Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 1514
CA
Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Rideterminazione assegno di mantenimento per la moglie

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per riformare la sentenza di primo grado e per rideterminare l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie in un minor importo pari ad euro 600,00.

  • Accolto
    Rideterminazione assegno di mantenimento per il figlio

    Tenuto conto del tenore di vita e delle concrete necessità del minore, risulta equo l'assegno d'importo pari ad euro 600,00 posto a carico del marito quale concorso nel mantenimento del figlio.

  • Rigettato
    Richiesta di addebito della separazione al marito

    La Corte ha ritenuto comprovata la relazione del marito solo in epoca successiva alla comunicazione della volontà di separarsi, escludendo quindi l'addebito.

  • Rigettato
    Aumento assegno di mantenimento per la moglie

    Non sussistono i presupposti per accogliere l'appello incidentale dell'appellata al fine di ottenere un incremento dell'assegno, tenuto conto anche del fatto che l'appellata fruisce in via esclusiva dell'assegno unico per il figlio.

  • Rigettato
    Aumento assegno di mantenimento per il figlio

    Non sussistono i presupposti per accogliere l'appello incidentale dell'appellata al fine di ottenere un incremento dell'assegno, tenuto conto anche del fatto che l'appellata fruisce in via esclusiva dell'assegno unico per il figlio.

  • Rigettato
    Decorrenza assegni di mantenimento dalla domanda

    Il generale principio secondo cui anche gli assegni riconosciuti nei procedimenti in materia di famiglia decorrono dalla data della relativa domanda non trova applicazione ove, anche in pendenza di giudizio, la parte onerata abbia continuato a convivere con i beneficiari ed a provvedere direttamente alle loro necessità.

  • Rigettato
    Nomina ausiliario per il minore

    Non sussistono ragioni che possano giustificare la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473bis.26 c.p.c. al fine di aiutare il minore nel rapporto con le parti, non essendo emersi particolari conflitti con alcuno tra i genitori.

  • Rigettato
    Audizione del minore

    Non ricorrono i presupposti per procedere all'ascolto del minore, tenuto conto che non si discute nella presente sede del suo affidamento, né del suo collocamento, né del rapporto con i genitori, bensì soltanto di questioni economiche o di addebito, rispetto alle quali il ragazzo non dovrebbe essere coinvolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 1514
    Giurisdizione : Corte d'Appello Ancona
    Numero : 1514
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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