Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2025, proposto da
Antares S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianluca Spigolon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Gessaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva,
dell’ingiunzione del Comune di Rimini del 3.02.2025 (Prot. 0539760/2025; Rif. pratica n. 1361/2008), notificata alla società ricorrente in data 13.02.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di €uro 112.949,53 “per mancato pagamento monetizzazione parcheggi ed interessi legali: comunicazione di TITOLO ESECUTIVO idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (art 1, comma 792, Legge n. 160/2019);
per l’accertamento
della prescrizione e conseguente non debenza della suddetta somma di €uro 112.949,53 richiesta dall’Amministrazione con l’ingiunzione impugnata.
Visto l’articolo 72 Cod. proc. amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa ES LI;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. In data 16.12.2008 il Comune di Rimini rilasciava alla società Antares S.r.l. permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato residenziale, previa demolizione di quelli esistenti.
Il permesso di costruire prevedeva, tra l’altro, il pagamento da parte della società Antares S.r.l. della somma di €uro 96.560,90 a titolo di monetizzazione dello standard a parcheggio pubblico, da corrispondere contestualmente alla comunicazione di fine lavori oppure alla richiesta di agibilità/abitabilità e comunque entro il termine di validità del permesso di costruire, stante la prestazione da parte dell’interessata di apposita polizza fideiussoria.
1.2. In data 2.10.2013 la società Antares S.r.l. chiedeva al Comune il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità: sull’istanza si formava il silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 22 L.R. Emilia Romagna n. 31/2002.
1.3. Con atto in data 3.02.2025 il Comune di Rimini ingiungeva alla società Antares S.r.l. il pagamento della somma di €uro 112.949,53, a titolo di monetizzazione, mai versata, e di interessi legali dal 16.11.2011 al 3.02.2025.
2.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Antares S.r.l. ha impugnato la suvvista ingiunzione di pagamento, facendo valere l’intervenuta prescrizione del credito del Comune ex articolo 2946 Cod. civ., e chiedendone conseguentemente l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia.
2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini, opponendo in prima battuta l’imprescrittibilità del credito per essere la monetizzazione elemento costitutivo del permesso di costruire, e in secondo luogo l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 2941, I^ comma, n. 8, Cod. civ., concludendo pertanto per il rigetto del ricorso avversario.
2.3. Ha replicato la società ricorrente, insistendo viceversa per l’accoglimento del ricorso.
3.1. La domanda cautelare è stata respinta in primo grado per carenza di fumus boni iuris; è stata, invece, accolta in appello ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito, giusta quanto dispone l’articolo 55, comma 10, Codice di rito.
3.2. È stata così fissata la pubblica udienza del 12 febbraio 2026 di discussione del merito avanti a questo Giudice: in quella sede la causa è stata introitata.
4.1. Va premesso che non è in contestazione né l’ammontare della monetizzazione e degli accessori, né la circostanza che la società Antares S.r.l. non ha mai versato il corrispettivo della monetizzazione degli standard: qui si discute esclusivamente della persistenza del credito dell’Amministrazione ovvero della sua estinzione per prescrizione decennale.
4.2.1. Per prima cosa va esaminata la tesi dell’Amministrazione resistente per cui si tratterebbe di un credito imprescrittibile, in quanto – in tesi – funzionale «a tutelare l’interesse collettivo all’urbanizzazione dell’area ove viene realizzato l’intervento privato, proprio in relazione all’aumento del carico urbanistico generato da quest’ultimo, nel rispetto quindi di un corretto equilibrio di interessi pubblici e privati sotteso per legge alla realizzazione stessa dell’intervento edilizio».
4.2.2. La tesi non è condivisibile.
L’articolo 2934 Cod. civ. pone quale regola generale quella della prescrizione: i crediti imprescrittibili costituiscono un’eccezione e sono quelli così qualificati dalla legge o che hanno a oggetto diritti indisponibili.
Il credito per la monetizzazione non rientra in alcuna delle due categorie. Si tratta di un credito di una somma di denaro soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 6592/2025).
Sono, infatti, estensibili al credito per la monetizzazione i principi enunciati dalla sentenza n. 12/2018 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in ordine al fatto che il rapporto tra Amministrazione e privato che costruisce assume i caratteri di rapporto obbligatorio paritetico (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 7562/2024).
4.3.1. Va allora esaminata la tesi, proposta in subordine dalla difesa del Comune, dell’intervenuta sospensione della prescrizione per avere la società Antares S.r.l. dolosamente occultato l’esistenza del debito, giusta quanto dispone l’articolo 2941, I^ comma, n. 8, Cod. civ..
Al riguardo il Comune fa valere la circostanza che nell’istanza presentata in data 2.10.2013 dalla società Antares S.r.l. per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità era allegata la dichiarazione resa dal tecnico officiato dalla richiedente, nonché socio della medesima, di avvenuto regolare pagamento della monetizzazione.
4.3.2. Ora è ben vero che il soggetto che ha reso la dichiarazione non veritiera, ancorché socio della società ricorrente, non essendone il legale rappresentante, era un soggetto distinto dalla società Antares S.r.l.. Tuttavia, proprio perché tecnico officiato, deve riconoscersi che esso ha reso la dichiarazione per conto e nell’interesse della società che gli aveva conferito l’incarico.
Deve altresì riconoscersi che la dichiarazione in questione è ben diversa dalla semplice omessa informazione del mancato pagamento, e che essa, nell’ottica di correttezza e leale cooperazione che deve incorrere tra Amministrazione e privati, era idonea a trarre in inganno il Comune. E ciò è tanto più vero se si considera che la dichiarazione, resa per conto e nell’interesse della società Antares S.r.l., proveniva da un soggetto professionalmente chiamato a svolgere funzioni di asseverazione in ambito edilizio.
Al contempo, la doppia veste di socio e di tecnico officiato, comporta che il dichiarante fosse perfettamente a conoscenza che il pagamento non era intervenuto.
4.3.3. In conclusione sussistono i presupposti per riconoscersi che nel caso di specie ha operato l’invocata causa di sospensione della prescrizione, con la conseguenza che il credito azionato dal Comune di Rimini nei confronti della società Antares S.r.l. non si è prescritto.
5. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Poiché la questione interpretativa sottoposta all’esame del Collegio era obiettivamente incerta, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato che rimane definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LI | GO Di TO |
IL SEGRETARIO