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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 452/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. SOLIDORO SIMONA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
DADDABBO FRANCESCO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , dipendente della con qualifica di CP_1 Parte_1
“capostazione - par. 193”, ha adito il Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità e maturati a titolo di: - diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A CCNL del 23.7.1976; - indennità di presenza ed ulteriore indennità di presenza, previste dagli accordi nazionali 21.5.1981 e 6.10.1988; - indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 1.8.1997; - indennità di turni avvicendati, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21.5.1981; - lavoro straordinario e notturno;
il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla
C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive maturate a far data dal 2014 e quantificate in €
2.676,25.
2. Con sentenza definitiva resa in data 15.11.2022, l'adito Tribunale ha così statuito: “accerta il diritto della parte ricorrente, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al
30.06.2022, all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno e straordinari, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condanna la società al Parte_1 pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al 30.06.2022, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge”.
2.1. La decisione è stata motivata sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta;
- in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione;
- quando la retribuzione è composta da diversi elementi, per determinare la retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica;
- sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto al godimento, nel corso del periodo di riposo e di distensione, di pag. 2/19 condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del lavoro;
- pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare spettante durante le ferie annuali, come pure gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, diversamente da quelli diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
- sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria ed interna, una voce retributiva, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, ossia andare a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato;
- occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dalla parte ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione;
- in applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie, non sono computabili nel calcolo della retribuzione feriale le indennità per lavoro straordinario notturno o diurno (festivo o domenicale), non “intrinsecamente” connessa alle peculiari mansioni svolte, bensì alla semplice collocazione oraria delle prestazioni;
- di contro, deve essere riconosciuta la computabilità dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di interruzione turno, la pag. 3/19 retribuzione per diarie e trasferte, dell'indennità turni avvicendati, trattandosi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni;
- l'indennità di presenza, disponibilità, interruzione turno e supero limite condotta sono riferite alla presenza stessa del lavoratore, ed all'espletamento della sua turnazione di lavoro, mentre quella per semaforizzazione, servizio treni o zona tachigrafica e manovra sono correlate all'esercizio di specifiche mansioni ed attività;
- dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale - tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa - sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale e quantitativo;
- non può essere condivisa la tesi della datrice di lavoro, secondo cui i principi comunitari sarebbero privi di forza cogente nel nostro ordinamento in mancanza di specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione;
- è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente che assume la decorrenza del termine in corso di rapporto di lavoro perché, come affermato dalla Suprema Corte, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rimodulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- parte ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi corrisposte le differenze relative ai suindicati titoli a decorrere dal 2014, come richiesto in ricorso;
- in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pag. 4/19 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione della maggiorazione straordinario diurno e notturno (domenicale e festivo);
- tenuto conto che secondo la Corte di Giustizia Europea il calcolo deve essere operato sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 3.5.2023, la Parte_1 ha interposto appello.
[...]
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito , con apposita CP_1 memoria, per resistere all'avverso gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 9.1.2025, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, la società denuncia l'errata interpretazione del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Rileva che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e, tantomeno, prevedere un concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, ma, anzi, è espressamente escluso, né è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno e che comunque la pag. 5/19 legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della GU, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzione percepita durante le ferie non deve essere di entità tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie;
sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del C.C.N.L.
Autoferrotranvieri 23 luglio 1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso contratto e successive modifiche), consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
Argomenta che la normativa contrattuale di settore indiscutibilmente assicura ai lavoratori una retribuzione pressoché equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una quota del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale individuati dal C.C.N.L.
4.1. Con il secondo motivo, si duole dell'erroneo riconoscimento in favore del lavoratore – sul presupposto, anch'esso erroneo, dello svolgimento di mansioni di macchinista anziché di capostazione – anche di indennità ulteriori e diverse rispetto a quelle richieste nel ricorso introduttivo (ad es., supero limite condotta, semaforizzazione, servizio treni o zona tachigrafica e manovra), pronunciandosi, per tal via, ultra petitum.
Evidenzia, poi, che le indennità indicate in ricorso – e, in particolare, l'indennità di presenza e l'indennità di interruzione turno – non sono intrinsecamente collegate alla natura delle mansioni svolte e non contraddistinguono lo stato e la qualifica professionale e che, comunque, hanno una rilevanza percentuale irrisoria rispetto pag. 6/19 alla retribuzione annuale.
Stigmatizza, sotto altro profilo, la scarsa chiarezza ed univocità nella indicazione dei criteri per la determinazione della retribuzione feriale, assumendo che l'anno precedente cui fa riferimento il primo giudice potrebbe essere inteso come anno solare (di 365 giorni), come anno convenzionale (di 360 giorni) o come anno lavorativo (di 265 giorni, al netto di festività, festività soppresse e ferie); del pari, poco chiaro sarebbe il riferimento ai 24 giorni previsti dalla normativa e giurisprudenza europea.
4.2. Con il terzo motivo, censura l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla "non continuità" e "non fissità" delle indennità richieste dal lavoratore, puntualizzando che le disposizioni contrattuali in tema di retribuzione spettante durante le ferie espressamente escludono le indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la "retribuzione normale" (art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980).
4.3. Con il quarto motivo, si duole dell'erronea ripartizione degli oneri probatori tra le parti e di una pronunzia ultra petitum, evidenziando che il giudizio di primo grado era stato introdotto solo al fine di sentir dichiarare il diritto del lavoratore alla inclusione nella retribuzione ordinaria per le ferie annuali delle indennità elencate in ricorso e a tale accertamento era estranea l'obbligazione di pagamento.
Aggiunge che, vertendo la controversia sull'inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo feriale anche di compensi non riconosciuti dalle disposizioni contrattuali collettive nazionali e aziendali, la società non avrebbe mai potuto dar prova dell'adempimento di un'obbligazione non prevista dalla contrattazione.
4.4. Con il quinto motivo, lamenta la mancata ammissione di una CTU contabile, che avrebbe potuto accertare la presenza o meno dei requisiti richiesti per includere le indennità richieste dal lavoratore nella base di calcolo della retribuzione feriale sulla base delle reali mansioni svolte da . CP_1
5. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati e vanno disattesi pag. 7/19 6. Giova preliminarmente chiarire che, in effetti, il Tribunale in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata ha fatto riferimento a mansioni di
“macchinista”, pacificamente eterogenee rispetto a quelle effettivamente svolte e dedotte in ricorso di “capostazione – par. 193”; allo stesso modo, nel passare in rassegna le varie indennità, ha menzionato anche emolumenti non oggetto della pretesa attorea (v. pag. 10 : supero limite condotta, semaforizzazione, servizio treni o zona tachigrafica e manovra).
Ciò detto, deve innanzi tutto chiarirsi che nella narrativa il giudice a quo ha descritto il lavoratore in relazione alla qualifica appropriata (v. pag. 1) e che la statuizione di accoglimento, anche nel corpo della motivazione, oltre che in dispositivo, è stata correttamente ed espressamente circoscritta alle sole indennità indicate in ricorso e la cui erogazione era attestata dalle buste paga in atti (con esclusione, peraltro, delle maggiorazioni da lavoro notturno e straordinario;
v. pagg.
9-10 della motivazione: “l'indennità di presenza è prevista dagli accordi nazionali
21.5.81 e 6.10.88, in ragione della presenza;
l'ulteriore indennità di presenza (accordo
21.5.81) viene corrisposta ad integrazione dell'indennità di presenza per ogni giorno di effettiva prestazione, l'interruzione turno (sempre 1.8.97) è legata ad ogni interruzione di turno al personale effettivamente in servizio, la retribuzione per diarie e trasferte, poi, è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976”
[…] “dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante connetta continuità e in modo non occasionale […] con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa”).
In definitiva, se pur vi sia stato un mero errore materiale nell'indicazione delle mansioni di macchinista e nella citazione di indennità ulteriori rispetto a quelle oggetto di domanda, ciò non ha in concreto influito sulla statuizione, che è stata correttamente limitata alle indennità erogate al lavoratore in quanto congruenti con la sua qualifica di capostazione e di cui era stata richiesta in ricorso in modo espresso l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale.
pag. 8/19 7. Tanto detto, e venendo al merito, occorre chiarire, in linea con le motivazioni già espresse da questa Corte in precedenti conformi, che, come di recente ribadito da Cass., n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso GU 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.1. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della
Direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
pag. 9/19 Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del C.C.N.L. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il
D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese
pag. 10/19 connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo
è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo consiste, dunque, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_2 CP_2
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Per_3
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, pag. 11/19 causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). “[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza GU 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
7.2. Ne consegue che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni, che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981, l'indennità per turni avvicendati, ecc.) - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
pag. 12/19 Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE.
7.3. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale specifica altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
8. Ebbene, trasponendo tali principi al caso di specie, è evidente che, come già ritenuto dal primo giudice, le indennità chieste dal lavoratore siano “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni”; ed è sintomatico che sul punto le censure della società appellante siano del tutto apodittiche ed inidonee ad attingere tale specifica statuizione del Tribunale, tranne che con riferimento all'indennità di presenza e a quella di interruzione turno.
9. Quanto alla prima, deve osservarsi che l'indennità di presenza è disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in pag. 13/19 servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
9.1. Quanto all'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale del
1° agosto 1997, va detto che è la stessa appellante a dare atto (cfr. pag. 10 dell'atto di gravame) che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
10. Come ben evidenziato dal Tribunale v'è inoltre che dalle buste paga – mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo.
Ne consegue che detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
11. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità, perché un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva pag. 14/19 dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
E' opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle numerose indennità dovute abbia dispiegato un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dal lavoratore.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle suddette voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Il raffronto, come ricordato dalle sentenze già poc'anzi citate, va operato su base mensile, poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. GU 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che, da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante pag. 15/19 non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
11.1. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, è tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del
29.03.2023). In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della GU
(Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_4 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto pag. 16/19 a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
In base alle sentenze della Corte di Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente, criterio non a caso qui non contestato da parte appellante.
12. Parimenti infondate si rivelano le doglianze relative all'omessa quantificazione delle spettanze e alla necessità/opportunità di ammissione di un'apposita CTU contabile.
Deve infatti rilevarsi che il ricorrente, odierno appellato, ha allegato specifici conteggi, corredati dalla produzione delle buste paga relative all'intero periodo oggetto di causa, il cui esame ha consentito al primo giudice (e a questa Corte, che ne ha confermato l'accertamento) di verificare che le voci di cui si chiede l'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale presentano i caratteri della continuità e fissità.
È agevole del resto constatare che, a fronte dal rilievo del Tribunale circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa in maniera continuativa, la censura a mezzo della quale l'appellante si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa è del tutto generica e manifestamente idonea a sconfessare l'accertamento operato dal giudice di prime cure in merito alle modalità di corresponsione degli emolumenti in parola.
Quanto alle obiezioni delle in ordine alle concrete modalità del calcolo per Pt_1 cui è causa ed all'opportunità di una CTU contabile, non possono trovare ingresso in questa sede, caratterizzata da una statuizione di mera condanna generica;
con la pag. 17/19 precisazione che la domanda del lavoratore, così come articolata nell'atto introduttivo di lite, in quanto volta ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive spettanti, non può certo qualificarsi di mero accertamento, come infondatamente sostenuto dall'appellante.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
14. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
15. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013,
n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 3.5.2023, avverso la
[...] sentenza resa in data 15.11.2022 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario pag. 18/19 per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Daddabbo, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 9.1.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 452/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. SOLIDORO SIMONA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
DADDABBO FRANCESCO appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , dipendente della con qualifica di CP_1 Parte_1
“capostazione - par. 193”, ha adito il Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità e maturati a titolo di: - diarie e trasferte ex artt. 20/A e 21/A CCNL del 23.7.1976; - indennità di presenza ed ulteriore indennità di presenza, previste dagli accordi nazionali 21.5.1981 e 6.10.1988; - indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 1.8.1997; - indennità di turni avvicendati, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21.5.1981; - lavoro straordinario e notturno;
il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla
C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive maturate a far data dal 2014 e quantificate in €
2.676,25.
2. Con sentenza definitiva resa in data 15.11.2022, l'adito Tribunale ha così statuito: “accerta il diritto della parte ricorrente, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al
30.06.2022, all'inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione della maggiorazione lavoro notturno e straordinari, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condanna la società al Parte_1 pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione, a decorrere dall'1.01.2014 e fino al 30.06.2022, come richiesto in ricorso, oltre accessori come per legge”.
2.1. La decisione è stata motivata sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta;
- in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione;
- quando la retribuzione è composta da diversi elementi, per determinare la retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica;
- sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto al godimento, nel corso del periodo di riposo e di distensione, di pag. 2/19 condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del lavoro;
- pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare spettante durante le ferie annuali, come pure gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, diversamente da quelli diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie;
- sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria ed interna, una voce retributiva, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, ossia andare a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato;
- occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dalla parte ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione;
- in applicazione dei suddetti principi, nel caso di specie, non sono computabili nel calcolo della retribuzione feriale le indennità per lavoro straordinario notturno o diurno (festivo o domenicale), non “intrinsecamente” connessa alle peculiari mansioni svolte, bensì alla semplice collocazione oraria delle prestazioni;
- di contro, deve essere riconosciuta la computabilità dell'indennità di presenza, dell'ulteriore indennità di presenza, dell'indennità di interruzione turno, la pag. 3/19 retribuzione per diarie e trasferte, dell'indennità turni avvicendati, trattandosi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni;
- l'indennità di presenza, disponibilità, interruzione turno e supero limite condotta sono riferite alla presenza stessa del lavoratore, ed all'espletamento della sua turnazione di lavoro, mentre quella per semaforizzazione, servizio treni o zona tachigrafica e manovra sono correlate all'esercizio di specifiche mansioni ed attività;
- dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale - tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa - sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale e quantitativo;
- non può essere condivisa la tesi della datrice di lavoro, secondo cui i principi comunitari sarebbero privi di forza cogente nel nostro ordinamento in mancanza di specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione;
- è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente che assume la decorrenza del termine in corso di rapporto di lavoro perché, come affermato dalla Suprema Corte, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rimodulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- parte ricorrente ha, quindi, diritto a vedersi corrisposte le differenze relative ai suindicati titoli a decorrere dal 2014, come richiesto in ricorso;
- in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pag. 4/19 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- non avendo la parte convenuta fornito la prova del pagamento delle indicate spettanze, la stessa va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rivenienti dai titoli indicati nell'atto introduttivo di lite, ad eccezione della maggiorazione straordinario diurno e notturno (domenicale e festivo);
- tenuto conto che secondo la Corte di Giustizia Europea il calcolo deve essere operato sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 3.5.2023, la Parte_1 ha interposto appello.
[...]
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito , con apposita CP_1 memoria, per resistere all'avverso gravame.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 9.1.2025, la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, la società denuncia l'errata interpretazione del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Rileva che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e, tantomeno, prevedere un concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, ma, anzi, è espressamente escluso, né è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno e che comunque la pag. 5/19 legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della GU, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzione percepita durante le ferie non deve essere di entità tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie;
sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del C.C.N.L.
Autoferrotranvieri 23 luglio 1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso contratto e successive modifiche), consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
Argomenta che la normativa contrattuale di settore indiscutibilmente assicura ai lavoratori una retribuzione pressoché equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una quota del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale individuati dal C.C.N.L.
4.1. Con il secondo motivo, si duole dell'erroneo riconoscimento in favore del lavoratore – sul presupposto, anch'esso erroneo, dello svolgimento di mansioni di macchinista anziché di capostazione – anche di indennità ulteriori e diverse rispetto a quelle richieste nel ricorso introduttivo (ad es., supero limite condotta, semaforizzazione, servizio treni o zona tachigrafica e manovra), pronunciandosi, per tal via, ultra petitum.
Evidenzia, poi, che le indennità indicate in ricorso – e, in particolare, l'indennità di presenza e l'indennità di interruzione turno – non sono intrinsecamente collegate alla natura delle mansioni svolte e non contraddistinguono lo stato e la qualifica professionale e che, comunque, hanno una rilevanza percentuale irrisoria rispetto pag. 6/19 alla retribuzione annuale.
Stigmatizza, sotto altro profilo, la scarsa chiarezza ed univocità nella indicazione dei criteri per la determinazione della retribuzione feriale, assumendo che l'anno precedente cui fa riferimento il primo giudice potrebbe essere inteso come anno solare (di 365 giorni), come anno convenzionale (di 360 giorni) o come anno lavorativo (di 265 giorni, al netto di festività, festività soppresse e ferie); del pari, poco chiaro sarebbe il riferimento ai 24 giorni previsti dalla normativa e giurisprudenza europea.
4.2. Con il terzo motivo, censura l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla "non continuità" e "non fissità" delle indennità richieste dal lavoratore, puntualizzando che le disposizioni contrattuali in tema di retribuzione spettante durante le ferie espressamente escludono le indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la "retribuzione normale" (art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980).
4.3. Con il quarto motivo, si duole dell'erronea ripartizione degli oneri probatori tra le parti e di una pronunzia ultra petitum, evidenziando che il giudizio di primo grado era stato introdotto solo al fine di sentir dichiarare il diritto del lavoratore alla inclusione nella retribuzione ordinaria per le ferie annuali delle indennità elencate in ricorso e a tale accertamento era estranea l'obbligazione di pagamento.
Aggiunge che, vertendo la controversia sull'inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo feriale anche di compensi non riconosciuti dalle disposizioni contrattuali collettive nazionali e aziendali, la società non avrebbe mai potuto dar prova dell'adempimento di un'obbligazione non prevista dalla contrattazione.
4.4. Con il quinto motivo, lamenta la mancata ammissione di una CTU contabile, che avrebbe potuto accertare la presenza o meno dei requisiti richiesti per includere le indennità richieste dal lavoratore nella base di calcolo della retribuzione feriale sulla base delle reali mansioni svolte da . CP_1
5. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati e vanno disattesi pag. 7/19 6. Giova preliminarmente chiarire che, in effetti, il Tribunale in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata ha fatto riferimento a mansioni di
“macchinista”, pacificamente eterogenee rispetto a quelle effettivamente svolte e dedotte in ricorso di “capostazione – par. 193”; allo stesso modo, nel passare in rassegna le varie indennità, ha menzionato anche emolumenti non oggetto della pretesa attorea (v. pag. 10 : supero limite condotta, semaforizzazione, servizio treni o zona tachigrafica e manovra).
Ciò detto, deve innanzi tutto chiarirsi che nella narrativa il giudice a quo ha descritto il lavoratore in relazione alla qualifica appropriata (v. pag. 1) e che la statuizione di accoglimento, anche nel corpo della motivazione, oltre che in dispositivo, è stata correttamente ed espressamente circoscritta alle sole indennità indicate in ricorso e la cui erogazione era attestata dalle buste paga in atti (con esclusione, peraltro, delle maggiorazioni da lavoro notturno e straordinario;
v. pagg.
9-10 della motivazione: “l'indennità di presenza è prevista dagli accordi nazionali
21.5.81 e 6.10.88, in ragione della presenza;
l'ulteriore indennità di presenza (accordo
21.5.81) viene corrisposta ad integrazione dell'indennità di presenza per ogni giorno di effettiva prestazione, l'interruzione turno (sempre 1.8.97) è legata ad ogni interruzione di turno al personale effettivamente in servizio, la retribuzione per diarie e trasferte, poi, è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli Autoferrotranvieri del 23.7.1976”
[…] “dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante connetta continuità e in modo non occasionale […] con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa”).
In definitiva, se pur vi sia stato un mero errore materiale nell'indicazione delle mansioni di macchinista e nella citazione di indennità ulteriori rispetto a quelle oggetto di domanda, ciò non ha in concreto influito sulla statuizione, che è stata correttamente limitata alle indennità erogate al lavoratore in quanto congruenti con la sua qualifica di capostazione e di cui era stata richiesta in ricorso in modo espresso l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale.
pag. 8/19 7. Tanto detto, e venendo al merito, occorre chiarire, in linea con le motivazioni già espresse da questa Corte in precedenti conformi, che, come di recente ribadito da Cass., n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso GU 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.1. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della
Direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
pag. 9/19 Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del C.C.N.L. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il
D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese
pag. 10/19 connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo
è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo consiste, dunque, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., Persona_2 CP_2
EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Per_3
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, pag. 11/19 causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte, nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). “[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza GU 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
7.2. Ne consegue che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni, che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21.5.1981, l'indennità per turni avvicendati, ecc.) - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
pag. 12/19 Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE.
7.3. Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale specifica altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
8. Ebbene, trasponendo tali principi al caso di specie, è evidente che, come già ritenuto dal primo giudice, le indennità chieste dal lavoratore siano “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni”; ed è sintomatico che sul punto le censure della società appellante siano del tutto apodittiche ed inidonee ad attingere tale specifica statuizione del Tribunale, tranne che con riferimento all'indennità di presenza e a quella di interruzione turno.
9. Quanto alla prima, deve osservarsi che l'indennità di presenza è disciplinata dall'Accordo Nazionale del 21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in pag. 13/19 servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
9.1. Quanto all'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale del
1° agosto 1997, va detto che è la stessa appellante a dare atto (cfr. pag. 10 dell'atto di gravame) che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del “nastro lavorativo”, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
10. Come ben evidenziato dal Tribunale v'è inoltre che dalle buste paga – mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di
Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo.
Ne consegue che detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame e dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
11. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle citate indennità, perché un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva pag. 14/19 dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la Direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
E' opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle numerose indennità dovute abbia dispiegato un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dal lavoratore.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle suddette voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Il raffronto, come ricordato dalle sentenze già poc'anzi citate, va operato su base mensile, poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. GU 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che, da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante pag. 15/19 non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
11.1. Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, è tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del
29.03.2023). In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della GU
(Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_4 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto pag. 16/19 a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
In base alle sentenze della Corte di Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente, criterio non a caso qui non contestato da parte appellante.
12. Parimenti infondate si rivelano le doglianze relative all'omessa quantificazione delle spettanze e alla necessità/opportunità di ammissione di un'apposita CTU contabile.
Deve infatti rilevarsi che il ricorrente, odierno appellato, ha allegato specifici conteggi, corredati dalla produzione delle buste paga relative all'intero periodo oggetto di causa, il cui esame ha consentito al primo giudice (e a questa Corte, che ne ha confermato l'accertamento) di verificare che le voci di cui si chiede l'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale presentano i caratteri della continuità e fissità.
È agevole del resto constatare che, a fronte dal rilievo del Tribunale circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa in maniera continuativa, la censura a mezzo della quale l'appellante si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa è del tutto generica e manifestamente idonea a sconfessare l'accertamento operato dal giudice di prime cure in merito alle modalità di corresponsione degli emolumenti in parola.
Quanto alle obiezioni delle in ordine alle concrete modalità del calcolo per Pt_1 cui è causa ed all'opportunità di una CTU contabile, non possono trovare ingresso in questa sede, caratterizzata da una statuizione di mera condanna generica;
con la pag. 17/19 precisazione che la domanda del lavoratore, così come articolata nell'atto introduttivo di lite, in quanto volta ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive spettanti, non può certo qualificarsi di mero accertamento, come infondatamente sostenuto dall'appellante.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
14. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
15. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013,
n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., con ricorso depositato in data 3.5.2023, avverso la
[...] sentenza resa in data 15.11.2022 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario pag. 18/19 per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Daddabbo, dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 9.1.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
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