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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2856 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Iobbi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina viale dello Statuto n. 41 Appellante
E
, Controparte_1 Controparte_2
[...] CP_3 CP_4
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 307/2024 del Tribunale di Latina pubblicata in data 14/03/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. con tre distinti ricorsi successivamente riuniti, agiva in giudizio Parte_1 contro l' , l' Controparte_1 Controparte_2
, l' e impugnando il verbale di accertamento n. 2017015340/DDL
[...] CP_3 CP_5 del 09/09/2019, redatto all'esito di un accesso ispettivo disposto dall'
[...]
, e l'avviso di addebito n. 35720210000048109000, Controparte_2 notificato il 28/09/2021. 1.1. Nella resistenza dell' e dell' , CP_3 Controparte_1 [...]
di Latina, il Tribunale di Latina, riuniti i ricorsi, ha così statuito: Controparte_2
1 “dichiara l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti dell
[...]
e condanna parte opponente al pagamento, in Controparte_6 favore del predetto , delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre CP_1 accessori come per legge, se dovuti;
rigetta il ricorso nel merito per il resto e condanna CP_ parte opponente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando Parte_1 plurimi motivi.
2.1. L' , l' , Controparte_1 Controparte_2
l' e non si sono costituiti in giudizio. CP_3 CP_5
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 25/09/2025 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Nulla si dispone per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
2
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2856 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Iobbi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina viale dello Statuto n. 41 Appellante
E
, Controparte_1 Controparte_2
[...] CP_3 CP_4
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 307/2024 del Tribunale di Latina pubblicata in data 14/03/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. con tre distinti ricorsi successivamente riuniti, agiva in giudizio Parte_1 contro l' , l' Controparte_1 Controparte_2
, l' e impugnando il verbale di accertamento n. 2017015340/DDL
[...] CP_3 CP_5 del 09/09/2019, redatto all'esito di un accesso ispettivo disposto dall'
[...]
, e l'avviso di addebito n. 35720210000048109000, Controparte_2 notificato il 28/09/2021. 1.1. Nella resistenza dell' e dell' , CP_3 Controparte_1 [...]
di Latina, il Tribunale di Latina, riuniti i ricorsi, ha così statuito: Controparte_2
1 “dichiara l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti dell
[...]
e condanna parte opponente al pagamento, in Controparte_6 favore del predetto , delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre CP_1 accessori come per legge, se dovuti;
rigetta il ricorso nel merito per il resto e condanna CP_ parte opponente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando Parte_1 plurimi motivi.
2.1. L' , l' , Controparte_1 Controparte_2
l' e non si sono costituiti in giudizio. CP_3 CP_5
2.2. All'udienza di discussione fissata per la data del 25/09/2025 le parti non sono comparse.
2.3. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.3. In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Nulla si dispone per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese del grado.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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