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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa IT NN De CO - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1568 pubblicata il 27 settembre
2018, emessa dal AL di Avellino, I^sezione civile, iscritto al n. 5041/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione con ordinanza del
22/03/ 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n.45, rapp.ta e difesa in virtù di procura speciale in atti, dall'avv. Antonio Petrarolo (CF:
ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria C.F._1
Capua Vetere (CE) alla Via Dei Sanniti n. 4.
CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...](Av), alla
[...]
Via Giovanni Fiordelisi n. 16, C.F. rappresentato e difeso, in C.F._2
forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'avvocato Saverio REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
(C.F. ), con il quale ha eletto domicilio in Napoli, Parte_2 C.F._3
alla Via Luca Giordano n. 23.
-APPELLATO-
[...]
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_3
(Av),alla Via Malta n. 40, C.F. CodiceFiscale_4
-APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “ 1) In via pregiudiziale e cautelare sospendere l'esecutorietà della sentenza n. 1568/2018 emessa dal AL di Avellino;
2) Accogliere l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiari l'inesistenza del nesso causale, nel caso concreto, tra evento dedotto e danni lamentati, così come descritto dal CT e, per
l'effetto,rigetti la domanda siccome infondata;
3) In subordine, in accoglimento parziale dell'appello, dichiarare la pari responsabilità ex art. 254 c.c. nella produzione dell'evento con ogni effetto in tema di liquidazione del risarcimento ed in tema di spese legali;
4)Con favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'appellato: a) “Voglia l'adita Corte, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell'appello carente dei requisiti imposti ex art. 342 C.p.c.; b)In subordine, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis C.p.c. o comunque rigettarsi integralmente lo stesso;
c) Condannare l'appellante al pagamento di spese
e competenze del grado d'appello, con distrazione in favore del procuratore antistatario ”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , conveniva in giudizio la CP_1
società e al fine di ottenere il Controparte_2 Parte_3
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risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro stradale, cagionato dal conducente della vettura modello Peugeot 106 tg. AV394367, di proprietà della sig.ra nella qualità di erede ab intestato del sig. , Parte_3 Persona_1
deceduto in data 13.12.2011.
L'istante assumeva che il giorno 25.05.2010, alle ore 14:45 circa, in Baiano (AV), precisamente alla via Malta, nel mentre il de cuius , effettuava una Persona_1
manovra di retromarcia, per uscire da uno stallo di sosta, non si avvedeva della presenza del figlio , che era posizionato esattamente dietro la vettura CP_1
investitrice, finendo così, per investirlo.
A causa dell'impatto, l'istante rovinava al suolo, riportando lesioni alla zona mascellare, alla dentizione ed alla protesi dentaria, dovendo sottoporsi alle cure del caso.
Il sig. si assumeva l'esclusiva responsabilità del sinistro Persona_1
sottoscrivendo il modello CID, decedeva ab intestato in data 13.12.2011, lasciando a sé eredi la moglie, ed il figlio, . Parte_3 CP_1
Si costituiva in giudizio la società contestando la domanda Controparte_3
attorea sia sotto il profilo dell'an che, del quantum, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Assunta la prova testimoniale, istruita la causa mediante produzioni documentali, espletata la Ctu, all'esito della quale, veniva concesso il termine per le note conclusionali, la causa veniva rinviata all'udienza del 27/09/2018 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con la sentenza n. 1568/2018, pubblicata il 27/09/2018, il AL di Avellino, così provvedeva:
a) Dichiarava la responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro, del conducente del veicolo Peugeot 106 targato Av 394367;
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b) Per l'effetto, condannava in solido con la Parte_3 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di
[...]
, della somma di €. 22.284,81 all'attualità; CP_1
c) Condannava la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro- tempore, a rifondere all'attore le spese di lite che liquidava in €. 3.000,00 per compenso professionale ed €. 477,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
d) Poneva le spese di Ctu definitivamente a carico di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, la con citazione Parte_1
ritualmente notificata si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il AL di Avellino, ha accolto la domanda attorea, incorrendo in un errore nel valutare le risultanze istruttorie, ed in particolare le risultanze della Ctu medica.
Chiede, dunque, la riforma della decisione gravata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
In data 22 febbraio 2019 si costituiva, l'appellato , resistendo CP_1
all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità e, nel merito l'infondatezza.
Chiede, altresì respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.02.2019, la società , rinunciava alla sospensiva e, Parte_1
dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del
22/03/ 2024 per le precisazioni delle conclusioni.Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
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Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
1.3 LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c..p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020;
Cass. civ. n. 21401 del 26. luglio 2021; e per ultima Cass. Civ. n. 3929 del 9 febbraio
2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'impugnazione proposta dalla difesa della rivolge Parte_1
chiare, specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione” dell'appello, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non può formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
Devono quindi ritenersi superati i dubbi di inammissibilità sollevati dalla parte appellata.
Detto ciò l'appello spiegato dalla società non può Parte_1
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trovare positiva considerazione, per come infra.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
2.Con un unico ed articolato, motivo di gravame l'appellante evidenzia gli errori che-
a suo dire- vizierebbero l'impugnata sentenza, in particolare, lamenta che, il primo giudice sarebbe incorso in una “omessa, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in punto di valutazione del materiale probatorio”.
Sostiene l'appellante che, il AL , sarebbe incorso in un errore nella valutazione
“delle risultanze dell'elaborato peritale”, nel quale il CT avrebbe ritenuto insussistente il nesso causale.
Sul punto, si osserva, che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione che, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (ved. Cass. Civ. sez.
III, 7 settembre 2023 n. 26048).
In particolare, nel caso in esame, è stata data attuazione al principio secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (cfr. cfr. Cass. Civ. 25 agosto 2022 n.253; Cass. Civ. Sez. II, 18-
01-2013, n. 1266).
Il motivo così formulato è palesemente infondato, in quanto con esso non si censura la motivazione fornita sul punto in sentenza, ma si afferma che il giudice avrebbe necessariamente dovuto tener conto delle opinioni del proprio ausiliare, il che, non può essere condiviso, atteso che il giudice è titolare unico del potere di statuire sulla domanda oggetto del giudizio e non è affatto tenuto a seguire le opinioni e le conclusioni contenute in una CT dalla quale egli può motivatamente discostarsi.
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Si osserva che, il primo giudice ha tenuto conto di tali risultanze, esercitando impeccabilmente le proprie prerogative di peritus peritorum ,e le ha disattese, chiarendo adeguatamente, a pag. 3 e seguenti dell'impugnata sentenza, le fonti del proprio convincimento rilevando correttamente che :
“ parte convenuta ha contestato la dinamica del sinistro, deducendo l'incapacità fisica del conducente il quale, sin dal lontano 2007, sarebbe affetto di una grave malattia invalidante tale da impedirgli di porsi alla guida dell'autoveicolo”.
Di tanto, però, la Compagnia convenuta non ha fornito alcuna prova, pur essendo gravata del relativo onere ex art. 2697 c.c.
Passando al merito della domanda ed in particolare al testimoniale di cui, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe fatto mal governo delle emergenze istruttorie, si osserva che, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi emerge che il conducente non si avvedeva della presenza dell'attore/odierno appellato, il quale era intento ad estrarre degli utensili dall'auto ( dichiarazioni teste . Testimone_1
E' norma di comune esperienza che, il conducente, nel porsi alla guida del veicolo, deve osservare la massima prudenza, in particolare nel momento in cui il veicolo era marciante, (come emerge dall'istruttoria).
Infatti l'art. 154 comma 1, lett. A9 del Codice della Strada impone ai conducenti di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Lo stesso codice all'art. 191 impone un dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone.
In particolare la Suprema Corte, ha precisato che, tale dovere si sostanzia essenzialmente in tre obblighi comportamentali: “quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che, la comune esperienza comprende, in modo da
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non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, soprattutto dei pedoni ”.
Da tale assunto si comprende come il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento, la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) per prevenire il rischio di un investimento(ved. anche giurisprudenza di merito. Trib. Bari, Sez. I, n. 929 del 18.05.18).
Ed ancora, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, l'art. 2054, comma 1, c.c. prevede una presunzione iuris tantum di responsabilità esclusiva del conducente in caso di investimento di un pedone. Ai fini del superamento della predetta presunzione, occorre che, sia fornita la prova di una condotta anomala ed imprevedibile del pedone stesso tale da sorprendere il conducente.
Si evidenzia che, la responsabilità del conducente è pertanto esclusa qualora risulti provato che, non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire
l'evento.
Una tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Orbene, dalle risultanze istruttorie siffatta situazione di imprevedibilità non emerge .
Dalle rese testimonianze emerge che, il conducente, non solo non si avvedeva della presenza del , ma considerata la particolare circostanza in cui si trovava, CP_1
consapevole di avere il cofano aperto, non si accertava che questi avesse terminato l'operazione di scarico.
L'odierna appellante non ha fornito la prova liberatoria, non emersa dal testimoniale che, il sinistro oggetto di causa sia frutto di una condotta del pedone imprevedibile e
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gravemente colposa, tale, cioè da non consentire al conducente del mezzo, anche per le caratteristiche dello stesso, di evitare l'investimento.
Si osserva, inoltre che, l'appellante non ha in alcun modo, censurato tale motivazione, che disattende le peregrine opinioni del CT facendo correttamente leva, da un lato, sulla presunzione di colpa del conducente, non superata in alcun modo;
dall'altro, sulle risultanze della prova testimoniale.
Si ribadisce che, la consulenza tecnica non è un mezzo di prova (ex plurimis cfr. Cass.
n. 9461/2010; App. Napoli Sez. III Sent., 15.01.2009.), ma un mezzo istruttorio in senso lato, sottratto alla disponibilità delle parti e finalizzato all'acquisizione, da parte del Giudice, di un parere tecnico ove mai fosse necessario, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
Nel caso in esame, il AL ha correttamente ritenuto provato il fatto storico ed il nesso di causalità tra le lesioni riscontrate ed il sinistro in base, alle risultanze istruttorie. Si osserva, inoltre, sempre con riferimento alla dinamica del sinistro, che,
l'attore/l'odierno appellato ha prodotto la denuncia di sinistro su modello CID sottoscritta dal (cfr. allegato agli atti), il quale si assumeva Persona_1
l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle assicurazioni Private, qualora, come nel caso in scrutinio, il modello CID sia stato sottoscritto congiuntamente da entrambi le parti coinvolte nel sinistro, si presume, fino a prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultati dal modello stesso.
In difetto di prova contraria, il cui onere grava sull'impresa di assicurazione, opera pertanto in favore dell'attore/odierno appellato la presunzione iuris tantum menzionata. Fermo quanto sopra e senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, in ogni caso le deposizioni raccolte hanno pienamente confermato la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, nel libello introduttivo.
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È del tutto evidente, dunque, come la causazione del sinistro stradale per il quale è causa sia ascrivibile a fatto e colpa esclusiva del conducente dell'autovettura Peugeot
106 targata AV 394367, ovverosia del sig. , il quale ha violato l'art. Persona_1
154 C.d.S. c. 1° lettera a) “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
A ciò si aggiunge che, il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private), così recita: all. A: “Se uno dei veicoli circola in retromarcia è responsabile del sinistro.”.
Il pedone, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha l'obbligo di fare attenzione solo ai veicoli che sopravvengono secondo il senso normale di marcia, motivo per cui risulta estremamente difficile al medesimo accorgersi dei veicoli che procedano in retromarcia. Il nel caso in esame, aveva obbligo di fare CP_1
attenzione ai veicoli che sopraggiungevano di fronte secondo il senso normale di marcia e certamente non a quelli provenienti in retromarcia, mai potendo prevedere che, alcuno effettuasse una repentina manovra di accensione del veicolo e di partenza in retromarcia. Allo stato, pertanto, nessuna efficienza causale ha avuto il comportamento del nella produzione del sinistro che, è stata determinata CP_1
esclusivamente dalla anomala e incauta manovra posta in essere dal
[...]
. Per_1
Si evidenzia inoltre, che la manovra di retromarcia, va eseguita con estrema cautela e con il completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, qualora si
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renda conto di avere dietro alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada ( ved. anche Cass. Pen. Sez. IV, n. 8600/93)
Per effetto del sinistro il sig. ha riportato fratture alle protesi dentarie e a CP_1
parti della mascella, con conseguente necessità di avulsione di diversi elementi dentali e di applicazione di una protesi provvisoria per il ripristino dell'osso mascellare, nonché di un intervento facciale per il rialzo del seno mascellare per la preparazione ed apposizione di protesi dentarie fisse in zirconio.
Infine, si osserva per completezza, che l'ausiliare, dopo aver confermato che, un impatto come quello descritto potrebbe aver causato le lesioni riportate dal paziente, con conseguente astratta ricorrenza del nesso di causalità, si è soffermato nella CT sul fatto di non aver rilevato sui tessuti molli (dopo sei anni!) le cicatrici che testimonierebbero l'impatto, cicatrici che, a suo avviso, dovrebbero necessariamente essere presenti per giustificare l'avulsione degli elementi dentari.
In realtà, tale affermazione è stata formulata in base ad un equivoco sulla reale dinamica del sinistro, che è quella indicata in citazione: l'impatto è avvenuto non sul labbro superiore, ma direttamente sugli elementi dentari.
Tale dinamica, come accertata dallo stesso Ctu, è compatibile con la frattura di numerosi elementi dentari che, lo stesso ha riscontrato (frattura radicolare di undici elementi dentari, frattura coronale di tre elementi dentari, perdita delle due protesi fisse, superiore e inferiore).
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato dalla società , con la condanna Parte_1
della stessa ed in solido con per il principio della soccombenza, al Parte_3
pagamento in favore dell' appellato delle spese processuali del presente CP_1
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grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto
2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento (€. 22.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi
(Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l'appellante in solido con al pagamento delle spese Parte_3
di lite in favore dell'appellato che liquida, in complessivi €. CP_1
3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% , iva e cpa come per legge;
c) Dichiara la contumacia della sig. Parte_3
d) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 17 gennaio 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(IT NN De CO) (Antonio Quaranta)
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