Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1136/23 e rimessa in decisione all'udienza del 26.3.2025 e vertente
TRA
, residente in [...]alla V.ta (TE) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriele DE SANTIS giusta procura in atti,
APPELLANTE
E
, residente a [...], rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall' Avv. Claudio STROZZIERI c.f. PEC: C.F._3 Email_1 [...]
fax 0861.89515 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo al Email_2
Corso Cerulli 28 giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione di primo grado,
APPELLATO
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OGGETTO: Appello avverso Sentenza n. 614/2023 emessa dal Tribunale di Teramo Sezione civile, Giudice Dott. Converti nell'ambito del giudizio N.R.G. 91/2019, depositata in cancelleria in data 20.06.2023, in materia di pegno
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da relativa nota depositata in data 20.1.2025
Per la parte appellata:
l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia, a conferma dell'impugnata Sentenza
a) Rigettare integralmente il proposto gravame con ogni domanda ivi formulata;
b) Con vittoria di spese e competenze di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante, già attrice in primo grado, per la riforma delle sentenza in epigrafe indicata per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui, aveva rigettato la propria richiesta di condannare il convenuto alla restituzione dell'orologio
Rolex cod. 16610 matricola F365982 entro prefiggendo termine;
in via subordinata, in mancanza della restituzione, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore del controvalore dell'orologio rolex nella misura di € 18.000,00 o come di giustizia e comunque non inferiore al valore indicato nell'atto introduttivo, dedotta la somma dichiarata avuta in prestito oltre interessi e rivalutazione a far data dalla A/R del 27/10/2016 e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
1.1-Nell'atto introduttivo del presente procedimento in particolare, la parte attrice premetteva che nell'anno 2012, a fronte di un debito di euro 1.200, aveva consegnato un Rolex, meglio indicato in atti, in pegno al convenuto.
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Dichiaratosi nel 2016 pronto all'adempimento dell'obbligo restitutorio del prestito, aveva invitato la controparte alla restituzione dell'orologio oggetto di pegno.
Non avendo ricevuto alcuna risposta, lo aveva appunto convenuto in giudizio, chiedendo che l' venisse condannato alla restituzione dell'orologio e – in mancanza di restituzione – al CP_1
risarcimento del danno corrispondente al controvalore del bene. In primo grado allora concludeva come già trascritto in atti.
All'esito della tardiva costituzione del convenuto, la domanda veniva rigettata dal Giudice di prime cure, sostanzialmente sul presupposto che, il rifiuto opposto dal creditore alla restituzione del bene dato in pegno fosse giustificato dal mancato rispetto da parte del debitore degli oneri propri dell'offerta formale ex art. 1210 cc, non essendo sufficiente a tal fine l'offerta banco
Judicis del pagamento della somma a titolo di restituzione del prestito, pur eseguita dal debitore.
1.2-Lamenta in questa sede l'appellante come la parte motiva della Sentenza pag. 2 e 3 debba essere riformulata in quanto poggiante su principi di giurisprudenza erroneamente interpretati, con conseguente modifica anche del dispositivo. costituisce l'appellato, concludendo per il rigetto del reclamo, dopo avere fatto peraltro un CP_2 incomprensibile richiamo all'applicazione dell'art. l'art. 581 comma 1-bis c.p.p. (normando il 581 cpc tutt'altra materia).
2-L'appello è fondato.
2.1-E' vero quanto in diritto ed in astratto statuito nella sentenza qui gravata.
Per l'articolo 2794 Codice Civile, colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi [2788, 2799] e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno [1849, 1962, comma 1].
L'obbligo della restituzione del pegno (regolare od irregolare) sorge infatti per il soggetto ricevente, con l'estinzione dell'obbligazione garantita dal pegno stesso, e tale estinzione, pertanto, deve essere provata da chi agisce per la restituzione. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 307 del 30 gennaio 1976)
2.2-La presente controversia si propone tuttavia al vaglio giurisdizionale in termini parzialmente diversi da quelli assunti a sostegno della decisione qui impugnata e che riguardano anche la verifica dell'adempimento delle prestazioni connesse al contratto di garanzia intercorso tra le parti, sub specie costituzione del pegno, che si realizza con la consegna della cosa al creditore e con il corrispondente "spossessamento" del debitore (v. Cass., 5/9/2006, n. 19059).
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Appare allora evidente come, la parte attrice, dichiarandosi pronta all'adempimento e lamentando l'assenza di interlocuzione da parte del creditore, avesse agito volendo anche far valere la responsabilità del creditore pignoratizio per violazione degli obblighi di custodia, come propedeutici all'obbligo di restituzione, assunti con la stipula del contratto di garanzia, non avendo ricevuto dal creditore alcuna risposta alla propria richiesta di restituzione del bene oggetto del pegno.
La domanda iniziale di restituzione e la esplicitata domanda risarcitoria da mancata restituzione contenevano pertanto, come il meno nel più, anche la domanda di accertamento della violazione di quell'obbligo di custodia, propedeutica a quella di risarcimento connessa comunque alla perdita di disponibilità del bene da parte del pignorante, pure, come detto, espressamente formulata dall'attore.
2.3-In tema di qualificazione della domanda, occorre premettere in punto di mero diritto quanto segue.
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sita cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cassazione civile, sez. VI, 02/04/2012, n.
5265 e 13945/12).
Spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda proposta dalla parte attrice, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius. Infatti, in tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.
Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso pagina 4 di 10 5
esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi" .
Secondo il combinato disposto di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c, appare non vincolante per il giudice la indicazione nominalistica dell'intrapresa azione ed il suo referente normativo, dovendo ricordare come anche il principio iura novit curia imponga al giudicante una prioritaria qualificazione dell'azione in ragione dei fatti dedotti ed una conseguente applicazione degli strumenti legislativi che ritiene più opportuni per il caso di specie, pur sempre rimanendo nel circoscritto ambito operativo delineato dalle condizioni dell'azione.
2.4-La vicenda del rapporto di garanzia è allora parte autonoma del complessivo rapporto che intercorre tra le parti;
potenzialmente tuttavia idonea anche ad incidere sul corso di questo, come si vedrà.
Sussiste quindi in capo alla parte che chieda l'accertamento dell'inadempimento e la risoluzione di un contratto di pegno l'interesse concreto ed attuale ad agire, in relazione all'azione di risoluzione e a quella di reintegrazione per equivalente pecuniario, ove l'oggetto del contratto – ovverosia l'oggetto del pegno - sia venuto meno, nonchè in relazione alla connessa azione risarcitoria(Cassazione civile sez. I, 16/11/2007, (ud. 20/09/2007, dep. 16/11/2007), n.23824).
Quella domanda risarcitoria formalmente connessa all'omessa riconsegna del bene oggetto di pegno, deve allora essere interpretata anche quale richiesta comunque volta a recuperare anche solo la potenziale disponibilità del bene, a prescindere quindi dall'effettiva estinzione o meno dell'obbligazione restitutoria del denaro, sottesa alla consegna del pegno, in un'ottica di richiesta di verifica del rispetto da parte del creditore pignorante degli obblighi impostigli dagli artt. 2790
2 2792 cc.
La costituzione del pegno si realizza infatti, come detto, con la consegna della cosa al creditore ed il corrispondente "spossessamento" del debitore (v. Cass., 5/9/2006, n. 19059).
Ai sensi dell'art. 2790 c.c. il creditore pignoratizio ha normalmente (per l'ipotesi in cui spetta viceversa ad un terzo, ed in particolare al depositario, v. Cass. 27/3/1990, n. 2472 e Cass.,
10/8/1964, n. 2254) la custodia del bene pignorato.
Tale custodia si sostanzia nell'obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo, con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee in relazione alle circostanze concrete del caso (v. Cass.,
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14/2/1987, n. 1635), della relativa perdita e deterioramento il creditore pignoratizio rispondendo secondo le regole generali (v. Cass., 14/2/1987, n. 1635; Cass., 10/8/1964, n. 2284).
In qualità di custode del bene pignorato, il creditore pignoratizio ha dunque poteri ma anche doveri, funzionalizzati alla relativa restituzione in favore del costituente debitore.
Doveri che è tenuto ad assolvere con la dovuta diligenza (Cassazione civile sez. III, 30/10/2007,
(ud. 06/06/2007, dep. 30/10/2007), n.22860).
2.5-Il Giudice di prime cure ha allora scrutinato esclusivamente la domanda, cumulata con quella di cui sopra, fondata sulla richiesta di restituzione del bene, sul presupposto del preteso adempimento offerto dal debitore e sotto tale profilo ha ritenuto l'incongruità, ai fini liberatori, della offerta banco judicis dell'integrale somma richiesta dal creditore e l'ha rigettata assumendo l'inidoneità di tale offerta a garantire quell'effetto e dunque ad imporre la restituzione del bene ex art. 2794 cc.
Ha omesso tuttavia quel Giudice effettivamente di scrutinare anche l'ulteriore domanda, cumulata con la prima, con cui, sulla scorta di quell'assenza di interlocuzione da parte del creditore, ancora a fronte di plurime offerte stragiudiziali e di quella offerta banco judicis integralmente satisfattiva del preteso credito per restituzione del prestito, il debitore sostanzialmente legittimamente lamentava che il creditore non si fosse minimamente dimostrato comunque pronto alla riconsegna del bene e quindi pienamente adempiente agli obblighi anche di custodia impostigli dagli artt. 2790 2792 cc.
Sotto tale profilo, avrebbe dovuto il Giudice di prime cure valorizzare la circostanza che, contestando senza alcun serio motivo l'idoneità di quella offerta informale (integralmente satisfattiva della pretesa) a costituire presupposto per la liberazione del debitore, il creditore non si fosse mai dimostrato pronto comunque, a sua volta, all'adempimento e, in tale prospettiva, non avesse addirittura mai provato di essere nella disponibilità del bene oggetto di pegno.
Avrebbe in particolare dovuto, in tale ottica, il Giudice di prime adeguatamente valutare che la
CTU sul valore del bene si è dovuta svolgere sui documenti ancora in possesso del debitore, in quanto il creditore non ha messo a disposizione neanche dell'Ufficio il bene conteso.
Se avesse scrutinato poi quella domanda risarcitoria sostanzialmente implicita anche alla domanda di accertamento della violazione degli obblighi di custodia, l'esito della stessa avrebbe inciso anche sulla valutazione della domanda di accertamento dell'avvenuta liberazione del debitore dall'obbligazione pecuniaria assunta e sottesa alla consegna del pegno.
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2.6-E' accaduto poi in questa sede che il creditore pignoratizio, attinto da una richiesta di sequestro ex art. 2793 cc, abbia confessato di avere venduto il bene oggetto di pegno. Nello specifico l' ha dichiarato dinanzi a questa Corte: “io sono sempre stato disposto a Tes_1 restituire l'orologio se il sig. mi avesse restituito la somma di euro 4500,00. Per dieci anni Parte_1
l'ho invitato a farlo ma lui non si è mai presentato agli appuntamenti fissati. Dopo circa due anni e mezzo/tre dalla scadenza dell'obbligazione prevista per la restituzione della somma mutuata, avendo bisogno di liquidità, poiché avevo appena iniziato un'attività di gestione dell' hotel “Villa Susanna”, ho venduto l'orologio per l'importo di euro 3.500,00 che ho utilizzato per la mia attività. Preciso che il mio credito nei confronti di non derivava da un mutuo ma da un rimborso di parte del Parte_1 prezzo dell'acquisto di un'autovettura che avevo pagato in eccesso. L'accordo era che me li avrebbe restituiti entro poco tempo e tale accordo risale al 2009/2010. Dopo vari miei solleciti, circa un anno e mezzo dopo l'accordo del 2009/2010, il mi consegnò l'orologio in pegno”. Parte_1
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L'appellato ha pertanto confessato giudizialmente di avere venduto il bene consegnatogli in pegno e di averlo fatto certamente in data antecedente l'introduzione del presente procedimento e quindi anche la formulazione dell'offerta banco judicis.
Il rifiuto di accettazione di tale offerta, “coperto” dal richiamo al necessario ricorso alle disposizioni sull'offerta formale a fini liberatori, era invece evidentemente dovuto al fatto che il creditore a quella data non era più in possesso del prezioso oggetto del pegno.
Tale dichiarazione integra vera e propria confessione giudiziale;
prova legale dei gravi fatti ammessi, vale a dire della violazione, da parte del creditore pignorante, degli obblighi impostigli dalle disposizioni di cui agli artt. 2790, 2792, 2795, 2796 e 2798 cc, come tale vincolante anche per il Giudice e non superabile da acquisizioni probatorie non aventi pari efficacia.
2.7-Può allora trovare accoglimento quella domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilità del creditore per violazione degli obblighi impostigli dagli artt. 2790, 2792, 2795, 2796 e 2798 cc e volta ad ottenere il controvalore del bene disperso e già dato in pegno, detratto ovviamente l'importo che lo stesso debitore ha dichiarato essere pronto anche da ultimo a versare in favore del creditore, con conseguente estinzione della relativa obbligazione per compensazione.
2.8-Quanto al valore dell'orologio, soccorre l'elaborato peritale svolto in primo grado ed all'esito del quale era risultato che alla data del marzo 2022 il valore dell'orologio oscillava tra i 18.000 ed i 20.000 euro.
L'ulteriore decorso di quasi un triennio da quella valutazione, induce la Corte ad utilizzare il valore massimo di tale forbice.
A tale importo, va pertanto sottratta la somma di euro 4.500,00, oggetto del prestito – per ammissione delle parti- che, anch'essa attualizzata quanto meno per l'applicazione degli accessori, si aumenta ad euro 4.800,00.
Operata la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, già attualizzati nel loro rispettivo valore, residua in favore della parte appellante la somma di euro 15.200,00, oltre ulteriori interessi legali e con decorrenza dalla presente decisione e sino al soddisfo.
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3-In relazione alle spese di lite si evidenzia quanto segue. A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale
(Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n.
8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
In applicazione di tali principi e si provvede sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass. nr. 37824/22) in relazione al valore del solo capo impugnato, inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), anche per la fase cautelare ritenuta la totale soccombenza della parte convenuta e appellata.
Analogamente le spese di CTU restano a carico di parte convenuta appellata.
P.Q.M
Accoglie l'appello e, in riforma totale della sentenza Tribunale di Teramo Sezione civile, Giudice
Dott. Converti nell'ambito del giudizio N.R.G. 91/2019, depositata in cancelleria in data
20.06.2023, accertato il diritto di parte attrice/appellante ad ottenere la corresponsione della pagina 9 di 10 10
parte convenuta/appellata della somma di euro 20.000,00 per le causali di cui alla parte motiva ed accertato il diritto di parte convenuta/appellata ad ottenere la corresponsione dalla controparte della somma di euro 4.800,00, operata la mera compensazione contabile tra i rispettivi crediti- debiti, condanna al pagamento in favore di CP_1 C.F._2
della residua somma di euro 15.200,00, oltre Parte_1 C.F._1
accessori come da parte motiva;
condanna al pagamento in favore di CP_1 C.F._2 Parte_1
delle spese processuali che liquida per il primo grado in euro
[...] C.F._1
264,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge e per il presente grado, ivi inclusa la fase cautelare, in euro 382,50 per esborsi ed euro 3.200,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente su parte convenuta/appellata.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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