Articolo 2796 del Codice civile
Articolo 2795Articolo 2751 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2796.

(Vendita della cosa).

Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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