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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21473/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. PIETRO POLLINI Parte_1 C.F._1
VALSERIATI
e
(c.f. ), con l'avv. EUGENIA ZANELLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) La casa coniugale, sita in Brescia, Trav XXIII, 3, “Quartiere la famiglia” rimane assegnata alla medesima con tutti gli arredi.
b) Il sig. verserà l'importo di €. 400,00, oltre ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento CP_1
della figlia entro il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_1
da protocollo del Tribunale di Brescia.
c) I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di assegno divorzile l'uno verso l'altro.
1 d) I coniugi hanno separatamente provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che essi godevano in comune o avevano in comproprietà; pertanto dichiarano di avere consensualmente ed equamente definito ogni altro rapporto patrimoniale nato dal vincolo coniugale, e si rilasciano reciproca quietanza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 02/10/2004 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Rezzato (atto n.13, parte I).
Con decreto n. 14562/2012 in data 28.06.2012 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della parte ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21473/2024
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. PIETRO POLLINI Parte_1 C.F._1
VALSERIATI
e
(c.f. ), con l'avv. EUGENIA ZANELLA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) La casa coniugale, sita in Brescia, Trav XXIII, 3, “Quartiere la famiglia” rimane assegnata alla medesima con tutti gli arredi.
b) Il sig. verserà l'importo di €. 400,00, oltre ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento CP_1
della figlia entro il giorno cinque di ogni mese;
oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_1
da protocollo del Tribunale di Brescia.
c) I coniugi dichiarano di non avanzare alcuna richiesta a titolo di assegno divorzile l'uno verso l'altro.
1 d) I coniugi hanno separatamente provveduto alla divisione e attribuzione singola di tutti i beni che essi godevano in comune o avevano in comproprietà; pertanto dichiarano di avere consensualmente ed equamente definito ogni altro rapporto patrimoniale nato dal vincolo coniugale, e si rilasciano reciproca quietanza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 02/10/2004 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Rezzato (atto n.13, parte I).
Con decreto n. 14562/2012 in data 28.06.2012 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della parte ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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