(Sequestro della cosa).
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo' domandarne il sequestro.
[…] Il legislatore del 1942, che nel progetto preliminare al codice civile conteneva la clausola generale di abuso del diritto all'art.7, non inserito nella stesura definitiva, ha preferito inserire nel codice disposizioni specifiche con cui sanzionare l'abuso in relazione a determinate categorie di diritti: l'abuso della potestà genitoriale; art.330 cod. civ.; l'abuso dell'usufruttuario all'art.1015 c.c.; l'abuso della cosa data in pegno da parte del creditore pignoratizio; art. 2793 c.c. […]
Leggi di più…[…] Innanzitutto, nel nostro ordinamento non è presente una norma generale che disciplina l'istituto dell'abuso del diritto, al contrario esso è previsto soltanto per alcune fattispecie particolari e tipizzate: è il caso, ad esempio, dell'art. 330 c.c. (Decadenza della potestà genitoriale, con riferimento all'abuso dei poteri del genitore), dell'art. 1015 c.c. (Abusi dell'usufruttuario) e dell'art. 2793 c.c. (abuso da parte del creditore della cosa data in pegno). […]
Leggi di più…[…] Il legislatore del 1942, che nel progetto preliminare al codice civile conteneva la clausola generale di abuso del dirittto all'art.7, non inserito nella stesura definitiva, ha preferito inserire nel codice disposizioni specifiche con cui sanzionare l'abuso in relazione a determinate categorie di diritti: l'abuso della potestà genitoriale; art.330 cod. civ.; l'abuso dell'usufruttuario all'art.1015 c.c.; l'abuso della cosa data in pegno da parte del creditore pignoratizio; art. 2793 c.c. […]
Leggi di più…[…] Se gli viene sottratto il possesso, può esercitare l'azione di spoglio ed anche l'azione petitori di rivendicazione, se questa spetta al costituente ex art 2789 c.c.; – Divieto di utilizzo e disposizione del bene, in capo al creditore ex art 2792 c.c., se viola questo divieto, il costituente può ottenere il sequestro della cosa stessa ex art 2793 c.c. […]
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