(Sequestro della cosa).
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo' domandarne il sequestro.
[…] art. 2792 c.c. "Divieto di uso e disposizione della cosa", ossia il creditore ha il divieto di usare e disporre della cosa senza il consenso del proprietario, inoltre non può darla in pegno a propria volta o permettere ad altri di goderne; art. 2793 c.c. "Sequestro della cosa", ossia il creditore ha l'obbligo di non abusare del proprio diritto di credito; art. 2794 c.c. "Restituzione della cosa", ossia il creditore deve restituire la cosa quando il credito sia soddisfatto. […]
Leggi di più…[…] Innanzitutto, nel nostro ordinamento non è presente una norma generale che disciplina l'istituto dell'abuso del diritto, al contrario esso è previsto soltanto per alcune fattispecie particolari e tipizzate: è il caso, ad esempio, dell'art. 330 c.c. (Decadenza della potestà genitoriale, con riferimento all'abuso dei poteri del genitore), dell'art. 1015 c.c. (Abusi dell'usufruttuario) e dell'art. 2793 c.c. (abuso da parte del creditore della cosa data in pegno). […]
Leggi di più…[…] Integrano ipotesi di eccesso del diritto gli abusi dell'usufruttuario ex art. 1015 c.c. e del creditore pignoratizio ex art. 2793 c.c.. […]
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