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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 25/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1542/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , ass. avv. MASSIMO POZZA e GAJA Parte_1 C.F._1
AFRA POZZA
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. SILVIA ROSSETTO Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha lavorato alle dipendenze di in forza di contratto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato con mansioni di operaio, inquadrato nel quinto livello del CCNL terziario confcommercio.
Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento per giusta causa irrogato con lettera del 26 giugno 2025 del seguente tenore: “Oggetto: Oggetto: chiusura procedimento disciplinare.
Facciamo seguito alla nostra del 18 giugno u.s. i cui contenuti debbono intendersi qui di seguito integralmente richiamati e trascritti. Non abbiamo ricevuto giustificazioni attese fino alla data odierna a far venire meno la fondatezza dell'addebito. I fatti a Lei addebitati permangono nella
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
loro gravità, costituendo un inadempimento al dovere di svolgere correttamente la propria attività lavorativa.
Si ricorda il fatto che riscriviamo integralmente: "ln data 15/06/2024 la ditta è venuta a conoscenza, dopo verifiche interne, che il giorno 13/06/2024 Lei ha inviato del materiale imballato nella foglia sbagliata. Ha erroneamente imballato il prodotto bianco con la foglia del materiale grigio e lei, nonostante sapesse dell'errore in quanto incaricato e presente al momento dell'imballo, ha inviato il materiale al magazzino per la spedizione al cliente.
Si rammenta che una volta che il materiale è imballato, il magazziniere non riesce più vedere il colore del prodotto. Il cliente ( ha subito segnalato l'errore e la ditta ha dovuto in Parte_2 breve tempo sostituire il prodotto inviato al cliente. Tale comportamento crea un notevole danno sia all'organizzazione aziendale, sia economico per la scrivente ditta.
La sua azione è stata svolta in violazione alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'impresa, osservando le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori dai quali dipende (art. 2104 c.c.)." Ci vediamo, pertanto, costretti a comunicarLe la nostra decisione "ai sensi degli articoli 233 e 238 del CCNL TERZIARIO - CONFCOMMERCIO ovvero gravi violazioni dell'art 233 di conservare con diligenza merci e materiali della ditta e di cooperare alla prosperità dell'impresa " del licenziamento disciplinare senza preavviso”.
In data 5 luglio 2024 il ricorrente ha impugnato il licenziamento in via stragiudiziale.
In data 16 ottobre 2024 ha instaurato il presente giudizio deducendo che:
a) Il licenziamento era radicalmente nullo per violazione dell'art. 7 L 300/1970 atteso che non era stato preceduto dalla lettera di contestazione degli addebiti;
invero, diversamente da quanto scritto nel provvedimento espulsivo, al lavoratore era state consegnate simultaneamente sia la lettera di contestazione disciplinare che la lettera di licenziamento, con ciò ledendo irrimediabilmente il suo diritto di difesa;
b) Il licenziamento era illegittimo per insussistenza del fatto contestato posto che l'errore nell'imballaggio del materiale non era stato compiuto da lui che, in quella data, non era stato addetto al macchinario che effettua l'imballaggio;
c) Il licenziamento era comunque sproporzionato rispetto al fatto contestato.
Il lavoratore ha, dunque, chiesto: “in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità del recesso intimato al ricorrente stante la violazione del diritto di difesa ex art 7 legge 300/70 ed ex art 1418 cc, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nell'organico aziendale con condanna ad un'indennità risarcitoria di cui ex art 18 comma 2 l. 300/70, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione non inferiore
a 5 mensilità in via subordinata dichiarare la nullità e/o illegittimità del recesso intimato al ricorrente stante la inesistenza del fatto contestato, stante la non imputabilità al del fatto contestato, ed in ogni caso stante la Pt_1 sproporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata.
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta ex art. 18 comma 4 l 300/70 alla reintegrazione del ricorrente nell'organico aziendale con il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione non superiore a 12 mensilità
In via ulteriormente subordinata dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità ex art 18 comma 6 l.300/70 oltre agli oneri accessori ex art. 429 c.p.c, dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare che in data 22 ottobre Controparte_1
2024 – data anteriore alla notifica del ricorso – il lavoratore e la società avevano concluso in sede sindacale un accordo transattivo a seguito dell'offerta di conciliazione ex art. 6 d.lgs. 23/2015, con la conseguenza che l'impugnazione doveva intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 23/2015.
Nel merito ha poi difeso la legittimità del provvedimento espulsivo.
La domanda non può essere accolta.
L'art. 2113 c.c. recita: “le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”.
La norma, dunque, prevede che le transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili, ai fini della loro validità, debbano essere concluse in una delle cd. sedi protette;
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
qualora ciò non avvenga, le stesse sono invalide ma devono essere impugnate nel termine di sei mesi.
Nel caso di specie la difesa di parte ricorrente in sede di discussione ha eccepito la nullità della conciliazione del 22 ottobre 2024 in quanto il conciliatore non avrebbe accertato l'identità delle parti e in quanto la stessa non sarebbe stata adempiuta dalla convenuta. In ordine al primo profilo ha inferito detta conclusione dal fatto che nell'epigrafe del verbale è indicato che la società è rappresentata dall'avv. Fabio Gianisi quando, invece, il verbale è stato sottoscritto da Persona_1
Quanto al secondo profilo ha rilevato come l'unico bonifico ricevuto dal ricorrente a seguito
[...] dell'accordo, sebbene di importo pari alla somma convenuta, riportava quale causale “competenze di fine rapporto” e, dunque, non era imputabile al raggiunto accordo.
Ora, quanto al primo aspetto è agevole rilevare come il mancato accertamento circa l'identità delle parti è una mera supposizione dell'avvocato, che non è stata oggetto né di deduzione né – conseguentemente - di prova. Quanto poi al mancato pagamento si tratta in ogni caso di questione che attiene all'esecuzione del contratto e non alla validità dello stesso.
Ad ogni modo il dato dirimente è che se anche si ritenesse che l'accordo in questione integri una transazione invalida ai sensi del primo comma dell'art. 2113 - in quanto le irregolarità commesse in sede sindacale non consentono di ritenere che il lavoratore sia stato adeguatamente assistito e, dunque, protetto – rimane il fatto lo stesso doveva essere impugnato con atto scritto nel termine di sei mesi, così come previsto dal secondo comma dell'art. 2113 c.c., e ciò non è stato fatto. Neanche poi potrebbe fondatamente sostenersi che l'accordo è radicalmente nullo ex art. 1418 c.c. – e dunque non assoggettato al termine di impugnazione semestrale ma agli ordinari rimedi civilistici – posto che la reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile e parte ricorrente non ha dedotto altre cause di invalidità ulteriori a quelle sopra evidenziate le quali, tuttavia, non costituisco cause di nullità del contratto. Non costituisce motivo di nullità del contratto neanche quanto rilevato officiosamente dal giudice in ordine alla non congruità dell'importo offerto (una mensilità) con i minimi previsti dall'art. 6 d. lgs. 23/2015. Se, infatti, non vi è dubbio che la clausola attinente al corrispettivo sia nulla in quanto in contrasto con norma imperativa, si tratterebbe comunque di una nullità parziale – non in grado di travolgere l'intero accordo – con la conseguenza che l'unico rimedio sarebbe quello previsto dal secondo comma dell'art. 1419 c.c. ovvero la sostituzione della clausola che prevede il pagamento di una mensilità (individuata dalle parti facendo riferimento alla sola anzianità di servizio di 8 mesi, senza tenere conto degli ulteriori limiti di legge) con l'applicazione dell'art. 6 d. lgs. 23/2015 e, dunque, con il riconoscimento del diritto del ricorrente di percepire tre mensilità (minimi di legge).
In definitiva la domanda deve essere rigettata atteso che l'avvenuta conciliazione sull'oggetto del giudizio preclude il vaglio giudiziale della medesima questione.
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
Si ritiene che sussistano giusto motivi per compensare le spese di lite. Invero, se anche il ricorrente
è risultato soccombente, non può trascurarsi il fatto che il licenziamento è palesemente nullo, posto che non è stato preceduto dalla lettera di contestazione degli addebiti, e considerato altresì che la somma offerta in sede di offerta conciliativa è irrispettosa dei minimi di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 25/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 25/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1542/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , ass. avv. MASSIMO POZZA e GAJA Parte_1 C.F._1
AFRA POZZA
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. SILVIA ROSSETTO Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha lavorato alle dipendenze di in forza di contratto di lavoro Parte_1 Controparte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato con mansioni di operaio, inquadrato nel quinto livello del CCNL terziario confcommercio.
Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento per giusta causa irrogato con lettera del 26 giugno 2025 del seguente tenore: “Oggetto: Oggetto: chiusura procedimento disciplinare.
Facciamo seguito alla nostra del 18 giugno u.s. i cui contenuti debbono intendersi qui di seguito integralmente richiamati e trascritti. Non abbiamo ricevuto giustificazioni attese fino alla data odierna a far venire meno la fondatezza dell'addebito. I fatti a Lei addebitati permangono nella
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
loro gravità, costituendo un inadempimento al dovere di svolgere correttamente la propria attività lavorativa.
Si ricorda il fatto che riscriviamo integralmente: "ln data 15/06/2024 la ditta è venuta a conoscenza, dopo verifiche interne, che il giorno 13/06/2024 Lei ha inviato del materiale imballato nella foglia sbagliata. Ha erroneamente imballato il prodotto bianco con la foglia del materiale grigio e lei, nonostante sapesse dell'errore in quanto incaricato e presente al momento dell'imballo, ha inviato il materiale al magazzino per la spedizione al cliente.
Si rammenta che una volta che il materiale è imballato, il magazziniere non riesce più vedere il colore del prodotto. Il cliente ( ha subito segnalato l'errore e la ditta ha dovuto in Parte_2 breve tempo sostituire il prodotto inviato al cliente. Tale comportamento crea un notevole danno sia all'organizzazione aziendale, sia economico per la scrivente ditta.
La sua azione è stata svolta in violazione alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse dell'impresa, osservando le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori dai quali dipende (art. 2104 c.c.)." Ci vediamo, pertanto, costretti a comunicarLe la nostra decisione "ai sensi degli articoli 233 e 238 del CCNL TERZIARIO - CONFCOMMERCIO ovvero gravi violazioni dell'art 233 di conservare con diligenza merci e materiali della ditta e di cooperare alla prosperità dell'impresa " del licenziamento disciplinare senza preavviso”.
In data 5 luglio 2024 il ricorrente ha impugnato il licenziamento in via stragiudiziale.
In data 16 ottobre 2024 ha instaurato il presente giudizio deducendo che:
a) Il licenziamento era radicalmente nullo per violazione dell'art. 7 L 300/1970 atteso che non era stato preceduto dalla lettera di contestazione degli addebiti;
invero, diversamente da quanto scritto nel provvedimento espulsivo, al lavoratore era state consegnate simultaneamente sia la lettera di contestazione disciplinare che la lettera di licenziamento, con ciò ledendo irrimediabilmente il suo diritto di difesa;
b) Il licenziamento era illegittimo per insussistenza del fatto contestato posto che l'errore nell'imballaggio del materiale non era stato compiuto da lui che, in quella data, non era stato addetto al macchinario che effettua l'imballaggio;
c) Il licenziamento era comunque sproporzionato rispetto al fatto contestato.
Il lavoratore ha, dunque, chiesto: “in via principale dichiarare la nullità e/o illegittimità del recesso intimato al ricorrente stante la violazione del diritto di difesa ex art 7 legge 300/70 ed ex art 1418 cc, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nell'organico aziendale con condanna ad un'indennità risarcitoria di cui ex art 18 comma 2 l. 300/70, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione non inferiore
a 5 mensilità in via subordinata dichiarare la nullità e/o illegittimità del recesso intimato al ricorrente stante la inesistenza del fatto contestato, stante la non imputabilità al del fatto contestato, ed in ogni caso stante la Pt_1 sproporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione irrogata.
Dichiarare tenuta e condannare la convenuta ex art. 18 comma 4 l 300/70 alla reintegrazione del ricorrente nell'organico aziendale con il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione non superiore a 12 mensilità
In via ulteriormente subordinata dichiarare risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità ex art 18 comma 6 l.300/70 oltre agli oneri accessori ex art. 429 c.p.c, dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare che in data 22 ottobre Controparte_1
2024 – data anteriore alla notifica del ricorso – il lavoratore e la società avevano concluso in sede sindacale un accordo transattivo a seguito dell'offerta di conciliazione ex art. 6 d.lgs. 23/2015, con la conseguenza che l'impugnazione doveva intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 23/2015.
Nel merito ha poi difeso la legittimità del provvedimento espulsivo.
La domanda non può essere accolta.
L'art. 2113 c.c. recita: “le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”.
La norma, dunque, prevede che le transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili, ai fini della loro validità, debbano essere concluse in una delle cd. sedi protette;
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
qualora ciò non avvenga, le stesse sono invalide ma devono essere impugnate nel termine di sei mesi.
Nel caso di specie la difesa di parte ricorrente in sede di discussione ha eccepito la nullità della conciliazione del 22 ottobre 2024 in quanto il conciliatore non avrebbe accertato l'identità delle parti e in quanto la stessa non sarebbe stata adempiuta dalla convenuta. In ordine al primo profilo ha inferito detta conclusione dal fatto che nell'epigrafe del verbale è indicato che la società è rappresentata dall'avv. Fabio Gianisi quando, invece, il verbale è stato sottoscritto da Persona_1
Quanto al secondo profilo ha rilevato come l'unico bonifico ricevuto dal ricorrente a seguito
[...] dell'accordo, sebbene di importo pari alla somma convenuta, riportava quale causale “competenze di fine rapporto” e, dunque, non era imputabile al raggiunto accordo.
Ora, quanto al primo aspetto è agevole rilevare come il mancato accertamento circa l'identità delle parti è una mera supposizione dell'avvocato, che non è stata oggetto né di deduzione né – conseguentemente - di prova. Quanto poi al mancato pagamento si tratta in ogni caso di questione che attiene all'esecuzione del contratto e non alla validità dello stesso.
Ad ogni modo il dato dirimente è che se anche si ritenesse che l'accordo in questione integri una transazione invalida ai sensi del primo comma dell'art. 2113 - in quanto le irregolarità commesse in sede sindacale non consentono di ritenere che il lavoratore sia stato adeguatamente assistito e, dunque, protetto – rimane il fatto lo stesso doveva essere impugnato con atto scritto nel termine di sei mesi, così come previsto dal secondo comma dell'art. 2113 c.c., e ciò non è stato fatto. Neanche poi potrebbe fondatamente sostenersi che l'accordo è radicalmente nullo ex art. 1418 c.c. – e dunque non assoggettato al termine di impugnazione semestrale ma agli ordinari rimedi civilistici – posto che la reintegrazione nel posto di lavoro è un diritto disponibile e parte ricorrente non ha dedotto altre cause di invalidità ulteriori a quelle sopra evidenziate le quali, tuttavia, non costituisco cause di nullità del contratto. Non costituisce motivo di nullità del contratto neanche quanto rilevato officiosamente dal giudice in ordine alla non congruità dell'importo offerto (una mensilità) con i minimi previsti dall'art. 6 d. lgs. 23/2015. Se, infatti, non vi è dubbio che la clausola attinente al corrispettivo sia nulla in quanto in contrasto con norma imperativa, si tratterebbe comunque di una nullità parziale – non in grado di travolgere l'intero accordo – con la conseguenza che l'unico rimedio sarebbe quello previsto dal secondo comma dell'art. 1419 c.c. ovvero la sostituzione della clausola che prevede il pagamento di una mensilità (individuata dalle parti facendo riferimento alla sola anzianità di servizio di 8 mesi, senza tenere conto degli ulteriori limiti di legge) con l'applicazione dell'art. 6 d. lgs. 23/2015 e, dunque, con il riconoscimento del diritto del ricorrente di percepire tre mensilità (minimi di legge).
In definitiva la domanda deve essere rigettata atteso che l'avvenuta conciliazione sull'oggetto del giudizio preclude il vaglio giudiziale della medesima questione.
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 1542/2024
Si ritiene che sussistano giusto motivi per compensare le spese di lite. Invero, se anche il ricorrente
è risultato soccombente, non può trascurarsi il fatto che il licenziamento è palesemente nullo, posto che non è stato preceduto dalla lettera di contestazione degli addebiti, e considerato altresì che la somma offerta in sede di offerta conciliativa è irrispettosa dei minimi di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Ivrea, il 25/06/2025
Il giudice
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