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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 12/12/2024, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2022 e promossa con ricorso depositato in data
13/12/2022 da:
(c.f. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Dro (TN) e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorsi, dalle avv.te Claudia
De Scolari Bonatti e Lara Marcabruni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IV de Garda, v.le dei Tigli n. 14;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
Garda e ivi residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
25.06.2024, dall'avv. Arianna Fiorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio della nuova difensora in Arco, v.le delle Monache, n. 6;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
“In via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al signor
CP_1
1
2. disporre l'assegnazione della casa familiare (in P.T.5440, p.ed. 3114 pp.m.18, 32
e 49 C.C. IV), con il relativo arredo, sita in IV del Garda (TN) Luigi Pigarelli n.
40 in favore della sig.ra in quanto di proprietà di Parte_1
Per_ quest'ultima nonché in qualità di genitore collocatario dei figli e Per_2
maggiorenni ma ancora conviventi.
L'immobile risulta catastalmente così identificato:
- p.ed. 3314 sub 18 Foglio 33 – pm 18 – Zona Cens. 2 – Cat. A/2 classe 5
- p.ed. 3314 sub 32 Foglio 33 – pm 32 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3
- p.ed. 3314 sub 49 Foglio 33 – pm 49 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3;
3. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale coniuge economicamente più debole, per il Parte_1 proprio mantenimento la somma mensile di € 3.000,00, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale contributo per il mantenimento di entrambi Parte_1 figli, la somma mensile di €. 1.000,00 per ciascun figlio, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del dott. nella CP_1 misura del 100%, con applicazione delle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF.
6. Disporre che eventuali benefici fiscali e sussidi di ogni natura relativi ai figli siano posti e restino a favore della sig.ra ; per il caso in cui Parte_1
eventuali benefici venissero incassati dal signor in quanto correlati alla CP_1 busta paga, disporsi l'obbligo del medesimo a riversare gli importi ricevuti alla NO entro il mese successivo a quello di incasso;
Parte_1
7. Ordinarsi ai competenti Uffici di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria la NO conclude in conformità alle memorie ex art. Parte_1
183 VI co. c.p.c. n. 2 e 3 c.p.c., come di seguito trascritte:...” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 19.07.2024);
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: in via principale (come in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, co. 6, n 1. c.p.c.):
- rigettare la domanda di addebito della separazione personale proposta dalla NO perché inammissibile, infondata e non provata;
Parte_1
- revocare l'obbligo in capo al signor di versamento dell'assegno di CP_1
Per_ mantenimento in favore della NO e della figlia;
Parte_1
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
assegno di mantenimento, in difetto dei presupposti di legge;
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
Per_ assegno di mantenimento per i figli e nonché le domande ad esse Per_2
collegate relative al pagamento delle spese straordinarie e al riconoscimento dei benefici fiscali e altri sussidi, in quanto infondate, posto che gli stessi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% spese generali, cpa e successive occorrende.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di mancata accoglimento delle conclusioni principali voglia l'Ill.mo Tribunale riconoscere in capo al dott. CP_1
l'obbligo di contribuire:
- al mantenimento della NO con un assegno mensile di Parte_1
400,00 euro al mese;
Per_
- al mantenimento della figlia con un assegno mensile di 300,00 euro soggetto a rivalutazione Istat;
Per_
- con ripartizione delle spese straordinarie della figlia in parti uguali tra i genitori.
3 In via istruttoria: (come nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.): si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c….” (cfr. note del 20.07.2024);
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto depositato il 29.07.2024).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/12/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 27.03.2023 ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione con addebito al marito, il riconoscimento a proprio
[...] favore di un assegno di mantenimento ammontante ad € 3.000,00, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dei figli nato il Per_2
Per_ 18.09.1997 di 27 anni, e nata il [...] di 25 anni, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 1.000,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie, il tutto con condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.02.2023 e successivo atto di costituzione integrativo depositato il 06.06.2023 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, pur associandosi alla domanda di separazione, si è opposto alla
[...]
domanda di addebito e alle ulteriori richieste economiche di controparte, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento tanto a favore della coniuge quanto dei figli maggiorenni, insistendo altresì per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa.
3. All'udienza del 16.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito senza esito il tentativo di riconciliazione e di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del
28.03.2023, con cui:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ha assegnato la casa familiare alla ricorrente;
4 - ha stabilito che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo per il
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne l'importo di € 600,00 mensili, oltre ad accollarsi il 70% delle spese straordinarie necessarie per la ragazza;
- ha posto a carico di un contributo per il mantenimento di pari a € CP_1 Parte_1
1.200,00 mensili.
3.1. Con ordinanza del 24.01.2024 gli importi riconosciuti in sede presidenziale sono stati ridotti, rispettivamente, ad € 1.000,00 ed € 500,00 a fronte della nascita, in data
23.08.2023, di ulteriore figlio del resistente.
4. Con sentenza non definitiva n. 241/2023, pubblicata il 01.09.2023, il Tribunale di
Rovereto ha pronunciato la separazione fra i coniugi, uniti in matrimonio il
08.12.1995 con rito concordatario a Drò, ordinando altresì le annotazioni di legge e disponendo la rimessione dalla causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande in atti.
5. Tanto premesso quanto alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va esaminata la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1
confronti di CP_1
5.1. Parte ricorrente fonda la propria istanza sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale, attesa la relazione extraconiugale intrapresa dal marito con altra donna, dalla quale ha avuto un figlio, sulla violazione dell'obbligo di coabitazione, avendo abbandono il tetto coniugale in data 27.02.2022 e sulla violazione degli CP_1
obblighi di assistenza familiare da parte del coniuge che, dal mese di marzo 2022, per i successivi dieci mesi, avrebbe integralmente omesso di contribuire al mantenimento di moglie e figli, trattenendo interamente per sé il proprio sostanzioso stipendio di dirigente medico e nonostante le esigue entrate di (pari a circa Parte_1
€ 666 mensili netti).
5.2. Parte resistente, pur non negando la relazione extraconiugale e l'allontanamento dalla casa familiare, contesta tuttavia la sussistenza di nesso causale fra la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione da un lato e la crisi matrimoniale dall'altro, sostenendo che la relazione coniugale fra le parti sarebbe sempre stata conflittuale, tant'è vero che già all'inizio del matrimonio i coniugi avrebbero intrapreso un percorso di coppia a Padova che tuttavia non aveva sortito l'effetto sperato. La
5 relazione matrimoniale sarebbe entrata ancora più in crisi in occasione dell'incidente in bicicletta nel quale è stato coinvolto in data 22.05.2021 e del lungo CP_1
percorso di riabilitazione resosi necessario, nel corso del quale egli sarebbe stato, di fatto, abbandonato dalla moglie in una struttura di lungodegenza, che assieme ai figli si sarebbe recata in vacanza in Sicilia facendogli visita tre volte in tre mesi. nega, invece, di aver mai violato gli obblighi di assistenza familiare, avendo CP_1
continuato a contribuire economicamente ai bisogni della famiglia nonostante il proprio allontanamento, provvedendo a pagare tutte le utenze e la spesa alimentare
(effettuata da con la Carta Coop con addebito su conto del marito); in ogni Parte_1
caso il resistente fa presente che nel corso della vita coniugale egli aveva effettuato cospicue elargizioni in denaro a favore della moglie, in specie € 103.000,00 il
14.01.2014 ed € 116.360,00 in data 03.08.2020, dopo averle donato, il 27.02.2020, la propria quota di ½ dell'abitazione familiare;
pertanto, a fronte di elargizioni, la ricorrente disponeva certamente delle risorse necessarie per provvedere ai bisogni propri e dei figli.
5.3. La domanda di addebito non è fondata e va pertanto respinta.
5.3.1. La dichiarazione di addebito presuppone la dimostrazione, con onere a carico della parte che l'addebito domanda, che l'irreversibilità della crisi coniugale è eziologicamente riconducibile, in via esclusiva, ad un comportamento consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
5.3.2. Nel caso di violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e dell'obbligo di coabitazione - trattandosi di condotte particolarmente gravi e che, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di coabitazione, rendono obiettivamente impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale – la giurisprudenza è ferma nel ritenere che si tratti di condotte di per sé idonee a determinare l'intollerabilità della convivenza;
a fronte di simili violazioni, quindi, scatta una presunzione iuris tantum di esistenza del nesso di causalità fra la violazione e l'irrimediabile deterioramento dei rapporti fra i coniugi, che può essere vinta solo dalla prova, fornita dalla parte che si oppone alla domanda di addebito, circa l'esistenza di una crisi matrimoniale irreversibile pregressa alla violazione, che già aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 25966/2022).
6 5.3.3. Il concetto di crisi pregressa e di intollerabilità della convivenza è da intendere in senso soggettivo e può ravvisarsi non solo nei casi in cui il rapporto coniugale sia caratterizzato da manifesta conflittualità, ma anche quando si possa affermare, sulla base della complessiva valutazione degli elementi acquisiti nel processo, che il rapporto fra i coniugi è meramente formale, essendo venuta meno l'affectio coniugalis anche da parte di uno soltanto dei due coniugi.
5.3.4. Così la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di “inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustifica l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta oramai meramente formale” (pag. 7 e 8 sentenza Cass. n. 25966/2022).
L'intollerabilità della convivenza va “intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo la frattura dipendere da una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio” (cfr. pag. 5 della sentenza Cass. n.
11032/2024).
5.3.5. Nel caso in esame non è contestato che abbia instaurato una relazione CP_1
extraconiugale con altra donna prima della separazione né che costui si sia allontanato dall'abitazione familiare per non farvi più rientro, tuttavia, da alcuni elementi emerge la prova inequivocabile della sussistenza di una crisi coniugale pregressa in forza della quale la convivenza fra le parti era meramente formale.
5.3.5.1. Tale conclusione si ricava, in primo luogo, dalla condotta della ricorrente in occasione della degenza di presso la casa di cura per la riabilitazione CP_1 Per_3
7 necessaria dopo l'incidente avuto: durante tale periodo ha comunque Parte_1
deciso di trascorrere le vacanze in Sicilia assieme ai figli, facendo visita al marito moltoraramente (circa tre volte in tre mesi): trattasi di circostanze non contestate che, sebbene non possano assurgere, come invece tenta di fare il resistente, a causa o concausa della crisi coniugale, sono tuttavia prova evidente della freddezza che caratterizzava il rapporto coniugale e del fatto che i coniugi, pur formalmente una coppia e pur mantenendo rapporti civili, svolgevano di fatto vite separate. Il messaggio depositato da parte ricorrente a pag. 5 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c. conferma la ricostruzione appena svolta1: il tono è educato, ma la conversazione evidenzia l'assoluta assenza di complicità e condivisione fra i coniugi, che nello scambio di messaggi si relazionano come semplici conoscenti in buoni rapporti.
5.3.5.2. Significativa appare anche la condotta della ricorrente a fronte dei sospetti circa l'infedeltà del marito: sebbene, infatti, ella dichiari di aver notato la “natura Per_ morbosa dell'attaccamento del marito alla donna”, tale , con la quale trascorreva “le poche ore in cui egli era a casa, ossessivamente attaccato al telefono cellulare, chattando e parlando, con quella che diceva essere “un'amica”” (cfr. pag.
7 del ricorso introduttivo), nulla risulta aver detto o fatto, lasciando quindi che la relazione, quantomeno sospetta, proseguisse indisturbata. Ebbene si ritiene che l'indifferenza mostrata da rispetto al rapporto - da lei stessa definito come Parte_1
morboso - del marito nei confronti di altra donna, e da questi poco o nulla celato, non si spiegherebbe allorché la relazione fra lei e fosse stata ancora viva e solida, CP_1
caratterizzata da reale affectio coniugalis; l'atteggiamento disinteressato dalla ricorrente pare, invece, essere chiaro indice del fatto che la relazione coniugale fra le parti era esaurita e proseguiva solo formalmente, forse per inerzia o forse per evitare il clamore che sarebbe scaturito dalla rottura del vincolo matrimoniale, soprattutto in
8 un contesto socio-culturale, quale quello in cui i coniugi erano inseriti, improntato ai valori cattolici.
5.3.5.3. La sussistenza di un rapporto coniugale oramai meramente formale non è contradetta dalle donazioni effettuate da alla moglie, alla quale in data CP_1
27.02.2013 ha donato la propria quota dell'abitazione familiare e in data 14.01.2014
e 03.08.2020 ha versato, rispettivamente, € 103.000,00 ed € 116.360,00: tali atti di liberalità, infatti, se da un lato confermano i buoni rapporti fra le parti, dall'altro nulla dicono in ordine all'affectio coniugalis, potendo essere espressione di semplice riconoscenza del marito nei confronti della moglie, madre dei suoi figli e dedita da quasi trent'anni alla cura della loro famiglia. Non solo le liberalità del resistente nei confronti della ricorrente non sconfessano l'esistenza di una crisi matrimoniale pregressa, ma ne possono in qualche misura rappresentare la conferma, se si considera che esse sono intervenute, contestualmente o successivamente, all'atto del
27.02.2013, con il quale i coniugi hanno mutato il regime patrimoniale della famiglia da comunione legale a separazione dei beni;
tale circostanza, infatti, induce a leggere i contestuali o successivi atti di liberalità del marito come volontà di regolare in via definitiva i rapporti economico-patrimoniali fra i coniugi nella prospettiva della conduzione di vite autonome e separate, pur nella permanenza del vincolo matrimoniale.
5.3.5.4. Neppure dirimente appare la circostanza che i coniugi trascorressero assieme dei momenti di convivialità alla presenza di amici: come detto, i rapporti fra le parti non erano particolarmente conflittuali e quindi ben potevano essere compatibili con la partecipazione ad attività ricreative allargate, come ad esempio una gita in montagna con amici.
5.3.5.5. Significativa appare, invece, la circostanza che la ricorrente, pur affermando che il rapporto coniugale sarebbe stato caratterizzato da condivisione e complicità, di fatto, al di là di una gita in montagna con gli amici, non allega alcuna altra attività svolta assieme al marito.
5.3.5.6. La domanda di addebito non può trovare accoglimento neppure in ragione della asserita violazione del dovere di solidarietà familiare da parte di a CP_1 partire dal momento in cui ha lasciato l'abitazione familiare: quand'anche provata
9 tale violazione, infatti, andrebbe comunque esclusa l'esistenza di un nesso di causalità – peraltro neppure allegato - fra la condotta imputata al marito e la crisi matrimoniale, che, proprio in quanto pregressa, non può essere stata determinata da un comportamento successivo (e addirittura posteriore all'abbandono della casa coniugale).
5.4. Per quanto sopra argomentato si rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
6. Si deve passare ora ad esaminare la questione relativa al mantenimento dei figli.
6.1. Dal matrimonio sono nati due figli: nato il [...], oggi di 27 anni, Per_2
Per_ e nata il [...], attualmente di 25 anni.
6.1.1. Il primogenito si è laureto nel 2021 in veterinaria, ha frequentato un tirocinio formativo concluso ad ottobre 2022; ha poi prestato attività lavorativa presso una clinica veterinaria a Padova con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato di sei mesi, con paga ammontante a circa € 1.000 mensili, rinnovato in corso di giudizio e trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con pattuizione di un compenso variabile a seconda della prestazione svolta (doc. 32 di parte ricorrente). Per_ 6.1.2. La secondogenita dopo aver cambiato due facoltà (prima la facoltà di medicina e biologia a Ferrara, poi la facoltà di chimica e farmacologia a Torino), ha interrotto gli studi universitari;
ha quindi svolto il servizio civile presso l'associazione SAT, conclusosi il 31.08.2023, e a settembre 2023 si è iscritta alla facoltà di beni culturali a Trento.
6.2. Parte ricorrente, ritenuto che entrambi i figli non siano economicamente autosufficiente, insiste affinché venga posto a carico del padre un contributo per il loro mantenimento ordinario pari ad € 1.000,00 ciascuno;
in particolare, sostiene che, quanto al figlio l'esiguità e variabilità del trattamento Parte_1 Per_2
economico percepito escluderebbero la possibilità di ritenerlo economicamente autosufficiente;
inoltre, pur lavorando a Padova, rientrerebbe tutti i fine Per_2
Per_ settimana dalla madre, con la quale quindi sarebbe convivente;
quanto a le incertezze del percorso di studi intrapreso sarebbero state causate dal disturbo depressivo con ritiro sociale di cui soffre, ma ad oggi ella avrebbe ripreso gli studi ed avrebbe quindi il diritto ad essere mantenuta dai genitori.
10 6.3. Parte resistente nega per entrambi i figli la sussistenza dei presupposti per riconoscere loro il diritto ad essere ulteriormente mantenuti.
6.4. La domanda di parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
6.4.1. Quanto a egli ha oramai 27 anni, si è laureato brillantemente nel 2021, Per_2
ha svolto il tirocinio formativo conclusosi nel 2022 e da quel momento ha lavorato presso una clinica veterinaria a Padova pressoché senza soluzione di continuità, prima con contratto a tempo determinato ed ora, da aprile 2023, con contratto a tempo indeterminato (doc. 32 di parte ricorrente): non v'è dubbio, quindi, che il ragazzo sia stabilmente inserito nel mondo del lavoro, svolgendo, oltretutto, una professione consona agli studi universitari seguiti;
appare irrilevante quanto apoditticamente asserito dalla ricorrente, circa l'esiguità dei compensi percepiti dal figlio: quand'anche tale affermazione fosse dimostrata, sarebbe onere di Per_2
oramai ventisettenne e laureato da oltre tre anni, attivarsi per reperire un'attività lavorativa adeguatamente retribuita, ancorché, in ipotesi, estranea al titolo universitario conseguito.
Per_ 6.4.2. Quanto a ella ha attualmente 25 anni, si è iscritta a tre diverse facoltà e ad oggi, dopo ben sei anni dal diploma, non v'è prova del fatto che abbia sostenuto anche un solo esame universitario, pertanto nessun obbligo di mantenimento può essere riconosciuto in capo ai genitori.
Non si dubita del fatto che l'incapacità della ragazza di affrontare il percorso di studi sia imputabile (in tutto o in parte) alle problematiche di natura psicologica di cui soffre (doc. 9 di parte ricorrente) e non invece a negligenza, tuttavia, se così è, considerato il rilevante lasso temporale trascorso (sei anni), purtroppo, non può che concludersi nel senso di ritenere che lo stato psicologico della ragazza è tale da non essere compatibile con la prosecuzione degli studi;
ella ha quindi l'onere di attivarsi per reperire un'occupazione in modo tale da rendersi economicamente autosufficiente.
6.5. Si accerta pertanto che non sussiste il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni e e si rigetta pertanto la relativa domanda di Per_2 Persona_5
Parte_1
11 7. Accertata l'insussistenza del diritto dei figli maggiorenni ad essere mantenuti, anche la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
7.1. Si rigetta pertanto la domanda di assegnazione delle casa familiare da parte di
Parte_1
8. Infine, va affrontata la domanda di parte ricorrente con la quale chiede il riconoscimento a proprio favore di un contributo per il proprio mantenimento.
8.1. insiste affinché venga posto a carico del marito un assegno per il Parte_1 proprio mantenimento pari ad € 3.000,00, avendo ella abbandonato il lavoro di insegnante di scuola superiore nel 1996 per dedicarsi alla famiglia e alla cura dei figli, ed avendo da allora ricoperto solo cariche istituzionali nell'ambito dell'attività di volontariato cui si è sempre dedicata e per le quali ha sempre e solo percepito limitate indennità. Diversamente il marito è dirigente medico di secondo livello presso il servizio sanitario nazionale Alto Garda e Ledro, con stipendio che sarebbe pari a netti € 6.000 mensili.
8.2. nega la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della CP_1
moglie del diritto al mantenimento: non solo, infatti, ha beneficiato di generose elargizioni e donazioni da parte del marito durante il matrimonio, ma ben potrebbe riprendere l'attività di insegnante che ha svolto prima del '96 e che non ha più ripreso nonostante la crescita dei figli.
8.3. La domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente è meritevole di parziale accoglimento.
8.3.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c, nel caso di separazione personale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; al secondo comma la disposizione prosegue chiarendo che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
8.3.2. Per orientamento consolidato il concetto di mancanza di “redditi adeguati” non va inteso come stato di bisogno, bensì come difetto di redditi sufficienti ad
12 assicurare al coniuge il tenore di vita goduto in regime di convivenza. Il giudice della separazione deve anzitutto individuare quale fosse il (possibile) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza, ricalibrandolo in ragione della inevitabile contrazione delle risorse familiari in conseguenza alla disgregazione del nucleo;
deve quindi esaminare le concrete potenzialità lavorative e i mezzi economici del coniuge economicamente debole, verificando se essi gli consentano di mantenere in via autonoma il tenore di vita precedente goduto ed in caso di risposta negativa dovrà porre in capo al coniuge economicamente forte un assegno funzionale al mantenimento del predetto tenore, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche di quest'ultimo. Va inoltre precisato che laddove residuino delle potenzialità lavorative non sfruttate in capo al coniuge richiedente, la misura dell'assegno di mantenimento dovrà essere calcolata tenendo conto delle ricchezze che il coniuge potrebbe procurarsi mettendo a frutto dette potenzialità.
8.3.3. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie va considerato che:
- è pacifico che il tenore di vita familiare fosse medio-alto e fosse garantito in via esclusiva dal marito, di professione dirigente medico di II livello, posto che la moglie, laureata in scienze religiose, è uscita dal mondo del lavoro sin dal 1996. In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi 2021, 2022, 2023 e 2024 (docc. 2, 3, 4 e 54 di parte resistente) dimesse risulta che percepisce un reddito mensile netto, CP_1
calcolato su dodici mensilità pari a circa € 5.000-5.500; è comproprietario per la quota di 1/3 della p.m. 1 della p.ed. 53/1 in C.C. Tres (doc. 20 di parte resistente) e nel corso del giudizio ha cambiato numerose sistemazioni abitative, tutte in locazione;
l'attuale canone di locazione non è però conosciuto. In data 23.08.2023 ha avuto un ulteriore figlio dalla nuova compagna che deve mantenere;
infine, va considerato che, in forza della presente sentenza, non sarà più gravato da CP_1
alcun contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni nati dal matrimonio con Per_
neppure da quello per Parte_1
- la ricorrente non ha redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: ella, infatti, ha sessant'anni, è fuori dal mondo del lavoro da quasi trent'anni e dal 1996 ha sempre e solo ricoperto cariche istituzionali non retribuite;
fino al 2026 ricoprirà la carica di presidente del consiglio di
13 amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona di IV del Garda,
“Casa mia” e per la quale percepisce unicamente un'indennità di € 666,82 netti al mese (€ 886,00 lordi al mese) (docc. 6, 7, 8 di parte ricorrente), senza versamento di alcun contributo previdenziale;
dall'esame delle dichiarazioni dei redditi 2020, 2021,
2022 e 2023 (docc. 20, 21, 22 e 37 di parte ricorrente) risulta un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 800 mensili. Ella è titolare della casa familiare pp.mm. 18, 32 e 49 della p.ed. 3314 in C.C. IV del Garda (docc. 18
e 19 di parte ricorrente) e comproprietaria per la quota di 16/240 delle pp.ff. 940,
1176, 1177, 1178 e 2453 in C.C. CO (doc. 35 di parte resistente). Ha ricevuto tre importanti donazioni da parte del marito: in data 27.02.20213 la donazione di ½ della casa familiare, in data 14.01.2014 la somma di € 103.000,00 e in data
03.08.2020 la somma di € 116.360,00 (docc. 6, 7 e 8 di parte resistente). Nel 2011
è anche stata beneficiate dalla successione mortis causa della zia Parte_1 [...]
per la somma di € 5.317,20 (docc. 28, 28 bis, 37, 38, 39, 40 e 41 di parte Per_6
ricorrente).
8.4. Alla luce di quanto esposto si ritiene di porre a carico di un CP_1 contributo per il mantenimento della moglie pari ad € 1.200,00; detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT ad ottobre di ogni anno, dovrà essere versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
salvo diverso accordo fra le parti;
9. Le spese del giudizio, considerata la prevalente soccombenza di parte ricorrente, la quale ha, oltretutto, insistito fino all'ultimo atto per la previsione di un contributo per il mantenimento a favore del figlio nonostante la manifesta infondatezza Per_2
della domanda (quantomeno dal momento della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato), le spese possono essere solo parzialmente compensate: si compensano quindi le spese per ½, con condanna di Parte_1
al pagamento a favore di della restante quota di ½, secondo
[...] CP_1
la misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 ad € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato/indeterminabile di normale complessità).
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. RIGETTA la domanda di addebito proposta da nei Parte_1
confronti di CP_1
2. ACCERTA l'insussistenza del diritto al mantenimento da parte dei genitori dei figli e e per l'effetto rigetta la domanda con cui Per_2 Persona_5 Parte_1
ha chiesto di porre a carico di un contributo per il
[...] CP_1
mantenimento di ciascun figlio;
3. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare, di proprietà di da questa formulata;
Parte_1
4. PONE a carico un contributo per il mantenimento di CP_1 pari ad € 1.200,00; detto importo, suscettibile di automatica Parte_1
rivalutazione ISTAT ad ottobre di ogni anno, dovrà essere versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo fra Parte_1
le parti;
5. COMPENSA le spese del giudizio per il 50%;
6. CONDANNA al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
del 50% delel spese del giudizio, quota che si liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 12/12/2024
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conversazione via WhatsApp del 21.07.2021: “Tutto OK. Dente tolto. Posso iniziare a CP_1 caricare”. “Bene! Stasera gelato di evitare ematomi! Ma…Esci o stai ancora lì..?”; Parte_1 CP_1
“Sto ancora al Regina”. “Contento o…?” “Certo. Faccio fk! E comincio a lavorare Parte_1 CP_1 seriamente”. NE: “Bene, allora buona continuazione a te!” Fambri: “Gracias”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2022 e promossa con ricorso depositato in data
13/12/2022 da:
(c.f. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
in Dro (TN) e residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorsi, dalle avv.te Claudia
De Scolari Bonatti e Lara Marcabruni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IV de Garda, v.le dei Tigli n. 14;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
Garda e ivi residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
25.06.2024, dall'avv. Arianna Fiorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio della nuova difensora in Arco, v.le delle Monache, n. 6;
PARTE RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente:
“In via principale:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al signor
CP_1
1
2. disporre l'assegnazione della casa familiare (in P.T.5440, p.ed. 3114 pp.m.18, 32
e 49 C.C. IV), con il relativo arredo, sita in IV del Garda (TN) Luigi Pigarelli n.
40 in favore della sig.ra in quanto di proprietà di Parte_1
Per_ quest'ultima nonché in qualità di genitore collocatario dei figli e Per_2
maggiorenni ma ancora conviventi.
L'immobile risulta catastalmente così identificato:
- p.ed. 3314 sub 18 Foglio 33 – pm 18 – Zona Cens. 2 – Cat. A/2 classe 5
- p.ed. 3314 sub 32 Foglio 33 – pm 32 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3
- p.ed. 3314 sub 49 Foglio 33 – pm 49 – Zona Cens. 2 – Cat. C/6 classe 3;
3. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale coniuge economicamente più debole, per il Parte_1 proprio mantenimento la somma mensile di € 3.000,00, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
4. Disporre l'obbligo del signor di corrispondere in favore della CP_1
NO , quale contributo per il mantenimento di entrambi Parte_1 figli, la somma mensile di €. 1.000,00 per ciascun figlio, da versarsi, su C/C da indicarsi, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico del dott. nella CP_1 misura del 100%, con applicazione delle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF.
6. Disporre che eventuali benefici fiscali e sussidi di ogni natura relativi ai figli siano posti e restino a favore della sig.ra ; per il caso in cui Parte_1
eventuali benefici venissero incassati dal signor in quanto correlati alla CP_1 busta paga, disporsi l'obbligo del medesimo a riversare gli importi ricevuti alla NO entro il mese successivo a quello di incasso;
Parte_1
7. Ordinarsi ai competenti Uffici di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge.
2 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria la NO conclude in conformità alle memorie ex art. Parte_1
183 VI co. c.p.c. n. 2 e 3 c.p.c., come di seguito trascritte:...” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 19.07.2024);
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: in via principale (come in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, co. 6, n 1. c.p.c.):
- rigettare la domanda di addebito della separazione personale proposta dalla NO perché inammissibile, infondata e non provata;
Parte_1
- revocare l'obbligo in capo al signor di versamento dell'assegno di CP_1
Per_ mantenimento in favore della NO e della figlia;
Parte_1
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
assegno di mantenimento, in difetto dei presupposti di legge;
- rigettare la richiesta di riconoscimento in favore della NO di un Parte_1
Per_ assegno di mantenimento per i figli e nonché le domande ad esse Per_2
collegate relative al pagamento delle spese straordinarie e al riconoscimento dei benefici fiscali e altri sussidi, in quanto infondate, posto che gli stessi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al 15% spese generali, cpa e successive occorrende.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di mancata accoglimento delle conclusioni principali voglia l'Ill.mo Tribunale riconoscere in capo al dott. CP_1
l'obbligo di contribuire:
- al mantenimento della NO con un assegno mensile di Parte_1
400,00 euro al mese;
Per_
- al mantenimento della figlia con un assegno mensile di 300,00 euro soggetto a rivalutazione Istat;
Per_
- con ripartizione delle spese straordinarie della figlia in parti uguali tra i genitori.
3 In via istruttoria: (come nella memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.): si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c….” (cfr. note del 20.07.2024);
Pubblico Ministero:
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso” (cfr. atto depositato il 29.07.2024).
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13/12/2022 e successiva memoria integrativa depositata il 27.03.2023 ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1
chiedendo la separazione con addebito al marito, il riconoscimento a proprio
[...] favore di un assegno di mantenimento ammontante ad € 3.000,00, nonché il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore dei figli nato il Per_2
Per_ 18.09.1997 di 27 anni, e nata il [...] di 25 anni, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, di € 1.000,00 ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie, il tutto con condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.02.2023 e successivo atto di costituzione integrativo depositato il 06.06.2023 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, pur associandosi alla domanda di separazione, si è opposto alla
[...]
domanda di addebito e alle ulteriori richieste economiche di controparte, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento tanto a favore della coniuge quanto dei figli maggiorenni, insistendo altresì per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa.
3. All'udienza del 16.03.2023 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del
Tribunale di Rovereto il quale, esperito senza esito il tentativo di riconciliazione e di conciliazione, ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del
28.03.2023, con cui:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- ha assegnato la casa familiare alla ricorrente;
4 - ha stabilito che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di contributo per il
Per_ mantenimento della figlia maggiorenne l'importo di € 600,00 mensili, oltre ad accollarsi il 70% delle spese straordinarie necessarie per la ragazza;
- ha posto a carico di un contributo per il mantenimento di pari a € CP_1 Parte_1
1.200,00 mensili.
3.1. Con ordinanza del 24.01.2024 gli importi riconosciuti in sede presidenziale sono stati ridotti, rispettivamente, ad € 1.000,00 ed € 500,00 a fronte della nascita, in data
23.08.2023, di ulteriore figlio del resistente.
4. Con sentenza non definitiva n. 241/2023, pubblicata il 01.09.2023, il Tribunale di
Rovereto ha pronunciato la separazione fra i coniugi, uniti in matrimonio il
08.12.1995 con rito concordatario a Drò, ordinando altresì le annotazioni di legge e disponendo la rimessione dalla causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande in atti.
5. Tanto premesso quanto alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va esaminata la domanda di addebito della separazione formulata da nei Parte_1
confronti di CP_1
5.1. Parte ricorrente fonda la propria istanza sulla violazione del dovere di fedeltà coniugale, attesa la relazione extraconiugale intrapresa dal marito con altra donna, dalla quale ha avuto un figlio, sulla violazione dell'obbligo di coabitazione, avendo abbandono il tetto coniugale in data 27.02.2022 e sulla violazione degli CP_1
obblighi di assistenza familiare da parte del coniuge che, dal mese di marzo 2022, per i successivi dieci mesi, avrebbe integralmente omesso di contribuire al mantenimento di moglie e figli, trattenendo interamente per sé il proprio sostanzioso stipendio di dirigente medico e nonostante le esigue entrate di (pari a circa Parte_1
€ 666 mensili netti).
5.2. Parte resistente, pur non negando la relazione extraconiugale e l'allontanamento dalla casa familiare, contesta tuttavia la sussistenza di nesso causale fra la violazione dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione da un lato e la crisi matrimoniale dall'altro, sostenendo che la relazione coniugale fra le parti sarebbe sempre stata conflittuale, tant'è vero che già all'inizio del matrimonio i coniugi avrebbero intrapreso un percorso di coppia a Padova che tuttavia non aveva sortito l'effetto sperato. La
5 relazione matrimoniale sarebbe entrata ancora più in crisi in occasione dell'incidente in bicicletta nel quale è stato coinvolto in data 22.05.2021 e del lungo CP_1
percorso di riabilitazione resosi necessario, nel corso del quale egli sarebbe stato, di fatto, abbandonato dalla moglie in una struttura di lungodegenza, che assieme ai figli si sarebbe recata in vacanza in Sicilia facendogli visita tre volte in tre mesi. nega, invece, di aver mai violato gli obblighi di assistenza familiare, avendo CP_1
continuato a contribuire economicamente ai bisogni della famiglia nonostante il proprio allontanamento, provvedendo a pagare tutte le utenze e la spesa alimentare
(effettuata da con la Carta Coop con addebito su conto del marito); in ogni Parte_1
caso il resistente fa presente che nel corso della vita coniugale egli aveva effettuato cospicue elargizioni in denaro a favore della moglie, in specie € 103.000,00 il
14.01.2014 ed € 116.360,00 in data 03.08.2020, dopo averle donato, il 27.02.2020, la propria quota di ½ dell'abitazione familiare;
pertanto, a fronte di elargizioni, la ricorrente disponeva certamente delle risorse necessarie per provvedere ai bisogni propri e dei figli.
5.3. La domanda di addebito non è fondata e va pertanto respinta.
5.3.1. La dichiarazione di addebito presuppone la dimostrazione, con onere a carico della parte che l'addebito domanda, che l'irreversibilità della crisi coniugale è eziologicamente riconducibile, in via esclusiva, ad un comportamento consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
5.3.2. Nel caso di violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e dell'obbligo di coabitazione - trattandosi di condotte particolarmente gravi e che, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di coabitazione, rendono obiettivamente impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale – la giurisprudenza è ferma nel ritenere che si tratti di condotte di per sé idonee a determinare l'intollerabilità della convivenza;
a fronte di simili violazioni, quindi, scatta una presunzione iuris tantum di esistenza del nesso di causalità fra la violazione e l'irrimediabile deterioramento dei rapporti fra i coniugi, che può essere vinta solo dalla prova, fornita dalla parte che si oppone alla domanda di addebito, circa l'esistenza di una crisi matrimoniale irreversibile pregressa alla violazione, che già aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. 25966/2022).
6 5.3.3. Il concetto di crisi pregressa e di intollerabilità della convivenza è da intendere in senso soggettivo e può ravvisarsi non solo nei casi in cui il rapporto coniugale sia caratterizzato da manifesta conflittualità, ma anche quando si possa affermare, sulla base della complessiva valutazione degli elementi acquisiti nel processo, che il rapporto fra i coniugi è meramente formale, essendo venuta meno l'affectio coniugalis anche da parte di uno soltanto dei due coniugi.
5.3.4. Così la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di “inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustifica l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta oramai meramente formale” (pag. 7 e 8 sentenza Cass. n. 25966/2022).
L'intollerabilità della convivenza va “intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi ben potendo la frattura dipendere da una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio” (cfr. pag. 5 della sentenza Cass. n.
11032/2024).
5.3.5. Nel caso in esame non è contestato che abbia instaurato una relazione CP_1
extraconiugale con altra donna prima della separazione né che costui si sia allontanato dall'abitazione familiare per non farvi più rientro, tuttavia, da alcuni elementi emerge la prova inequivocabile della sussistenza di una crisi coniugale pregressa in forza della quale la convivenza fra le parti era meramente formale.
5.3.5.1. Tale conclusione si ricava, in primo luogo, dalla condotta della ricorrente in occasione della degenza di presso la casa di cura per la riabilitazione CP_1 Per_3
7 necessaria dopo l'incidente avuto: durante tale periodo ha comunque Parte_1
deciso di trascorrere le vacanze in Sicilia assieme ai figli, facendo visita al marito moltoraramente (circa tre volte in tre mesi): trattasi di circostanze non contestate che, sebbene non possano assurgere, come invece tenta di fare il resistente, a causa o concausa della crisi coniugale, sono tuttavia prova evidente della freddezza che caratterizzava il rapporto coniugale e del fatto che i coniugi, pur formalmente una coppia e pur mantenendo rapporti civili, svolgevano di fatto vite separate. Il messaggio depositato da parte ricorrente a pag. 5 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c. conferma la ricostruzione appena svolta1: il tono è educato, ma la conversazione evidenzia l'assoluta assenza di complicità e condivisione fra i coniugi, che nello scambio di messaggi si relazionano come semplici conoscenti in buoni rapporti.
5.3.5.2. Significativa appare anche la condotta della ricorrente a fronte dei sospetti circa l'infedeltà del marito: sebbene, infatti, ella dichiari di aver notato la “natura Per_ morbosa dell'attaccamento del marito alla donna”, tale , con la quale trascorreva “le poche ore in cui egli era a casa, ossessivamente attaccato al telefono cellulare, chattando e parlando, con quella che diceva essere “un'amica”” (cfr. pag.
7 del ricorso introduttivo), nulla risulta aver detto o fatto, lasciando quindi che la relazione, quantomeno sospetta, proseguisse indisturbata. Ebbene si ritiene che l'indifferenza mostrata da rispetto al rapporto - da lei stessa definito come Parte_1
morboso - del marito nei confronti di altra donna, e da questi poco o nulla celato, non si spiegherebbe allorché la relazione fra lei e fosse stata ancora viva e solida, CP_1
caratterizzata da reale affectio coniugalis; l'atteggiamento disinteressato dalla ricorrente pare, invece, essere chiaro indice del fatto che la relazione coniugale fra le parti era esaurita e proseguiva solo formalmente, forse per inerzia o forse per evitare il clamore che sarebbe scaturito dalla rottura del vincolo matrimoniale, soprattutto in
8 un contesto socio-culturale, quale quello in cui i coniugi erano inseriti, improntato ai valori cattolici.
5.3.5.3. La sussistenza di un rapporto coniugale oramai meramente formale non è contradetta dalle donazioni effettuate da alla moglie, alla quale in data CP_1
27.02.2013 ha donato la propria quota dell'abitazione familiare e in data 14.01.2014
e 03.08.2020 ha versato, rispettivamente, € 103.000,00 ed € 116.360,00: tali atti di liberalità, infatti, se da un lato confermano i buoni rapporti fra le parti, dall'altro nulla dicono in ordine all'affectio coniugalis, potendo essere espressione di semplice riconoscenza del marito nei confronti della moglie, madre dei suoi figli e dedita da quasi trent'anni alla cura della loro famiglia. Non solo le liberalità del resistente nei confronti della ricorrente non sconfessano l'esistenza di una crisi matrimoniale pregressa, ma ne possono in qualche misura rappresentare la conferma, se si considera che esse sono intervenute, contestualmente o successivamente, all'atto del
27.02.2013, con il quale i coniugi hanno mutato il regime patrimoniale della famiglia da comunione legale a separazione dei beni;
tale circostanza, infatti, induce a leggere i contestuali o successivi atti di liberalità del marito come volontà di regolare in via definitiva i rapporti economico-patrimoniali fra i coniugi nella prospettiva della conduzione di vite autonome e separate, pur nella permanenza del vincolo matrimoniale.
5.3.5.4. Neppure dirimente appare la circostanza che i coniugi trascorressero assieme dei momenti di convivialità alla presenza di amici: come detto, i rapporti fra le parti non erano particolarmente conflittuali e quindi ben potevano essere compatibili con la partecipazione ad attività ricreative allargate, come ad esempio una gita in montagna con amici.
5.3.5.5. Significativa appare, invece, la circostanza che la ricorrente, pur affermando che il rapporto coniugale sarebbe stato caratterizzato da condivisione e complicità, di fatto, al di là di una gita in montagna con gli amici, non allega alcuna altra attività svolta assieme al marito.
5.3.5.6. La domanda di addebito non può trovare accoglimento neppure in ragione della asserita violazione del dovere di solidarietà familiare da parte di a CP_1 partire dal momento in cui ha lasciato l'abitazione familiare: quand'anche provata
9 tale violazione, infatti, andrebbe comunque esclusa l'esistenza di un nesso di causalità – peraltro neppure allegato - fra la condotta imputata al marito e la crisi matrimoniale, che, proprio in quanto pregressa, non può essere stata determinata da un comportamento successivo (e addirittura posteriore all'abbandono della casa coniugale).
5.4. Per quanto sopra argomentato si rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
6. Si deve passare ora ad esaminare la questione relativa al mantenimento dei figli.
6.1. Dal matrimonio sono nati due figli: nato il [...], oggi di 27 anni, Per_2
Per_ e nata il [...], attualmente di 25 anni.
6.1.1. Il primogenito si è laureto nel 2021 in veterinaria, ha frequentato un tirocinio formativo concluso ad ottobre 2022; ha poi prestato attività lavorativa presso una clinica veterinaria a Padova con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato di sei mesi, con paga ammontante a circa € 1.000 mensili, rinnovato in corso di giudizio e trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, con pattuizione di un compenso variabile a seconda della prestazione svolta (doc. 32 di parte ricorrente). Per_ 6.1.2. La secondogenita dopo aver cambiato due facoltà (prima la facoltà di medicina e biologia a Ferrara, poi la facoltà di chimica e farmacologia a Torino), ha interrotto gli studi universitari;
ha quindi svolto il servizio civile presso l'associazione SAT, conclusosi il 31.08.2023, e a settembre 2023 si è iscritta alla facoltà di beni culturali a Trento.
6.2. Parte ricorrente, ritenuto che entrambi i figli non siano economicamente autosufficiente, insiste affinché venga posto a carico del padre un contributo per il loro mantenimento ordinario pari ad € 1.000,00 ciascuno;
in particolare, sostiene che, quanto al figlio l'esiguità e variabilità del trattamento Parte_1 Per_2
economico percepito escluderebbero la possibilità di ritenerlo economicamente autosufficiente;
inoltre, pur lavorando a Padova, rientrerebbe tutti i fine Per_2
Per_ settimana dalla madre, con la quale quindi sarebbe convivente;
quanto a le incertezze del percorso di studi intrapreso sarebbero state causate dal disturbo depressivo con ritiro sociale di cui soffre, ma ad oggi ella avrebbe ripreso gli studi ed avrebbe quindi il diritto ad essere mantenuta dai genitori.
10 6.3. Parte resistente nega per entrambi i figli la sussistenza dei presupposti per riconoscere loro il diritto ad essere ulteriormente mantenuti.
6.4. La domanda di parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.
6.4.1. Quanto a egli ha oramai 27 anni, si è laureato brillantemente nel 2021, Per_2
ha svolto il tirocinio formativo conclusosi nel 2022 e da quel momento ha lavorato presso una clinica veterinaria a Padova pressoché senza soluzione di continuità, prima con contratto a tempo determinato ed ora, da aprile 2023, con contratto a tempo indeterminato (doc. 32 di parte ricorrente): non v'è dubbio, quindi, che il ragazzo sia stabilmente inserito nel mondo del lavoro, svolgendo, oltretutto, una professione consona agli studi universitari seguiti;
appare irrilevante quanto apoditticamente asserito dalla ricorrente, circa l'esiguità dei compensi percepiti dal figlio: quand'anche tale affermazione fosse dimostrata, sarebbe onere di Per_2
oramai ventisettenne e laureato da oltre tre anni, attivarsi per reperire un'attività lavorativa adeguatamente retribuita, ancorché, in ipotesi, estranea al titolo universitario conseguito.
Per_ 6.4.2. Quanto a ella ha attualmente 25 anni, si è iscritta a tre diverse facoltà e ad oggi, dopo ben sei anni dal diploma, non v'è prova del fatto che abbia sostenuto anche un solo esame universitario, pertanto nessun obbligo di mantenimento può essere riconosciuto in capo ai genitori.
Non si dubita del fatto che l'incapacità della ragazza di affrontare il percorso di studi sia imputabile (in tutto o in parte) alle problematiche di natura psicologica di cui soffre (doc. 9 di parte ricorrente) e non invece a negligenza, tuttavia, se così è, considerato il rilevante lasso temporale trascorso (sei anni), purtroppo, non può che concludersi nel senso di ritenere che lo stato psicologico della ragazza è tale da non essere compatibile con la prosecuzione degli studi;
ella ha quindi l'onere di attivarsi per reperire un'occupazione in modo tale da rendersi economicamente autosufficiente.
6.5. Si accerta pertanto che non sussiste il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni e e si rigetta pertanto la relativa domanda di Per_2 Persona_5
Parte_1
11 7. Accertata l'insussistenza del diritto dei figli maggiorenni ad essere mantenuti, anche la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
7.1. Si rigetta pertanto la domanda di assegnazione delle casa familiare da parte di
Parte_1
8. Infine, va affrontata la domanda di parte ricorrente con la quale chiede il riconoscimento a proprio favore di un contributo per il proprio mantenimento.
8.1. insiste affinché venga posto a carico del marito un assegno per il Parte_1 proprio mantenimento pari ad € 3.000,00, avendo ella abbandonato il lavoro di insegnante di scuola superiore nel 1996 per dedicarsi alla famiglia e alla cura dei figli, ed avendo da allora ricoperto solo cariche istituzionali nell'ambito dell'attività di volontariato cui si è sempre dedicata e per le quali ha sempre e solo percepito limitate indennità. Diversamente il marito è dirigente medico di secondo livello presso il servizio sanitario nazionale Alto Garda e Ledro, con stipendio che sarebbe pari a netti € 6.000 mensili.
8.2. nega la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della CP_1
moglie del diritto al mantenimento: non solo, infatti, ha beneficiato di generose elargizioni e donazioni da parte del marito durante il matrimonio, ma ben potrebbe riprendere l'attività di insegnante che ha svolto prima del '96 e che non ha più ripreso nonostante la crescita dei figli.
8.3. La domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente è meritevole di parziale accoglimento.
8.3.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c, nel caso di separazione personale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”; al secondo comma la disposizione prosegue chiarendo che “l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
8.3.2. Per orientamento consolidato il concetto di mancanza di “redditi adeguati” non va inteso come stato di bisogno, bensì come difetto di redditi sufficienti ad
12 assicurare al coniuge il tenore di vita goduto in regime di convivenza. Il giudice della separazione deve anzitutto individuare quale fosse il (possibile) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza, ricalibrandolo in ragione della inevitabile contrazione delle risorse familiari in conseguenza alla disgregazione del nucleo;
deve quindi esaminare le concrete potenzialità lavorative e i mezzi economici del coniuge economicamente debole, verificando se essi gli consentano di mantenere in via autonoma il tenore di vita precedente goduto ed in caso di risposta negativa dovrà porre in capo al coniuge economicamente forte un assegno funzionale al mantenimento del predetto tenore, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche di quest'ultimo. Va inoltre precisato che laddove residuino delle potenzialità lavorative non sfruttate in capo al coniuge richiedente, la misura dell'assegno di mantenimento dovrà essere calcolata tenendo conto delle ricchezze che il coniuge potrebbe procurarsi mettendo a frutto dette potenzialità.
8.3.3. Tanto chiarito in termini generali, nel caso di specie va considerato che:
- è pacifico che il tenore di vita familiare fosse medio-alto e fosse garantito in via esclusiva dal marito, di professione dirigente medico di II livello, posto che la moglie, laureata in scienze religiose, è uscita dal mondo del lavoro sin dal 1996. In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi 2021, 2022, 2023 e 2024 (docc. 2, 3, 4 e 54 di parte resistente) dimesse risulta che percepisce un reddito mensile netto, CP_1
calcolato su dodici mensilità pari a circa € 5.000-5.500; è comproprietario per la quota di 1/3 della p.m. 1 della p.ed. 53/1 in C.C. Tres (doc. 20 di parte resistente) e nel corso del giudizio ha cambiato numerose sistemazioni abitative, tutte in locazione;
l'attuale canone di locazione non è però conosciuto. In data 23.08.2023 ha avuto un ulteriore figlio dalla nuova compagna che deve mantenere;
infine, va considerato che, in forza della presente sentenza, non sarà più gravato da CP_1
alcun contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni nati dal matrimonio con Per_
neppure da quello per Parte_1
- la ricorrente non ha redditi adeguati a mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: ella, infatti, ha sessant'anni, è fuori dal mondo del lavoro da quasi trent'anni e dal 1996 ha sempre e solo ricoperto cariche istituzionali non retribuite;
fino al 2026 ricoprirà la carica di presidente del consiglio di
13 amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona di IV del Garda,
“Casa mia” e per la quale percepisce unicamente un'indennità di € 666,82 netti al mese (€ 886,00 lordi al mese) (docc. 6, 7, 8 di parte ricorrente), senza versamento di alcun contributo previdenziale;
dall'esame delle dichiarazioni dei redditi 2020, 2021,
2022 e 2023 (docc. 20, 21, 22 e 37 di parte ricorrente) risulta un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 800 mensili. Ella è titolare della casa familiare pp.mm. 18, 32 e 49 della p.ed. 3314 in C.C. IV del Garda (docc. 18
e 19 di parte ricorrente) e comproprietaria per la quota di 16/240 delle pp.ff. 940,
1176, 1177, 1178 e 2453 in C.C. CO (doc. 35 di parte resistente). Ha ricevuto tre importanti donazioni da parte del marito: in data 27.02.20213 la donazione di ½ della casa familiare, in data 14.01.2014 la somma di € 103.000,00 e in data
03.08.2020 la somma di € 116.360,00 (docc. 6, 7 e 8 di parte resistente). Nel 2011
è anche stata beneficiate dalla successione mortis causa della zia Parte_1 [...]
per la somma di € 5.317,20 (docc. 28, 28 bis, 37, 38, 39, 40 e 41 di parte Per_6
ricorrente).
8.4. Alla luce di quanto esposto si ritiene di porre a carico di un CP_1 contributo per il mantenimento della moglie pari ad € 1.200,00; detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT ad ottobre di ogni anno, dovrà essere versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
salvo diverso accordo fra le parti;
9. Le spese del giudizio, considerata la prevalente soccombenza di parte ricorrente, la quale ha, oltretutto, insistito fino all'ultimo atto per la previsione di un contributo per il mantenimento a favore del figlio nonostante la manifesta infondatezza Per_2
della domanda (quantomeno dal momento della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato), le spese possono essere solo parzialmente compensate: si compensano quindi le spese per ½, con condanna di Parte_1
al pagamento a favore di della restante quota di ½, secondo
[...] CP_1
la misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 ad € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato/indeterminabile di normale complessità).
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentiti i procuratori/le procuratrici delle parti ed il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. RIGETTA la domanda di addebito proposta da nei Parte_1
confronti di CP_1
2. ACCERTA l'insussistenza del diritto al mantenimento da parte dei genitori dei figli e e per l'effetto rigetta la domanda con cui Per_2 Persona_5 Parte_1
ha chiesto di porre a carico di un contributo per il
[...] CP_1
mantenimento di ciascun figlio;
3. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare, di proprietà di da questa formulata;
Parte_1
4. PONE a carico un contributo per il mantenimento di CP_1 pari ad € 1.200,00; detto importo, suscettibile di automatica Parte_1
rivalutazione ISTAT ad ottobre di ogni anno, dovrà essere versato sul conto corrente di entro il giorno 5 di ogni mese, salvo diverso accordo fra Parte_1
le parti;
5. COMPENSA le spese del giudizio per il 50%;
6. CONDANNA al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
del 50% delel spese del giudizio, quota che si liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 12/12/2024
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conversazione via WhatsApp del 21.07.2021: “Tutto OK. Dente tolto. Posso iniziare a CP_1 caricare”. “Bene! Stasera gelato di evitare ematomi! Ma…Esci o stai ancora lì..?”; Parte_1 CP_1
“Sto ancora al Regina”. “Contento o…?” “Certo. Faccio fk! E comincio a lavorare Parte_1 CP_1 seriamente”. NE: “Bene, allora buona continuazione a te!” Fambri: “Gracias”.