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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 665 del 2024 R.G.A.C. promosso da (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Altana, nei confronti di C.F._1 [...]
(c.f. ), contumace, ai fini dell'adozione dei provvedimenti Controparte_1 C.F._2 di cui all'art. 337 ter c.c. riguardo al figlio , all'esito dell'udienza del Parte_2
30.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 16.5.2024, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con
, dalla quale era nato, il 10.2.2010, il figlio , che Controparte_1 Parte_2
l'unione ed il rapporto sentimentale si erano deteriorati al punto da indurli a porre fine alla loro convivenza, che il padre si era sempre disinteressato del figlio e che non aveva mai provveduto al suo mantenimento, chiedeva al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337 ter e segg.
c.c..
All'udienza del 30.10.2024 la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, ed il giudice si riservava di riferire al Collegio.
Deve in primo luogo dichiararsi la contumacia del resistente che, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I,
06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724). Tale pregiudizio per il minore, ben può essere individuato nel totale disinteresse manifestato nei confronti del medesimo da parte di uno dei genitori. In particolare, la giurisprudenza si è espressa nel senso che “L'esercizio della
1 responsabilità genitoriale in via esclusiva rappresenta una deroga al principio generale di affidamento condiviso, per cui il giudice dovrà congruamente motivare la scelta dell'affidamento esclusivo non solo attraverso un giudizio in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità dell'altro genitore. In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite - che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori” (Tribunale Ancona sez. I,
07/03/2022, n.324). Ancora più recente è la pronuncia del Tribunale di Torino, per cui “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c..” (Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205. Nello stesso senso vedi Tribunale
Trapani sez. I, 12/12/2022, n.1051).
Anche la Corte di Cassazione ha recentemente preso posizione sul punto, dichiarando che:
“L'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile sez. I,
11/07/2022, n.21823).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le affermazioni della ricorrente circa il disinteresse manifestato dal padre nei confronti del figlio, manifestatosi anche per mezzo del totale inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento del minore, non sono state contestate dal che, sebbene abbia ricevuto la rituale notifica del ricorso, ha scelto di rimanere CP_1 contumace, così confermando il costante atteggiamento di assenza e noncuranza nei confronti del figlio e, in definitiva, la sua incapacità di mettere da parte il proprio “volere”, rispetto al superiore interesse del minore.
Le allegazioni della ricorrente hanno trovato inoltre piena conferma nelle dichiarazioni rese dal figlio
, il quale ha riferito circa il sostanziale disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti, e Pt_2
l'assenza di un significativo rapporto con il medesimo.
Egli ha riferito di averlo frequentato solo saltuariamente nel corso degli anni, di non averlo più incontrato dallo scorso anno e di non avere con lui nemmeno rapporti telefonici.
ha riferito, inoltre, che il padre non ha mai prestato alcun aiuto alla madre né durante la sua Pt_2 crescita, né contribuendo alle necessità economiche della famiglia.
Ritiene pertanto il Tribunale, in considerazione delle circostanze esposte, che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre. Parte_2
Avuto poi riguardo all'attività occasionale di cameriera svolta dalla ricorrente, che percepisce un reddito annuo pari ad €. 10.100,00 circa, ed al reddito percepito dal resistente, pari ad €. 1.600,00 circa mensili, come da incontestate dichiarazioni della appare opportuno imporre al resistente Pt_1
2 l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio
, la somma di €. 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Pt_2
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre;
Parte_2 pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento per il figlio , la somma di €. 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_2 indici ISTAT;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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