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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4211/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Marco ZITO - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora COLETTA - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 giugno 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattie professionali (spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e periartrite scapolo-omerale destra), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 18 ottobre 2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi
1
Sentenza R.G. n° 4211/22 l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalle patologie denunciate di cui, però, solo la patologia «periartrite scapolo-omerale destra» deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione - durante l'attività lavorativa di dipendente di un negozio di abbigliamento – a movimenti, ripetuti molte volte al giorno, con rotazione del braccio e della spalla, per piegare, sistemare, confezionare capi di abbigliamento: tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto) valutabile nella misura del 6 (sei)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Di converso, per l'altra patologia denunciata (“discopatie multiple lombari”) non vi sono elementi sufficienti per ritenerne l'eziologia professionale, avendo il
CTU affermato che: «Dubito che il peso delle pile di indumenti fosse superiore a
15 Kg;
inoltre non sembra evincersi che tale attività fosse compiuta per tempi prolungati, durante il turno di lavoro che era di 4 ore al giorno e anzi appare evidente che svolgesse normalmente altre attività confacenti le sue Pt_1
mansioni e che, occasionalmente, sollevasse le scatole degli indumenti.
2
Sentenza R.G. n° 4211/22 Pertanto, ritengo che i dati acquisiti non siano sufficienti a configurare un valido rischio lavorativo per la malattia denunciata a carico del rachide».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, quanto alle “discopatie multiple lombari”, appare decisivo il fatto che il CTU abbia rimarcato la imprescindibilità (per individuare un'eziologia lavorativa, nella specie negata) che i fattori di rischio agiscano in maniera ripetuta e continuativa, per tempi prolungati, durante il turno di lavoro e in misura tale da eccedere la fisiologica resistenza dell'organismo (come ad esempio normalmente avviene nelle attività dei lavoratori edili con passaggio da terra su ponti di sacchi o mattoni, di facchinaggio pesante e traslochi manuali, dei magazzinieri con stoccaggio su bancali molto alti/bassi, di talune attività infermieristiche e parasanitarie), mentre nella vicenda qui in esame – trattandosi di mansioni di commessa “visual merchandiser”, addetta a «… progettare la disposizione dei prodotti nelle vetrine e all'interno del punto vendita, per massimizzare le vendite, allestire le vetrine e gli spazi espositivi
…» - ciò non pare asseverabile, nemmeno alla stregua delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
------------
3
Sentenza R.G. n° 4211/22 Invece, in relazione alla «periartrite scapolo-omerale destra», quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della predetta malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia indicata dal CTU.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza
(nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici),
4
Sentenza R.G. n° 4211/22 sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_3
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_4
applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6 (sei)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Marco ZITO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 4211/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Marco ZITO - Ricorrente - contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora COLETTA - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 giugno 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla costituzione di una rendita da malattie professionali (spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e periartrite scapolo-omerale destra), inutilmente richiesta in sede amministrativa (in data 18 ottobre 2021), nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. In subordine, chiedeva comunque l'erogazione di ogni minore prestazione dovuta (compreso quindi
1
Sentenza R.G. n° 4211/22 l'indennizzo in capitale) giusta la richiamata normativa.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
chiedendone il rigetto.
Escussi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è solo parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta dalle patologie denunciate di cui, però, solo la patologia «periartrite scapolo-omerale destra» deve essere considerata di origine professionale per la prolungata e costante esposizione - durante l'attività lavorativa di dipendente di un negozio di abbigliamento – a movimenti, ripetuti molte volte al giorno, con rotazione del braccio e della spalla, per piegare, sistemare, confezionare capi di abbigliamento: tale affezione determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico- fisica del soggetto) valutabile nella misura del 6 (sei)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Di converso, per l'altra patologia denunciata (“discopatie multiple lombari”) non vi sono elementi sufficienti per ritenerne l'eziologia professionale, avendo il
CTU affermato che: «Dubito che il peso delle pile di indumenti fosse superiore a
15 Kg;
inoltre non sembra evincersi che tale attività fosse compiuta per tempi prolungati, durante il turno di lavoro che era di 4 ore al giorno e anzi appare evidente che svolgesse normalmente altre attività confacenti le sue Pt_1
mansioni e che, occasionalmente, sollevasse le scatole degli indumenti.
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Sentenza R.G. n° 4211/22 Pertanto, ritengo che i dati acquisiti non siano sufficienti a configurare un valido rischio lavorativo per la malattia denunciata a carico del rachide».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza
(cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS.
SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, quanto alle “discopatie multiple lombari”, appare decisivo il fatto che il CTU abbia rimarcato la imprescindibilità (per individuare un'eziologia lavorativa, nella specie negata) che i fattori di rischio agiscano in maniera ripetuta e continuativa, per tempi prolungati, durante il turno di lavoro e in misura tale da eccedere la fisiologica resistenza dell'organismo (come ad esempio normalmente avviene nelle attività dei lavoratori edili con passaggio da terra su ponti di sacchi o mattoni, di facchinaggio pesante e traslochi manuali, dei magazzinieri con stoccaggio su bancali molto alti/bassi, di talune attività infermieristiche e parasanitarie), mentre nella vicenda qui in esame – trattandosi di mansioni di commessa “visual merchandiser”, addetta a «… progettare la disposizione dei prodotti nelle vetrine e all'interno del punto vendita, per massimizzare le vendite, allestire le vetrine e gli spazi espositivi
…» - ciò non pare asseverabile, nemmeno alla stregua delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
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Sentenza R.G. n° 4211/22 Invece, in relazione alla «periartrite scapolo-omerale destra», quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa della predetta malattia e dell'ambiente in cui la ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia indicata dal CTU.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex
D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 Pt_2
2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. CP_2
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.
Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza
(nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici),
4
Sentenza R.G. n° 4211/22 sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano Parte_3
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_4
applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6 (sei)% dalla data della domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1
rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida complessivamente in €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Marco ZITO, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4211/22