TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 392
TAR
Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il Tribunale ha rigettato la tesi della prescrizione, ritenendo che il credito non sia imprescrittibile e che la prescrizione sia stata sospesa ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c. a causa di una dichiarazione non veritiera resa dal tecnico della società, socio della stessa, in merito al regolare pagamento della monetizzazione.

  • Rigettato
    Imprescrittibilità del credito

    Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile tale tesi, affermando che il credito per la monetizzazione non rientra tra quelli imprescrittibili e che è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.

  • Accolto
    Sospensione della prescrizione

    Il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per la sospensione della prescrizione, dato che il tecnico della società, socio della stessa, aveva dichiarato il regolare pagamento della monetizzazione pur sapendo che ciò non era avvenuto. Tale dichiarazione, resa nell'interesse della società, era idonea a trarre in inganno il Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 392
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 392
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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