Articolo 3 della Legge 7 febbraio 1992, n. 140
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 febbraio 1992
Art. 3. 1. Il termine fissato dall' articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , da ultimo differito dall' articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209 , e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1992.
Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201 , per l'anno 1992.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 14 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) ha previsto la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico, operante alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che collabori alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale.
Il termine di due anni fissato dall'art. 14 della predetta legge n. 194/1984 , gia' prorogato dall' art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , e' stato differito al 31 dicembre 1990 dall' art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209 , recante nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo- saccarifero.
Con l'art. 3 della presente legge, tale termine temporale viene ulteriormente differito al 31 dicembre 1992.
L'onere di tale differimento per il 1992 e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa recata dall' art. 1, comma 2, della legge n. 201/1991 relativa al "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)".
Si trascrivono i testi di legge richiamati nell'art. 3 della legge qui pubblicata:
" Art. 14 legge n. 194/1984 . - Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del piano agricolo nazionale, e' autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.
Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sara' composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di quaranta unita', di cui non piu' della meta' estranee alla pubblica amministrazione.
L'incarico di far parte del gruppo e' a tempo determinato.
Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attivita' del gruppo.
Il trattamento economico dei componenti del gruppo sara' determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall' art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 . Per le finalita' di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.
Per i fini di cui al presente articolo, e' autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984".
" Art. 1, comma 7, legge n. 209/1990 . - Il termine temporale fissato dall' art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 , gia' prorogato dall' art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752 , e' differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere determinato in lire 3 miliardi, e' a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990".
" Art. 1, comma 2, legge n. 201/1991 . - Per gli anni 1991 e 1992 e' autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalita' previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 , ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno 1991, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente