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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 663/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Varese, in composizione Collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
nel procedimento di Volontaria Giurisdizione iscritto al R.G. n.663/2025 in data 15/02/2025, assegnato a relatore con provvedimento 26/02/2024 scaricato in data odierna 04/03/2025, promosso da:
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che in data 15/02/2025 è stata iscritto a ruolo Volontaria Giurisdizione al numero
663/2025 la comunicazione datata 15.02.2025 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di indirizzata al “Ill.mo Signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA”; Pt_1
letto l'art. 31 del D.P.R. n. 396/2000 (“Art. 31 Dichiarazione tardiva 1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo.
In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.”);
pagina 1 di 2 ritenuto pertanto che, nelle fattispecie di cui al comma 1, la legge prevede la segnalazione dall'Ufficiale di Stato Civile al Procuratore della Repubblica, senza necessità di intervento del
Tribunale;
ritenuto ancora che, nelle fattispecie di cui al comma 2, la legge prevede l'informativa dell'Ufficiale di Stato Civile al Procuratore della Repubblica affinché la Procura possa attivarsi e promuovere l'eventuale necessario giudizio di rettificazione dell'atto di nascita, quindi parimenti senza intervento del Tribunale (salva l'espressa istanza della parte pubblica e cioè della Procura e non già direttamente dell'Ufficiale di Stato Civile);
considerato pertanto che nella fattispecie che la segnalazione pervenuta debba in realtà ritenersi rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Varese, territorialmente competente, e non già al Tribunale stesso, come peraltro già correttamente ed espressamente indicato nell'atto stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra
e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese per competenza, trattandosi di comunicazione ex lege a lui indirizzata, ex art. 31 D.P.R. n. 396/2000.
Manda la Cancelleria per l'archiviazione della presente pratica.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 04/03/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale, dovranno essere epurati i dati sensibili in esso contenuti, ex art. 52 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.
pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Varese, in composizione Collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
nel procedimento di Volontaria Giurisdizione iscritto al R.G. n.663/2025 in data 15/02/2025, assegnato a relatore con provvedimento 26/02/2024 scaricato in data odierna 04/03/2025, promosso da:
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che in data 15/02/2025 è stata iscritto a ruolo Volontaria Giurisdizione al numero
663/2025 la comunicazione datata 15.02.2025 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di indirizzata al “Ill.mo Signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA”; Pt_1
letto l'art. 31 del D.P.R. n. 396/2000 (“Art. 31 Dichiarazione tardiva 1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo.
In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.”);
pagina 1 di 2 ritenuto pertanto che, nelle fattispecie di cui al comma 1, la legge prevede la segnalazione dall'Ufficiale di Stato Civile al Procuratore della Repubblica, senza necessità di intervento del
Tribunale;
ritenuto ancora che, nelle fattispecie di cui al comma 2, la legge prevede l'informativa dell'Ufficiale di Stato Civile al Procuratore della Repubblica affinché la Procura possa attivarsi e promuovere l'eventuale necessario giudizio di rettificazione dell'atto di nascita, quindi parimenti senza intervento del Tribunale (salva l'espressa istanza della parte pubblica e cioè della Procura e non già direttamente dell'Ufficiale di Stato Civile);
considerato pertanto che nella fattispecie che la segnalazione pervenuta debba in realtà ritenersi rivolta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Varese, territorialmente competente, e non già al Tribunale stesso, come peraltro già correttamente ed espressamente indicato nell'atto stesso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra
e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DISPONE la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese per competenza, trattandosi di comunicazione ex lege a lui indirizzata, ex art. 31 D.P.R. n. 396/2000.
Manda la Cancelleria per l'archiviazione della presente pratica.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 04/03/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale, dovranno essere epurati i dati sensibili in esso contenuti, ex art. 52 D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.
pagina 2 di 2