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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1256/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2396/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 04/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM00042 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti.
Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n. 2396/21 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Messina, sezione 13, depositata in data 04/08/2021 resa nell'ambito del procedimento R.G.
R. n. 2916/2019 ed avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYX01MM00042/2019.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione dell'art. 1 commi 186-205 della l.197/2022 va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo, nei termini, avanzato istanza di definizione agevolata e documentato il pagamento della prima rata trimestrale degli importi dovuti.
L'Ufficio appellato non si è opposto.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso il 29 settembre 2025
Il relatore La presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1256/2022 depositato il 08/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2396/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 04/08/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01MM00042 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti.
Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n. 2396/21 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Messina, sezione 13, depositata in data 04/08/2021 resa nell'ambito del procedimento R.G.
R. n. 2916/2019 ed avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TYX01MM00042/2019.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione dell'art. 1 commi 186-205 della l.197/2022 va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere avendo il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo, nei termini, avanzato istanza di definizione agevolata e documentato il pagamento della prima rata trimestrale degli importi dovuti.
L'Ufficio appellato non si è opposto.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate .
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso il 29 settembre 2025
Il relatore La presidente