Sentenza 10 giugno 2010
Rigetto
Sentenza 8 giugno 2011
Commentario • 1
- 1. Poteri del giudice nel giudizio di ottemperanzaSentenza · https://www.diritto.it/ · 16 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2010 REG.SEN.
N. 00087/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 187 del 2010 proposto da EDIL S.A.N. S.a.s. di NN ZI & C., in persona del legale rappresentante, NN ZI, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Bosco ed elettivamente domiciliato in RA, Via Pisa n.29, presso lo studio dell’avv. Renato Di Benedetto;
contro
il COMUNE di VACRI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Russo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in RA, Via delle Caserme n. 85;
per l’esecuzione
della sentenza 3 giugno 2008 n. 514 del Tribunale di Chieti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 27 maggio 2010, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I.- Il Tribunale di Chieti, con sentenza n.31 maggio 2007 n. 409, parzialmente pronunciando sulla causa civile n.72/2006 promossa dalla EDIL S.A.N. SAS di NN VI & C. S.a.s. nel confronti del Comune di Vacri, ha respinto il difetto di giurisdizione eccepito dalla difesa del Comune, ha dichiarato risolto, per inadempimento del committente Comune, il contratto di appalto stipulato tra le parti per il recupero del patrimonio edilizio e dichiarato il diritto della società al risarcimento del danno, rinviando a separata decisione il prosieguo della causa per la loro quantificazione.
Il suddetto Tribunale di Chieti, richiamata la sentenza non definitiva n.409/2007 come sopra emessa, con sentenza 3 giugno 2008 n. 514, definitivamente pronunciandosi sulla causa n.76/2006 ha, quindi, condannato il Comune a pagare alla società Edil S.A.N. di NN VI & C. S.a.s. la somma di € 21.408,79 per danni da inadempimento, da maggiorare per interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 592,32 per spese, € 4.100,00 per diritti ed € 8.900,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.
Non avendo il Comune provveduto all’esecuzione della sentenza n.514/2008, malgrado il precetto del 31.3.2009 e la diffida notificata il 17.11.2009, la EDIL S.A.N. S.a.s. di NN ZI & C. con il ricorso in esame, notificato il 22.1.2010 e depositato il 23.2.2010, ha adito questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, I comma, n. 4), del r.d. 26 giugno 1924 n.1054, perché adotti i necessari provvedimenti per la sua ottemperanza, nominando, se necessario, il Commissario ad acta incaricato in via sostituiva.
La difesa del Comune di Vacri, con l’atto di costituzione in giudizio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da una società con denominazione diversa da quella oggetto della sentenza n. 514/2008 e perché non ancora passata in giudicato, avendo il Comune impugnato presso la Corte di appello dell’Aquila la sentenza parziale n.409/2007, come da certificato all’uopo depositato in atti, la cui validità costituisce un presupposto essenziale per l’esecuzione della seconda sentenza.
II- Tanto premesso e come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune resistente, il Collegio considera che la possibilità di ricorrere per l’ottemperanza delle sentenze non passate in giudicato è ammessa dalla riforma introdotta dall’art. 10 dalla legge n.205/2000 unicamente per le sentenze di primo grado del Giudice amministrativo e non per le sentenze del Giudice ordinario.
Nel caso specifico, è evidente che la sentenza n.514/2008 del Tribunale di Chieti, con cui il Comune è stato condannato a pagare alla società ricorrente, la somma ivi determinata a titolo di risarcimento danni, non è passata in giudicato a causa dell’appello, tuttora pendente, sulla prima sentenza parziale n.409/2009, essendo il definitivo accertamento in sede giudiziaria della responsabilità per inadempimento del Comune - affermata, appunto, nella sentenza n.409/2007 - un presupposto essenziale perché sussista il diritto ad ottenere il pagamento della somma liquidata nella successiva sentenza a titolo di risarcimento danni.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della particolarità della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di RA, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 27 maggio 2010, con l’intervento di:
Umberto Zuballi, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO