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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 9/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2219/2023
T R A
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Oberdan n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Laurenza ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Turati n 17;
Appellante
E
in persona del suo Controparte_1 presidente legale rappresentante p.t;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.9.2023 ha proposto appello parziale avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, n. 549/2023 pubbl. il 15/03/2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda della odierna appellante tesa ad ottenere il pagamento degli arretrati dell'assegno mensile di invalidità ex artt. 2 e 12 L. 118/71, con compensazione delle spese processuali.
La compensazione delle spese era motivata dalla presentazione della domanda di liquidazione della prestazione mediante raccomandata a.r. e non in modalità telematica. In particolare, il Tribunale, richiamati l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, e la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011, ha ritenuto che “… a decorrere dal 1.1.2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame CP_1
è quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell'Istituto e contact center integrato. Per tali ragioni non avendo documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata la domanda presentata tramite raccomandata a.r., come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset. Per tali ragioni le spese di lite vanno interamente compensate”
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle CP_ spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha evidenziato che l' nella propria comparsa di costituzione di primo grado non ha mai eccepito una irregolarità o non corretto assolvimento dell'iter amministrativo svolto e necessario per il pagamento, che ha poi effettuato tardivamente, oltre i termini di legge, successivamente alla data di deposito e notifica del ricorso di primo grado;
che la normativa invocata dal Tribunale (d.l. 78/2010) riguarda esclusivamente l'inoltre iniziale delle domande di invalidità civile ed altro e non la successiva fase di pagamento scaturente da azione CP_ giudiziaria disciplinata dall'art. 445-bis c.p.c.; che come risulta dalle stesse circolari (messaggio n. 20715 del 17.12.2013) nella specie la presentazione della istanza di liquidazione non è richiesta alla assistita in via preventiva ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto.
CP_ Ha concluso chiedendo la condanna piena dell' al pagamento delle spese di giudizio per un importo pari ad euro 2697,00, considerati i valori minimi del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, oltre accessori, IVA e CPA;
vinte le spese di questo grado, con attribuzione.
CP_ L' non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto, come già ritenuto in precedenti decisioni di questo Collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, risultando pacifico che la prestazione è stata erogata in corso di giudizio soltanto in data 1.12.21, dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 2.11.2021 a fronte del deposito del 7.10.2021.
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese.
Non merita condivisione la statuizione del primo Giudice in ordine alla non regolarità della presentazione dell'istanza di liquidazione. L'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010 cit., statuisce “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni …”.
CP_ Con la determinazione presidenziale n. 277/2011 (“Istanze e servizi – Presentazione telematica CP_ in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29.9.2011) l' ha stabilito le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni, prevedendo
“In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 30 settembre 2011, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, delle domande inerenti le seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali : Ricostituzioni • supplementi • assegni familiari • ricostituzioni documentali • ricostituzioni contributive • ricostituzioni reddituali Pensioni di anzianità e vecchiaia Assegni sociali Pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati) Pensioni ai superstiti – reversibilità”.
Come osservato dall'appellante, la suddetta normativa di riferisce alla iniziale domanda di invalidità civile, che va necessariamente inoltrata in modalità telematica, mentre non riguarda la successiva fase di liquidazione, una volta riscontrati – in via amministrativa o giudiziaria – i presupposti per il riconoscimento della prestazione oggetto della domanda.
Nell specie occorre fare riferimento all'art. 445 bis c.p.c. che al comma 5 espressamente prevede che
“In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Come risulta dalla norma citata e dalle circolari , l'istanza di liquidazione della prestazione non CP_1
è richiesta all'assistita in via preventiva, ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell' . CP_1
Invero nel messaggio n. 20715 del 17.12.2013 si evidenzia che la verifica dei requisiti socio- CP_1 economici “non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta ricevuto il decreto di CP_1 omologa, per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio n. 20715 del 2015 si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , prescindendo CP_1 anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Inoltre, con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il Collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
La Corte Costituzionale ha limitato comunque la possibilità di compensazione alle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierna appellante e determinate in complessivi euro 2540,00, avuto riguardo ai valori tariffari per le cause di competenza del Tribunale. Infatti, premesso che il valore della controversia - euro 10.890,83 - è stato correttamente individuato ed è quindi ricompreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, gli importi dovuti per gli onorari sono pari ad euro 2540,00, di cui euro 460,00 per fase studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per fase decisoria. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, al solo importo di euro 2540,00) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi.
Possono quindi applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: CP_
-accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari a complessivi euro 2540,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del grado, quantificate in euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Napoli, 9/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 9/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2219/2023
T R A
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
Oberdan n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Laurenza ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Caserta alla via Turati n 17;
Appellante
E
in persona del suo Controparte_1 presidente legale rappresentante p.t;
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.9.2023 ha proposto appello parziale avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, n. 549/2023 pubbl. il 15/03/2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda della odierna appellante tesa ad ottenere il pagamento degli arretrati dell'assegno mensile di invalidità ex artt. 2 e 12 L. 118/71, con compensazione delle spese processuali.
La compensazione delle spese era motivata dalla presentazione della domanda di liquidazione della prestazione mediante raccomandata a.r. e non in modalità telematica. In particolare, il Tribunale, richiamati l'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, e la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011, ha ritenuto che “… a decorrere dal 1.1.2012 l'unica modalità ammessa per la presentazione all' delle istanze in esame CP_1
è quella mediante il canale telematico accessibile tramite pin sul portale dell'Istituto e contact center integrato. Per tali ragioni non avendo documentato la richiesta del pagamento nella modalità sopra indicata la domanda presentata tramite raccomandata a.r., come nella fattispecie in oggetto, è tamquam non esset. Per tali ragioni le spese di lite vanno interamente compensate”
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle CP_ spese di lite per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha evidenziato che l' nella propria comparsa di costituzione di primo grado non ha mai eccepito una irregolarità o non corretto assolvimento dell'iter amministrativo svolto e necessario per il pagamento, che ha poi effettuato tardivamente, oltre i termini di legge, successivamente alla data di deposito e notifica del ricorso di primo grado;
che la normativa invocata dal Tribunale (d.l. 78/2010) riguarda esclusivamente l'inoltre iniziale delle domande di invalidità civile ed altro e non la successiva fase di pagamento scaturente da azione CP_ giudiziaria disciplinata dall'art. 445-bis c.p.c.; che come risulta dalle stesse circolari (messaggio n. 20715 del 17.12.2013) nella specie la presentazione della istanza di liquidazione non è richiesta alla assistita in via preventiva ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto.
CP_ Ha concluso chiedendo la condanna piena dell' al pagamento delle spese di giudizio per un importo pari ad euro 2697,00, considerati i valori minimi del D.M. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, oltre accessori, IVA e CPA;
vinte le spese di questo grado, con attribuzione.
CP_ L' non si è costituito, preferendo rimanere contumace.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese.
In diritto, come già ritenuto in precedenti decisioni di questo Collegio, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ipotesi queste che non sussistono nella fattispecie.
All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, risultando pacifico che la prestazione è stata erogata in corso di giudizio soltanto in data 1.12.21, dopo la notifica del ricorso avvenuta in data 2.11.2021 a fronte del deposito del 7.10.2021.
Sussiste dunque, secondo soccombenza virtuale, il presupposto della condanna alle spese.
Non merita condivisione la statuizione del primo Giudice in ordine alla non regolarità della presentazione dell'istanza di liquidazione. L'art. 38, comma 5, del d.l. 78/2010 cit., statuisce “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche' gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni …”.
CP_ Con la determinazione presidenziale n. 277/2011 (“Istanze e servizi – Presentazione telematica CP_ in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29.9.2011) l' ha stabilito le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni, prevedendo
“In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 30 settembre 2011, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, delle domande inerenti le seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali : Ricostituzioni • supplementi • assegni familiari • ricostituzioni documentali • ricostituzioni contributive • ricostituzioni reddituali Pensioni di anzianità e vecchiaia Assegni sociali Pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati) Pensioni ai superstiti – reversibilità”.
Come osservato dall'appellante, la suddetta normativa di riferisce alla iniziale domanda di invalidità civile, che va necessariamente inoltrata in modalità telematica, mentre non riguarda la successiva fase di liquidazione, una volta riscontrati – in via amministrativa o giudiziaria – i presupposti per il riconoscimento della prestazione oggetto della domanda.
Nell specie occorre fare riferimento all'art. 445 bis c.p.c. che al comma 5 espressamente prevede che
“In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Come risulta dalla norma citata e dalle circolari , l'istanza di liquidazione della prestazione non CP_1
è richiesta all'assistita in via preventiva, ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell' . CP_1
Invero nel messaggio n. 20715 del 17.12.2013 si evidenzia che la verifica dei requisiti socio- CP_1 economici “non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. AP70” e che l' , una volta ricevuto il decreto di CP_1 omologa, per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio n. 20715 del 2015 si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell' , prescindendo CP_1 anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Inoltre, con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il Collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
La Corte Costituzionale ha limitato comunque la possibilità di compensazione alle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Pertanto, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado che vanno riconosciute per intero in favore della odierna appellante e determinate in complessivi euro 2540,00, avuto riguardo ai valori tariffari per le cause di competenza del Tribunale. Infatti, premesso che il valore della controversia - euro 10.890,83 - è stato correttamente individuato ed è quindi ricompreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, gli importi dovuti per gli onorari sono pari ad euro 2540,00, di cui euro 460,00 per fase studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria/trattazione ed euro 851,00 per fase decisoria. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza. Deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, al solo importo di euro 2540,00) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi.
Possono quindi applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: CP_
-accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado pari a complessivi euro 2540,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del grado, quantificate in euro 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Napoli, 9/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano