(Vendita della cosa).
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
[…] per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può far vendere coattivamente la cosa costituita in pegno, previa intimazione al debitore ai sensi degli artt 2796-2797 c.c., e può anche domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento, fino alla concorrenza del credito, […] Nella normativa dedicata alla vendita del bene sottoposto a pegno – sia quella codicistica di cui agli artt. 2796 e 2797 c.c., sia quella settoriale di cui al R.D. n. 1279 del 1939, […] non assistita dalle tradizionali garanzie. In particolare, l'art. 2796 c.c. dispone che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'art. 2797 c.c., […]
Leggi di più…[…] Di talché tale rapporto può dar luogo ad un credito del depositario per compenso e per spese, che godono del privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito stesso, per cui il creditore/depositario ha una duplice facoltà: -da un lato, può procedere nelle forme dell'esecuzione espropriativa mobiliare giudiziale secondo le regole proprie di questa; -dall'altro, può procedere nelle forme dell'esecuzione espropriativa privata secondo le regole di cui agli artt. 2796 e 2797 cc, facendo vendere i beni soggetti al privilegio secondo le norme stabilite per la vendita del pegno” Così si è pronunziato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dell'esecuzione, dott. […]
Leggi di più…[…] La natura giuridica del pegno irregolare, come hanno avuto modo di evidenziare i giudici della Corte d'Appello di Napoli, comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c. che postulano, proprio, l'altruità delle cose ricevute in pegno. […]
Leggi di più…[…] Dalla qualificazione dei pegni in questione come irregolari discendeva che la Banca, sin dalla costituzione della garanzia, era divenuta titolare degli strumenti finanziari e del saldo del c/c che ne erano oggetto, con il conseguente diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo previsto dagli artt. 2796-2798 c.c., ma direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori. […]
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