrativa, disporre che il marito versi, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad almeno euro 3.000,00 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge;
- disporre che il padre versi alla madre collocataria per il figlio minore
, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro Per_1
0 mensili (salva diversa determinazione che risulterà congrua e dovuta in corso di causa e all'esito della istruttoria), somma soggetta a rivalutazione come per legge, oltre al 100% delle spese straordinarie, regolate come da Protocollo adottato in materia di famiglia (ovvero nella diversa percentuale a carico del padre che verrà ritenuta di giustizia);
- il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio. “
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, alle condizioni economiche delle parti ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia. Chiede il rigetto dell'appello”
pagina 3 di 8 FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 03.06.2025 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale tra ed affidando in via Parte_1 Controparte_1 condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore , prevedendo che il ragazzo Per_1 sia collocato in via prevalente presso la madre e che incontri il padre secondo le modalità ivi meglio indicate;
i primi giudici hanno altresì posto a carico del un assegno mensile pari ad euro 600,00 quale concorso nel Parte_1 mantenimento del figlio ed un assegno di mantenimento in favore della moglie d'importo pari ad euro 1.000,00, prevedendo altresì che le spese straordinarie per il ragazzo siano ripartite per il 70% a carico del padre e per la residua quota a carico della madre;
hanno da ultimo rigettato la domanda di addebito proposta dalla riservando la regolazione delle spese di lite all'esito della CP_1 pronuncia di divorzio congiuntamente richiesta ai sensi dell'art. 473.bis.49 c.p.c..
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il censurando le condizioni Parte_1 economiche della separazione. si è costituita nella presente sede per chiedere il rigetto del CP_2 gravame;
l'appellata ha altresì proposto appello incidentale al fine di ribadire la propria domanda di addebito, oltre che per chiedere un maggiore contributo per sé e per il figlio e per ottenere che qualsiasi assegno decorra dal momento della proposizione della domanda.
La Procura Generale è intervenuta nel giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ritenendola adeguata alla situazione di fatto.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 04.12.2025.
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi del proprio appello il censura l'importo Parte_1 dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie e del contributo previsto in favore del figlio, lamentando che i primi giudici abbiano erroneamente valutato le condizioni economiche dei due coniugi ed il tenore di vita goduto dalla famiglia prima della crisi.
I medesimi capi della sentenza sono censurati per opposte ragioni dalla la quale nel secondo motivo del proprio appello incidentale CP_1 chiede invece l'aumento di entrambi gli assegni, impugnando anche la decorrenza individuata dai primi giudici in coincidenza con i provvedimenti provvisori.
Dev'essere accolto solo il primo motivo dell'appello principale.
L'istruttoria complessivamente svolta dai primi giudici ha consentito di comprovare adeguatamente sia il tenore di vita della famiglia prima della crisi (caratterizzato anche da vacanze in luoghi esotici), sia le risorse economiche di cui dispongono entrambi i coniugi.
Deve presumersi in particolare che il amministratore di una Parte_1 società il cui bilancio presenta rilevanti utili, possa fare affidamento non soltanto sui proventi desumibili dalla documentazione fiscale prodotta (dalla quale emergono redditi netti annui superiori ai 40.000,00 euro), ma anche su ulteriori risorse: lo stesso appellante dichiara del resto di sostenere ogni mese spese d'importo complessivamente pari a circa 4.000,00 euro, pur avendo documentato di riscuotere compensi per importi mensili non superiori ad euro 3.600,00 (cfr. pagg. 16-17 dell'atto di appello).
La da parte sua, fruisce di un adeguato reddito da lavoro (pari a CP_1 circa 1.300,00 euro mensili) e soprattutto è titolare d'investimenti per un valore superiore ai 200.000,00 euro.
pagina 5 di 8 In tale complessivo contesto ed in considerazione del fatto che l'odierna appellata fruisce dell'abitazione familiare di proprietà esclusiva dell'appellante, sussistono i presupposti per riformare la sentenza di primo grado e per rideterminare l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della nel minor importo pari ad euro 600,00. CP_1
Tenuto conto del già citato tenore di vita e delle concrete necessità del minore, risulta invece equo l'assegno d'importo pari ad euro 600,00 posto a carico del quale concorso nel mantenimento del figlio. Parte_1
Non sussistono di conseguenza i presupposti per accogliere l'appello incidentale proposto dall'appellata al fine di ottenere un incremento di entrambi gli assegni, tenuto conto anche del fatto che l'odierna appellata fruisce in via esclusiva dell'assegno unico per il figlio.
L'appello incidentale non può essere condiviso neppure nella parte in cui censura la decisione dei primi giudici di individuare la decorrenza di tali contributi nel momento in cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c..
Il generale principio secondo cui anche gli assegni riconosciuti nei procedimenti in materia di famiglia decorrono dalla data della relativa domanda non trova infatti applicazione ove, anche in pendenza di giudizio, la parte onerata abbia continuato a convivere con i beneficiari ed a provvedere direttamente alle loro necessità: nel caso di specie, in occasione dell'udienza tenutasi in data 05.11.2024 dinanzi al giudice delegato, il ha dichiarato di vivere ancora nell'abitazione familiare con la Parte_1 moglie ed il figlio, producendo poi documentazione dalla quale può desumersi che egli ha continuato a provvedere alle esigenze degli altri componenti del nucleo familiare sino a quando i coniugi non sono stati autorizzati a vivere separati (vedasi ad esempio l'estratto conto prodotto in data 14.11.2024 quale doc. 31).
2. Con il primo motivo del proprio appello incidentale, poi, la CP_1 censura la sentenza nel capo in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda di addebito;
l'appellata ribadisce invece che la crisi coniugale pagina 6 di 8 dovrebbe essere addebitata al marito, il quale negli ultimi anni avrebbe trascurato il rapporto coniugale e da ultimo avrebbe avviato una relazione con una propria dipendente.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Gli elementi desumibili dall'istruttoria svolta (ed in particolar modo dalle relazioni investigative commissionate dalla e dai messaggi estratti CP_1 dal telefonino del marito) consentono infatti di ritenere comprovata la relazione intrattenuta dal solo in epoca ampiamente successiva Parte_1 alla data del 02.09.2023 quando, come dedotto dalla stessa appellante incidentale, il marito le ha comunicato che intendeva separarsi.
Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda le dichiarazioni rese all'udienza tenutasi in data 25.02.2025 dalla teste la quale ha Tes_1 riferito di aver saputo dalla stessa della relazione intrattenuta dal CP_1 marito, ma non ha saputo precisare in quale periodo del 2023 ha ricevuto tale confidenza.
Non può essere del resto sanzionata con l'addebito la mera decisione di separarsi, né la scelta di non condividere i tentativi di riconciliazione avviati dal coniuge.
3. Non sussistono da ultimo ragioni che possano giustificare la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473bis.26 c.p.c. al fine di aiutare il minore nel rapporto con le parti, non essendo emersi particolari conflitti con alcuno tra i genitori.
Non ricorrono neppure i presupposti per procedere all'ascolto di , Per_1 tenuto conto che non si discute nella presente sede del suo affidamento, né del suo collocamento, né del rapporto con i genitori, bensì soltanto di questioni economiche o di addebito, rispetto alle quali il ragazzo non dovrebbe essere coinvolto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 339 pronunciata dal Tribunale di Pesaro all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 03.06.2025, cosí dispone:
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata,
RIDETERMINA in euro 600,00 mensili l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore di Controparte_1
CONFERMA nel resto la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Anna Bora
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