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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/09/2024, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice istruttore dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016, avente ad oggetto: condanna alla restituzione della caparra a seguito risoluzione preliminare e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Angelo Guerriero (c.f. ), dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso, unitamente all'avv. Lucia Bonavita, giusta procura in calce all'atto di citazione ed indirizzi pec in atti
-ATTORE-
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Avellino presso lo studio degli avv.ti C.F._4
Vincenzo Follo e Livio Liguori, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed indirizzi pec in atti CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.4.24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva: che con contratto preliminare di cessione di azienda, sottoscritto in data 14.11.2008, aveva promesso di acquistare dai convenuti, i quali avevano promesso di vendere, il diritto di proprietà sull'azienda commerciale esercitata dalla convenuta , con licenza del Comune di Avellino n. 29405/2006-EN del Controparte_1
22.6.2006, in Piazza Libertà all'interno di un chiosco installato da Controparte_2
giusta autorizzazione del Sindaco del Comune di Avellino del 21.1.1992 n. 6081, su suolo pubblico concesso dal Comune al convenuto in comodato gratuito e concesso poi in comodato gratuito per nove anni alla convenuta dal 18.5.2006 (giusta contratto registrato in Avellino il 19.5.2006; -che il chiosco (identificato in catasto fabbricati al f. 38 p.lla 3100) era funzionale all'esercizio dell'impresa di generi di monopolio come da licenza indicata in atti, nonché per la ricevitoria lotto
Contr di cui alla concessione del indicata in atti;
-che era stato pattuito il prezzo di € 350.000,00, di cui € 25.000,00 erano stati già versati tramite assegno non trasferibile indicato in atti, a titolo di caparra confirmatoria;
-che il contratto definitivo non era stato stipulato il giorno stabilito (il
30.4.2009), in quanto la convenuta, nonostante l'espressa obbligazione assunta nel contratto e la clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione del preliminare in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni da parte della competente autorità, non aveva provveduto a consegnare la documentazione necessaria per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e per le necessarie volture;
-che erano rimaste senza riscontro sia le molteplici richieste di rilascio di siffatta documentazione sia quelle relative al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra.
Tanto esposto, l'attore chiedeva che, previo accertamento che il contratto preliminare si era risolto per inadempimento dei convenuti, quest'ultimi fossero condannata al pagamento del doppio della somma di € 25.000,00, ai sensi dell'art. 1385 c.c. co. II, nonché al risarcimento del danno subito per il c.d. mancato guadagno (conseguente all'impossibilità di esercitare l'attività d'impresa di cui all'azienda in lite), con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, ritualmente depositata, i convenuti si costituiva in giudizio e,
dopo aver rilevato l'erronea ricostruzione della vicenda contrattuale sottesa alla decisione,
eccepivano che essi avevano diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra quale ristoro del maggior danno subito, in quanto la risoluzione era stata causata dall'inadempimento dell'attore.
Precisavano: che il promissario acquirente, infatti, non si era mai attivato per fissare l'appuntamento innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo, nonostante avesse assunto l'obbligazione di provvedere a tanto entro il 30.4.2009; -che, pur non essendovi tenuti, avevano sollecitato l'attore alla stipula del contratto definitivo e gli avevano inviato un formale invito a presentarsi innanzi al notaio, avvisandolo che in mancanza il contratto si sarebbe risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.; -che avevano messo a disposizione dell'attore le autorizzazioni e gli atti necessari per la stipula del contratto definitivo e per la voltura delle autorizzazioni inerenti l'attività
commerciale; -che nel preliminare erano già indicate sia l'autorizzazione al commercio, sia la regolarità del chiosco in forza di provvedimenti del Comune di Avellino, tant'è che i convenuti,
risolto il contratto con l'attore, già in data 5.10.2009 stipulavano un contratto definitivo di cessione della medesima azienda ad un terzo in forza della medesima documentazione suindicata.
Il giudizio veniva istruito tramite interrogatorio formale dei convenuti, prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito dell'istruzione, la causa veniva riservata in decisione, con contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, con riferimento alle contrapposte domande formulate dalle parti e prima di passando all'esame del merito della controversia, giova evidenziare che si è verificata una situazione per cui entrambe le parti, pacificamente riconoscono che si è verificata la risoluzione del contratto preliminare in lite.
Orbene, in punto di diritto, va sottolineato che non è più necessaria una pronuncia di risoluzione del contratto.
Tanto chiarito, è necessario procedere alla valutazione della fondatezza della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione gravante sui convenuti, attesa la difesa svolta da questi ultimi secondo cui sarebbe stato l'attore ad essere inadempiente, dovendosi adottare una decisione sulla domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
La questione controversa tra le parti impone di valutare, in primo luogo, se entrambe le parti siano state inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte o se piuttosto l'inadempimento di una di esse sia dipeso da quello dell'altra (come sostiene l'attore). In caso di accertamento di reciproci inadempimenti, è necessario valutare se tali inadempimenti erano idonei ai sensi dell'art. 1455 c.c. a determinare la risoluzione del contratto e quale dei due inadempimenti sia stato prevalente rispetto all'altro.
In punto di diritto, va sottolineato come il Giudice, al fine di valutare la gravità ex art. 1455
c.c. dei reciproci contestati inadempimenti, in tema di contratti con prestazioni corrispettive, deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma (Cass. 3273/20).
Tale indagine va compiuta anche con riferimento alla posizione dei convenuti, essendo irrilevanti che questi ultimi si siano avvalsi dello strumento di cui all'art. 1454 c.c..
Va rilevato che la Corte di Cassazione, afferma che la parte che prende l'iniziativa della diffida deve offrire di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione e che (per quel che maggiormente rileva nella presente causa) dalla diffida ad adempiere non scaturisce necessariamente l'accertamento della responsabilità dell'altra parte quando anche il diffidante sia inadempiente, in quanto in forza del principio di cui all'art. 1460 c.c. (inadimplenti non est
adimplendum) l'inadempimento del diffidante priva di rilevanza giuridica quello del diffidato (cfr.
Cass. 11748/2015; Cass. Civ. Sez. II, n. 18696/14, Cass. Civ. Sez. II, n. 21237/12, Cass. Civ. Sez.
II, n. 5407/06).
Tornando, quindi, all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che il contratto preliminare prevedeva le seguenti clausole: 1) la parte promissaria acquirente avrebbe dovuto, entro il 30.4.2009, fissare la data precisa con il notaio per la stipula del contratto definitivo e comunicare alla parte promittente venditrice il giorno e l'ora (cfr. contratto preliminare pag. 3); -l'indicazione dettagliata della licenza dell'Ispettorato Compartimentale del Monopoli di Stato di Salerno e delle
Contr autorizzazione del e del Comune di Avellino in forza delle quali veniva svolta l'azienda commerciale all'interno del chiosco indicato in atti (cfr. contratto pag. 1 e 2); -indi la convenuta
“prometteva di rinunciare a tali autorizzazioni affinché queste poi possano essere volturate/intestate a favore della parte promissaria acquirente” e i convenuti assumevano l'impegno di “concedere la disponibilità della struttura rai fini della voltura delle licenze”; -“Il contratto definitivo si intenderà
risolto se, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, la competente Autorità non rilascerà le autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'azienda a favore della parte promittente cessionaria”.
Le risultanze istruttorie versate in atti, poi, consentono di evidenziare che l'attore non ha mai inviato ai convenuti alcuna missiva né contenente la comunicazione della data fissata presso il notaio per la stipula del contratto definitivo, né contenente un riscontro all'invito formale rivoltogli dai convenuti a presentarsi innanzi al notaio nella data 13.7.09 anche quale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; -poi, l'attore nulla ha documentato circa l'avvio delle pratiche amministrative necessarie per ottenere le volture in suo favore della licenza e delle autorizzazioni sopra meglio indicate. In tale contesto di assenza di elementi documentali certi, la tesi dell'attore, secondo cui i convenuti non gli avrebbero consegnato i documenti necessari per le volture delle autorizzazioni suindicate, appare assolutamente generica.
Infatti, attesa la natura specifica delle obbligazioni reciprocamente assunte con la stipula del contratto preliminare, non è chiaro a quali documenti l'attore faccia riferimento nei propri atti di causa.
E', conseguentemente, evidente che altrettanto generiche sono le risultanze della prova per testi, laddove le circostanze stesse dei capi di prova facendo generico riferimento alla mancata consegna di “documenti” appaiono generiche.
Poi, giova evidenziare che il teste nulla ha riferito per conoscenza Testimone_1
diretta, ma ha solo confermato circostanze riferitegli dall'attore.
Il teste, e si riferiscono genericamente a documenti non Testimone_2 Testimone_3
consegnati dai convenuti, ma nulla specificano circa il contenuto di tali documenti. Poi, la circostanza riferita dai testi relativa al fatto che l'attore avrebbe fissato un appuntamento dal notaio per la stipula del definitivo al quale i convenuti non si sarebbero presentati non costituisce Per_1
idonea prova di quanto asserito, mancando qualsivoglia indicazione della data e dell'ora di tale appuntamento, nonché qualsivoglia elemento documentale idoneo a confermare la circostanza. (cfr.
verbale dell'udienza del 28.11.2019).
Per i motivi illustrati, emerge chiaramente che l'attore ha commesso un colpevole inadempimento delle obbligazioni assunte al momento della stipula del preliminare.
Le risultanze istruttorie versate in atti esaminate alla luce delle allegazioni delle parti, fanno,
infatti, emergere, un sostanziale disinteresse dell'attore per la stipula del definitivo;
tale disinteresse
è stato verosimilmente determinato da cause indipendenti dal comportamento dei convenuti. Costoro, invece, avendo interesse alla cessione dell'azienda, pur non essendovi obbligati e vista la scadenza del termine (30.4.2009) indicato nel preliminare per la stipula del definitivo,
hanno provveduto a fissare un appuntamento (per il 13.7.09) innanzi al notaio per la stipula del definitivo, evidentemente al fine di manifestare formalmente la loro volontà di adempiere e di sciogliersi dal vincolo determinato dalla stipula del preliminare la volontà, ove l'attore non si fosse presentato.
Quanto, poi, alla tesi attorea della mancanza di documentazione necessaria alla voltura delle licenze e dell'autorizzazioni sopra indicate essa pare contraddetta dal fatto che i convenuti hanno alienato ad un terzo l'azienda, con contratto rogato dal medesimo notaio che aveva redatto il preliminare in lite ( ), in data 5.10.2009 e cioè dopo pochi mesi dalla risoluzione Persona_2
del preliminare in lite (cfr. contratto di cessione d'azienda allegato al fascicolo dei convenuti).
In definitiva, ad avviso del Tribunale, mentre il comportamento dell'attore concreta un grave inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del preliminare;
invece, i convenuti non sono incorsi in alcun inadempimento, avendo di chiarato in sede in diffida ex art. 1454 c.c. di essere pronti ad adempiere ed avendo anche proceduto a fissare l'appuntamento innanzi al notaio, pur non essendo obbligati a tanto.
Pertanto, va rigettata la domanda attorea.
proposte dalle parti di accertamento dell'imputabilità al comportamento dell'una, piuttosto che dell'altra, dell'avvenuta risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice, risultata soccombente e sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori medi dello scaglione in cui rientra il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
-rigetta la domanda attorea;
-condanna l'attore a pagare in favore dei convenuti le spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 22.9.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice istruttore dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016, avente ad oggetto: condanna alla restituzione della caparra a seguito risoluzione preliminare e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Angelo Guerriero (c.f. ), dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso, unitamente all'avv. Lucia Bonavita, giusta procura in calce all'atto di citazione ed indirizzi pec in atti
-ATTORE-
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Avellino presso lo studio degli avv.ti C.F._4
Vincenzo Follo e Livio Liguori, dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed indirizzi pec in atti CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 30.4.24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva: che con contratto preliminare di cessione di azienda, sottoscritto in data 14.11.2008, aveva promesso di acquistare dai convenuti, i quali avevano promesso di vendere, il diritto di proprietà sull'azienda commerciale esercitata dalla convenuta , con licenza del Comune di Avellino n. 29405/2006-EN del Controparte_1
22.6.2006, in Piazza Libertà all'interno di un chiosco installato da Controparte_2
giusta autorizzazione del Sindaco del Comune di Avellino del 21.1.1992 n. 6081, su suolo pubblico concesso dal Comune al convenuto in comodato gratuito e concesso poi in comodato gratuito per nove anni alla convenuta dal 18.5.2006 (giusta contratto registrato in Avellino il 19.5.2006; -che il chiosco (identificato in catasto fabbricati al f. 38 p.lla 3100) era funzionale all'esercizio dell'impresa di generi di monopolio come da licenza indicata in atti, nonché per la ricevitoria lotto
Contr di cui alla concessione del indicata in atti;
-che era stato pattuito il prezzo di € 350.000,00, di cui € 25.000,00 erano stati già versati tramite assegno non trasferibile indicato in atti, a titolo di caparra confirmatoria;
-che il contratto definitivo non era stato stipulato il giorno stabilito (il
30.4.2009), in quanto la convenuta, nonostante l'espressa obbligazione assunta nel contratto e la clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione del preliminare in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni da parte della competente autorità, non aveva provveduto a consegnare la documentazione necessaria per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e per le necessarie volture;
-che erano rimaste senza riscontro sia le molteplici richieste di rilascio di siffatta documentazione sia quelle relative al pagamento del doppio della somma versata a titolo di caparra.
Tanto esposto, l'attore chiedeva che, previo accertamento che il contratto preliminare si era risolto per inadempimento dei convenuti, quest'ultimi fossero condannata al pagamento del doppio della somma di € 25.000,00, ai sensi dell'art. 1385 c.c. co. II, nonché al risarcimento del danno subito per il c.d. mancato guadagno (conseguente all'impossibilità di esercitare l'attività d'impresa di cui all'azienda in lite), con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, ritualmente depositata, i convenuti si costituiva in giudizio e,
dopo aver rilevato l'erronea ricostruzione della vicenda contrattuale sottesa alla decisione,
eccepivano che essi avevano diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra quale ristoro del maggior danno subito, in quanto la risoluzione era stata causata dall'inadempimento dell'attore.
Precisavano: che il promissario acquirente, infatti, non si era mai attivato per fissare l'appuntamento innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo, nonostante avesse assunto l'obbligazione di provvedere a tanto entro il 30.4.2009; -che, pur non essendovi tenuti, avevano sollecitato l'attore alla stipula del contratto definitivo e gli avevano inviato un formale invito a presentarsi innanzi al notaio, avvisandolo che in mancanza il contratto si sarebbe risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.; -che avevano messo a disposizione dell'attore le autorizzazioni e gli atti necessari per la stipula del contratto definitivo e per la voltura delle autorizzazioni inerenti l'attività
commerciale; -che nel preliminare erano già indicate sia l'autorizzazione al commercio, sia la regolarità del chiosco in forza di provvedimenti del Comune di Avellino, tant'è che i convenuti,
risolto il contratto con l'attore, già in data 5.10.2009 stipulavano un contratto definitivo di cessione della medesima azienda ad un terzo in forza della medesima documentazione suindicata.
Il giudizio veniva istruito tramite interrogatorio formale dei convenuti, prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'esito dell'istruzione, la causa veniva riservata in decisione, con contestuale assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, con riferimento alle contrapposte domande formulate dalle parti e prima di passando all'esame del merito della controversia, giova evidenziare che si è verificata una situazione per cui entrambe le parti, pacificamente riconoscono che si è verificata la risoluzione del contratto preliminare in lite.
Orbene, in punto di diritto, va sottolineato che non è più necessaria una pronuncia di risoluzione del contratto.
Tanto chiarito, è necessario procedere alla valutazione della fondatezza della domanda attorea di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione gravante sui convenuti, attesa la difesa svolta da questi ultimi secondo cui sarebbe stato l'attore ad essere inadempiente, dovendosi adottare una decisione sulla domanda di restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
La questione controversa tra le parti impone di valutare, in primo luogo, se entrambe le parti siano state inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte o se piuttosto l'inadempimento di una di esse sia dipeso da quello dell'altra (come sostiene l'attore). In caso di accertamento di reciproci inadempimenti, è necessario valutare se tali inadempimenti erano idonei ai sensi dell'art. 1455 c.c. a determinare la risoluzione del contratto e quale dei due inadempimenti sia stato prevalente rispetto all'altro.
In punto di diritto, va sottolineato come il Giudice, al fine di valutare la gravità ex art. 1455
c.c. dei reciproci contestati inadempimenti, in tema di contratti con prestazioni corrispettive, deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma (Cass. 3273/20).
Tale indagine va compiuta anche con riferimento alla posizione dei convenuti, essendo irrilevanti che questi ultimi si siano avvalsi dello strumento di cui all'art. 1454 c.c..
Va rilevato che la Corte di Cassazione, afferma che la parte che prende l'iniziativa della diffida deve offrire di adempiere contemporaneamente la propria obbligazione e che (per quel che maggiormente rileva nella presente causa) dalla diffida ad adempiere non scaturisce necessariamente l'accertamento della responsabilità dell'altra parte quando anche il diffidante sia inadempiente, in quanto in forza del principio di cui all'art. 1460 c.c. (inadimplenti non est
adimplendum) l'inadempimento del diffidante priva di rilevanza giuridica quello del diffidato (cfr.
Cass. 11748/2015; Cass. Civ. Sez. II, n. 18696/14, Cass. Civ. Sez. II, n. 21237/12, Cass. Civ. Sez.
II, n. 5407/06).
Tornando, quindi, all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che il contratto preliminare prevedeva le seguenti clausole: 1) la parte promissaria acquirente avrebbe dovuto, entro il 30.4.2009, fissare la data precisa con il notaio per la stipula del contratto definitivo e comunicare alla parte promittente venditrice il giorno e l'ora (cfr. contratto preliminare pag. 3); -l'indicazione dettagliata della licenza dell'Ispettorato Compartimentale del Monopoli di Stato di Salerno e delle
Contr autorizzazione del e del Comune di Avellino in forza delle quali veniva svolta l'azienda commerciale all'interno del chiosco indicato in atti (cfr. contratto pag. 1 e 2); -indi la convenuta
“prometteva di rinunciare a tali autorizzazioni affinché queste poi possano essere volturate/intestate a favore della parte promissaria acquirente” e i convenuti assumevano l'impegno di “concedere la disponibilità della struttura rai fini della voltura delle licenze”; -“Il contratto definitivo si intenderà
risolto se, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, la competente Autorità non rilascerà le autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'azienda a favore della parte promittente cessionaria”.
Le risultanze istruttorie versate in atti, poi, consentono di evidenziare che l'attore non ha mai inviato ai convenuti alcuna missiva né contenente la comunicazione della data fissata presso il notaio per la stipula del contratto definitivo, né contenente un riscontro all'invito formale rivoltogli dai convenuti a presentarsi innanzi al notaio nella data 13.7.09 anche quale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; -poi, l'attore nulla ha documentato circa l'avvio delle pratiche amministrative necessarie per ottenere le volture in suo favore della licenza e delle autorizzazioni sopra meglio indicate. In tale contesto di assenza di elementi documentali certi, la tesi dell'attore, secondo cui i convenuti non gli avrebbero consegnato i documenti necessari per le volture delle autorizzazioni suindicate, appare assolutamente generica.
Infatti, attesa la natura specifica delle obbligazioni reciprocamente assunte con la stipula del contratto preliminare, non è chiaro a quali documenti l'attore faccia riferimento nei propri atti di causa.
E', conseguentemente, evidente che altrettanto generiche sono le risultanze della prova per testi, laddove le circostanze stesse dei capi di prova facendo generico riferimento alla mancata consegna di “documenti” appaiono generiche.
Poi, giova evidenziare che il teste nulla ha riferito per conoscenza Testimone_1
diretta, ma ha solo confermato circostanze riferitegli dall'attore.
Il teste, e si riferiscono genericamente a documenti non Testimone_2 Testimone_3
consegnati dai convenuti, ma nulla specificano circa il contenuto di tali documenti. Poi, la circostanza riferita dai testi relativa al fatto che l'attore avrebbe fissato un appuntamento dal notaio per la stipula del definitivo al quale i convenuti non si sarebbero presentati non costituisce Per_1
idonea prova di quanto asserito, mancando qualsivoglia indicazione della data e dell'ora di tale appuntamento, nonché qualsivoglia elemento documentale idoneo a confermare la circostanza. (cfr.
verbale dell'udienza del 28.11.2019).
Per i motivi illustrati, emerge chiaramente che l'attore ha commesso un colpevole inadempimento delle obbligazioni assunte al momento della stipula del preliminare.
Le risultanze istruttorie versate in atti esaminate alla luce delle allegazioni delle parti, fanno,
infatti, emergere, un sostanziale disinteresse dell'attore per la stipula del definitivo;
tale disinteresse
è stato verosimilmente determinato da cause indipendenti dal comportamento dei convenuti. Costoro, invece, avendo interesse alla cessione dell'azienda, pur non essendovi obbligati e vista la scadenza del termine (30.4.2009) indicato nel preliminare per la stipula del definitivo,
hanno provveduto a fissare un appuntamento (per il 13.7.09) innanzi al notaio per la stipula del definitivo, evidentemente al fine di manifestare formalmente la loro volontà di adempiere e di sciogliersi dal vincolo determinato dalla stipula del preliminare la volontà, ove l'attore non si fosse presentato.
Quanto, poi, alla tesi attorea della mancanza di documentazione necessaria alla voltura delle licenze e dell'autorizzazioni sopra indicate essa pare contraddetta dal fatto che i convenuti hanno alienato ad un terzo l'azienda, con contratto rogato dal medesimo notaio che aveva redatto il preliminare in lite ( ), in data 5.10.2009 e cioè dopo pochi mesi dalla risoluzione Persona_2
del preliminare in lite (cfr. contratto di cessione d'azienda allegato al fascicolo dei convenuti).
In definitiva, ad avviso del Tribunale, mentre il comportamento dell'attore concreta un grave inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del preliminare;
invece, i convenuti non sono incorsi in alcun inadempimento, avendo di chiarato in sede in diffida ex art. 1454 c.c. di essere pronti ad adempiere ed avendo anche proceduto a fissare l'appuntamento innanzi al notaio, pur non essendo obbligati a tanto.
Pertanto, va rigettata la domanda attorea.
proposte dalle parti di accertamento dell'imputabilità al comportamento dell'una, piuttosto che dell'altra, dell'avvenuta risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Le spese di lite vengono poste a carico di parte attrice, risultata soccombente e sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori medi dello scaglione in cui rientra il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
-rigetta la domanda attorea;
-condanna l'attore a pagare in favore dei convenuti le spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, il 22.9.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.