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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DE NAVASQUEZ STEFANO elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. DE NAVASQUEZ STEFANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI ALBERTO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. DONATI ALBERTO
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da animali ex art. 2052 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 febbraio 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.1.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata la sua CP_1 responsabilità ex art. 2052 c.c. in relazione ai danni cagionati agli attori a seguito del sinistro stradale occorso in data 29.9.2020 e, per l'effetto, chiedendo che venisse condannata al risarcimento del danno in favore di pari ad euro 37.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché che Parte_1 venisse condannata al risarcimento danni in favore di pari ad euro 12.000,00 oltre interessi Parte_2 pagina 1 di 10 e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per la fase stragiudiziale di negoziazione assistita.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano che aveva subito un sinistro stradale in Parte_1 data 29.9.2020 ad ore 15.51 circa sulla strada provinciale via Lombardi, direzione Vicenza, presso il Comune di Montecchio Maggiore allorché in sella alla motocicletta Suzuki Burgman 400 di proprietà della figlia, veniva improvvisamente e violentemente colpito da un animale selvatico e Parte_2 così cadeva al suolo riportando danni fisici e materiali al veicolo ed all'attrezzatura indossata. L'attore perdeva i sensi e veniva soccorso dagli automobilisti di passaggio in attesa dei paramedici e della polizia stradale. Giunta quest'ultima in loco, veniva redatto verbale contenente le dichiarazioni dei testimoni oculari del sinistro e le fotografie. Veniva dato atto che il veicolo si trovava nella posizione assunta dopo l'urto con l'animale selvatico e che su entrambi i lati di via Lombardi non erano presenti segnali di pericolo attraversamento di animali selvatici. Non venivano riscontrate violazioni del Codice della Strada commesse dal motociclista. In ospedale, all'attore venivano accertate lesioni fisiche consistite in un trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali e contusioni escoriate diffuse. Le lesioni venivano periziate dal dott. che stimava una inabilità temporanea lavorativa per Persona_1
35 giorni, una invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 20 giorni ed al 25% per 15 giorni, oltre ad una sofferenza morale temporanea di grado elevato per 30 giorni e di grado medio nel rimanente periodo. Nel sinistro gli indumenti indossati e gli effetti personali dell'attore venivano danneggiati per un valore di euro 1.000,00 circa, con riferimento al giubbotto da jeans, golf e t-shirt, casco e occhiali da sole. La moto veniva trasportata presso una carrozzeria di fiducia di cui veniva prodotta la fattura del soccorso stradale ed il preventivo di spesa per le riparazioni. I tentativi stragiudiziali di componimento bonario intrapresi con non sortivano esito CP_1 positivo, posto che l'ente declinava ogni responsabilità a proprio carico poiché nel tratto di strada in questione mancava il segnale di pericolo attraversamento animali, nonché mancavano strumenti idonei ad impedire il sinistro ai sensi dell'art. 3 co. 4 Allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 1443 del 12.9.2017. Gli attori invece invocavano la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c. in quanto disposizione applicabile anche alla fauna selvatica, che doveva ritenersi affidata alle regioni in forza della legge n. 157/1992. Conseguentemente, alla parte danneggiata spettava unicamente la prova del nesso causale tra il danno e l'evento, nesso causale sussistente nella fattispecie concreta tenuto conto del verbale di rilievi della polizia stradale. Sulla incombeva CP_1 invero la prova del caso fortuito, al fine di recidere il predetto nesso causale, caso fortuito non sussistente in concreto. Sotto il profilo del quantum debeatur, gli attori avanzavano la pretesa risarcitoria in forza della perizia medico legale del dott. , al netto dello scorporo per la patologia preesistente, quanto alla Persona_1 richiesta di euro 37.000,00 complessivi in favore di (danno biologico, danno Parte_1 morale, danno derivante dal fatto di non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa di carico e carico pelli, spese mediche, danni agli indumenti ed effetti personali, rimborso spese perizia medico legale); ed in forza del preventivo spese per la riparazione della motocicletta e delle fotografie, quanto alla richiesta di euro 12.000,00 complessivi in favore della proprietaria del motociclo Parte_2
(riparazione motociclo, costo recupero mezzo, imposta da bollo, costo ricovero mezzo).
pagina 2 di 10 Con comparsa di risposta depositata in data 13.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo di mandare respinte tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate, in via di subordine, chiedendo di riconoscersi in capo a parte attrice un concorso causale rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 2054 co. 2 c.c..
In fatto ed in diritto, la convenuta deduceva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità presunta dell'ente territoriale regionale ai sensi dell'art. 2052 c.c. per i fatti di causa, posto che la fauna selvatica non poteva ritenersi suscitare alcun obbligo o dovere di custodia o controllo in capo all'ente, non essendo ciò possibile per via dell'intrinseco carattere selvatico degli animali in questione, in stato di libertà. In effetti, la fauna selvatica non poteva seguire lo stesso regime di responsabilità civile valevole per gli animali domestici. Sicché la responsabilità andava ricondotta a quella da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con la conseguenza che incombeva sull'attore danneggiato la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi inclusa la condotta colposa ascrivibile al soggetto preposto alla cattura ed alla custodia degli animali, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico l'apporre recinzioni su tutte le strade ed effettuare la segnalazione pure generalizzata dei perimetri boschivi, come da costante giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto. Occorreva poi dare rilevanza alla concreta inesigibilità di un comportamento differente da parte dell'ente pubblico, con riferimento alla manutenzione del bene ed all'adozione di misure di protezione degli utenti. La convenuta contestava poi la dinamica del sinistro, rilevando l'assenza di prova dell'animale sul luogo dello stesso, nonché l'assenza di prova che la causa esclusiva ne sia stata l'animale; ad ogni modo, il motociclista danneggiato avrebbe dovuto provare ex art. 2054 co. 2 c.c. di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ciò che non era accaduto. Deduceva, in particolare, che il sinistro, asseritamente legato all'attraversamento dell'animale selvatico, non si sarebbe verificato se il motociclista avesse tenuto una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi (art. 141 Codice della Strada). Evidenziava poi che fino all'1.10.2019 alle Province erano affidate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica, nonché la relativa vigilanza, sicché i piani venatori venivano dalle stesse predisposte e poi fatti propri anche dalla , che CP_1 dunque doveva ritenersi esente da responsabilità. Il sinistro si era dunque verificato per evento imprevedibile, integrante gli estremi del caso fortuito. In relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, la convenuta ne contestava la sussistenza, debenza e quantificazione, per difetto di prova.
* * *
La domanda di risarcimento del danno va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sull'an debeatur.
Va anzitutto confermata la corretta applicazione della responsabilità extracontrattuale da colpa presunta di cui all'art. 2052 c.c. al caso di specie.
pagina 3 di 10 In effetti, pur dovendosi rilevare che in un primo momento la giurisprudenza di legittimità aveva ricondotto le ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 28/03/2006, n. 7080 (rv. 588414); Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n. 24895 (rv. 585723); Cass. civ., Sez. III, 24/06/2003, n. 10008; Cass. civ., Sez. III, 15/03/1996, n. 2192), va dato atto dell'intervenuto recente mutamento di orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione nel senso di ritenere la casistica in questione sussumibile nella differente ipotesi responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 07/01/2025, n. 197; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/04/2024) 21/06/2024, n. 17253; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 06/04/2022, n. 11209; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15/09/2020, n. 19101; Cass. civ., Sez. III, 20/04/2020, n. 7969). La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica rientra nell'ambito della fattispecie della responsabilità per i danni cagionati da animali di cui all'art. 2052 c.c. perché essa si fonda, contrariamente da quanto prospettato ed inteso da parte convenuta in corso di causa, sul criterio della proprietà dell'animale ovvero della sua utilizzazione, e non su quello relativo al dovere di provvedere alla sua custodia. Tra l'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Non solo. Ai sensi dell'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato provare che l'evento lesivo è in nesso causale con il comportamento dell'animale mentre grava sul danneggiante la prova dell'esistenza del caso fortuito, intesa come condotta dell'animale del tutto imprevedibile ed al di fuori della propria sfera di controllo. Nello specifico caso del sinistro stradale, poi, il danneggiato ha l'onere di provare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli abbia fatto tutto il possibile al fine di scongiurare l'impatto (art. 2054 co. 1 c.c.), che è invece unicamente riconducibile al comportamento imprevedibile dell'animale; la condotta del danneggiato è da apprezzare ancor più rigorosamente nel qual caso sia segnalata su strada la presenza di animali selvatici oppure la stessa sia reputata possibile (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 07/04/2022) 08/06/2022, n. 18454, in parte motiva si legge: “…deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema"; "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari
- da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio CP_1 promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"; pagina 4 di 10 "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è CP_1 posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi"; con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 12/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. CP_1
2052 c.c., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perchè se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poichè al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poichè, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
pagina 5 di 10 applicando tali principi alla fattispecie esaminata, si rileva che il Tribunale discostandosi dall'indirizzo appena richiamato, ha rigettato la domanda risarcitoria, attribuendo rilievo alla mancata prova della condotta omissiva della causalmente rilevante rispetto al danno Parte_3 lamentato, proprio perchè, applicando un orientamento all'epoca della decisione dominante, ma che questa Corte per le ragioni esposte ha deciso di superare, ha fatto leva sull'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2052 c.c.; 6) il motivo merita, pertanto, accoglimento;
”).
Tutto ciò premesso, va chiarito che con riferimento al caso di specie la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta in giudizio dagli attori spetta effettivamente a , in CP_1 via esclusiva, in quanto soggetto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, come dimostra la documentazione prodotta agli atti, relativamente alle disposizioni impartite dalla alle province per la stagione venatoria CP_1
2016-2017 sui piani di abbattimento e caccia di ungulati ( , , , e Pt_4 Parte_5 Per_2 Per_3
ed all'autorizzazione della ai piani di abbattimento dei caprioli in caccia Per_4 CP_1 nella zona faunistica delle Alpi di Treviso per la stagione 2020-2021 ed il piano faunistico venatorio regionale per il 2019-2024 (cfr. docc. 2 e 3 convenuta).
Quanto alla configurabilità della responsabilità di per i danni cagionati agli attori in CP_1 occasione del sinistro stradale del 29.9.2020, va precisato quanto in appresso. Anzitutto, va condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come prospettata da parte attrice, nel senso che l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito di accertare e ritenere provato, da un lato, che è rovinato a terra sul sedime stradale a causa Parte_1 dell'improvviso attraversamento di un CA da una parte all'altra della strada, dall'altro lato, che il conducente della motocicletta odierno attore, data la condotta repentina ed imprevedibile dell'animale, non avrebbe potuto porre in essere concretamente alcuna manovra di emergenza o di messa in sicurezza per se stesso e per la restante circolazione stradale al fine di scongiurare l'evento dannoso. Sul punto, vanno in effetti richiamate le dichiarazioni del testimone oculare del sinistro
[...]
, che stava procedendo a bordo della sua auto al seguito della motocicletta guidata Tes_1 dall'attore, il quale ha evidenziato che durante la marcia, all'improvviso, quest'ultimo è stato colpito da un animale selvatico del tipo CA, di rilevante stazza, che ha attraversato la strada da sinistra a destra per poi dileguarsi nei campi (cfr. verbale d'udienza dell'11.4.2023). La dinamica del sinistro così descritta è corroborata anche dal verbale redatto dalla polizia stradale intervenuta in prossimità dell'evento, contenente, tra l'altro, le dichiarazioni di Testimone_2 conducente dell'autovettura successiva a quella condotta dal testimone , la quale Testimone_1 ha confermato di aver visto un CA allontanarsi nel campo di mais collocato alla destra della strada percorsa, pur evidenziando di non aver osservato il suo impatto con il motociclista perché la visuale era coperta dalla macchina precedente. Ha tuttavia aggiunto di aver prestato personalmente i primi soccorsi all'attore, dopo l'evento dannoso, così comunque confermando la prospettata dinamica del sinistro, riconducibile all'attraversamento di un animale selvatico (cfr. docc. 3 e 4 attori).
pagina 6 di 10 Il verbale degli agenti intervenuti contiene anche i rilievi effettuati in loco tra i quali v'è evidenza della collocazione del motociclo su strada, rinvenuto nella stessa posizione in cui è avvenuto l'impatto, e v'è evidenza dell'assenza di segnalazione di pericolo per attraversamento di animali selvatici. Alla luce di tutto quanto precede, va allora confermata la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in capo a in relazione ai fatti di causa, tenuto conto che l'istruttoria espletata CP_1 ha consentito di appurare che l'incidente si è verificato esclusivamente a causa dell'attraversamento improvviso, non prevedibile, da sinistra a destra della strada rispetto al senso di percorrenza, di un CA selvatico , che rientra tra le specie pacificamente individuate dalla legge Controparte_2
n. 157/1992 (cfr. art. 18 co. 1 lett. c) legge n. 157/1992), il quale ha centrato lateralmente il motociclista in transito su via Lombardi, senza che quest'ultimo potesse in concreto fare alcunché al fine di scongiurare la collisione, in considerazione del comportamento tenuto specificatamente dall'animale di rilevante taglia che l'ha investito e colpito, tenuto conto che, in effetti, nessuna segnalazione di pericolo attraversamento animali era presente, con la conseguenza che nemmeno può rimproverarsi all'attore di non aver tenuto un comportamento bastevolmente prudente o cauto, non essendo stata prospettata all'utenza della strada alcuna pericolosità in tal senso e tale da suggerire di tenere una condotta differente e più prudente di quella tenuta da La presunzione Parte_1 di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. è dunque da ritenersi ampiamente superata favorevolmente all'attore.
Nemmeno risulta provato in giudizio il caso fortuito da parte di al fine di andare esente CP_1 da responsabilità. In effetti, la convenuta non ha dimostrato che il comportamento repentino e imprevedibile dell'animale non fosse evitabile per il tramite dell'adozione di più adeguate e diligenti misure di contenimento della specie selvatica e così conseguentemente di messa in sicurezza del sedime stradale percorso nel caso di specie dall'attore, dovendosi ritenere che, data la presenza di fitta vegetazione mista a coltivazione su entrambi i lati della strada teatro del sinistro (cfr. doc. 4 attori), fosse ragionevole adottare o programmare specifiche misure di contenimento di animali selvatici, al fine di mantenere lontana la fauna, specifiche misure e programmi di contenimento di non s'è data evidenza.
Sussiste dunque la responsabilità di ai sensi dell'art. 2052 c.c. in relazione ai danni CP_1 cagionati dal CA nel sinistro per cui è causa.
2. Sul quantum debeatur.
Gli attori lamentano di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'occorso: in particolare, chiede il risarcimento per il danno biologico, morale e materiale Parte_1
(quest'ultimo, relativo agli indumenti indossati e danneggiati per causa unicamente riferibile al sinistro), mentre chiede il risarcimento per il danno materiale relativo alla motocicletta Parte_2 danneggiata, siccome di sua proprietà, e costi accessori.
Quanto alla pretesa risarcitoria di conducente della motocicletta, va precisato Parte_1 che la quantificazione del risarcimento del danno va determinata sulla scorta della perizia medica del consulente tecnico d'ufficio dott. , che ha raggiunto conclusioni per il tramite Persona_5
pagina 7 di 10 di un accertamento ed un ragionamento scientifico privo di vizi logici, sicché questo Giudice intende darvi pieno recepimento.
L'ausiliario ha accertato che le lesioni fisiche patite dall'attore a seguito dell'occorso sono sintetizzabili in “un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro con ferita lacero contusa guarita per seconda intenzione”, precisando che la pregressa patologia del diabete di cui è affetto il paziente ne ha complessivamente rallentato la guarigione e prolungato la malattia (cfr. relazione dott. , p. Per_5
7). L'inabilità lavorativa temporanea è stata quantificata nella misura pari a 30 giorni (parziale e totale) mentre il danno biologico temporaneo è stato stimato al 75% per 30 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per altri 15 giorni. Il danno biologico permanente è stato stimato nel 5% ed il grado di sofferenza che ha accompagnato il paziente è stato medio durante la malattia e lieve in fase di postumi permanenti. Non è stata accertata la presenza di un danno da cenestesi lavorativa, ovverossia maggior affaticamento od usura nell'attendere alle ordinarie mansioni lavorative attribuite, sicché nulla va riconosciuto in relazione alla lamentata maggiore difficoltà di eseguire operazioni di carico e scarico merci da parte dell'attore. Le spese mediche sono state ritenute congrue fino ad euro 200,55, esclusa la spesa della perizia medico legale di parte stragiudiziale (cfr. relazione dott. , p. 8 e ss). Per_5
Il calcolo è dunque il seguente, tenuto conto dell'età del danneggiato (nato il [...]) al momento del sinistro (età di anni 64 al 29.9.2020), in applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024, per una lesione permanente del 5%: danno biologico permanente al 5%: euro 7.456,00; danno biologico temporaneo: euro 3.881,25. In totale, il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 11.337,25, già considerata la sofferenza patita quale conseguenza delle lesioni come accertata dall'ausiliario, in assenza di prova di un patimento di qualsivoglia entità superiore e più grave a titolo di danno morale. Tale importo va prima devalutato al tempo del sinistro del 29.9.2020 (si ottiene euro 9.535,11), poi va rivalutato con interessi anno per anno come da calcolo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza. Si ottiene la somma di euro 12.409,19.
Quanto alle spese mediche, il dott. ne ha accertato la congruità nei limiti di euro 200,55, Per_5 importo che va poi rivalutato anno per anno come già indicato fino alla data della sentenza dal tempo intermedio degli esborsi effettuati (15.11.2022). Si ottiene la somma di euro 223,44.
Va infine chiarito, che l'attore chiede il ristoro anche del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento degli indumenti indossati per un valore complessivo di euro 1.000,00, tra cui la giacca marchio Dainese del valore di euro 490,00 ed il casco del valore di euro 130,00. Sul punto, va evidenziato che le testimonianze assunte hanno in effetti chiarito che gli indumenti indossati dall'attore al momento del sinistro (cfr. doc. 9 attori), in particolare la giacca di marca Dainese, sono stati tagliati dai soccorsi intervenuti nell'immediatezza dei fatti (cfr. testimonianza di
, verbale d'udienza dell'11.4.2023). Ciò posto, occorre dunque fare riferimento Testimone_1 alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. che ha provveduto all'accertamento e stima Persona_6 dei danni patrimoniali lamentati in questione contenuti nella relazione depositata in giudizio cui si pagina 8 di 10 intende dare pieno recepimento in quanto esaustiva e dettagliata. Per ciò che riguarda la pretesa risarcitoria avanzata da l'ausiliario, in ragione della vetustà di casco e giacca, ha Parte_1 ritenuto quantificabile il danno in complessivi euro 310,00 Iva inclusa (cfr. relazione ing. p. Per_6
10).
In conclusione, vanta un diritto al risarcimento del danno pari complessivamente Parte_1 ad euro 12.942,63 (euro 12.409,19 + euro 223,44 + euro 310,00). A cui dovranno aggiungersi le spese sostenute per la consulenza tecnica medico legale stragiudiziale di euro 549,00 (cfr. doc. 20 attori). In totale euro 13.491,63.
Va poi esaminata la pretesa risarcitoria vantata in giudizio da a titolo di ristoro del danno Parte_2 patrimoniale patito a seguito dell'occorso relativamente al danneggiamento del proprio motociclo (cfr. doc. 4 attori), nel frangente condotto dal padre nonché relativamente ai costi per Parte_1 la sua riparazione, per il recupero del mezzo, l'imposta da bollo per il periodo di mancato utilizzo del mezzo ed il costo di ricovero del motociclo.
Va fatto ancora una volta richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. che ha Per_6 provveduto a stimare il danno materiale asseritamente patito in questione, concludendo tuttavia nel senso della impossibilità di provvedere ad una riparazione in economia del motociclo (cfr. relazione ing. p. 5 e ss.), rispetto al quale ha così stimato un danno pari al valore del veicolo ante Per_6 sinistro di euro 4.700,00 Iva inclusa, che dunque va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno all'attrice come da domanda in atto di citazione (ove ella richiede il ristoro del danno per la riparazione del mezzo, ma non quello per la sua demolizione). Quanto alle altre voci di danno di cui è chiesto ristoro, l'ausiliario ha accertato e stimato correttamente il costo per il recupero del mezzo pari ad euro 122,00 Iva inclusa (cfr. doc. 10 attori), escludendo però il costo lamentato per il ricovero del mezzo, dando atto che è stato possibile visionare solo il telaio del medesimo, con ciò escludendo qualsivoglia costo relativo alla sua custodia maturato nel tempo, comunque privo di giustificativo in giudizio. Con riferimento ai costi sostenuti a titolo di imposta da bollo per tutto il periodo in cui il motociclo non è stato utilizzabile, tenuto conto dell'accertamento svolto dall'ausiliario, che ha dato atto dell'effettivo esborso sostenuto dagli attori e della sua quantificazione, va riconosciuta parimenti all'attrice la somma di euro 134,55, somma equivalente ai pagamenti annuali intervenuti per il periodo post sinistro in cui il veicolo, date le condizioni di danneggiamento (cfr. doc. 4 attori), effettivamente è dato presumere non abbia circolato: ci si riferisce ai pagamenti di luglio 2021, luglio 2022 e luglio 2023 (cfr. relazione ing.
p. 9), cui corrisponde il danno patrimoniale da ristorare in questa sede da considerarsi Per_6 all'attualità.
In conclusione, vanta un diritto al risarcimento del danno pari complessivamente ad euro Parte_2
4.956,55 (euro 4.700,00 + euro 122,00 + euro 134,55).
3. Le spese processuali.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite. pagina 9 di 10 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza, dunque vanno poste a carico della convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, causa del valore pari al quantum risarcitorio accertato (in totale euro 18.448,18), importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u. (dott. e Per_5 ing. , oltre al rimborso delle spese di c.t.p. attoree (dott. di euro 976,00: cfr. all. C alla Per_6 Per_1 memoria di replica;
dott. di Anonymous Investigazioni e Perizie di euro 402,00: cfr. all. B Per_7 alla memoria di replica). Non risultano documentate infine le spese per la fase stragiudiziale di negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 651/2022, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCERTA la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. di per i danni cagionati da CP_1 animali selvatici in relazione al sinistro stradale occorso in data 29.9.2020.
2. CONDANNA al pagamento di euro 13.491,63 in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. CONDANNA al pagamento di euro 4.956,55 in favore di a titolo di CP_1 Parte_2 risarcimento del danno. Oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 Parte_1
che quantifica pari ad euro 5.077,00, oltre al 15% di spese generali, euro 545,00 per Parte_2 anticipazioni ed infine Iva e Cassa come per legge. 5. PONE definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (dott. , ing. e Per_5 Per_6 le spese di c.t.p. di euro 1.378,00 a carico di . CP_1
6. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 2 luglio 2025 Il Giudice Francesca Grassi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 651/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DE NAVASQUEZ STEFANO elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. DE NAVASQUEZ STEFANO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI ALBERTO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. DONATI ALBERTO
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità da animali ex art. 2052 c.c..
Conclusioni
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 febbraio 2025, celebratasi in modalità cartolare ai sensi di legge. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.1.2022, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata la sua CP_1 responsabilità ex art. 2052 c.c. in relazione ai danni cagionati agli attori a seguito del sinistro stradale occorso in data 29.9.2020 e, per l'effetto, chiedendo che venisse condannata al risarcimento del danno in favore di pari ad euro 37.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché che Parte_1 venisse condannata al risarcimento danni in favore di pari ad euro 12.000,00 oltre interessi Parte_2 pagina 1 di 10 e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di causa, anche per la fase stragiudiziale di negoziazione assistita.
In fatto ed in diritto, gli attori esponevano che aveva subito un sinistro stradale in Parte_1 data 29.9.2020 ad ore 15.51 circa sulla strada provinciale via Lombardi, direzione Vicenza, presso il Comune di Montecchio Maggiore allorché in sella alla motocicletta Suzuki Burgman 400 di proprietà della figlia, veniva improvvisamente e violentemente colpito da un animale selvatico e Parte_2 così cadeva al suolo riportando danni fisici e materiali al veicolo ed all'attrezzatura indossata. L'attore perdeva i sensi e veniva soccorso dagli automobilisti di passaggio in attesa dei paramedici e della polizia stradale. Giunta quest'ultima in loco, veniva redatto verbale contenente le dichiarazioni dei testimoni oculari del sinistro e le fotografie. Veniva dato atto che il veicolo si trovava nella posizione assunta dopo l'urto con l'animale selvatico e che su entrambi i lati di via Lombardi non erano presenti segnali di pericolo attraversamento di animali selvatici. Non venivano riscontrate violazioni del Codice della Strada commesse dal motociclista. In ospedale, all'attore venivano accertate lesioni fisiche consistite in un trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali e contusioni escoriate diffuse. Le lesioni venivano periziate dal dott. che stimava una inabilità temporanea lavorativa per Persona_1
35 giorni, una invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 20 giorni ed al 25% per 15 giorni, oltre ad una sofferenza morale temporanea di grado elevato per 30 giorni e di grado medio nel rimanente periodo. Nel sinistro gli indumenti indossati e gli effetti personali dell'attore venivano danneggiati per un valore di euro 1.000,00 circa, con riferimento al giubbotto da jeans, golf e t-shirt, casco e occhiali da sole. La moto veniva trasportata presso una carrozzeria di fiducia di cui veniva prodotta la fattura del soccorso stradale ed il preventivo di spesa per le riparazioni. I tentativi stragiudiziali di componimento bonario intrapresi con non sortivano esito CP_1 positivo, posto che l'ente declinava ogni responsabilità a proprio carico poiché nel tratto di strada in questione mancava il segnale di pericolo attraversamento animali, nonché mancavano strumenti idonei ad impedire il sinistro ai sensi dell'art. 3 co. 4 Allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 1443 del 12.9.2017. Gli attori invece invocavano la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c. in quanto disposizione applicabile anche alla fauna selvatica, che doveva ritenersi affidata alle regioni in forza della legge n. 157/1992. Conseguentemente, alla parte danneggiata spettava unicamente la prova del nesso causale tra il danno e l'evento, nesso causale sussistente nella fattispecie concreta tenuto conto del verbale di rilievi della polizia stradale. Sulla incombeva CP_1 invero la prova del caso fortuito, al fine di recidere il predetto nesso causale, caso fortuito non sussistente in concreto. Sotto il profilo del quantum debeatur, gli attori avanzavano la pretesa risarcitoria in forza della perizia medico legale del dott. , al netto dello scorporo per la patologia preesistente, quanto alla Persona_1 richiesta di euro 37.000,00 complessivi in favore di (danno biologico, danno Parte_1 morale, danno derivante dal fatto di non aver potuto svolgere la propria attività lavorativa di carico e carico pelli, spese mediche, danni agli indumenti ed effetti personali, rimborso spese perizia medico legale); ed in forza del preventivo spese per la riparazione della motocicletta e delle fotografie, quanto alla richiesta di euro 12.000,00 complessivi in favore della proprietaria del motociclo Parte_2
(riparazione motociclo, costo recupero mezzo, imposta da bollo, costo ricovero mezzo).
pagina 2 di 10 Con comparsa di risposta depositata in data 13.6.2022 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo di mandare respinte tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate, in via di subordine, chiedendo di riconoscersi in capo a parte attrice un concorso causale rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 2054 co. 2 c.c..
In fatto ed in diritto, la convenuta deduceva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità presunta dell'ente territoriale regionale ai sensi dell'art. 2052 c.c. per i fatti di causa, posto che la fauna selvatica non poteva ritenersi suscitare alcun obbligo o dovere di custodia o controllo in capo all'ente, non essendo ciò possibile per via dell'intrinseco carattere selvatico degli animali in questione, in stato di libertà. In effetti, la fauna selvatica non poteva seguire lo stesso regime di responsabilità civile valevole per gli animali domestici. Sicché la responsabilità andava ricondotta a quella da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con la conseguenza che incombeva sull'attore danneggiato la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ivi inclusa la condotta colposa ascrivibile al soggetto preposto alla cattura ed alla custodia degli animali, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico l'apporre recinzioni su tutte le strade ed effettuare la segnalazione pure generalizzata dei perimetri boschivi, come da costante giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto. Occorreva poi dare rilevanza alla concreta inesigibilità di un comportamento differente da parte dell'ente pubblico, con riferimento alla manutenzione del bene ed all'adozione di misure di protezione degli utenti. La convenuta contestava poi la dinamica del sinistro, rilevando l'assenza di prova dell'animale sul luogo dello stesso, nonché l'assenza di prova che la causa esclusiva ne sia stata l'animale; ad ogni modo, il motociclista danneggiato avrebbe dovuto provare ex art. 2054 co. 2 c.c. di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ciò che non era accaduto. Deduceva, in particolare, che il sinistro, asseritamente legato all'attraversamento dell'animale selvatico, non si sarebbe verificato se il motociclista avesse tenuto una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi (art. 141 Codice della Strada). Evidenziava poi che fino all'1.10.2019 alle Province erano affidate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica, nonché la relativa vigilanza, sicché i piani venatori venivano dalle stesse predisposte e poi fatti propri anche dalla , che CP_1 dunque doveva ritenersi esente da responsabilità. Il sinistro si era dunque verificato per evento imprevedibile, integrante gli estremi del caso fortuito. In relazione ai danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, la convenuta ne contestava la sussistenza, debenza e quantificazione, per difetto di prova.
* * *
La domanda di risarcimento del danno va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
1. Sull'an debeatur.
Va anzitutto confermata la corretta applicazione della responsabilità extracontrattuale da colpa presunta di cui all'art. 2052 c.c. al caso di specie.
pagina 3 di 10 In effetti, pur dovendosi rilevare che in un primo momento la giurisprudenza di legittimità aveva ricondotto le ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 28/03/2006, n. 7080 (rv. 588414); Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n. 24895 (rv. 585723); Cass. civ., Sez. III, 24/06/2003, n. 10008; Cass. civ., Sez. III, 15/03/1996, n. 2192), va dato atto dell'intervenuto recente mutamento di orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione nel senso di ritenere la casistica in questione sussumibile nella differente ipotesi responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/11/2024) 07/01/2025, n. 197; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/04/2024) 21/06/2024, n. 17253; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 06/04/2022, n. 11209; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15/09/2020, n. 19101; Cass. civ., Sez. III, 20/04/2020, n. 7969). La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha evidenziato che la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica rientra nell'ambito della fattispecie della responsabilità per i danni cagionati da animali di cui all'art. 2052 c.c. perché essa si fonda, contrariamente da quanto prospettato ed inteso da parte convenuta in corso di causa, sul criterio della proprietà dell'animale ovvero della sua utilizzazione, e non su quello relativo al dovere di provvedere alla sua custodia. Tra l'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Non solo. Ai sensi dell'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato provare che l'evento lesivo è in nesso causale con il comportamento dell'animale mentre grava sul danneggiante la prova dell'esistenza del caso fortuito, intesa come condotta dell'animale del tutto imprevedibile ed al di fuori della propria sfera di controllo. Nello specifico caso del sinistro stradale, poi, il danneggiato ha l'onere di provare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli abbia fatto tutto il possibile al fine di scongiurare l'impatto (art. 2054 co. 1 c.c.), che è invece unicamente riconducibile al comportamento imprevedibile dell'animale; la condotta del danneggiato è da apprezzare ancor più rigorosamente nel qual caso sia segnalata su strada la presenza di animali selvatici oppure la stessa sia reputata possibile (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., (data ud. 07/04/2022) 08/06/2022, n. 18454, in parte motiva si legge: “…deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema"; "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari
- da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio CP_1 promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"; pagina 4 di 10 "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è CP_1 posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi"; con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 12/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonchè di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la a dover essere considerata, ex art. CP_1
2052 c.c., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perchè se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poichè al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poichè, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno;
pagina 5 di 10 applicando tali principi alla fattispecie esaminata, si rileva che il Tribunale discostandosi dall'indirizzo appena richiamato, ha rigettato la domanda risarcitoria, attribuendo rilievo alla mancata prova della condotta omissiva della causalmente rilevante rispetto al danno Parte_3 lamentato, proprio perchè, applicando un orientamento all'epoca della decisione dominante, ma che questa Corte per le ragioni esposte ha deciso di superare, ha fatto leva sull'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2052 c.c.; 6) il motivo merita, pertanto, accoglimento;
”).
Tutto ciò premesso, va chiarito che con riferimento al caso di specie la legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria proposta in giudizio dagli attori spetta effettivamente a , in CP_1 via esclusiva, in quanto soggetto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, come dimostra la documentazione prodotta agli atti, relativamente alle disposizioni impartite dalla alle province per la stagione venatoria CP_1
2016-2017 sui piani di abbattimento e caccia di ungulati ( , , , e Pt_4 Parte_5 Per_2 Per_3
ed all'autorizzazione della ai piani di abbattimento dei caprioli in caccia Per_4 CP_1 nella zona faunistica delle Alpi di Treviso per la stagione 2020-2021 ed il piano faunistico venatorio regionale per il 2019-2024 (cfr. docc. 2 e 3 convenuta).
Quanto alla configurabilità della responsabilità di per i danni cagionati agli attori in CP_1 occasione del sinistro stradale del 29.9.2020, va precisato quanto in appresso. Anzitutto, va condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come prospettata da parte attrice, nel senso che l'istruttoria orale espletata in corso di causa ha consentito di accertare e ritenere provato, da un lato, che è rovinato a terra sul sedime stradale a causa Parte_1 dell'improvviso attraversamento di un CA da una parte all'altra della strada, dall'altro lato, che il conducente della motocicletta odierno attore, data la condotta repentina ed imprevedibile dell'animale, non avrebbe potuto porre in essere concretamente alcuna manovra di emergenza o di messa in sicurezza per se stesso e per la restante circolazione stradale al fine di scongiurare l'evento dannoso. Sul punto, vanno in effetti richiamate le dichiarazioni del testimone oculare del sinistro
[...]
, che stava procedendo a bordo della sua auto al seguito della motocicletta guidata Tes_1 dall'attore, il quale ha evidenziato che durante la marcia, all'improvviso, quest'ultimo è stato colpito da un animale selvatico del tipo CA, di rilevante stazza, che ha attraversato la strada da sinistra a destra per poi dileguarsi nei campi (cfr. verbale d'udienza dell'11.4.2023). La dinamica del sinistro così descritta è corroborata anche dal verbale redatto dalla polizia stradale intervenuta in prossimità dell'evento, contenente, tra l'altro, le dichiarazioni di Testimone_2 conducente dell'autovettura successiva a quella condotta dal testimone , la quale Testimone_1 ha confermato di aver visto un CA allontanarsi nel campo di mais collocato alla destra della strada percorsa, pur evidenziando di non aver osservato il suo impatto con il motociclista perché la visuale era coperta dalla macchina precedente. Ha tuttavia aggiunto di aver prestato personalmente i primi soccorsi all'attore, dopo l'evento dannoso, così comunque confermando la prospettata dinamica del sinistro, riconducibile all'attraversamento di un animale selvatico (cfr. docc. 3 e 4 attori).
pagina 6 di 10 Il verbale degli agenti intervenuti contiene anche i rilievi effettuati in loco tra i quali v'è evidenza della collocazione del motociclo su strada, rinvenuto nella stessa posizione in cui è avvenuto l'impatto, e v'è evidenza dell'assenza di segnalazione di pericolo per attraversamento di animali selvatici. Alla luce di tutto quanto precede, va allora confermata la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. in capo a in relazione ai fatti di causa, tenuto conto che l'istruttoria espletata CP_1 ha consentito di appurare che l'incidente si è verificato esclusivamente a causa dell'attraversamento improvviso, non prevedibile, da sinistra a destra della strada rispetto al senso di percorrenza, di un CA selvatico , che rientra tra le specie pacificamente individuate dalla legge Controparte_2
n. 157/1992 (cfr. art. 18 co. 1 lett. c) legge n. 157/1992), il quale ha centrato lateralmente il motociclista in transito su via Lombardi, senza che quest'ultimo potesse in concreto fare alcunché al fine di scongiurare la collisione, in considerazione del comportamento tenuto specificatamente dall'animale di rilevante taglia che l'ha investito e colpito, tenuto conto che, in effetti, nessuna segnalazione di pericolo attraversamento animali era presente, con la conseguenza che nemmeno può rimproverarsi all'attore di non aver tenuto un comportamento bastevolmente prudente o cauto, non essendo stata prospettata all'utenza della strada alcuna pericolosità in tal senso e tale da suggerire di tenere una condotta differente e più prudente di quella tenuta da La presunzione Parte_1 di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. è dunque da ritenersi ampiamente superata favorevolmente all'attore.
Nemmeno risulta provato in giudizio il caso fortuito da parte di al fine di andare esente CP_1 da responsabilità. In effetti, la convenuta non ha dimostrato che il comportamento repentino e imprevedibile dell'animale non fosse evitabile per il tramite dell'adozione di più adeguate e diligenti misure di contenimento della specie selvatica e così conseguentemente di messa in sicurezza del sedime stradale percorso nel caso di specie dall'attore, dovendosi ritenere che, data la presenza di fitta vegetazione mista a coltivazione su entrambi i lati della strada teatro del sinistro (cfr. doc. 4 attori), fosse ragionevole adottare o programmare specifiche misure di contenimento di animali selvatici, al fine di mantenere lontana la fauna, specifiche misure e programmi di contenimento di non s'è data evidenza.
Sussiste dunque la responsabilità di ai sensi dell'art. 2052 c.c. in relazione ai danni CP_1 cagionati dal CA nel sinistro per cui è causa.
2. Sul quantum debeatur.
Gli attori lamentano di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell'occorso: in particolare, chiede il risarcimento per il danno biologico, morale e materiale Parte_1
(quest'ultimo, relativo agli indumenti indossati e danneggiati per causa unicamente riferibile al sinistro), mentre chiede il risarcimento per il danno materiale relativo alla motocicletta Parte_2 danneggiata, siccome di sua proprietà, e costi accessori.
Quanto alla pretesa risarcitoria di conducente della motocicletta, va precisato Parte_1 che la quantificazione del risarcimento del danno va determinata sulla scorta della perizia medica del consulente tecnico d'ufficio dott. , che ha raggiunto conclusioni per il tramite Persona_5
pagina 7 di 10 di un accertamento ed un ragionamento scientifico privo di vizi logici, sicché questo Giudice intende darvi pieno recepimento.
L'ausiliario ha accertato che le lesioni fisiche patite dall'attore a seguito dell'occorso sono sintetizzabili in “un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro con ferita lacero contusa guarita per seconda intenzione”, precisando che la pregressa patologia del diabete di cui è affetto il paziente ne ha complessivamente rallentato la guarigione e prolungato la malattia (cfr. relazione dott. , p. Per_5
7). L'inabilità lavorativa temporanea è stata quantificata nella misura pari a 30 giorni (parziale e totale) mentre il danno biologico temporaneo è stato stimato al 75% per 30 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per altri 15 giorni. Il danno biologico permanente è stato stimato nel 5% ed il grado di sofferenza che ha accompagnato il paziente è stato medio durante la malattia e lieve in fase di postumi permanenti. Non è stata accertata la presenza di un danno da cenestesi lavorativa, ovverossia maggior affaticamento od usura nell'attendere alle ordinarie mansioni lavorative attribuite, sicché nulla va riconosciuto in relazione alla lamentata maggiore difficoltà di eseguire operazioni di carico e scarico merci da parte dell'attore. Le spese mediche sono state ritenute congrue fino ad euro 200,55, esclusa la spesa della perizia medico legale di parte stragiudiziale (cfr. relazione dott. , p. 8 e ss). Per_5
Il calcolo è dunque il seguente, tenuto conto dell'età del danneggiato (nato il [...]) al momento del sinistro (età di anni 64 al 29.9.2020), in applicazione delle Tabelle di Milano edizione 2024, per una lesione permanente del 5%: danno biologico permanente al 5%: euro 7.456,00; danno biologico temporaneo: euro 3.881,25. In totale, il danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 11.337,25, già considerata la sofferenza patita quale conseguenza delle lesioni come accertata dall'ausiliario, in assenza di prova di un patimento di qualsivoglia entità superiore e più grave a titolo di danno morale. Tale importo va prima devalutato al tempo del sinistro del 29.9.2020 (si ottiene euro 9.535,11), poi va rivalutato con interessi anno per anno come da calcolo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) fino alla data della sentenza. Si ottiene la somma di euro 12.409,19.
Quanto alle spese mediche, il dott. ne ha accertato la congruità nei limiti di euro 200,55, Per_5 importo che va poi rivalutato anno per anno come già indicato fino alla data della sentenza dal tempo intermedio degli esborsi effettuati (15.11.2022). Si ottiene la somma di euro 223,44.
Va infine chiarito, che l'attore chiede il ristoro anche del danno patrimoniale derivante dal danneggiamento degli indumenti indossati per un valore complessivo di euro 1.000,00, tra cui la giacca marchio Dainese del valore di euro 490,00 ed il casco del valore di euro 130,00. Sul punto, va evidenziato che le testimonianze assunte hanno in effetti chiarito che gli indumenti indossati dall'attore al momento del sinistro (cfr. doc. 9 attori), in particolare la giacca di marca Dainese, sono stati tagliati dai soccorsi intervenuti nell'immediatezza dei fatti (cfr. testimonianza di
, verbale d'udienza dell'11.4.2023). Ciò posto, occorre dunque fare riferimento Testimone_1 alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. che ha provveduto all'accertamento e stima Persona_6 dei danni patrimoniali lamentati in questione contenuti nella relazione depositata in giudizio cui si pagina 8 di 10 intende dare pieno recepimento in quanto esaustiva e dettagliata. Per ciò che riguarda la pretesa risarcitoria avanzata da l'ausiliario, in ragione della vetustà di casco e giacca, ha Parte_1 ritenuto quantificabile il danno in complessivi euro 310,00 Iva inclusa (cfr. relazione ing. p. Per_6
10).
In conclusione, vanta un diritto al risarcimento del danno pari complessivamente Parte_1 ad euro 12.942,63 (euro 12.409,19 + euro 223,44 + euro 310,00). A cui dovranno aggiungersi le spese sostenute per la consulenza tecnica medico legale stragiudiziale di euro 549,00 (cfr. doc. 20 attori). In totale euro 13.491,63.
Va poi esaminata la pretesa risarcitoria vantata in giudizio da a titolo di ristoro del danno Parte_2 patrimoniale patito a seguito dell'occorso relativamente al danneggiamento del proprio motociclo (cfr. doc. 4 attori), nel frangente condotto dal padre nonché relativamente ai costi per Parte_1 la sua riparazione, per il recupero del mezzo, l'imposta da bollo per il periodo di mancato utilizzo del mezzo ed il costo di ricovero del motociclo.
Va fatto ancora una volta richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. che ha Per_6 provveduto a stimare il danno materiale asseritamente patito in questione, concludendo tuttavia nel senso della impossibilità di provvedere ad una riparazione in economia del motociclo (cfr. relazione ing. p. 5 e ss.), rispetto al quale ha così stimato un danno pari al valore del veicolo ante Per_6 sinistro di euro 4.700,00 Iva inclusa, che dunque va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno all'attrice come da domanda in atto di citazione (ove ella richiede il ristoro del danno per la riparazione del mezzo, ma non quello per la sua demolizione). Quanto alle altre voci di danno di cui è chiesto ristoro, l'ausiliario ha accertato e stimato correttamente il costo per il recupero del mezzo pari ad euro 122,00 Iva inclusa (cfr. doc. 10 attori), escludendo però il costo lamentato per il ricovero del mezzo, dando atto che è stato possibile visionare solo il telaio del medesimo, con ciò escludendo qualsivoglia costo relativo alla sua custodia maturato nel tempo, comunque privo di giustificativo in giudizio. Con riferimento ai costi sostenuti a titolo di imposta da bollo per tutto il periodo in cui il motociclo non è stato utilizzabile, tenuto conto dell'accertamento svolto dall'ausiliario, che ha dato atto dell'effettivo esborso sostenuto dagli attori e della sua quantificazione, va riconosciuta parimenti all'attrice la somma di euro 134,55, somma equivalente ai pagamenti annuali intervenuti per il periodo post sinistro in cui il veicolo, date le condizioni di danneggiamento (cfr. doc. 4 attori), effettivamente è dato presumere non abbia circolato: ci si riferisce ai pagamenti di luglio 2021, luglio 2022 e luglio 2023 (cfr. relazione ing.
p. 9), cui corrisponde il danno patrimoniale da ristorare in questa sede da considerarsi Per_6 all'attualità.
In conclusione, vanta un diritto al risarcimento del danno pari complessivamente ad euro Parte_2
4.956,55 (euro 4.700,00 + euro 122,00 + euro 134,55).
3. Le spese processuali.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite. pagina 9 di 10 Le spese processuali seguono la regola della soccombenza, dunque vanno poste a carico della convenuta, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, causa del valore pari al quantum risarcitorio accertato (in totale euro 18.448,18), importi medi per tutte le fasi del giudizio non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese di c.t.u. (dott. e Per_5 ing. , oltre al rimborso delle spese di c.t.p. attoree (dott. di euro 976,00: cfr. all. C alla Per_6 Per_1 memoria di replica;
dott. di Anonymous Investigazioni e Perizie di euro 402,00: cfr. all. B Per_7 alla memoria di replica). Non risultano documentate infine le spese per la fase stragiudiziale di negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 651/2022, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. ACCERTA la responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c. di per i danni cagionati da CP_1 animali selvatici in relazione al sinistro stradale occorso in data 29.9.2020.
2. CONDANNA al pagamento di euro 13.491,63 in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno. Oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
3. CONDANNA al pagamento di euro 4.956,55 in favore di a titolo di CP_1 Parte_2 risarcimento del danno. Oltre interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 Parte_1
che quantifica pari ad euro 5.077,00, oltre al 15% di spese generali, euro 545,00 per Parte_2 anticipazioni ed infine Iva e Cassa come per legge. 5. PONE definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (dott. , ing. e Per_5 Per_6 le spese di c.t.p. di euro 1.378,00 a carico di . CP_1
6. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 2 luglio 2025 Il Giudice Francesca Grassi
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