Articolo 12 della Legge 25 marzo 1959, n. 125
Articolo 11Articolo 13
Versione
26 aprile 1959
Art. 12.
Presso ogni mercato e' istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.
La gestione della Cassa e' affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'azienda di credito e da approvarsi dal prefetto.
Per le Casse di risparmio e le Banche popolari il patrimonio non puo' essere inferiore a lire 100 milioni.
Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della Cassa e' affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell' art. 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487 .
Entrata in vigore il 26 aprile 1959