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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/10/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 727/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO RA;
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN TO; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 07.07.2016 in TO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 22, parte I, anno 2016), dal quale è nata il figlio il 28.12.2008; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali Per_1 da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della
1 convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti 3),
11) e 12) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 07.07.2016 in TO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 22, parte I, anno 2016);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui ai punti 3), 11) e 12) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni della separazione.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 727/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO RA;
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN TO; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 07.07.2016 in TO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 22, parte I, anno 2016), dal quale è nata il figlio il 28.12.2008; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali Per_1 da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della
1 convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti 3),
11) e 12) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 07.07.2016 in TO (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 22, parte I, anno 2016);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui ai punti 3), 11) e 12) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni della separazione.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 09.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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