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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 692/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 innanzi al dott. Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Boirivant Ugo per la resistente l'avv. Benucci Daniela anche in sostituzione dell'avv. Lo Giudice
I quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
L'avv. Benucci insiste per il rigetto del ricorso per mancata prova dell'esposizione a rischio;
chiede in ogni caso la soccombenza parziale delle spese.
L'avv. Boirivant insiste per la liquidazione delle spese.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOIRIVANT UGO Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura del 10% derivante dalle malattie professionali “Spondilodiscopatia lombare” e “tunnel carpale” denunciate rispettivamente in data 8.10.2020 e 13.1.2021.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 1982 ha svolto l'attività di autista di automezzi per il trasporto di carburanti viaggiando sul camion cisterna FIAT 628, poi alle dipendenze soc. dal 1991 sul camion CP_3 cisterna Scania 141 e Scania 143 sino al 2002; inizialmente tali mezzi, in particolare il Fiat 682, erano mal ammortizzati e privi di un qualsiasi presidio al sedile del conducente che consentisse la neutralizzazione\attenuazione delle vibrazioni trasmesse dall'automezzo e dal fondo stradale, mentre successivamente i mezzi e , pur avendo da nuovi un sistema di ammortizzazione ad aria, CP_4 CP_5 dopo alcuni mesi, a causa della omessa manutenzione ne rimanevano totalmente privi, con conseguente propagazione delle vibrazioni all'autista; inoltre ha giornalmente, anche per 5/6 volte a turno di guida, movimentato i tubi di carico e scarico del carburante del peso di oltre 20 Kg ciascuno, provvedendo a stringere e ad allentare i relativi raccordi di collegamento unicamente con l'utilizzo della forza delle mani.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Preliminarmente giova precisare che all'udienza del 26 settembre 2024 parte ricorrente, a seguito di tempestiva istanza, è stato autorizzato a precisare le conclusioni con riferimento all'accertamento anche della malattia del tunnel carpale, oggetto di specifiche allegazioni nel corpo del ricorso.
7. Ebbene, il CTU ha accertato che <Il ricorrente presenta: - segni clinici, strumentalmente confermati, di spondiloartrosi lombare con evidenza RM di protrusioni discali multiple, - segni clinici, strumentalmente confermati, di compressione dei due nervi mediani al canale carpale.
Relativamente alla patologia degenerativa rachidea, una limitata possibilità di un'origine professionale è descritta nelle liste (lista II) per attività che comportino la trasmissione di vibrazioni meccaniche al corpo intero, come CP_1 si verifica nella guida di mezzi pesanti. Pertanto, non potrà essere negato un RUOLO CONCAUSALE all'attività professionale svolta dal ricorrente nella genesi di tale affezione.
Per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale, la letteratura scientifica e le citate liste riconoscono CP_1 una possibile origine professionale dell'affezione per lavorazioni che comportino vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (come nell'uso di strumenti vibranti) o a microtraumi e mantenimento di posture incongrue per almeno la metà del turno lavorativo. Pertanto, NON ritengo che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente possa aver inciso nella genesi di tale affezione.
Nel caso in oggetto, per la valutazione della patologia rachidea lombare – l'unica per cui può essere riconosciuto un ruolo concausale all'attività lavorativa svolta dal ricorrente – trova applicazione (per analogia) la voce 193 della tabella di cui al g. lgs.vo 38/2000. Tenendo conto del grado di limitazione funzionale e dell'assenza di segni di impegno radicolare, il danno biologico appare valutabile nella misura del otto per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data della domanda amministrativa (08/10/2020); infatti, la sussistenza di una spondilodiscopatia lombare era già documentata dalla RM eseguita prima della data della domanda>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 8% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 8.10.2020.
8. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare per metà le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato indeterminato, ridotti ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto e dell'assenza di attività di istruttoria orale.
2 8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (spondilodiscopatia lombare) denunciata da Parte_1
in data 8.10.2020 con danno biologico pari al 8% e per l'effetto
[...]
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma CP_1 Parte_1
2 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 8% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 8.10.2020;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2000,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Livorno, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 692/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 2 aprile 2025 innanzi al dott. Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Boirivant Ugo per la resistente l'avv. Benucci Daniela anche in sostituzione dell'avv. Lo Giudice
I quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
L'avv. Benucci insiste per il rigetto del ricorso per mancata prova dell'esposizione a rischio;
chiede in ogni caso la soccombenza parziale delle spese.
L'avv. Boirivant insiste per la liquidazione delle spese.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré, ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOIRIVANT UGO Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione delle Parte_1 CP_1 prestazioni previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità nella misura del 10% derivante dalle malattie professionali “Spondilodiscopatia lombare” e “tunnel carpale” denunciate rispettivamente in data 8.10.2020 e 13.1.2021.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: dal 1982 ha svolto l'attività di autista di automezzi per il trasporto di carburanti viaggiando sul camion cisterna FIAT 628, poi alle dipendenze soc. dal 1991 sul camion CP_3 cisterna Scania 141 e Scania 143 sino al 2002; inizialmente tali mezzi, in particolare il Fiat 682, erano mal ammortizzati e privi di un qualsiasi presidio al sedile del conducente che consentisse la neutralizzazione\attenuazione delle vibrazioni trasmesse dall'automezzo e dal fondo stradale, mentre successivamente i mezzi e , pur avendo da nuovi un sistema di ammortizzazione ad aria, CP_4 CP_5 dopo alcuni mesi, a causa della omessa manutenzione ne rimanevano totalmente privi, con conseguente propagazione delle vibrazioni all'autista; inoltre ha giornalmente, anche per 5/6 volte a turno di guida, movimentato i tubi di carico e scarico del carburante del peso di oltre 20 Kg ciascuno, provvedendo a stringere e ad allentare i relativi raccordi di collegamento unicamente con l'utilizzo della forza delle mani.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
1 4. La causa istruita per documenti (non essendo specificamente contestate le allegazioni del ricorso), e CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Preliminarmente giova precisare che all'udienza del 26 settembre 2024 parte ricorrente, a seguito di tempestiva istanza, è stato autorizzato a precisare le conclusioni con riferimento all'accertamento anche della malattia del tunnel carpale, oggetto di specifiche allegazioni nel corpo del ricorso.
7. Ebbene, il CTU ha accertato che <Il ricorrente presenta: - segni clinici, strumentalmente confermati, di spondiloartrosi lombare con evidenza RM di protrusioni discali multiple, - segni clinici, strumentalmente confermati, di compressione dei due nervi mediani al canale carpale.
Relativamente alla patologia degenerativa rachidea, una limitata possibilità di un'origine professionale è descritta nelle liste (lista II) per attività che comportino la trasmissione di vibrazioni meccaniche al corpo intero, come CP_1 si verifica nella guida di mezzi pesanti. Pertanto, non potrà essere negato un RUOLO CONCAUSALE all'attività professionale svolta dal ricorrente nella genesi di tale affezione.
Per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale, la letteratura scientifica e le citate liste riconoscono CP_1 una possibile origine professionale dell'affezione per lavorazioni che comportino vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (come nell'uso di strumenti vibranti) o a microtraumi e mantenimento di posture incongrue per almeno la metà del turno lavorativo. Pertanto, NON ritengo che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente possa aver inciso nella genesi di tale affezione.
Nel caso in oggetto, per la valutazione della patologia rachidea lombare – l'unica per cui può essere riconosciuto un ruolo concausale all'attività lavorativa svolta dal ricorrente – trova applicazione (per analogia) la voce 193 della tabella di cui al g. lgs.vo 38/2000. Tenendo conto del grado di limitazione funzionale e dell'assenza di segni di impegno radicolare, il danno biologico appare valutabile nella misura del otto per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data della domanda amministrativa (08/10/2020); infatti, la sussistenza di una spondilodiscopatia lombare era già documentata dalla RM eseguita prima della data della domanda>>.
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, conclusioni non contestate dalle parti, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale ex art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lg.
23/2/2000 n. 38 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 8% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo dalla domanda amministrativa del 8.10.2020.
8. La parziale soccombenza di parte ricorrente consente di compensare per metà le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore accertato indeterminato, ridotti ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto e dell'assenza di attività di istruttoria orale.
2 8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (spondilodiscopatia lombare) denunciata da Parte_1
in data 8.10.2020 con danno biologico pari al 8% e per l'effetto
[...]
- condanna l al pagamento a favore di del maggiore indennizzo art ex art. 13 comma CP_1 Parte_1
2 lettera a) d. lgs 38/2000 in ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 8% oltre interessi legali dal 121mo giorno successivo alla domanda amministrativa del 8.10.2020;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2000,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
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Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
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