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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 30/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 28/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1
GLORIA elett. Dom VIA GALILEO GALILEI N. 27 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti AMBACH KARIN e CP_1 C.F._2
DEFLORIAN UMBERTO elett dom. presso il loro studio in Bolzano Largo Kolping 2 appellato
Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.59/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 17.6.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in pagina 1 di 14 parziale riforma della Sentenza n. 59/2024 di data 17 gennaio 2024 del Tribunale di Trento, Giudice
Monocratico Benedetto Sieff, R.G. N. 675/2022:
NEL MERITO: per le ragioni dedotte in narrativa e preso atto della non accettazione del contraddittorio sulle questioni e sui documenti nuovi di cui alla comparsa di costituzione e risposta dell'appellato di data 9.7.2024, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento, D.I. n.
117/2022 del 25 febbraio 2022, sub. R.G. 241/22 ovvero, comunque, condannare al CP_1 pagamento all'Appellante della ulteriore somma di € 19.630,73 (oltre a accessori, tra cui spese generali), ossia dell'importo complessivo di € 46.752,07 [capitale (€ 10.368,00 + € 100,00 + 15.000,00
+ € 10.000,00) + accessori (€ 5.320,00 + € 1.631,53 + € 9.332.34) detratto il solo acconto di € 5.000,00 del 29 giugno 2021], ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi di legge
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi di giudizio e per la procedura monitoria, negli importi già liquidati nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di data 23.2.2022, oltre imposte di registro e successive occorrende.
PARTE APPELLATA: contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nel merito: respingere l'appello come proposto dall'avv. , confermando l'impugnata sentenza n. 59/2024 pubblicata in data Parte_1
17/01/2024 nel procedimento già pendente dinanzi al Tribunale di Trento sub R.G. 675/2022, con condanna dell'appellante alla rifusione di compensi e spese, oltre spese generali, C.A.P. ed IVA del presente grado di giudizio;
in via istruttoria: occorrendo, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3 c.p.c. depositate in primo grado, con opposizione alle istanze istruttorie avverse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd.
9.3.22 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 117/22 CP_1
emesso dal tribunale di Trento per l'importo di euro 46.752,07 su richiesta dell'Avv. Parte_1
quale corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore dell'opponente in un procedimento di mediazione.
In particolare esponeva l'opponente che nel febbraio 2020 si era rivolto all'Avv. per chiedere Pt_1
consulenza ed assistenza nella gestione della pratica ereditaria in morte della madre al CP_2
fine di risolvere la lite sorta con la sorella per lesione di legittima;
che in data 13/5/21 CP_3
pagina 2 di 14 l'Avv. aveva depositato istanza di mediazione nei confronti di e Pt_1 CP_3 CP_4
figli di che avevano ricevuto donazioni in denaro dalla nonna;
al quarto CP_5 CP_3
incontro di mediazione i due fratelli avevano raggiunto un accordo in forza del quale CP_1
riceveva dalla sorella il pagamento di euro € 140.000 oltre alla consegna di beni di valore affettivo;
che per l'espletamento dell'incarico l'Avv. aveva emesso cinque fatture per complessivi euro Pt_1
24.988,47, importo versato dall'opponente, che aveva provveduto anche al pagamento delle spese di mediazione;
che a definizione della attività di mediazione l'Avv. aveva inviato parcella a Pt_1
saldo per euro 57.188,75 con detrazione del solo acconto di euro 5.000,00 versato in data 26/6/21; che sulla base del contratto intercorso tra le parti non era chiaro quale fosse l'importo concreto applicabile ed era previsto un compenso aggiuntivo di euro 15.000 per l'eventuale accordo con la sorella ed euro €
5.000 in caso di accordo con ciascuno dei figli della stessa;
che la lite riguardava solo la sorella dell'opponente e non vedeva coinvolti gli altri nipoti sicché non era dovuto il maggior importo di euro
10.000 richiesto da controparte;
che il ricorso monitorio doveva ritenersi inammissibile posto che l'importo di cui al decreto ingiuntivo non era certo, liquido ed esigibile, era contrario a tariffa e la parcella non era corredata del parere dell'Ordine; che le pretese di controparte dovevano ritenersi eccessive con conseguente nullità del contratto di conferimento dell'incarico; che dovevano essere detratti tutti gli acconti percepiti e non solo l'importo di euro 5.000,00 in quanto l'Avv. non Pt_1
aveva ricevuto dell'opponente altri incarichi diversi da quelli riguardanti la mediazione con riguardo all'eredità della madre.
Chiedeva pertanto che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto fosse sospesa;
che il decreto ingiuntivo fosse revocato, accertando che nulla era dovuto in favore dell'Avv. . Pt_1
Quest' ultima si costituiva in giudizio, sostenendo che nel contratto intercorso con l'opponente erano previsti compensi anche per le attività prestata con riguardo alla posizione delle opponente rispetto ai nipoti e e che le loro posizioni e quelle della madre erano CP_4 CP_5 CP_3
pagina 3 di 14 oggettivamente e soggettivamente diverse;
che non era ravvisabile alcuna nullità del contratto intercorso tra le parti e che il compenso era stato validamente determinato tra le stesse, in quanto le tariffe professionali erano applicabili solo in mancanza di accordo con il cliente;
che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata proposta con ricorso anziché con atto di citazione con conseguente inammissibilità dello stesso;
che con la propria domanda monitoria aveva azionato in giudizio il compenso dovuto compenso per la sola attività di mediazione, oggetto di autonoma clausola contrattuale, e che a tale richiesta era estranea all'attività stragiudiziale pure da lei svolta ed alla quale si riferiva il compenso di euro 15.680 già versato da controparte.
Chiedeva pertanto che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e/o improcedibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata che fosse CP_1
condannato al pagamento dell'importo di euro 46.752,07 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Con ordinanza dd. 11.8.22 il giudice rilevava che, trattandosi di compensi professionali di avvocato per attività non giudiziale, la controversia era sottratta all'applicazione dell'articolo 14 D.Lvo n.
150/11; che il ricorso ex artt. 14 D.Lvo n. 150/11 e 702 bis cpc era stato notificato da Parte_2
nel termine di 40 giorni sicché presentava tutti i requisiti di forma e di sostanza necessari al raggiungimento dello scopo;
che il procedimento doveva proseguire nelle forme ordinarie e conseguentemente disponeva la modifica del rito.
Con sentenza dd. 17.1.24 ex art. 281 sexies cpc , oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento
revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento in favore l'Avv. CP_1
dell'importo di euro 21.157,47 oltre accessori come per legge ed interessi legali dalla mora al Pt_1
saldo, compensando tra le parti le spese di lite.
Riteneva il tribunale infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione come già rilevato nell'ordinanza di data 11.8.22; che il contratto intercorso tra le parti non poteva ritenersi nullo in pagina 4 di 14 quanto l'eccessiva onerosità del compenso preteso dall'avvocato, per sproporzione rispetto al risultato conseguito, poteva comportare responsabilità disciplinare da parte di quest'ultimo e non era previsto alcun accordo che integrasse il cosiddetto patto di quota lite;
che la determinazione del compenso spettante all'avvocato era lasciata alla libertà negoziale tra le parti sicchè il giudice non disponeva di alcun potere di determinazione del compenso nemmeno raffrontando l'accordo con i parametri ministeriali che trovavano applicazione solo in caso di mancata determinazione dei corrispettivi;
che il credito della convenuta doveva essere quantificato nell'importo di euro 10.368 oltre a compenso aggiuntivo di euro 25.000 previsto dall'articolo 4.2 del contratto d'opera intellettuale intervenuto tra le parti, che prevedeva il pagamento dell'ulteriore somma di euro 15.000 per il caso di intervenuta transazione anche in sede di mediazione quanto all'attività contro e dell'ulteriore somma CP_3
pari ad euro 5000 dell'attività svolta nei confronti di ciascuno dei due figli di che in CP_3
particolare doveva ritenersi dovuto anche l'importo di euro 10.000, vale a dire € 5000 con riferimento alla posizione ciascuno dei due figli di posto che, secondo quanto risultava dal verbale di CP_3
conciliazione di data 7/12/21, a tale accordo avevano partecipato anche i suddetti figli;
che gli acconti già versati da dovevano essere detratti dal compenso complessivamente dovuto in quanto CP_1
il contratto riguardava anche l'opera prestata anteriormente alla sua conclusione tenuto conto del dato letterale dell'accordo, posto che nello stesso veniva esposto che aveva già conferito CP_1
incarico professionale dell'Avv. per la tutela di tutti propri interessi nei confronti della sorella Pt_1
con particolare riferimento a successione della mamma nonché nei CP_3 Persona_1
confronti dei nipoti e con il contratto in questione veniva formalizzato e confermato anche detto mandato all'Avv. ; che inoltre all'articolo 5 lettere a) e b) del contratto si dava conto degli Pt_1
importi già versati e fatturati in coincidenza con quanto risultante dalla parcella dell.11.2.2020; che conseguentemente doveva ritenersi infondata la tesi difensiva della professionista la quale, sul presupposto di avere svolto ulteriore attività stragiudiziale nel favore dell'opponente, aveva affermato pagina 5 di 14 la riferibilità degli acconti ad altri e diversi rapporti, tesi peraltro priva di riscontro probatorio. Pertanto
dal compenso netto di euro 40.788,20 inclusivo delle spese generali, il tribunale detraeva gli importi degli acconti già versati con conseguente determinazione del compenso dovuto in favore dell'opponente pari ad euro 21.157,47 oltre accessori di legge. Venivano riconosciuti esclusivamente gli interessi di legge, trattandosi di debito di valuta e, in considerazione della reciproca soccombenza, il
Tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza l'Avv. ha proposto appello articolando i motivi impugnazione Parte_1
di seguito esaminati.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.25 e decisa nella camera di consiglio del
17.6.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'Avv. lamenta l'errata valutazione del materiale Pt_1
probatorio, l'errata interpretazione del contratto, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 20
DM 55/14, la violazione dell'articolo 1193 c.c. e dell'articolo 2233 c.c.. In particolare l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che gli importi versati in relazione alle fatture emesse in data 2/2/20 (complessivi euro 2000), 12/10/20 (complessivi euro 5000), 22/2/21
(complessivi euro 5000), 6/5/21(complessivi euro 7907,47) fossero riferiti all'attività di mediazione,
mentre al contrario tali compensi riguardavano ulteriori incarichi stragiudiziali estranei alla domanda di pagamento dell'appellante. Infatti il contratto stipulato tra le parti ed il relativo allegato distinguevano chiaramente l'attività stragiudiziale (euro 15.000) e l'attività di mediazione (euro
15.000) con incrementi per entrambe le ipotesi in caso di accordo.
Del resto non a caso anche la tariffa professionale prevede distinte tabelle con riferimento a compensi pagina 6 di 14 stragiudiziali (tabella 25) e compensi relativi alla mediazione (tabella 25 bis).
Essa appellante aveva svolto attività stragiudiziale sia in favore di che nei confronti della CP_1
moglie fin dal febbraio del 2020 e solo in un secondo momento, nel maggio del Controparte_6
2021, era stata avviata la mediazione. L'autonomia dei due incarichi professionali, quello relativo all'attività stragiudiziale e quello relativo alla mediazione, derivavano non solo dalla distinzione temporale, ma anche della previsione di due autonome clausole contrattuali e dalla circostanza che l'attività era stata svolta nei confronti di soggetti diversi, vale a dire e la moglie CP_1
quanto all'attività stragiudiziale, ed del solo quanto all'attività di Controparte_6 CP_1
mediazione. Dalle prove documentali risultava che l'appellante aveva svolto varie attività stragiudiziali in favore di e della moglie ed in particolare l'intervento presso il legale delle controparti CP_1
per porre nel nulla o revocare una scrittura privata all'epoca sottoscritta, l'assistenza finalizzata alla ricostruzione del compendio ereditario anche con riferimento alle donazioni fatte dalla madre deceduta all'appellato comprensiva della ricostruzione dei rapporti tenuti con la Cassa Rurale, l'elaborazione di una perizia di stima, la ricostruzione del patrimonio immobiliare e la sua valutazione, l'esame della documentazione raccolta e pareri verbali in relazione alle conseguenti azioni esperibili, un parere urgente per un'azione cautelare relativa ad un immobile ed ad un terreno donato a e poi alla CP_3
figlia che stava per essere venduto, pareri circa validità del testamento di CP_5 [...]
e delle donazioni ricevute da azioni esperibili in relazione al terreno ricevuto in Per_2 CP_3
eredità da dal padre , pareri verbali in ordine la proponibilità di azioni penali per CP_1 Per_2
violazione di domicilio, appropriazione indebita, falsità testamentaria, circonvenzione di incapace,
molestie telefoniche ed altre intimazioni e diffide varie, assistenza nell'attività di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità ed ottenimento del certificato ereditario. Per l'espletamento di tali attività stragiudiziali si erano succeduti innumerevoli incontri e sessioni telefoniche ben prima e comunque in concomitanza e dopo la mediazione. La correttezza di tale ricostruzione derivava anche pagina 7 di 14 dalle indicazioni contenute nelle fatture che erano state pagate dall'appellato, che indicavano “pareri diversi richiesti con urgenza, pratiche stragiudiziali, consulenza stragiudiziale, acconto cause Pt_3
e solo con riferimento alla fattura emessa in data 29/6/21 per euro 5000 era indicata la dizione
[...]
“prima conto mediazione +2”; né i pagamenti avevano avuto imputazioni diverse da parte Parte_4
del debitore. Lamenta inoltre l'appellante che il giudice abbia violato l'articolo 2233 cc in quanto era andato oltre l'accordo intervenuto tra le parti, riducendo il compenso spettante ad essa appellante.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata valutazione delle emergenze processuali ai fini della condanna alle spese di lite e la violazione degli articoli 91 e 92 cpc. Sostiene
l'appellante che la soccombenza di controparte era grandemente superiore e che quindi nessuna compensazione poteva essere disposta e comunque, se disposta, doveva riguardare una misura minima,
al massimo la misura di un terzo, in considerazione del fatto che il tribunale aveva accolto la deduzione circa l'illegittimità del rito prescelto per l'opposizione, respinto la deduzione della controparte circa la mancanza dei presupposti di legge per l'adozione del decreto ingiuntivo opposto, accolto la tesi dell'appellante circa l'inesistenza del patto quotalizio, accolto la tesi difensiva secondo cui era dovuto il compenso previsto anche per il caso di coinvolgimento nella mediazione di CP_7 CP_4
aveva rigettato l'eccezione di nullità del contratto per eccessiva onerosità. Inoltre il Tribunale non aveva valutato la condotta processuale di che aveva avanzato istanze istruttorie ai sensi CP_1
degli artt. 210 e 213 c.p.c. per acquisire documentazione già prodotta dallo stesso in giudizio ed aveva avanzato istanze istruttorie di contenuto generico ed esplorativo. Il giudice aveva infine rigettato l'eccezione di assenza di conferimento di incarico nella materia stragiudiziale.
Da parte sua sostiene che correttamente il tribunale abbia dedotto tutti gli acconti da lui CP_1
versati dalla somma richiesta dall'avvocato in quanto il contratto riguardava anche le Pt_1
prestazioni professionali rese anteriormente alla data da sotto sottoscrizione, sostenendo che tutte le attività stragiudiziali esposte dalla controparte rientrano nelle prestazioni “naturali” da svolgere per la pagina 8 di 14 gestione di una lite ereditaria in sede di mediazione, mentre non vi era ragione per esaminare questioni nascenti dal decesso del padre , deceduto da oltre 20 anni. Inoltre nessuna prestazione era Per_2
stata mai svolta in favore della moglie che aveva sottoscritto l'incarico al solo fine di essere legittimata ad interloquire con l'avvocato, sostenendo che non vi era nessuna prova dello svolgimento dell'attività
stragiudiziale esposta da controparte.
Quanto al motivo di impugnazione riguardante la regolamentazione delle spese di lite, deduce l'appellato che l'Avv. si era disinteressato delle possibilità di giungere ad una soluzione Pt_1
binaria della vertenza, sicché era giustificata la decisione del tribunale di disporre la compensazione delle spese considerato comportamento pre-processuale dell'appellante e la mancata detrazione degli acconti percepiti.
Ciò premesso si ritiene fondato il primo motivo di impugnazione.
Dalla lettura del punto 4 della scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale sottoscritto la risulta che la determinazione del compenso per le prestazioni CP_1
professionali veniva quantificato consensualmente con riferimento a tre ipotesi (attività stragiudiziale,
attività giudiziale civile, attività giudiziale penale); le due ultime ipotesi non si sono verificate in quanto la controversia che era in sorta tra e la sorella venne definita in sede di CP_1
mediazione.
Con riferimento all'attività stragiudiziale veniva stabilita la corresponsione di euro 500,00, già
concordati e già corrisposti in favore dell'Avv. per la riunione svoltasi in data 11220, per i Pt_1
pareri corrisposti in tale occasione, per l'esame congiunto dei documenti anche in relazione alla successione morte del padre;
l'importo di euro 100 per oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari, per spese di trasporto, pernottamento ecc. documentate;
euro 35.000 per l'attività
stragiudiziale qualora il mandato fosse stato ultimato senza ricorso all'attività giudiziale nei confronti di euro 15.000 per attività stragiudiziale in gran parte già prestata fino alla sottoscrizione CP_3
pagina 9 di 14 dell'incarico scritto nei confronti di e dei terzi percettori di somme dal de cuius nel caso in CP_3
cui fosse necessario l'espletamento delle mediazione per l'eventuale azione in giudizio.
Veniva infine allegata una tabella corrispondente dei valori della tariffa forense con riferimento all'attività di mediazione e negoziazione assistita, esposti nei valori massimi, tabella firmata per accettazione dal cliente . CP_1
Alla luce di tali alla previsione dell'incarico professionale risulta evidente che fosse stato stabilito autonomo compenso con riguardo alle distinte ipotesi in cui fosse stata svolta esclusivamente attività
stragiudiziale (euro 35.000) e l'attività stragiudiziale avesse esaurito tutte le attività professionale;
all'ipotesi in cui l'attività stragiudiziale non avesse portato ad alcun accordo e fosse stato necessario l'espletamento della mediazione (euro 15.000,00); all'ipotesi in cui fosse stato necessario svolgere anche attività di mediazione (con compenso stabilito nell'importo di euro 10.368,00 oltre accessori).
Nel caso di specie risulta documentato che la controversia non venne definita in occasione dello svolgimento dell'attività stragiudiziale del professionista e che fu necessario introdurre il procedimento di mediazione.
Deve pertanto ritenersi dovuta in favore dell'appellante sia l'importo di euro 15.000 stabilito per l'ipotesi di svolgimento di attività stragiudiziale nell'ipotesi che fosse stato necessario attivare la mediazione, sia il compenso dovuto per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione.
Tale interpretazione del contratto è suffragata anche la condotta delle parti in quanto Parte_5
provveduto al pagamento delle parcelle che indicavano espressamente che la richiesta si riferiva all'attività stragiudiziale.
Infatti ha provveduto al pagamento delle seguenti parcelle senza effettuare diverse CP_1
imputazioni dei pagamenti rispetto alla dizione contenuta nelle parcelle medesime. In particolare la parcella numero 7 del 11.2.20 conteneva come dizione “compenso concordato per riunione 6/2/20 e pagina 10 di 14 pareri diversi richiesti con urgenza-acconto in pratiche stragiudiziali diverse Zeni Alma Fratelli
Tomasi” (complessivi euro 2000 compresi euro 500 menzionati nel contratto); la parcella n. 20 del
12.10.20 conteneva come dizione “acconto compenso concordato con consulenza stragiudiziale in pratiche diverse Zeni Alma Fratelli Tommasi” (complessivi euro 5000); la parcella numero 3 di data
22/2/21 conteneva la dizione “acconto compenso concordato consulenza stragiudiziale in pratiche diverse Zeni Alma Fratelli Tomasi” (complessivi euro 5000); la parcella numero 5 di data 6/5/21
conteneva la dizione “quarto acconto cause (importo complessivo euro 7.907,47). Parte_3
Pertanto le parcelle in esame indicavano tutte compensi richiesti con riferimento all'attività
stragiudiziale poste in essere al professionista e coerentemente rispetto alle parcelle già emesse la parcella numero 3/21 indicava che si trattava del quarto acconto con riferimento alla medesima attività.
Solo la parcella numero 8 del 29/6/21 indicava che la richiesta riguardava il primo acconto per la mediazione.
E' pure significativa la circostanza che la somma degli importi netti delle parcelle nn. 7/20, 20/20,
3/21, 5/21 (Euro 15.618,00) nella sostanza coincidesse con l'importo concordato per la prestazione di attività stragiudiziale nell'ipotesi che la stessa nonna si concludesse con la definizione della controversia (€ 15.000 oltre euro 500 per l'incontro dell'11.2.20 ed euro 100 di spese).
Il fatto che nell'incarico si facesse espresso riferimento alla circostanza che l'incarico era stato conferito al professionista con riferimento alla successione di per la sottrazione di beni CP_2
subiti con violazione del domicilio, con riferimento alla condotta dei nipoti, figli della sorella,
destinatari di ingenti somme già di proprietà della defunta madre, alla scrittura privata sottoscritta dal cliente in favore della sorella, a tutte le questioni riguardanti la successione della comune madre, e la precisazione, con riferimento alla determinazione del compenso per attività stragiudiziale, che la stessa in gran parte era stata prestata fino a momento di sottoscrizione dell'incarico, consentono di ritenere provato l' effettivo svolgimento di tale attività, compresa la elaborazione di pareri con riferimento al pagina 11 di 14 successore del padre, ai quali si fa pure riferimento nella descrizione dell'attività stragiudiziale nella colonna relativa alla determinazione del compenso pattuito con riferimento a tale attività.
Del resto la voluminosa documentazione prodotta dall'appellante dimostra i contatti epistolari sia con il proprio cliente, che con l'avvocato di controparte, con i tecnici incaricati di valutare la massa ereditaria, con istituti di credito, gli accessi in cancelleria con riferimento al procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed i connessi contatti con lo studio notarile.
Considerato che non sono stati impugnati i punti della sentenza del tribunale di Trento nella parte in cui è stato riconosciuto il maggior compenso per la conciliazione intervenuta con (Euro CP_3
15.000) ed i figli della stessa (euro10.000), il compenso maturato dalla professionista risultava correttamente determinato in euro 51.752,07, comprensivi degli accessori di legge (spese generali,
CNA, IVA), rispetto alle quale doveva essere detratto la conto di euro 5000, residuando un compenso di euro 47.752,07.
Pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.177/22 doveva essere rigettata.
In relazione alla soccombenza di sia con riguardo giudizio di primo grado che il CP_1
presente giudizio d'appello, lo stesso viene condannato rimborso in favore dell'Avv. delle Pt_1
spese di lite entrambi gradi di giudizio, liquidate quanta giudizio di primo grado con riferimento al valore della domanda originariamente svolta dal professionista, quanto al giudizio di secondo grado,
con riferimento alla differenza tra le somme già riconosciute con la sentenza di primo grado delle somme che vengono riconosciute in forza della presente sentenza.
Infatti (Cass. n. 30999/23) “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n.
140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa pagina 12 di 14 esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione”.
Le spese di lite vengono liquidate con riferimento ai parametri medi di cui al Regolamento n. 147/22,
ad eccezione delle spese relative alle fasi di trattazione che viene riconosciuta negli importi minimi,
essendosi la stessa limitata al deposito delle memorie ex art. 183 cpc e alle deduzioni di udienza quanto al presente giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 59/24 del tribunale di Trento rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.177/22, confermando nel resto l'impugnata CP_1
sentenza;
2) condanna al rimborso in favore dell'Avv. delle spese di lite di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione, €
2.905,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti e liquidate, quanto al presente giudizio di appello, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre euro 355,50 per spese esenti.
pagina 13 di 14 Cosi deciso in Trento, lì 17.6.25
Il Consigliere est.
(dott. Renata Fermanelli)
Il Presidente
(dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 28/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1
GLORIA elett. Dom VIA GALILEO GALILEI N. 27 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti AMBACH KARIN e CP_1 C.F._2
DEFLORIAN UMBERTO elett dom. presso il loro studio in Bolzano Largo Kolping 2 appellato
Avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.59/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 17.6.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in pagina 1 di 14 parziale riforma della Sentenza n. 59/2024 di data 17 gennaio 2024 del Tribunale di Trento, Giudice
Monocratico Benedetto Sieff, R.G. N. 675/2022:
NEL MERITO: per le ragioni dedotte in narrativa e preso atto della non accettazione del contraddittorio sulle questioni e sui documenti nuovi di cui alla comparsa di costituzione e risposta dell'appellato di data 9.7.2024, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento, D.I. n.
117/2022 del 25 febbraio 2022, sub. R.G. 241/22 ovvero, comunque, condannare al CP_1 pagamento all'Appellante della ulteriore somma di € 19.630,73 (oltre a accessori, tra cui spese generali), ossia dell'importo complessivo di € 46.752,07 [capitale (€ 10.368,00 + € 100,00 + 15.000,00
+ € 10.000,00) + accessori (€ 5.320,00 + € 1.631,53 + € 9.332.34) detratto il solo acconto di € 5.000,00 del 29 giugno 2021], ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a interessi di legge
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi di giudizio e per la procedura monitoria, negli importi già liquidati nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di data 23.2.2022, oltre imposte di registro e successive occorrende.
PARTE APPELLATA: contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nel merito: respingere l'appello come proposto dall'avv. , confermando l'impugnata sentenza n. 59/2024 pubblicata in data Parte_1
17/01/2024 nel procedimento già pendente dinanzi al Tribunale di Trento sub R.G. 675/2022, con condanna dell'appellante alla rifusione di compensi e spese, oltre spese generali, C.A.P. ed IVA del presente grado di giudizio;
in via istruttoria: occorrendo, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2) e 3 c.p.c. depositate in primo grado, con opposizione alle istanze istruttorie avverse.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd.
9.3.22 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 117/22 CP_1
emesso dal tribunale di Trento per l'importo di euro 46.752,07 su richiesta dell'Avv. Parte_1
quale corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore dell'opponente in un procedimento di mediazione.
In particolare esponeva l'opponente che nel febbraio 2020 si era rivolto all'Avv. per chiedere Pt_1
consulenza ed assistenza nella gestione della pratica ereditaria in morte della madre al CP_2
fine di risolvere la lite sorta con la sorella per lesione di legittima;
che in data 13/5/21 CP_3
pagina 2 di 14 l'Avv. aveva depositato istanza di mediazione nei confronti di e Pt_1 CP_3 CP_4
figli di che avevano ricevuto donazioni in denaro dalla nonna;
al quarto CP_5 CP_3
incontro di mediazione i due fratelli avevano raggiunto un accordo in forza del quale CP_1
riceveva dalla sorella il pagamento di euro € 140.000 oltre alla consegna di beni di valore affettivo;
che per l'espletamento dell'incarico l'Avv. aveva emesso cinque fatture per complessivi euro Pt_1
24.988,47, importo versato dall'opponente, che aveva provveduto anche al pagamento delle spese di mediazione;
che a definizione della attività di mediazione l'Avv. aveva inviato parcella a Pt_1
saldo per euro 57.188,75 con detrazione del solo acconto di euro 5.000,00 versato in data 26/6/21; che sulla base del contratto intercorso tra le parti non era chiaro quale fosse l'importo concreto applicabile ed era previsto un compenso aggiuntivo di euro 15.000 per l'eventuale accordo con la sorella ed euro €
5.000 in caso di accordo con ciascuno dei figli della stessa;
che la lite riguardava solo la sorella dell'opponente e non vedeva coinvolti gli altri nipoti sicché non era dovuto il maggior importo di euro
10.000 richiesto da controparte;
che il ricorso monitorio doveva ritenersi inammissibile posto che l'importo di cui al decreto ingiuntivo non era certo, liquido ed esigibile, era contrario a tariffa e la parcella non era corredata del parere dell'Ordine; che le pretese di controparte dovevano ritenersi eccessive con conseguente nullità del contratto di conferimento dell'incarico; che dovevano essere detratti tutti gli acconti percepiti e non solo l'importo di euro 5.000,00 in quanto l'Avv. non Pt_1
aveva ricevuto dell'opponente altri incarichi diversi da quelli riguardanti la mediazione con riguardo all'eredità della madre.
Chiedeva pertanto che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto fosse sospesa;
che il decreto ingiuntivo fosse revocato, accertando che nulla era dovuto in favore dell'Avv. . Pt_1
Quest' ultima si costituiva in giudizio, sostenendo che nel contratto intercorso con l'opponente erano previsti compensi anche per le attività prestata con riguardo alla posizione delle opponente rispetto ai nipoti e e che le loro posizioni e quelle della madre erano CP_4 CP_5 CP_3
pagina 3 di 14 oggettivamente e soggettivamente diverse;
che non era ravvisabile alcuna nullità del contratto intercorso tra le parti e che il compenso era stato validamente determinato tra le stesse, in quanto le tariffe professionali erano applicabili solo in mancanza di accordo con il cliente;
che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata proposta con ricorso anziché con atto di citazione con conseguente inammissibilità dello stesso;
che con la propria domanda monitoria aveva azionato in giudizio il compenso dovuto compenso per la sola attività di mediazione, oggetto di autonoma clausola contrattuale, e che a tale richiesta era estranea all'attività stragiudiziale pure da lei svolta ed alla quale si riferiva il compenso di euro 15.680 già versato da controparte.
Chiedeva pertanto che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile e/o improcedibile con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata che fosse CP_1
condannato al pagamento dell'importo di euro 46.752,07 oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese.
Con ordinanza dd. 11.8.22 il giudice rilevava che, trattandosi di compensi professionali di avvocato per attività non giudiziale, la controversia era sottratta all'applicazione dell'articolo 14 D.Lvo n.
150/11; che il ricorso ex artt. 14 D.Lvo n. 150/11 e 702 bis cpc era stato notificato da Parte_2
nel termine di 40 giorni sicché presentava tutti i requisiti di forma e di sostanza necessari al raggiungimento dello scopo;
che il procedimento doveva proseguire nelle forme ordinarie e conseguentemente disponeva la modifica del rito.
Con sentenza dd. 17.1.24 ex art. 281 sexies cpc , oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento
revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento in favore l'Avv. CP_1
dell'importo di euro 21.157,47 oltre accessori come per legge ed interessi legali dalla mora al Pt_1
saldo, compensando tra le parti le spese di lite.
Riteneva il tribunale infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione come già rilevato nell'ordinanza di data 11.8.22; che il contratto intercorso tra le parti non poteva ritenersi nullo in pagina 4 di 14 quanto l'eccessiva onerosità del compenso preteso dall'avvocato, per sproporzione rispetto al risultato conseguito, poteva comportare responsabilità disciplinare da parte di quest'ultimo e non era previsto alcun accordo che integrasse il cosiddetto patto di quota lite;
che la determinazione del compenso spettante all'avvocato era lasciata alla libertà negoziale tra le parti sicchè il giudice non disponeva di alcun potere di determinazione del compenso nemmeno raffrontando l'accordo con i parametri ministeriali che trovavano applicazione solo in caso di mancata determinazione dei corrispettivi;
che il credito della convenuta doveva essere quantificato nell'importo di euro 10.368 oltre a compenso aggiuntivo di euro 25.000 previsto dall'articolo 4.2 del contratto d'opera intellettuale intervenuto tra le parti, che prevedeva il pagamento dell'ulteriore somma di euro 15.000 per il caso di intervenuta transazione anche in sede di mediazione quanto all'attività contro e dell'ulteriore somma CP_3
pari ad euro 5000 dell'attività svolta nei confronti di ciascuno dei due figli di che in CP_3
particolare doveva ritenersi dovuto anche l'importo di euro 10.000, vale a dire € 5000 con riferimento alla posizione ciascuno dei due figli di posto che, secondo quanto risultava dal verbale di CP_3
conciliazione di data 7/12/21, a tale accordo avevano partecipato anche i suddetti figli;
che gli acconti già versati da dovevano essere detratti dal compenso complessivamente dovuto in quanto CP_1
il contratto riguardava anche l'opera prestata anteriormente alla sua conclusione tenuto conto del dato letterale dell'accordo, posto che nello stesso veniva esposto che aveva già conferito CP_1
incarico professionale dell'Avv. per la tutela di tutti propri interessi nei confronti della sorella Pt_1
con particolare riferimento a successione della mamma nonché nei CP_3 Persona_1
confronti dei nipoti e con il contratto in questione veniva formalizzato e confermato anche detto mandato all'Avv. ; che inoltre all'articolo 5 lettere a) e b) del contratto si dava conto degli Pt_1
importi già versati e fatturati in coincidenza con quanto risultante dalla parcella dell.11.2.2020; che conseguentemente doveva ritenersi infondata la tesi difensiva della professionista la quale, sul presupposto di avere svolto ulteriore attività stragiudiziale nel favore dell'opponente, aveva affermato pagina 5 di 14 la riferibilità degli acconti ad altri e diversi rapporti, tesi peraltro priva di riscontro probatorio. Pertanto
dal compenso netto di euro 40.788,20 inclusivo delle spese generali, il tribunale detraeva gli importi degli acconti già versati con conseguente determinazione del compenso dovuto in favore dell'opponente pari ad euro 21.157,47 oltre accessori di legge. Venivano riconosciuti esclusivamente gli interessi di legge, trattandosi di debito di valuta e, in considerazione della reciproca soccombenza, il
Tribunale compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza l'Avv. ha proposto appello articolando i motivi impugnazione Parte_1
di seguito esaminati.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.25 e decisa nella camera di consiglio del
17.6.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione l'Avv. lamenta l'errata valutazione del materiale Pt_1
probatorio, l'errata interpretazione del contratto, la violazione dell'articolo 115 c.p.c. e dell'articolo 20
DM 55/14, la violazione dell'articolo 1193 c.c. e dell'articolo 2233 c.c.. In particolare l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che gli importi versati in relazione alle fatture emesse in data 2/2/20 (complessivi euro 2000), 12/10/20 (complessivi euro 5000), 22/2/21
(complessivi euro 5000), 6/5/21(complessivi euro 7907,47) fossero riferiti all'attività di mediazione,
mentre al contrario tali compensi riguardavano ulteriori incarichi stragiudiziali estranei alla domanda di pagamento dell'appellante. Infatti il contratto stipulato tra le parti ed il relativo allegato distinguevano chiaramente l'attività stragiudiziale (euro 15.000) e l'attività di mediazione (euro
15.000) con incrementi per entrambe le ipotesi in caso di accordo.
Del resto non a caso anche la tariffa professionale prevede distinte tabelle con riferimento a compensi pagina 6 di 14 stragiudiziali (tabella 25) e compensi relativi alla mediazione (tabella 25 bis).
Essa appellante aveva svolto attività stragiudiziale sia in favore di che nei confronti della CP_1
moglie fin dal febbraio del 2020 e solo in un secondo momento, nel maggio del Controparte_6
2021, era stata avviata la mediazione. L'autonomia dei due incarichi professionali, quello relativo all'attività stragiudiziale e quello relativo alla mediazione, derivavano non solo dalla distinzione temporale, ma anche della previsione di due autonome clausole contrattuali e dalla circostanza che l'attività era stata svolta nei confronti di soggetti diversi, vale a dire e la moglie CP_1
quanto all'attività stragiudiziale, ed del solo quanto all'attività di Controparte_6 CP_1
mediazione. Dalle prove documentali risultava che l'appellante aveva svolto varie attività stragiudiziali in favore di e della moglie ed in particolare l'intervento presso il legale delle controparti CP_1
per porre nel nulla o revocare una scrittura privata all'epoca sottoscritta, l'assistenza finalizzata alla ricostruzione del compendio ereditario anche con riferimento alle donazioni fatte dalla madre deceduta all'appellato comprensiva della ricostruzione dei rapporti tenuti con la Cassa Rurale, l'elaborazione di una perizia di stima, la ricostruzione del patrimonio immobiliare e la sua valutazione, l'esame della documentazione raccolta e pareri verbali in relazione alle conseguenti azioni esperibili, un parere urgente per un'azione cautelare relativa ad un immobile ed ad un terreno donato a e poi alla CP_3
figlia che stava per essere venduto, pareri circa validità del testamento di CP_5 [...]
e delle donazioni ricevute da azioni esperibili in relazione al terreno ricevuto in Per_2 CP_3
eredità da dal padre , pareri verbali in ordine la proponibilità di azioni penali per CP_1 Per_2
violazione di domicilio, appropriazione indebita, falsità testamentaria, circonvenzione di incapace,
molestie telefoniche ed altre intimazioni e diffide varie, assistenza nell'attività di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità ed ottenimento del certificato ereditario. Per l'espletamento di tali attività stragiudiziali si erano succeduti innumerevoli incontri e sessioni telefoniche ben prima e comunque in concomitanza e dopo la mediazione. La correttezza di tale ricostruzione derivava anche pagina 7 di 14 dalle indicazioni contenute nelle fatture che erano state pagate dall'appellato, che indicavano “pareri diversi richiesti con urgenza, pratiche stragiudiziali, consulenza stragiudiziale, acconto cause Pt_3
e solo con riferimento alla fattura emessa in data 29/6/21 per euro 5000 era indicata la dizione
[...]
“prima conto mediazione +2”; né i pagamenti avevano avuto imputazioni diverse da parte Parte_4
del debitore. Lamenta inoltre l'appellante che il giudice abbia violato l'articolo 2233 cc in quanto era andato oltre l'accordo intervenuto tra le parti, riducendo il compenso spettante ad essa appellante.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata valutazione delle emergenze processuali ai fini della condanna alle spese di lite e la violazione degli articoli 91 e 92 cpc. Sostiene
l'appellante che la soccombenza di controparte era grandemente superiore e che quindi nessuna compensazione poteva essere disposta e comunque, se disposta, doveva riguardare una misura minima,
al massimo la misura di un terzo, in considerazione del fatto che il tribunale aveva accolto la deduzione circa l'illegittimità del rito prescelto per l'opposizione, respinto la deduzione della controparte circa la mancanza dei presupposti di legge per l'adozione del decreto ingiuntivo opposto, accolto la tesi dell'appellante circa l'inesistenza del patto quotalizio, accolto la tesi difensiva secondo cui era dovuto il compenso previsto anche per il caso di coinvolgimento nella mediazione di CP_7 CP_4
aveva rigettato l'eccezione di nullità del contratto per eccessiva onerosità. Inoltre il Tribunale non aveva valutato la condotta processuale di che aveva avanzato istanze istruttorie ai sensi CP_1
degli artt. 210 e 213 c.p.c. per acquisire documentazione già prodotta dallo stesso in giudizio ed aveva avanzato istanze istruttorie di contenuto generico ed esplorativo. Il giudice aveva infine rigettato l'eccezione di assenza di conferimento di incarico nella materia stragiudiziale.
Da parte sua sostiene che correttamente il tribunale abbia dedotto tutti gli acconti da lui CP_1
versati dalla somma richiesta dall'avvocato in quanto il contratto riguardava anche le Pt_1
prestazioni professionali rese anteriormente alla data da sotto sottoscrizione, sostenendo che tutte le attività stragiudiziali esposte dalla controparte rientrano nelle prestazioni “naturali” da svolgere per la pagina 8 di 14 gestione di una lite ereditaria in sede di mediazione, mentre non vi era ragione per esaminare questioni nascenti dal decesso del padre , deceduto da oltre 20 anni. Inoltre nessuna prestazione era Per_2
stata mai svolta in favore della moglie che aveva sottoscritto l'incarico al solo fine di essere legittimata ad interloquire con l'avvocato, sostenendo che non vi era nessuna prova dello svolgimento dell'attività
stragiudiziale esposta da controparte.
Quanto al motivo di impugnazione riguardante la regolamentazione delle spese di lite, deduce l'appellato che l'Avv. si era disinteressato delle possibilità di giungere ad una soluzione Pt_1
binaria della vertenza, sicché era giustificata la decisione del tribunale di disporre la compensazione delle spese considerato comportamento pre-processuale dell'appellante e la mancata detrazione degli acconti percepiti.
Ciò premesso si ritiene fondato il primo motivo di impugnazione.
Dalla lettura del punto 4 della scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale sottoscritto la risulta che la determinazione del compenso per le prestazioni CP_1
professionali veniva quantificato consensualmente con riferimento a tre ipotesi (attività stragiudiziale,
attività giudiziale civile, attività giudiziale penale); le due ultime ipotesi non si sono verificate in quanto la controversia che era in sorta tra e la sorella venne definita in sede di CP_1
mediazione.
Con riferimento all'attività stragiudiziale veniva stabilita la corresponsione di euro 500,00, già
concordati e già corrisposti in favore dell'Avv. per la riunione svoltasi in data 11220, per i Pt_1
pareri corrisposti in tale occasione, per l'esame congiunto dei documenti anche in relazione alla successione morte del padre;
l'importo di euro 100 per oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari, per spese di trasporto, pernottamento ecc. documentate;
euro 35.000 per l'attività
stragiudiziale qualora il mandato fosse stato ultimato senza ricorso all'attività giudiziale nei confronti di euro 15.000 per attività stragiudiziale in gran parte già prestata fino alla sottoscrizione CP_3
pagina 9 di 14 dell'incarico scritto nei confronti di e dei terzi percettori di somme dal de cuius nel caso in CP_3
cui fosse necessario l'espletamento delle mediazione per l'eventuale azione in giudizio.
Veniva infine allegata una tabella corrispondente dei valori della tariffa forense con riferimento all'attività di mediazione e negoziazione assistita, esposti nei valori massimi, tabella firmata per accettazione dal cliente . CP_1
Alla luce di tali alla previsione dell'incarico professionale risulta evidente che fosse stato stabilito autonomo compenso con riguardo alle distinte ipotesi in cui fosse stata svolta esclusivamente attività
stragiudiziale (euro 35.000) e l'attività stragiudiziale avesse esaurito tutte le attività professionale;
all'ipotesi in cui l'attività stragiudiziale non avesse portato ad alcun accordo e fosse stato necessario l'espletamento della mediazione (euro 15.000,00); all'ipotesi in cui fosse stato necessario svolgere anche attività di mediazione (con compenso stabilito nell'importo di euro 10.368,00 oltre accessori).
Nel caso di specie risulta documentato che la controversia non venne definita in occasione dello svolgimento dell'attività stragiudiziale del professionista e che fu necessario introdurre il procedimento di mediazione.
Deve pertanto ritenersi dovuta in favore dell'appellante sia l'importo di euro 15.000 stabilito per l'ipotesi di svolgimento di attività stragiudiziale nell'ipotesi che fosse stato necessario attivare la mediazione, sia il compenso dovuto per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione.
Tale interpretazione del contratto è suffragata anche la condotta delle parti in quanto Parte_5
provveduto al pagamento delle parcelle che indicavano espressamente che la richiesta si riferiva all'attività stragiudiziale.
Infatti ha provveduto al pagamento delle seguenti parcelle senza effettuare diverse CP_1
imputazioni dei pagamenti rispetto alla dizione contenuta nelle parcelle medesime. In particolare la parcella numero 7 del 11.2.20 conteneva come dizione “compenso concordato per riunione 6/2/20 e pagina 10 di 14 pareri diversi richiesti con urgenza-acconto in pratiche stragiudiziali diverse Zeni Alma Fratelli
Tomasi” (complessivi euro 2000 compresi euro 500 menzionati nel contratto); la parcella n. 20 del
12.10.20 conteneva come dizione “acconto compenso concordato con consulenza stragiudiziale in pratiche diverse Zeni Alma Fratelli Tommasi” (complessivi euro 5000); la parcella numero 3 di data
22/2/21 conteneva la dizione “acconto compenso concordato consulenza stragiudiziale in pratiche diverse Zeni Alma Fratelli Tomasi” (complessivi euro 5000); la parcella numero 5 di data 6/5/21
conteneva la dizione “quarto acconto cause (importo complessivo euro 7.907,47). Parte_3
Pertanto le parcelle in esame indicavano tutte compensi richiesti con riferimento all'attività
stragiudiziale poste in essere al professionista e coerentemente rispetto alle parcelle già emesse la parcella numero 3/21 indicava che si trattava del quarto acconto con riferimento alla medesima attività.
Solo la parcella numero 8 del 29/6/21 indicava che la richiesta riguardava il primo acconto per la mediazione.
E' pure significativa la circostanza che la somma degli importi netti delle parcelle nn. 7/20, 20/20,
3/21, 5/21 (Euro 15.618,00) nella sostanza coincidesse con l'importo concordato per la prestazione di attività stragiudiziale nell'ipotesi che la stessa nonna si concludesse con la definizione della controversia (€ 15.000 oltre euro 500 per l'incontro dell'11.2.20 ed euro 100 di spese).
Il fatto che nell'incarico si facesse espresso riferimento alla circostanza che l'incarico era stato conferito al professionista con riferimento alla successione di per la sottrazione di beni CP_2
subiti con violazione del domicilio, con riferimento alla condotta dei nipoti, figli della sorella,
destinatari di ingenti somme già di proprietà della defunta madre, alla scrittura privata sottoscritta dal cliente in favore della sorella, a tutte le questioni riguardanti la successione della comune madre, e la precisazione, con riferimento alla determinazione del compenso per attività stragiudiziale, che la stessa in gran parte era stata prestata fino a momento di sottoscrizione dell'incarico, consentono di ritenere provato l' effettivo svolgimento di tale attività, compresa la elaborazione di pareri con riferimento al pagina 11 di 14 successore del padre, ai quali si fa pure riferimento nella descrizione dell'attività stragiudiziale nella colonna relativa alla determinazione del compenso pattuito con riferimento a tale attività.
Del resto la voluminosa documentazione prodotta dall'appellante dimostra i contatti epistolari sia con il proprio cliente, che con l'avvocato di controparte, con i tecnici incaricati di valutare la massa ereditaria, con istituti di credito, gli accessi in cancelleria con riferimento al procedimento di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed i connessi contatti con lo studio notarile.
Considerato che non sono stati impugnati i punti della sentenza del tribunale di Trento nella parte in cui è stato riconosciuto il maggior compenso per la conciliazione intervenuta con (Euro CP_3
15.000) ed i figli della stessa (euro10.000), il compenso maturato dalla professionista risultava correttamente determinato in euro 51.752,07, comprensivi degli accessori di legge (spese generali,
CNA, IVA), rispetto alle quale doveva essere detratto la conto di euro 5000, residuando un compenso di euro 47.752,07.
Pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.177/22 doveva essere rigettata.
In relazione alla soccombenza di sia con riguardo giudizio di primo grado che il CP_1
presente giudizio d'appello, lo stesso viene condannato rimborso in favore dell'Avv. delle Pt_1
spese di lite entrambi gradi di giudizio, liquidate quanta giudizio di primo grado con riferimento al valore della domanda originariamente svolta dal professionista, quanto al giudizio di secondo grado,
con riferimento alla differenza tra le somme già riconosciute con la sentenza di primo grado delle somme che vengono riconosciute in forza della presente sentenza.
Infatti (Cass. n. 30999/23) “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n.
140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa pagina 12 di 14 esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione”.
Le spese di lite vengono liquidate con riferimento ai parametri medi di cui al Regolamento n. 147/22,
ad eccezione delle spese relative alle fasi di trattazione che viene riconosciuta negli importi minimi,
essendosi la stessa limitata al deposito delle memorie ex art. 183 cpc e alle deduzioni di udienza quanto al presente giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 59/24 del tribunale di Trento rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.177/22, confermando nel resto l'impugnata CP_1
sentenza;
2) condanna al rimborso in favore dell'Avv. delle spese di lite di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione, €
2.905,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti e liquidate, quanto al presente giudizio di appello, in € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre euro 355,50 per spese esenti.
pagina 13 di 14 Cosi deciso in Trento, lì 17.6.25
Il Consigliere est.
(dott. Renata Fermanelli)
Il Presidente
(dr.ssa Liliana Guzzo)
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