Articolo 2798 del Codice civile
Articolo 2751 bisArticolo 2753
Versione
19 aprile 1942
Art. 2798.

(Assegnazione della cosa in pagamento).

Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente