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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14412/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
JANNUZZI GIUSEPPE
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 368 2024 00150683 09 000 (si veda doc. 01 ) per un importo pari ad Euro
3.597,66.
Il suddetto avviso di addebito è relativo al mancato versamento di contributi previdenziali a titolo di Gestione Commercianti cui il ricorrente è stato iscritto d'ufficio.
Il ricorrente ha contestato la carenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella Gestione
Commercianti.
Nel costituirsi in giudizio ha dato atto del fatto che l'iscrizione è stata cancellata dal CP_1
30/9/2022 [doc. B.1] e di conseguenza l'avviso di addebito è stato annullato [docc. B.2 e
B.3].
Tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con compensazione di spese e onorari di causa. Parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Va, al riguardo, osservato che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla
Gestione Commercianti, ma considerato che si è prontamente attivat0 dopo la CP_1 presentazione del ricorso, risulta giustificata la richiesta di compensazione da parte dell'Istituto delle spese di lite, che si accoglie nella misura del 50%.
Preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che ha provveduto CP_1 con immediatezza appena dopo la notifica del ricorso, la restante metà in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va posta a carico dell' e si liquida in euro 1.200,00 CP_1 in base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' a rifondere al CP_1 ricorrente la restante metà, liquidata in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali
CPA e IVA .
20/03/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14412/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
JANNUZZI GIUSEPPE
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 368 2024 00150683 09 000 (si veda doc. 01 ) per un importo pari ad Euro
3.597,66.
Il suddetto avviso di addebito è relativo al mancato versamento di contributi previdenziali a titolo di Gestione Commercianti cui il ricorrente è stato iscritto d'ufficio.
Il ricorrente ha contestato la carenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella Gestione
Commercianti.
Nel costituirsi in giudizio ha dato atto del fatto che l'iscrizione è stata cancellata dal CP_1
30/9/2022 [doc. B.1] e di conseguenza l'avviso di addebito è stato annullato [docc. B.2 e
B.3].
Tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con compensazione di spese e onorari di causa. Parte ricorrente ha convenuto sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese processuali in proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Va, al riguardo, osservato che non sussistevano i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla
Gestione Commercianti, ma considerato che si è prontamente attivat0 dopo la CP_1 presentazione del ricorso, risulta giustificata la richiesta di compensazione da parte dell'Istituto delle spese di lite, che si accoglie nella misura del 50%.
Preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese processuali, debbono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto che ha provveduto CP_1 con immediatezza appena dopo la notifica del ricorso, la restante metà in applicazione del principio di soccombenza virtuale, va posta a carico dell' e si liquida in euro 1.200,00 CP_1 in base dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice del lavoro, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere;
− compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' a rifondere al CP_1 ricorrente la restante metà, liquidata in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali
CPA e IVA .
20/03/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli