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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Pia Teresa Farina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2493/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ) per il tramite di (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di tutore legale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Grande C.F._2
(c.f. ); C.F._3
OPPONENTE
Contro con sede in Roma - 00142, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, (cod. fisc./P. I.V.A. n. 13756881002) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Laura Attinà;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note in atti depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. , per il tramite del proprio tutore Parte_1 legale, si è opposto all'atto di intimazione di pagamento n. 070 2024 9003129342/000 “irritualmente” notificato da in data 24.04.2024, relativo al pagamento della somma di € 581.658,31 di cui alla CP_1 cartella di pagamento n. 07020190013785221001, all'uopo eccependo: 1) l'invalidità dell'intimazione di pagamento perché asseritamente emessa da Agente territorialmente incompetente;
2) la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a soggetto interdetto legalmente;
3)
Omessa/invalida notificazione del titolo esecutivo (i.e. la cartella di pagamento).
1 1.2 Con comparsa di costituzione e risposta si è ritualmente costituita l' la quale si è opposta CP_1 alle avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, la convenuta ha documentato la notifica della cartella di pagamento nei confronti della moglie dell'interdetto e presso il suo ultimo domicilio, evidenziando che dai registri pubblici e dal certificato di nascita non vi era menzione della tutela legale e della presenza di un tutore. Ha altresì sostenuto la correttezza del procedimento esecutivo per notifica della cartella al debitore principale
, con effetti nei confronti dell'attore, in quanto soggetti obbligati in solido. Parte_3
1.3 Alla prima udienza di comparizione tenutasi in trattazione scritta, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza di sospensione con ordinanza del 26/11/2024; ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, è stata rinviata ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza in trattazione scritta del 07/07/2025, per la quale è subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato che ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 16 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione proposta da parte opponente avverso l'intimazione di pagamento è parzialmente fondata limitatamente al terzo motivo di opposizione, secondo quanto di seguito si espone. Trattandosi della ragione più liquida, non si ritiene di dover procedere all'esame del primo motivo di opposizione.
Invece, per logicità di esposizione e analogia delle questioni giuridiche sottese, occorre procedere con l'esame del secondo motivo di opposizione. Infatti, seppure tale doglianza in sé considerata non possa trovare accoglimento, tuttavia in diritto sono in parte condivisibili le argomentazioni addotte che determinano l'accoglimento del terzo motivo di opposizione.
2.1 Ebbene, con il secondo motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento deducendo che il sig. , detenuto presso il Carcere Parte_1
Militare di Santa Maria Capua Vetere (CE), è stato condannato alla pena accessoria dell'interdizione legale e che dunque la notificazione degli atti di qualunque natura avrebbe dovuto eseguirsi, a pena di nullità, al tutore legale.
Il quadro normativo di riferimento è costituito innanzitutto dall'art. 32, comma 3 c.p., ove si prevede che, per quel che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essi relativi, si applica all'interdetto legale la disciplina civilistica relativa all'interdizione giudiziale, per cui l'esercizio dei succitati diritti avviene per il tramite di un tutore (art. 424 c.c.).
Nonostante in passato si fosse affermata quale ratio dell'interdizione legale quella di porre rimedio alla concreta impossibilità, in cui verserebbe il condannato, di amministrare i propri beni durante la detenzione, in seguito è prevalso un diverso indirizzo interpretativo, che ha ravvisato, quale
2 fondamento della pena accessoria in esame, l'interesse pubblico di impedire un utilizzo immorale o lesivo delle ragioni di terzi che il condannato possa fare dei suoi beni o, comunque, una funzione afflittiva, volta a rimarcare l'indegnità del condannato, il quale, trovandosi ristretto a causa della commissione di gravi reati, viene altresì colpito con l'estromissione dal traffico giuridico. In particolare, si è affermato di recente che “mentre l'interdizione giudiziale è una forma di "protezione" del soggetto incapace, ed è disposta dall'autorità giudiziaria al fine di predisporre un'adeguata forma di tutela per il beneficiario, l'interdizione legale ha natura sanzionatoria e "lato sensu" punitiva che scaturisce da una condanna penale” (Cass. civ., Sez.V,25.10.2022, n.31563).
Occorre peraltro distinguere l'attività negoziale, per cui si deve affermare l'invalidità – in termini di nullità – degli atti di disposizione e amministrazione di beni posti in essere dall'interdetto legale personalmente e non dal tutore, dal profilo attinente alla capacità processuale dell'interdetto e dell'inabilitato, che è disciplinata quale presupposto processuale dagli artt. 75 ss. c.p.c..
Ai sensi dell'art. 75, comma 2 c.p.c., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.
In particolare, in tema di validità delle notifiche effettuate personalmente a interdetto legale, occorre richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità appena citata nel senso di ritenere che:
“l'interdetto legale ha “solamente” una diminuzione della propria capacità, limitata agli atti di natura patrimoniale, riguardando questa solo gli atti che concernono “la disponibilità e l'amministrazione dei beni” ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del codice penale. L'interdetto, infatti, è di per sé pienamente capace di intendere e di volere, ma essendo stato condannato all'ergastolo od ad una pena superiore a 5 anni, è punito con l'incapacità di gestire in piena autonomia il proprio patrimonio, come sanzione civile accessoria, per la gravità delle azioni commesse. Gli atti patrimoniali dovranno essere compiuti - al pari di un minore o di un interdetto giudiziale - a mezzo di un tutore, nominato dal giudice tutelare del luogo di domicilio o di residenza del condannato, che ne amministrerà il patrimonio sino a naturale cessazione dell'espiazione della pena, e, quindi, della misura. L'interdetto legale conserva, invece, una piena capacità di agire relativamente ai soli atti di natura personale. Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 421 c.c., la sentenza d'interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione (Cass. Sez. 2, n. 1026 del 17/05/1967) e che persino l'omesso adempimento delle formalità pubblicitarie previste dall'art. 423 c.c. non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa (Cass. Sez. 2, n. 666 del 16/03/1963). Ne consegue che, in assenza di capacità di agire, l'interdetto legale non ha nemmeno la capacità di agire o difendersi in giudizio ovvero nominare un legale. Sulla nullità delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto
3 incapace, perché minorenne (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011) o interdetto (Cass. Sez 3, n. 13966 del 14/06/2007; v. Corte Conti Sez. 1, n. 127 dell'11/07/1994), v'è sicuro riscontro giurisprudenziale.
In particolare, opera l'applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011), il che comporta la nullità delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi” (cfr. Cass.
Civ. sez. trib., 25/10/2022, n. 31563).
Sostanzialmente la giurisprudenza di legittimità è unanime e costante nel sancire la nullità della notifica degli atti di natura patrimoniale effettuata personalmente all'interdetto piuttosto che al tutore legale
(cfr. anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2749 del 23/02/2012 (Rv. 621981 - 01 Massime precedenti
Vedi: N. 666 del 1963 Rv. 260889 - 01, N. 1026 del 1967 Rv. 327344 - 01, N. 13966 del 2007 Rv.
598022 - 01, N. 10445 del 2011 Rv. 618086 - 01).
2.2 Tuttavia, occorre osservare che anche per gli avvisi di accertamento valgono le norme del processo civile, in base all'art. 60 del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, con conseguente applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie nel caso di notificazione di atti impositivi effettuata personalmente all'interdetto legale, il quale non ha la capacità di agire o difendersi in giudizio ovvero di nominare un legale (Cass. civ. Sez. 5, 12.05.2011, n. 10445).
In particolare, si deve distinguere l'aspetto processuale, relativo al vizio del contraddittorio per effetto della notifica di un atto processuale/impositivo a mani dell'incapace, dall'effetto sostanziale in termini di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., che deriva dall'aver portato un atto di costituzione in mora nella sfera di conoscenza del debitore.
In virtù di tali principi, la giurisprudenza ha affermato che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento – ovvero nel caso di specie la tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento – produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (cfr. ex multis
Cassazione civile sez. trib. - 22/10/2024, n. 27326).
2.3 Tanto premesso, nel caso di specie la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data
24/04/2024, all'indirizzo di residenza del sig. , presso Catanzaro, Vico III della Parte_1
Stazione n. 9 (cfr. raccomandata allegata da parte attrice e indirizzata al ). Parte_1
Come anticipato, l'attore è soggetto ristretto presso il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere
(CE), dove sta scontando la pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, a seguito di sentenza di condanna emessa dal GUP presso il Tribunale di Bologna n. 797/2016, emessa nel procedimento penale n.
26604/2010 R.G.N.R., condanna confermata dalla Corte d'Appello di Bologna (sentenza n. 3911/2017)
e, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2683/2018).
4 Il sig. è stato condannato, inoltre, alla pena accessoria dell'interdizione legale con Parte_1 sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 12/9/2017, divenuta irrevocabile già in data 24/10/2018.
In data 29/03/2021, è stata nominata tutore ex art. 346 c.c. la figlia dell'interdetto, con Decreto di apertura tutela n. 825/2021 (R.G.n. 143/2019) del Tribunale di Catanzaro.
Orbene, con riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento – avvenuta in data 24/04/2024 per stessa ammissione di parte opponente e circostanza non contestata dalla convenuta – presso l'indirizzo di residenza del sig. , pur sostenendo che la stessa sia affetta da nullità, poiché doveva essere Parte_1 effettuata presso il tutore legale già nominato nel 2021, per come statuito dalla giurisprudenza richiamata, tuttavia il vizio risulta sanato avuto riguardo alla finalità del processo notificatorio, ossia consentire che l'atto entri nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Infatti, la nullità è stata sanata per raggiungimento dello scopo, avendo parte opponente avuto conoscenza dell'atto, tanto da impugnarlo ex art. 617 c.p.c. nel termine ivi indicato con l'odierno giudizio.
Per tali ragioni, dunque, deve ritenersi infondato il secondo motivo di opposizione.
3. Le considerazioni svolte, in punto di nullità della notifica di atti a contenuto patrimoniale all'interdetto legale, valgono invece al fine di considerare fondato il terzo motivo di opposizione, in quanto il procedimento esecutivo avviato non è comunque valido, non potendo ritenersi altrettanto sanata la nullità della notifica della cartella di pagamento (atto presupposto dell'intimazione).
3.1 Ebbene, con il terzo motivo di opposizione, parte attrice ha eccepito la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 07020190013785221001, deducendo che della stessa né il sig. , né il Parte_1 suo tutore legale avrebbero mai avuto legale conoscenza. Invero, tale notifica, al pari di quella dell'intimazione di pagamento, è avvenuta allo stesso indirizzo di residenza di parte attrice, in data
24/09/2019, con consegna dell'atto alla moglie del sig. (per come risulta dalla Parte_1 documentazione versata da ). CP_1
Dunque, anche tale notifica è stata effettuata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna all'interdizione legale dell'opponente (avvenuto in data 24/10/2018), e pertanto destinata a soggetto incapace. Tale circostanza ne determina un'irrimediabile nullità, non rilevando che a quella data non era ancora intervenuta la nomina del tutore, disposta dal Giudice tutelare solo in data
29/03/2021, giusto decreto di apertura tutela n. 825/2021 (R.G. n. 143/2019) del Tribunale di
Catanzaro, per come eccepito dall'opposta.
Infatti, le difese di sul punto, in ordine alla mancata menzione nel certificato di nascita del CP_1
dell'interdizione legale e dell'assenza di nomina di un tutore, sono prive di pregio e non Parte_1 possono essere tenute in considerazione ai fini di un eventuale rigetto della domanda, potendo rilevare
5 solo con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite. Al riguardo va osservato, da una parte, che il certificato di nascita del prodotto dalla convenuta è datato 13.6.2024, sicché peraltro non vi Parte_1
è prova che avesse assolto all'onere di verificare lo "status" personale del contribuente dai CP_1 pubblici registri delle tutele ed anagrafici anche al momento della notifica della cartella di pagamento, risalente al 2019 (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2749 del 23/02/2012).
In ogni caso, per altro verso, si evidenzia che la circostanza dedotta è comunque irrilevante nel merito atteso che la nullità della notifica della cartella deriva dalla mancanza di capacità processuale dell'interdetto legale a far data al più tardi dal passaggio in giudicato della condanna alla pena maggiore di 5 anni, e quindi a quella accessoria dell'interdizione legale. Momento, questo, dal quale il condannato perde la capacità di agire e quindi di ricevere validamente la notifica di un atto processuale
(cfr. Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari n. 361/2019 - n. R.G. 00000234/2017, pubblicazione 17/07/2019). La Suprema Corte, sul punto, ha statuito che: “In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, è nullo” (cfr. Cass. sent. n. 7403/2017).
L'invalidità della notifica non viene meno neanche in considerazione dell'omesso adempimento delle formalità pubblicitarie previste dall'art. 423 c.c per come eccepito da , in quanto la sentenza di CP_1 interdizione legale ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione (Cass. Sez. 2, n. 1026 del
17/05/1967) e tale immediata efficacia non è inficiata dalla mancanza delle predette formalità pubblicitarie (cfr. Cass. Civ. sez. trib., 25/10/2022, n. 31563). Gli effetti dell'interdizione o dell'inabilitazione si producono nonostante si verifichi l'omissione dell'annotazione della sentenza (art. 421 del c.c.); la pubblicità è pertanto dichiarativa e non costitutiva, e le finalità dell'istituto - che resta quello di evitare l'ingenerarsi di situazioni di affidamento stante l'incapacità del soggetto, e, quindi rendere palese l'invalidità dell'atto che si andrebbe a concludere - vengono rispettate sin dal momento del deposito della sentenza predetta.
Considerazioni analoghe valgono per l'interdetto legale, in quanto l'interdizione è pena accessoria che discende quale effetto giuridico automatico dalla sentenza definitiva di condanna alla pena prevista dall'art. 32 c.p., con la conseguenza che il decreto di apertura della tutela e nomina del tutore da parte del GT non ha efficacia costitutiva dello status giuridico di incapacità del soggetto, che è già esistente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Orbene, alla luce di tali principi deve concludersi per la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata al il 29.4.2019, quando egli già si trovava in stato di interdizione legale Parte_1
a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del GUP di Bologna risalente al
24.10.2018.
6 3.2 Da ciò discende la nullità dell'atto successivo, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (cfr. Cassazione civile sez. trib.,
25/10/2024, n. 27737).
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che il procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento (prodromiche all'esecuzione ovvero alle misure cautelari) richiede l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni di legge e, poiché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di garantire l'effettiva conoscenza legale dell'atto (art. 6 Statuto del contribuente) e l'efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario senza preclusioni processuali,
l'omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (v. Cass. n. 16050/2011).
Anche, in materia tributaria, in ossequio al generale principio in base al quale il difetto della notifica di un atto presupposto costituisce necessariamente un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, è stato affermato che in caso di omessa notifica della cartella di pagamento, in quanto atti presupposti, sono nulle le successive intimazioni (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado
Milano, (Lombardia) sez. IX, 19/08/2024, n. 2269). Secondo la giurisprudenza richiamata: “Il difetto della notifica di un atto presupposto, come già peraltro formulato ed accolto in primo grado, costituisce necessariamente un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza
25.7.2007 n. 16412, affermando che l'atto “successivo” è di per sé nullo se non preceduto dalla notifica dell'atto “presupposto”. Tale principio è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 10012 del 15/04/2021” (cfr. Corte Giustizia Trib. II grado
Milano, (Lombardia) sez. IX, 19/08/2024, n. 2269).
Alla luce di tali principi, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta non consegue alla irregolare notifica della stessa (per come dedotta con il secondo motivo di opposizione) e può dirsi sanata dalla tempestiva impugnazione nell'odierno giudizio in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, ma deriva dalla nullità della notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto.
3.3 Incidenter tantum e per coerenza argomentativa, occorre tuttavia distinguere l'aspetto processuale, relativo al vizio del contraddittorio per effetto della notifica di un atto processuale/impositivo a mani dell'incapace dall'effetto sostanziale in termini di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., che deriva dall'aver portato un atto di costituzione in mora nella sfera di conoscenza del debitore.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, affermando che l'atto di citazione nullo
(perché notificato all'interdetto legale anziché al tutore) può valere come atto di costituzione in mora
7 interruttivo della prescrizione, essendo idoneo a portare nella sfera di conoscenza del debitore una richiesta di adempimento (Cass. civ., Sez. III, 14.06.2007, n. 13966).
D'altronde, l'art. 32, comma 3 c.p. si limita a prevedere l'applicabilità alla interdizione legale della disciplina civile sulla interdizione giudiziale in materia di “disponibilità e amministrazione dei beni” e sulla “rappresentanza negli atti ad esse relativi”, per cui sono invalidi, come si è detto, gli atti di disposizione posti in essere dall'interdetto legale personalmente e non dal tutore, così come gli atti processuali a lui notificati personalmente.
La citata disposizione non consente invece di escludere che siano privi di effetti, nella sfera giuridica dell'interdetto legale, gli atti di natura ricettizia con effetti sostanziali, come l'atto con cui il creditore manifesta la volontà di far valere il proprio diritto e chiede l'adempimento.
Ciò non esclude l'idoneità della cartella di pagamento ad interrompere la prescrizione, poiché la notifica delle cartelle esattoriali ha infatti l'innegabile duplice natura: a) di atto processuale, di avvio della procedura esecutiva di riscossione coattiva dei crediti delle amministrazioni pubbliche;
b) sostanziale, di costituzione in mora del debitore in quanto con esso il creditore esterna inequivocabilmente la sua richiesta di adempimento.
Pertanto, deve correttamente rilevarsi l'invalidità della notifica della cartella di pagamento, ossia la sua inidoneità ad istaurare validamente un rapporto processuale con l'interdetto legale in ragione della sua incapacità processuale, riconoscendo viceversa alla notifica della cartella, in quanto giunta all'indirizzo del l'idoneità a valere come atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione Parte_1 poiché idoneo a portare nella sua sfera di conoscenza una richiesta di adempimento. 3.4 Non vale ai fini di una diversa conclusione, quanto dedotto da in relazione al fatto che la CP_1 cartella esattoriale n. 07020190013785221001 si fonda sul ruolo n. 2019/000643, da cui risulterebbero coobbligati in solido diversi soggetti ed in particolare, oltre al , anche il debitore Parte_1 intestatario del ruolo Parte convenuta sostiene infatti che la notifica al della Parte_3 Parte_3 cartella di pagamento sarebbe idonea a produrre i suoi effetti anche per gli altri coobligati secondo la giurisprudenza per cui “è legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale” (Cass., Sez. 5, 30 novembre 2018, n. 31054; Cass., Sez. Trib., 16 agosto 2023, n. 24677; Cass. sez. trib., 07/07/2025, (ud.
14/05/2025, dep. 07/07/2025), n.18523).
8 Orbene, occorre osservare che nel caso di specie dall'estratto di ruolo prodotto in atti da non CP_1 risultano più intestatari ma solo il in ogni caso, pur volendo trarre tale circostanza dal Parte_3 medesimo numero della cartella di pagamento notificata al , si rivela che non vi è traccia Parte_1 della comunicazione informativa di cui alla giurisprudenza citata e, ad ogni modo, è dirimente il fatto che non è stata comunque fornita prova della notifica della cartella di pagamento al debitore principale poiché in atti vi è solo un modulo bianco di notifica non compilato, che nulla prova in ordine Parte_3 all'asserita notifica della cartella al coobbligato in solido.
Si aggiunga poi che, secondo la giurisprudenza, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene impedisca che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, è inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2545 del 01/02/2018).
3.5 In conclusione, deve ritenersi che nel caso di specie vi è stata l'omessa notifica di un atto presupposto nei confronti parte attrice e per tale ragione deve essere accolta l'opposizione ex art. 617
c.p.c. proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 070 2024 9003129342/000, che deve dichiararsi nulla per vizio della notifica dell'atto presupposto, i.e. la cartella di pagamento n.
07020190013785221001.
4. Stante l'accoglimento del terzo motivo di opposizione, resta assorbito l'esame del primo motivo.
5. Quanto al regime delle spese di lite, tenuto conto dell'infondatezza del secondo motivo di opposizione e della circostanza per cui alla data del 13.6.2024 non risultava ancora l'annotazione dello stato di interdizione del sig. ex art. 423 c.c. nei pubblici registri, si ritiene che sussistano Parte_1 gravi e circostanziate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte
Costituzionale, sentenza del 19/04/2018 n. 77).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Teresa Pia Farina, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 070 2024
9003129342/000 per vizio della notifica dell'atto presupposto, i.e. la cartella di pagamento n.
07020190013785221001;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 18 luglio 2025. Il Giudice Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
Provvedimento redatto con la collaborazione della collega in tirocinio Dott.ssa Silvia Vitale, nominata con D.M. 04/04/2025.
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