Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2796.
(Vendita della cosa).
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
(Vendita della cosa).
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Commentari • 22
- 1. Art. 2796 c.c., Vendita della cosaVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 12 novembre 2024 · 293.61166
video suggerito 15:00 Art. 2796 c.c., Vendita della cosa L'articolo 2796 del Codice Civile, rubricato come "Vendita della cosa" è inserito nel più ampio Libro VI, Titolo III, Capo III, […] A cura di Virginia Sacco Dottoressa in Giurisprudenza L'art. 2796 del Codice Civile, di cui alla Sezione II, Capo III, Titolo III, […] che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 – 2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, […]
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Giurisprudenza • 178
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