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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 382 /2024, promosso da: rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola D'Agostino e Silvia Di Gianni Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Matteoli Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Masi Parte_3
Lo.Com. srl rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Massagli
CREDITORI CP_1
Contro on sede legale in RUFINA alla VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22 Partita IVA Controparte_2
P.IVA_1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 la società ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n. 4262/2023 (cronol n. 2796/2023) - RG n. 8534/2023 emesso dal Giudice di Pace di Firenze di € 5.241,08 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento presso terzi eseguito. pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 27.12.2024 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3 nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n.
3346/2024 emesso dal Giudice di Pace di Firenze di € 11.980,00 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del precetto.
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 la società ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n. 2.777/2024 RG 6902/2024 emesso dal Tribunale di Firenze di € 28.194,54 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento presso terzi eseguito.
Con ricorso depositato in data 22.01.2025 Lo.Com. srl ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da assegni non pagati di € 1248,98 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del protrarsi dell'inadempimento.
I ricorsi sono confluiti tutti nell'unico procedimento aperto.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.382/2024 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 31.01.25 sono comparsi i creditori istanti ad eccezione della LO.COM srl ed hanno insistito nella richiesta di cui ai ricorsi, nonché l'impresa debitrice che si è rimessa alle valutazioni del Tribunale.
Il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_2
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “lavori edili in genere”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che i crediti degli istanti ammontano complessivamente a un importo superiore a € 30.000,00: a tali posta creditoria va aggiunto il credito verso l' per € 69.527,99, e verso l'INPS per € 65.678,08, nonché i crediti portati da: Controparte_3
d.i. 339/2024 del Tribunale di Firenze per € 8119,63, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567, oltre il 15 % per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a se dovute come per legge nei confronti di;
d.i. 1380/2024 del Tribunale di CP_4
Firenze per € 9.267,74, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali,
pagina 2 di 5 oltre i.v.a. e c.p.a se dovute come per legge nei confronti di;
d.i. Controparte_5
493/2024 del Tribunale di Firenze per € 30727,26, oltre interessi, e oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, oltre il 15 % per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a se dovute come per legge nei confronti di;
d.i. 493/2024 del Tribunale di Firenze per € Controparte_5
3593,46 oltre gli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 518,00 oltre iva e cpa per compenso al difensore nei confronti di . CP_6
Tali dati risultano dalle informative acquisite dal Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice si è costituita rimettendosi a giustizia e non ha dedotto nulla né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati, anche alla luce del bilancio 2022, presente in atti.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia deve essere tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, l'indebitamento complessivo verso gli istanti, il rilevante debito erariale e nei confronti dell'INPS, nonché i numerosi decreti ingiuntivi emessi dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede legale in Controparte_2
RUFINA alla VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei Persona_1 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pagina 3 di 5 autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10-7-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 4 di 5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Marta Pascale CP_7
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 382 /2024, promosso da: rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola D'Agostino e Silvia Di Gianni Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Matteoli Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Katiuscia Masi Parte_3
Lo.Com. srl rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Massagli
CREDITORI CP_1
Contro on sede legale in RUFINA alla VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22 Partita IVA Controparte_2
P.IVA_1
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 29.11.2024 la società ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n. 4262/2023 (cronol n. 2796/2023) - RG n. 8534/2023 emesso dal Giudice di Pace di Firenze di € 5.241,08 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento presso terzi eseguito. pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 27.12.2024 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3 nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n.
3346/2024 emesso dal Giudice di Pace di Firenze di € 11.980,00 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del precetto.
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 la società ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da decreto ingiuntivo n. 2.777/2024 RG 6902/2024 emesso dal Tribunale di Firenze di € 28.194,54 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione dell'esito negativo del pignoramento presso terzi eseguito.
Con ricorso depositato in data 22.01.2025 Lo.Com. srl ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe deducendo l'esistenza di un credito portato da assegni non pagati di € 1248,98 e rilevando la sussistenza dello stato di insolvenza in considerazione del protrarsi dell'inadempimento.
I ricorsi sono confluiti tutti nell'unico procedimento aperto.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n.382/2024 CCI P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
All'udienza del 31.01.25 sono comparsi i creditori istanti ad eccezione della LO.COM srl ed hanno insistito nella richiesta di cui ai ricorsi, nonché l'impresa debitrice che si è rimessa alle valutazioni del Tribunale.
Il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_2
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI (i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “lavori edili in genere”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che i crediti degli istanti ammontano complessivamente a un importo superiore a € 30.000,00: a tali posta creditoria va aggiunto il credito verso l' per € 69.527,99, e verso l'INPS per € 65.678,08, nonché i crediti portati da: Controparte_3
d.i. 339/2024 del Tribunale di Firenze per € 8119,63, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567, oltre il 15 % per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a se dovute come per legge nei confronti di;
d.i. 1380/2024 del Tribunale di CP_4
Firenze per € 9.267,74, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, e oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali,
pagina 2 di 5 oltre i.v.a. e c.p.a se dovute come per legge nei confronti di;
d.i. Controparte_5
493/2024 del Tribunale di Firenze per € 30727,26, oltre interessi, e oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370,00 per compensi, oltre il 15 % per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a se dovute come per legge nei confronti di;
d.i. 493/2024 del Tribunale di Firenze per € Controparte_5
3593,46 oltre gli interessi e la rivalutazione come da domanda nonché le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 518,00 oltre iva e cpa per compenso al difensore nei confronti di . CP_6
Tali dati risultano dalle informative acquisite dal Tribunale.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice si è costituita rimettendosi a giustizia e non ha dedotto nulla né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo, i cui limiti devono pertanto ritenersi superati, anche alla luce del bilancio 2022, presente in atti.
Per quanto riguarda lo stato di insolvenza, ai fini della sua verifica l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia deve essere tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Va rilevato che, nel caso di specie, l'indebitamento complessivo verso gli istanti, il rilevante debito erariale e nei confronti dell'INPS, nonché i numerosi decreti ingiuntivi emessi dimostrano l'assoluta assenza di quei crediti e di quelle risorse, e quindi di quella liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte e restare sul mercato(Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società con sede legale in Controparte_2
RUFINA alla VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22 Partita IVA P.IVA_1
e per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei Persona_1 rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
pagina 3 di 5 autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10-7-2025 ore 9.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 4 di 5 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Marta Pascale CP_7
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