TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 13616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13616 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45336 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
T R A
- , nata a [...], il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Pier Francesco Pistuddi, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...], il [...] ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.09.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in data 25 luglio 1999, in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999, atto n. 00833, parte 2, serie A03), e che dalla loro unione erano nati i figli (08.02.2001) e (11 giugno 2003) Persona_1 Per_2 entrambi maggiorenni non autosufficienti in quanto invalidi civili.
L'unione matrimoniale, inizialmente felice, andava via via deteriorandosi, venendo meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale.
1 Tanto premesso, la signora chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, Pt_1 che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, Via di Borghesiana, 330, di proprietà di entrambi) nonché un contributo per il mantenimento dei figli di € 600, oltre alla metà delle spese straordinarie. Chiedeva, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 23.09.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica a parte resistente rimasta contumace, sentita la signora ritualmente Pt_1 comparsa, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status di separazione, nonché sulle ulteriori domande afferenti al mantenimento dei figli (08.02.2001) e (11 Persona_1 Per_2 giugno 2003) entrambi maggiorenni non autosufficienti.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
D'altra parte, la non costituzione in giudizio conferma una situazione di disinteresse di parte resistente nei confronti del nucleo familiare, peraltro già manifestatasi allorquando ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale.
Frequentazione e mantenimento figli
Le parti sono genitori di (24 anni) e (22 anni) entrambi maggiorenni Persona_1 Per_2 non autosufficienti in quanto invalidi civili e percettori di indennità di accompagno nella misura del 100%. Oltre a ciò, la figlia è soggetta ad Amministrazione di Persona_1
Sostegno, il cui Amministratore è la madre, . Parte_1
Nella specie, ha un ritardo mentale ed è seguita da assistenti sociali e operatrici, Persona_1 percependo un assegno mensile di circa € 1.290. Il figlio invece, anch'egli affetto da Per_2 una malattia genetica trasmessagli dal padre, è percettore di una indennità di accompagno di circa € 370 mensili.
Dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni rese dalla signora è emerso che Pt_1 ella si è sempre occupata in via esclusiva dell'accudimento e della gestione dei ragazzi.
Con riguardo alla frequentazione padre - figli, avuto riguardo alle condizioni di salute di Per_ e si dispone che sia rimessa agli accordi diretti tra gli interessati. Per_2
Con riguardo invece alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla signora il Collegio accoglie la domanda, essendo sussistenti i presupposti di Pt_1 legge (entrambi i figli sono invalidi civili e non autonomi)
2 Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337- ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La signora -come dichiarato all'udienza del 23.09.2025 ed emerso dalla Pt_1 documentazione reddituale in atti- è impiegata con contratto a tempo indeterminato part time come collaboratrice scolastica, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.000 (annui euro 20.471). Oltre a ciò, la signora percepisce mensilmente un Assegno Unico per i figli disabili dell'importo di circa € 480 mensili. La signora è comproprietaria con il marito della casa coniugale sita in Roma, via Borghesiana 230, abitazione gravata da mutuo la cui rata ammonta a circa € 580 mensili, di cui si fa interamente carico.
Con riguardo alla situazione del sig. stante la sua mancata costituzione, non si CP_1 conosce il dettaglio della sua attuale situazione;
tuttavia, parte ricorrente ha riferito che il marito risulta anch'egli disabile all'80% per un tumore al polmone per avvelenamento da amianto. La signora ha riferito che il marito un tempo lavorava come barista e che non conosce il suo attuale impiego;
dal suo allontanamento dalla casa familiare, il marito non ha mai provveduto ad alcuna spesa relativa ai figli.
Pertanto, avuto riguardo delle ricostruzioni fornite da parte ricorrente anche con riguardo alla situazione patrimoniale del marito, ritualmente citato e non costituitosi, il Collegio considerati la permanenza e l'accudimento dei figli e entrambi invalidi, Persona_1 Per_2 presso la madre, presso la quale i ragazzi risultano collocati, che provvede interamente a tutte alle loro necessità ed esigenze, tenuto conto altresì dell'età dei ragazzi, dispone che il sig. corrisponda alla moglie per il loro mantenimento la somma complessiva di € CP_1 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il Tribunale dispone che le parti si facciano rispettivamente carico del 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del
17.12.2014.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45336/2024 R.G.A.C., definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
27.09.1975 ( ), e nato a [...], il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), che hanno contratto matrimonio concordatario in data 25 luglio CodiceFiscale_2
1999, in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999, atto n. 00833, parte 2, serie A03);
- con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1999, atto n. 00833, parte 2, serie A03);
- dispone che la frequentazione padre figli sia regolata secondo le modalità indicate in motivazione;
3 - assegna la casa familiare a;
Parte_1
- dispone che corrisponda , presso il di lei domicilio, Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli e la somma Persona_1 Per_2 complessiva di € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 02.12.2026;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45336 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
T R A
- , nata a [...], il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. Pier Francesco Pistuddi, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- nato a [...], il [...] ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.09.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale esponendo che aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in data 25 luglio 1999, in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999, atto n. 00833, parte 2, serie A03), e che dalla loro unione erano nati i figli (08.02.2001) e (11 giugno 2003) Persona_1 Per_2 entrambi maggiorenni non autosufficienti in quanto invalidi civili.
L'unione matrimoniale, inizialmente felice, andava via via deteriorandosi, venendo meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale.
1 Tanto premesso, la signora chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, Pt_1 che ciascun coniuge provvedesse autonomamente al proprio mantenimento, l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, Via di Borghesiana, 330, di proprietà di entrambi) nonché un contributo per il mantenimento dei figli di € 600, oltre alla metà delle spese straordinarie. Chiedeva, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 23.09.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica a parte resistente rimasta contumace, sentita la signora ritualmente Pt_1 comparsa, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status di separazione, nonché sulle ulteriori domande afferenti al mantenimento dei figli (08.02.2001) e (11 Persona_1 Per_2 giugno 2003) entrambi maggiorenni non autosufficienti.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
D'altra parte, la non costituzione in giudizio conferma una situazione di disinteresse di parte resistente nei confronti del nucleo familiare, peraltro già manifestatasi allorquando ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale.
Frequentazione e mantenimento figli
Le parti sono genitori di (24 anni) e (22 anni) entrambi maggiorenni Persona_1 Per_2 non autosufficienti in quanto invalidi civili e percettori di indennità di accompagno nella misura del 100%. Oltre a ciò, la figlia è soggetta ad Amministrazione di Persona_1
Sostegno, il cui Amministratore è la madre, . Parte_1
Nella specie, ha un ritardo mentale ed è seguita da assistenti sociali e operatrici, Persona_1 percependo un assegno mensile di circa € 1.290. Il figlio invece, anch'egli affetto da Per_2 una malattia genetica trasmessagli dal padre, è percettore di una indennità di accompagno di circa € 370 mensili.
Dalle risultanze istruttorie e dalle dichiarazioni rese dalla signora è emerso che Pt_1 ella si è sempre occupata in via esclusiva dell'accudimento e della gestione dei ragazzi.
Con riguardo alla frequentazione padre - figli, avuto riguardo alle condizioni di salute di Per_ e si dispone che sia rimessa agli accordi diretti tra gli interessati. Per_2
Con riguardo invece alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla signora il Collegio accoglie la domanda, essendo sussistenti i presupposti di Pt_1 legge (entrambi i figli sono invalidi civili e non autonomi)
2 Quanto ai provvedimenti di carattere economico, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337- ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La signora -come dichiarato all'udienza del 23.09.2025 ed emerso dalla Pt_1 documentazione reddituale in atti- è impiegata con contratto a tempo indeterminato part time come collaboratrice scolastica, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.000 (annui euro 20.471). Oltre a ciò, la signora percepisce mensilmente un Assegno Unico per i figli disabili dell'importo di circa € 480 mensili. La signora è comproprietaria con il marito della casa coniugale sita in Roma, via Borghesiana 230, abitazione gravata da mutuo la cui rata ammonta a circa € 580 mensili, di cui si fa interamente carico.
Con riguardo alla situazione del sig. stante la sua mancata costituzione, non si CP_1 conosce il dettaglio della sua attuale situazione;
tuttavia, parte ricorrente ha riferito che il marito risulta anch'egli disabile all'80% per un tumore al polmone per avvelenamento da amianto. La signora ha riferito che il marito un tempo lavorava come barista e che non conosce il suo attuale impiego;
dal suo allontanamento dalla casa familiare, il marito non ha mai provveduto ad alcuna spesa relativa ai figli.
Pertanto, avuto riguardo delle ricostruzioni fornite da parte ricorrente anche con riguardo alla situazione patrimoniale del marito, ritualmente citato e non costituitosi, il Collegio considerati la permanenza e l'accudimento dei figli e entrambi invalidi, Persona_1 Per_2 presso la madre, presso la quale i ragazzi risultano collocati, che provvede interamente a tutte alle loro necessità ed esigenze, tenuto conto altresì dell'età dei ragazzi, dispone che il sig. corrisponda alla moglie per il loro mantenimento la somma complessiva di € CP_1 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il Tribunale dispone che le parti si facciano rispettivamente carico del 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del
17.12.2014.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45336/2024 R.G.A.C., definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda disattesa, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
27.09.1975 ( ), e nato a [...], il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), che hanno contratto matrimonio concordatario in data 25 luglio CodiceFiscale_2
1999, in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1999, atto n. 00833, parte 2, serie A03);
- con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 1999, atto n. 00833, parte 2, serie A03);
- dispone che la frequentazione padre figli sia regolata secondo le modalità indicate in motivazione;
3 - assegna la casa familiare a;
Parte_1
- dispone che corrisponda , presso il di lei domicilio, Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento dei figli e la somma Persona_1 Per_2 complessiva di € 300 mensili (€ 150 per ciascun figlio), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- dispone con separata ordinanza il rinvio per la trattazione della causa di divorzio all'udienza del 02.12.2026;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
4