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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9431 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11037/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HI TE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. BOCCACCIO, 4 20123 MILANO presso il difensore avv.
HI TE
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVE LUCA, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. AGOSTINI MARCO ( ) e dell'avv. COMELLI ANDREA C.F._1
( ) elettivamente domiciliato in VIA TOMMASEO, 69 35131 PADOVA presso C.F._2 il difensore avv. GIOVE LUCA
opposta
CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni avversa eccezione, deduzione, argomentazione, produzione e richiesta:
1) preliminarmente disporre in ordine alla prevista condizione di procedibilità;
2) nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo n.1197/2025, e comunque dichiarare che nulla deve a Pt_2 CP_2
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
precisa le conclusioni chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per la rinuncia all'azione e al decreto ingiuntivo 1197/25 del 23.1.2025 e di revocare il decreto ingiuntivo, con la compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 3 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1197/2025 emesso su Parte_3
ricorso della già per il pagamento della somma di € Controparte_3 Controparte_1
12.200,00 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione fondato sulla fattura n. 465 del
15.05.2023.
La già ha presentato una istanza per la declaratoria di Controparte_3 Controparte_1
cessazione della materia del contendere del seguente tenore: “A mezzo del presente atto, la società già dichiara di rinunciare all'azione e al decreto Controparte_3 Controparte_1 ingiuntivo n. 1197/2025 emesso nei confronti della società Parte_1 Parte_1
già chiede che il presente giudizio di opposizione venga Controparte_3 Controparte_1 dichiarato estinto, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.”.
Con ordinanza del 24.9.2025 veniva fissata udienza per il 4.12.2025 ex art. 183 c.p.c. con contestuale discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 4.12.2025 compariva solo il procuratore dell'opposta che ribadiva la propria rinuncia all'azione e chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, a spese di lite compensate.
La rinuncia della parte opposta all'azione e al decreto ingiuntivo è stata effettuata dal difensore munito di procura speciale per la rinuncia all'azione, sottoscritta dal legale rappresentante di CP_3
depositata in data 23.6.2025.
La suddetta rinuncia comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sulla pretesa creditoria, che è stata azionata con il ricorso monitorio e che è stata contestata dall'opponente, che ha chiesto di “dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo n.1197/2025, e
comunque dichiarare che nulla deve a con vittoria di spese e compensi di lite, oltre Pt_2 CP_2
accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La mancata comparizione del difensore dell'opponente all'udienza che è stata fissata dopo il deposito della rinuncia all'azione dell'opposta, conferma il venir meno dell'interesse della parte opponente alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto n 1197/2025.
Quanto alle spese processuali, occorre applicare il criterio della soccombenza virtuale come da giurisprudenza di legittimità: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio
pagina 2 di 3 di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio). Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025.
Nella specie non è provato il credito dell'opposta e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opposta, quale attore sostanziale, che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito.
In particolare il decreto ingiuntivo è stato emesso dalla base della fattura e dell'estratto autentico delle scritture contabili, che è documentazione idonea ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo ma che nel giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che doveva essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova, anche tenuto conto della contestazione dell'opponente relativa alla esecuzione della prestazione (cfr Cass. sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
E' quindi ravvisabile la soccombenza virtuale dell'opposta, che non ha assolto all'onere della prova, e che è pertanto tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente, da pagare al suo procuratore che si è dichiarato antistatario.
Le spese di lite si liquidano ex D.M. 147/22 considerando solo le fasi di studio ed introduttiva, non essendo state espletate le altre fasi ed applicando i minimi del compenso, stante la non complessità delle questioni trattate, per le cause rientranti nello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n 1197/25;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore del procuratore dell'opponente, che si è dichiarato antistatario, della somma di € 849,00 per compenso, € 145,00 per spese, oltre 15% per spese forf., Iva
e cpa.
Milano, 5 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11037/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HI TE Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. BOCCACCIO, 4 20123 MILANO presso il difensore avv.
HI TE
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVE LUCA, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. AGOSTINI MARCO ( ) e dell'avv. COMELLI ANDREA C.F._1
( ) elettivamente domiciliato in VIA TOMMASEO, 69 35131 PADOVA presso C.F._2 il difensore avv. GIOVE LUCA
opposta
CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni avversa eccezione, deduzione, argomentazione, produzione e richiesta:
1) preliminarmente disporre in ordine alla prevista condizione di procedibilità;
2) nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo n.1197/2025, e comunque dichiarare che nulla deve a Pt_2 CP_2
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per Controparte_1
precisa le conclusioni chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere per la rinuncia all'azione e al decreto ingiuntivo 1197/25 del 23.1.2025 e di revocare il decreto ingiuntivo, con la compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 3 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1197/2025 emesso su Parte_3
ricorso della già per il pagamento della somma di € Controparte_3 Controparte_1
12.200,00 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione fondato sulla fattura n. 465 del
15.05.2023.
La già ha presentato una istanza per la declaratoria di Controparte_3 Controparte_1
cessazione della materia del contendere del seguente tenore: “A mezzo del presente atto, la società già dichiara di rinunciare all'azione e al decreto Controparte_3 Controparte_1 ingiuntivo n. 1197/2025 emesso nei confronti della società Parte_1 Parte_1
già chiede che il presente giudizio di opposizione venga Controparte_3 Controparte_1 dichiarato estinto, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere.”.
Con ordinanza del 24.9.2025 veniva fissata udienza per il 4.12.2025 ex art. 183 c.p.c. con contestuale discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 4.12.2025 compariva solo il procuratore dell'opposta che ribadiva la propria rinuncia all'azione e chiedeva di dichiararsi la cessazione della materia del contendere e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, a spese di lite compensate.
La rinuncia della parte opposta all'azione e al decreto ingiuntivo è stata effettuata dal difensore munito di procura speciale per la rinuncia all'azione, sottoscritta dal legale rappresentante di CP_3
depositata in data 23.6.2025.
La suddetta rinuncia comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale sulla pretesa creditoria, che è stata azionata con il ricorso monitorio e che è stata contestata dall'opponente, che ha chiesto di “dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo n.1197/2025, e
comunque dichiarare che nulla deve a con vittoria di spese e compensi di lite, oltre Pt_2 CP_2
accessori di legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La mancata comparizione del difensore dell'opponente all'udienza che è stata fissata dopo il deposito della rinuncia all'azione dell'opposta, conferma il venir meno dell'interesse della parte opponente alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto n 1197/2025.
Quanto alle spese processuali, occorre applicare il criterio della soccombenza virtuale come da giurisprudenza di legittimità: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio
pagina 2 di 3 di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio). Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 15230 del 07/06/2025.
Nella specie non è provato il credito dell'opposta e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opposta, quale attore sostanziale, che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito.
In particolare il decreto ingiuntivo è stato emesso dalla base della fattura e dell'estratto autentico delle scritture contabili, che è documentazione idonea ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo ma che nel giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che doveva essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova, anche tenuto conto della contestazione dell'opponente relativa alla esecuzione della prestazione (cfr Cass. sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
E' quindi ravvisabile la soccombenza virtuale dell'opposta, che non ha assolto all'onere della prova, e che è pertanto tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente, da pagare al suo procuratore che si è dichiarato antistatario.
Le spese di lite si liquidano ex D.M. 147/22 considerando solo le fasi di studio ed introduttiva, non essendo state espletate le altre fasi ed applicando i minimi del compenso, stante la non complessità delle questioni trattate, per le cause rientranti nello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto n 1197/25;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore del procuratore dell'opponente, che si è dichiarato antistatario, della somma di € 849,00 per compenso, € 145,00 per spese, oltre 15% per spese forf., Iva
e cpa.
Milano, 5 dicembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 3 di 3