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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 418/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e ,
[...] C.F._3 Parte_4 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta C.F._4 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Cannata e Giambattista Lo Pinzino;
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ) e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore (c.f. ), qui rappresentata da P.IVA_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), rappresentata e P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Gugliotta;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 880, depositata in data 14 febbraio 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, così statuiva: “dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1 dell'accordo di separazione sottoscritto da e il Parte_1 Parte_4
6.2.20, omologato il 22.2.20, e dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari stipulato il
23.6.20 a rogito del notaio , rep. n. 7003, racc. 5154, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania in data 1.7.20 ai numeri
25.141/14.775; - ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Catania l'annotazione della presente sentenza sui registri immobiliari al passaggio in giudicato della pronuncia;
- dichiara solidalmente tenuti e condanna , , Parte_1 Parte_4
e al pagamento a favore di Parte_2 Parte_3 [...] delle spese di lite ....”. Controparte_3
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “.... non possono essere accolte le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione della creditrice e delle mandatarie preposte alla riscossione del credito vantato nei confronti dei convenuti, così come non si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_4
..... dalla Gazzetta Ufficiale del 3.11.18 emerge con chiarezza che: “La societa'
[...] [...]
..... in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della CP_1
Legge 130 concluso in data 24 ottobre 2018 ha acquistato pro-soluto: (i) da tutti i CP_4 crediti ..... derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
È evidente che essendo il credito di fondato su un mutuo ipotecario concesso CP_5 alla nel 2011, quale cessionaria dello stesso, è legittimata alla Parte_1 Controparte_1 presente azione. In tal senso decisiva è la dichiarazione del 5.5.23 proveniente da
[...]
la quale ha riconosciuto che è cessionaria, tra gli altri, anche CP_6 Controparte_1 del credito vantato nei confronti di e ..... Prive di Parte_4 Parte_1 pregio sono anche le eccezioni relative alla carenza di legittimazione processuale in capo a
e Tanto nella procura speciale Controparte_2 Controparte_3 conferita alla prima da quanto in quella conferita dalla seconda alla terza Controparte_1 sono stati attribuiti ai mandatari tutti i poteri necessari alla riscossione dei crediti in sofferenza, ivi inclusi quelli di agire e/o resistere in giudizio a tal fine ..... In ogni caso è appena il caso di aggiungere che sarebbe stato onere di parte convenuta dedurre e provare tempestivamente la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ...... Sussistono, inoltre, tutti i requisiti dell'azione pauliana, che, come nel caso di specie, ove vengano in considerazione atti a titolo gratuito sono: 1) l'eventus damni;
2) la consapevolezza nel debitore – in caso di atti dispositivi del patrimonio successivi all'insorgenza del credito - di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore. Orbene, sotto il primo profilo, non vi sono dubbi sul fatto che il trasferimento con l'atto del 23.6.20, da parte della in favore Parte_1 dei figli e di tutti i propri beni immobili in Parte_2 Parte_3 proprietà piena o in nuda proprietà, in un momento in cui, peraltro, l'insolvenza dei coniugi
era conclamata, abbia pregiudicato la garanzia patrimoniale spettante Parte_5 ai creditori....... È stato dimostrato, inoltre, il requisito della consapevolezza in capo ai debitori del pregiudizio arrecato, come agevolmente desumibile dalla circostanza che l'atto dispositivo è successivo all'introduzione della procedura esecutiva immobiliare a carico della ”. Parte_1
Avverso tale decisione , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno interposto appello con atto di citazione ritualmente
[...] Parte_4 notificato in data 22 marzo 2024, sulla base di cinque ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , quale procuratore speciale di Controparte_3
, mandataria di resistendo al gravame e Controparte_7 CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Pt_6 CP_1
Sostengono che la cessione del credito deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, come, invece, sostenuto dal Giudice di primo grado;
che la produzione, da parte della cessionaria, dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, produce il solo effetto di esentarla dalla notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto;
che non vale a sopperire al mancato deposito dell'atto di cessione la dichiarazione resa da allegata alle note ex art. 183 cpc n.1. CP_8
Il motivo è infondato.
E' invero, noto che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
E', altresì', noto che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Osserva la Suprema Corte che nel caso in cui (come accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Soggiunge la Suprema Corte che,
d'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito. Coniugati i superiori principi con le evidenze agli atti del giudizio, sebbene non sia stato prodotto il contratto di cessione, correttamente il primo giudice ha ritenuta la sussistenza della legitimatio ad causam in capo a atteso che la cessionaria, CP_9 ha prodotto con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2, dichiarazione del direttore generale della banca cedente da cui risulta che tra i crediti ceduti con contratto di cessione in CP_4 blocco del 24 ottobre 2018 pubblicato in G.U. del 3/11/2018 è compreso quello vantato “.... dalla nei confronti di , CP_6 Parte_4 Parte_1
(numero pratica 136376, codice identificativo cliente ndg
[...] CP_10 derivante dalla seguente linea di credito: - credito derivante da contratto di conto corrente, rapporto originario n. 0602.0000.00956113 - credito derivante da contatto di mutuo fondiario del 25/10/2011 rep. N. 49912, racc. n. 14637, notaio dott. di San Lio, Persona_2 rapporto originario n. 0602.0117.12637836”.
Devesi, quindi, ritenere provata l'esistenza del contratto di cessione di cui alla pubblicazione in G.U. del 3/11/2018 e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato da nei confronti di e in forza del contratto di CP_4 Parte_4 Parte_1 mutuo ipotecario versato in atti, discendendone la conferma della statuizione del primo giudice con la quale è stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
CP_1
Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale in capo a e Controparte_2 [...]
Controparte_3
Sostengono che la legittimazione ad esercitare l'azione revocatoria non è prevista nelle procure speciali alle stesse conferite, non potendosi ritenere insita nell'espletamento dell'attività di recupero del credito o di riscossione, poiché trattasi di istituti ed attività aventi finalità sostanziali e processuali ben distinti, la cui inclusione condurrebbe ad una dilatazione dell'oggetto della procura tale da snaturarne la specialità.
Il motivo è infondato.
Nel richiamare, invero, quanto rilevato dal primo giudice in merito alla circostanza che
“Tanto nella procura speciale conferita alla prima da quanto in quella CP_1 CP_1 conferita dalla seconda alla terza sono stati attribuiti ai mandatari tutti i poteri necessari alla riscossione dei crediti in sofferenza, ivi inclusi quelli di agire e/o resistere in giudizio a tal fine”, osserva la Corte che la mancata specifica indicazione dell'esperimento dell'azione revocatoria tra le attività demandate alla società procuratrice, non implica carenza di legittimazione processuale, dovendosi ritenere compresa nell'ambito delle attività delegate in relazione all'espletamento dell'attività di recupero del credito. L'inclusione dell'azione revocatoria tra le attività consentite è evincibile dal corpo della procura speciale, ove è scritto che costituisce oggetto di conferimento “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio
— riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
il potere della mandataria di porre in essere nei confronti dei debitori ceduti, degli eredi e/o aventi causa, ogni attività ritenuta necessaria, utile e opportuna con ogni più ampia facoltà occorrente al fine di conseguire l'incasso dei crediti”.
Col terzo motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale in capo a a cagione della mancata Controparte_2 iscrizione all'albo ex art. 106 TUB.
Sostengono che l'art. 2 comma 3 lett c) della L. 130/1999 prescrive che l'attività di riscossione venga affidata a soggetti “incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”; che il sesto comma della medesima disposizione prevede che i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; che agli atti non vi è prova che la società servicer
[...] risulti scritta all'albo di cui all'art. 106 TUB con il conseguente riverbero del Controparte_2 difetto di potere di rappresentanza anche nei confronti della società “subservices” (
[...]
. Controparte_3
Il motivo è infondato, atteso che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma
6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
Col quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana. Sostengono che per quanto concerne l'elemento dell'eventus damni, tale presupposto non si configura poiché la gran parte dei beni di cui all'atto notarile del
23.6.2020 risultano trasferiti in quota ed hanno ad oggetto solo la nuda proprietà, incidendo sul loro reale valore di mercato e, quindi, sull'asserito pregiudizio insito nel trasferimento immobiliare;
che, inoltre, alcuni cespiti oggetto di trasferimento e segnatamente le unità immobiliari site in Catania, Via Dei Piccioni 15, risultano gravate da altra ipoteca volontaria iscritta per € 500.000, sicché, a fronte di un preesistente e privilegiato creditore ipotecario,
l'attrice nessun beneficio avrebbe potuto (o potrebbe) trarre dall'esecuzione in danno di tali immobili e per converso nessun pregiudizio può dirsi arrecatole;
che la garanzia patrimoniale, nel caso di specie, nonostante l'avvenuto trasferimento patrimoniale, non è andata certamente persa né tantomeno consapevolmente sottratta, non potendosi configurare l'ulteriore requisito della c.d. scientia damni, posto che i condebitori originari, i coniugi , hanno provato la propria residua capienza patrimoniale, Parte_5 dimostrando di svolgere rispettivamente l'attività di libero professionista (commercialista) e docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, attività, queste, che nel cumulo generano una capacità reddituale di circa 80.000 euro annui;
che l'assenza di qualsivoglia consapevolezza dei debitori, in ordine all'asserito pregiudizio, si rinviene anche nella circostanza che l'immobile pignorato in seno alla procedura n. 378/2018 RG è stato aggiudicato circa due anni dopo l'atto di trasferimento del 30.6.2020.
Il motivo è infondato.
E' noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo
è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
A differenza dell'ipotesi di atti a titolo oneroso in cui le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, pur se alle condizioni sopra richiamate, nel caso di atti a titolo gratuito, il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010;
Cass. 5072/2009).
Ciò posto, è pacifico che vanta una posizione creditoria nei confronti Controparte_1 di e , in forza della summenzionata cessione di Parte_1 Parte_4 credito da parte di . CP_6
E' poi documentato che , con atto del 23.6.20, a rogito del Parte_1 notaio , rep. 7003, racc. 5154 registrato a Catania in data Persona_1
1.7.20 al n. 165061IT, stipulato a seguito di accordi raggiunti nel corso della separazione dal marito , aveva ceduto a titolo gratuito tutti i propri beni immobili in Parte_4 favore dei figli e . Parte_2 Parte_3
Ora, devesi convenire con il primo giudice circa la pacifica la ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. sentenza n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che il trasferimento da parte di di Parte_1 tutta la propria possidenza immobiliare nei confronti dei figli abbia diminuito ridotto la possibilità per i creditori di soddisfarsi sul ricavato mediante esazione coattiva sui beni del debitore, pregiudicando, quindi, la garanzia patrimoniale spettante ai creditori stessi.
In ordine all'elemento psicologico, non è revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo i debitori, attesa la posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al maturare del credito, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. Dal carattere gratuito dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla , Parte_1 deriva la totale irrilevanza dell'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari dell'atto dispositivo.
Va, in definitiva, ribadita la fondatezza della domanda di revocatoria proposta da
[...] sussistendo i requisiti necessari per il positivo esperimento dell'azione. CP_1
Col quinto mezzo, gli appellanti censurano la sentenza laddove il primo giudice ha posto a carico della parte soccombente le spese di lite, “nella misura determinata in dispositivo, che, proprio in considerazione della manifesta fondatezza della domanda, non possono essere contenute nei parametri medi previsti dal d.m. 55/14”.
Sostengono che tale capo della sentenza è errato poiché ai fini della valutazione della corretta determinazione del condannatorio non è consentito desumere, sulla scorta della motivazione sopra riportata, quali parametri (evidentemente escluso i medi) siano stati adottati dal Decidente, il valore di riferimento della causa e le fasi (trattandosi di DM 55/14) computate, nonché l'eventuale applicazione di aumenti al compenso tabellare.
Il motivo è infondato.
Tenuto conto che il valore della causa è pari a € 123.001,23, il primo giudice, liquidando la somma complessiva di € 21.155,00, ha applicato gli importi massimi previsti per lo scaglione di riferimento (52.000,01-260.000,00).
Ciò stante, immune di censure si appalesa il capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di giudizio, essendo noto che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione
è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022).
La novella di cu al D.M. n. 37/2018 che ha modificato l'art. 4 del DM 55/14 non incide sull'approdo interpretativo teste enunciato, sancendo che ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. sentenza n. 9815 del 13/04/2023).
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone l'integrale conferma della gravata pronuncia. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore euro 52000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
, , e avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 880, depositata in data 14 febbraio 2024, del giudice unico del Tribunale di
Catania, rigetta l'appello e condanna in solido , , Parte_1 Parte_2
e a rifondere, in favore di le spese Parte_3 Parte_4 CP_1 del grado che liquida in complessivi € 7350,00 (ivi compresi €. 1500,00 per la fase di studio,
€. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2250,00 per la fase di trattazione e istruttoria e €
2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 418/2024 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e ,
[...] C.F._3 Parte_4 nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta C.F._4 procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Cannata e Giambattista Lo Pinzino;
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ) e per Controparte_1 P.IVA_1 essa, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore (c.f. ), qui rappresentata da P.IVA_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), rappresentata e P.IVA_3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Gugliotta;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 880, depositata in data 14 febbraio 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, così statuiva: “dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1 dell'accordo di separazione sottoscritto da e il Parte_1 Parte_4
6.2.20, omologato il 22.2.20, e dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari stipulato il
23.6.20 a rogito del notaio , rep. n. 7003, racc. 5154, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania in data 1.7.20 ai numeri
25.141/14.775; - ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Catania l'annotazione della presente sentenza sui registri immobiliari al passaggio in giudicato della pronuncia;
- dichiara solidalmente tenuti e condanna , , Parte_1 Parte_4
e al pagamento a favore di Parte_2 Parte_3 [...] delle spese di lite ....”. Controparte_3
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “.... non possono essere accolte le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione della creditrice e delle mandatarie preposte alla riscossione del credito vantato nei confronti dei convenuti, così come non si ritiene fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_4
..... dalla Gazzetta Ufficiale del 3.11.18 emerge con chiarezza che: “La societa'
[...] [...]
..... in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della CP_1
Legge 130 concluso in data 24 ottobre 2018 ha acquistato pro-soluto: (i) da tutti i CP_4 crediti ..... derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
È evidente che essendo il credito di fondato su un mutuo ipotecario concesso CP_5 alla nel 2011, quale cessionaria dello stesso, è legittimata alla Parte_1 Controparte_1 presente azione. In tal senso decisiva è la dichiarazione del 5.5.23 proveniente da
[...]
la quale ha riconosciuto che è cessionaria, tra gli altri, anche CP_6 Controparte_1 del credito vantato nei confronti di e ..... Prive di Parte_4 Parte_1 pregio sono anche le eccezioni relative alla carenza di legittimazione processuale in capo a
e Tanto nella procura speciale Controparte_2 Controparte_3 conferita alla prima da quanto in quella conferita dalla seconda alla terza Controparte_1 sono stati attribuiti ai mandatari tutti i poteri necessari alla riscossione dei crediti in sofferenza, ivi inclusi quelli di agire e/o resistere in giudizio a tal fine ..... In ogni caso è appena il caso di aggiungere che sarebbe stato onere di parte convenuta dedurre e provare tempestivamente la mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. ...... Sussistono, inoltre, tutti i requisiti dell'azione pauliana, che, come nel caso di specie, ove vengano in considerazione atti a titolo gratuito sono: 1) l'eventus damni;
2) la consapevolezza nel debitore – in caso di atti dispositivi del patrimonio successivi all'insorgenza del credito - di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore. Orbene, sotto il primo profilo, non vi sono dubbi sul fatto che il trasferimento con l'atto del 23.6.20, da parte della in favore Parte_1 dei figli e di tutti i propri beni immobili in Parte_2 Parte_3 proprietà piena o in nuda proprietà, in un momento in cui, peraltro, l'insolvenza dei coniugi
era conclamata, abbia pregiudicato la garanzia patrimoniale spettante Parte_5 ai creditori....... È stato dimostrato, inoltre, il requisito della consapevolezza in capo ai debitori del pregiudizio arrecato, come agevolmente desumibile dalla circostanza che l'atto dispositivo è successivo all'introduzione della procedura esecutiva immobiliare a carico della ”. Parte_1
Avverso tale decisione , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno interposto appello con atto di citazione ritualmente
[...] Parte_4 notificato in data 22 marzo 2024, sulla base di cinque ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , quale procuratore speciale di Controparte_3
, mandataria di resistendo al gravame e Controparte_7 CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 19 novembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Pt_6 CP_1
Sostengono che la cessione del credito deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, come, invece, sostenuto dal Giudice di primo grado;
che la produzione, da parte della cessionaria, dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, produce il solo effetto di esentarla dalla notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto;
che non vale a sopperire al mancato deposito dell'atto di cessione la dichiarazione resa da allegata alle note ex art. 183 cpc n.1. CP_8
Il motivo è infondato.
E' invero, noto che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù̀ di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).
E', altresì', noto che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023). Osserva la Suprema Corte che nel caso in cui (come accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Soggiunge la Suprema Corte che,
d'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito. Coniugati i superiori principi con le evidenze agli atti del giudizio, sebbene non sia stato prodotto il contratto di cessione, correttamente il primo giudice ha ritenuta la sussistenza della legitimatio ad causam in capo a atteso che la cessionaria, CP_9 ha prodotto con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2, dichiarazione del direttore generale della banca cedente da cui risulta che tra i crediti ceduti con contratto di cessione in CP_4 blocco del 24 ottobre 2018 pubblicato in G.U. del 3/11/2018 è compreso quello vantato “.... dalla nei confronti di , CP_6 Parte_4 Parte_1
(numero pratica 136376, codice identificativo cliente ndg
[...] CP_10 derivante dalla seguente linea di credito: - credito derivante da contratto di conto corrente, rapporto originario n. 0602.0000.00956113 - credito derivante da contatto di mutuo fondiario del 25/10/2011 rep. N. 49912, racc. n. 14637, notaio dott. di San Lio, Persona_2 rapporto originario n. 0602.0117.12637836”.
Devesi, quindi, ritenere provata l'esistenza del contratto di cessione di cui alla pubblicazione in G.U. del 3/11/2018 e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato da nei confronti di e in forza del contratto di CP_4 Parte_4 Parte_1 mutuo ipotecario versato in atti, discendendone la conferma della statuizione del primo giudice con la quale è stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
CP_1
Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale in capo a e Controparte_2 [...]
Controparte_3
Sostengono che la legittimazione ad esercitare l'azione revocatoria non è prevista nelle procure speciali alle stesse conferite, non potendosi ritenere insita nell'espletamento dell'attività di recupero del credito o di riscossione, poiché trattasi di istituti ed attività aventi finalità sostanziali e processuali ben distinti, la cui inclusione condurrebbe ad una dilatazione dell'oggetto della procura tale da snaturarne la specialità.
Il motivo è infondato.
Nel richiamare, invero, quanto rilevato dal primo giudice in merito alla circostanza che
“Tanto nella procura speciale conferita alla prima da quanto in quella CP_1 CP_1 conferita dalla seconda alla terza sono stati attribuiti ai mandatari tutti i poteri necessari alla riscossione dei crediti in sofferenza, ivi inclusi quelli di agire e/o resistere in giudizio a tal fine”, osserva la Corte che la mancata specifica indicazione dell'esperimento dell'azione revocatoria tra le attività demandate alla società procuratrice, non implica carenza di legittimazione processuale, dovendosi ritenere compresa nell'ambito delle attività delegate in relazione all'espletamento dell'attività di recupero del credito. L'inclusione dell'azione revocatoria tra le attività consentite è evincibile dal corpo della procura speciale, ove è scritto che costituisce oggetto di conferimento “sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio
— riguardante la Società, fare atti di precetto;
predisporre e sottoscrivere ricorsi, anche in materia di volontaria giurisdizione e ricorsi per ingiunzione, provvedendo ad ogni atto della conseguente procedura;
richiedere, promuovere ed eseguire atti esecutivi, cautelari e conservativi;
il potere della mandataria di porre in essere nei confronti dei debitori ceduti, degli eredi e/o aventi causa, ogni attività ritenuta necessaria, utile e opportuna con ogni più ampia facoltà occorrente al fine di conseguire l'incasso dei crediti”.
Col terzo motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale in capo a a cagione della mancata Controparte_2 iscrizione all'albo ex art. 106 TUB.
Sostengono che l'art. 2 comma 3 lett c) della L. 130/1999 prescrive che l'attività di riscossione venga affidata a soggetti “incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”; che il sesto comma della medesima disposizione prevede che i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; che agli atti non vi è prova che la società servicer
[...] risulti scritta all'albo di cui all'art. 106 TUB con il conseguente riverbero del Controparte_2 difetto di potere di rappresentanza anche nei confronti della società “subservices” (
[...]
. Controparte_3
Il motivo è infondato, atteso che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma
6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024).
Col quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana. Sostengono che per quanto concerne l'elemento dell'eventus damni, tale presupposto non si configura poiché la gran parte dei beni di cui all'atto notarile del
23.6.2020 risultano trasferiti in quota ed hanno ad oggetto solo la nuda proprietà, incidendo sul loro reale valore di mercato e, quindi, sull'asserito pregiudizio insito nel trasferimento immobiliare;
che, inoltre, alcuni cespiti oggetto di trasferimento e segnatamente le unità immobiliari site in Catania, Via Dei Piccioni 15, risultano gravate da altra ipoteca volontaria iscritta per € 500.000, sicché, a fronte di un preesistente e privilegiato creditore ipotecario,
l'attrice nessun beneficio avrebbe potuto (o potrebbe) trarre dall'esecuzione in danno di tali immobili e per converso nessun pregiudizio può dirsi arrecatole;
che la garanzia patrimoniale, nel caso di specie, nonostante l'avvenuto trasferimento patrimoniale, non è andata certamente persa né tantomeno consapevolmente sottratta, non potendosi configurare l'ulteriore requisito della c.d. scientia damni, posto che i condebitori originari, i coniugi , hanno provato la propria residua capienza patrimoniale, Parte_5 dimostrando di svolgere rispettivamente l'attività di libero professionista (commercialista) e docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, attività, queste, che nel cumulo generano una capacità reddituale di circa 80.000 euro annui;
che l'assenza di qualsivoglia consapevolezza dei debitori, in ordine all'asserito pregiudizio, si rinviene anche nella circostanza che l'immobile pignorato in seno alla procedura n. 378/2018 RG è stato aggiudicato circa due anni dopo l'atto di trasferimento del 30.6.2020.
Il motivo è infondato.
E' noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo
è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
A differenza dell'ipotesi di atti a titolo oneroso in cui le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, pur se alle condizioni sopra richiamate, nel caso di atti a titolo gratuito, il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. 12045/2010;
Cass. 5072/2009).
Ciò posto, è pacifico che vanta una posizione creditoria nei confronti Controparte_1 di e , in forza della summenzionata cessione di Parte_1 Parte_4 credito da parte di . CP_6
E' poi documentato che , con atto del 23.6.20, a rogito del Parte_1 notaio , rep. 7003, racc. 5154 registrato a Catania in data Persona_1
1.7.20 al n. 165061IT, stipulato a seguito di accordi raggiunti nel corso della separazione dal marito , aveva ceduto a titolo gratuito tutti i propri beni immobili in Parte_4 favore dei figli e . Parte_2 Parte_3
Ora, devesi convenire con il primo giudice circa la pacifica la ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. sentenza n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che il trasferimento da parte di di Parte_1 tutta la propria possidenza immobiliare nei confronti dei figli abbia diminuito ridotto la possibilità per i creditori di soddisfarsi sul ricavato mediante esazione coattiva sui beni del debitore, pregiudicando, quindi, la garanzia patrimoniale spettante ai creditori stessi.
In ordine all'elemento psicologico, non è revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo i debitori, attesa la posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al maturare del credito, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie. Dal carattere gratuito dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla , Parte_1 deriva la totale irrilevanza dell'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari dell'atto dispositivo.
Va, in definitiva, ribadita la fondatezza della domanda di revocatoria proposta da
[...] sussistendo i requisiti necessari per il positivo esperimento dell'azione. CP_1
Col quinto mezzo, gli appellanti censurano la sentenza laddove il primo giudice ha posto a carico della parte soccombente le spese di lite, “nella misura determinata in dispositivo, che, proprio in considerazione della manifesta fondatezza della domanda, non possono essere contenute nei parametri medi previsti dal d.m. 55/14”.
Sostengono che tale capo della sentenza è errato poiché ai fini della valutazione della corretta determinazione del condannatorio non è consentito desumere, sulla scorta della motivazione sopra riportata, quali parametri (evidentemente escluso i medi) siano stati adottati dal Decidente, il valore di riferimento della causa e le fasi (trattandosi di DM 55/14) computate, nonché l'eventuale applicazione di aumenti al compenso tabellare.
Il motivo è infondato.
Tenuto conto che il valore della causa è pari a € 123.001,23, il primo giudice, liquidando la somma complessiva di € 21.155,00, ha applicato gli importi massimi previsti per lo scaglione di riferimento (52.000,01-260.000,00).
Ciò stante, immune di censure si appalesa il capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di giudizio, essendo noto che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione
è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022).
La novella di cu al D.M. n. 37/2018 che ha modificato l'art. 4 del DM 55/14 non incide sull'approdo interpretativo teste enunciato, sancendo che ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. sentenza n. 9815 del 13/04/2023).
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone l'integrale conferma della gravata pronuncia. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore euro 52000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
, , e avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 sentenza n. 880, depositata in data 14 febbraio 2024, del giudice unico del Tribunale di
Catania, rigetta l'appello e condanna in solido , , Parte_1 Parte_2
e a rifondere, in favore di le spese Parte_3 Parte_4 CP_1 del grado che liquida in complessivi € 7350,00 (ivi compresi €. 1500,00 per la fase di studio,
€. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2250,00 per la fase di trattazione e istruttoria e €
2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena