(Vendita della cosa).
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
[…] Invero, ritiene la Corte che la vendita non ha come finalità quella satisfattiva del relativo diritto di credito, come sembrerebbe emergere dal dettato dell'art. 2796 c.c. rubricato “vendita della cosa”, bensì una funzione di garanzia e, a tal proposito, l'art. 2795 c.c., è definito nei termini di vendita anticipata. […]
Leggi di più…[…] Inoltre, “alla figura del pegno irregolare di titoli di credito non è riconducibile la consegna di titoli di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri ed i compiti della banca al fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso di inadempimento del debitore, giacché tali previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contento riproduttivo degli artt. 2796 e 2797 c.c. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, ovvero introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente incompatibili con l'indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena disponibilità), […]
Leggi di più…[…] Di talché tale rapporto può dar luogo ad un credito del depositario per compenso e per spese, che godono del privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito stesso, per cui il creditore/depositario ha una duplice facoltà: -da un lato, può procedere nelle forme dell'esecuzione espropriativa mobiliare giudiziale secondo le regole proprie di questa; -dall'altro, può procedere nelle forme dell'esecuzione espropriativa privata secondo le regole di cui agli artt. 2796 e 2797 cc, facendo vendere i beni soggetti al privilegio secondo le norme stabilite per la vendita del pegno” Così si è pronunziato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dell'esecuzione, dott. […]
Leggi di più…[…] La natura giuridica del pegno irregolare, come hanno avuto modo di evidenziare i giudici della Corte d'Appello di Napoli, comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano – diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare – di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796-2798 c.c. che postulano, proprio, l'altruità delle cose ricevute in pegno. […]
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