CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/10/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 218/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 218/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Francesco De Cicco del Foro di Avellino;
Parte_1
-APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv. Maurizio Conti del Foro di Udine;
Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 698 del 17.06.2024, emessa nel giudizio NRG 3237/2023.
Causa iscritta a ruolo il 29.06.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Annullare la impugnata sentenza del Tribunale di Udine - n. 698 del 2024, nella persona del dr.
[...]
, pubblicata il 17.06.2024 e notificata dal procuratore costituito di in CP_2 Controparte_1 data 18.06.2024, e previa eventuale ammissione delle richieste istruttorie già articolate in atti e che vengono quivi reiterate, con accoglimento di tutte le domande di cui al libello introduttivo di primo grado, ovvero accogliere la spiegata citazione in prime cure e, quindi, a) accertare la responsabilità di parte convenuta che con chiarezza emerge dal fatto per quanto sopra rassegnato;
b) per lo effetto, condannare parte avversa al risarcimento del danno subito e dato dalla somma dell'importo dell'avviso e dalla fattura degli oneri del professionista intervenuto per un totale di € 27.019,00, salvo ogni diverso importo. Vinte le spese e competenze di lite del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte appellata:
In via preliminare di rito: dichiararsi la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione d'appello per omessa indicazione di una delle parti nonché la nullità della stessa per inesistenza dello ius postulandi in favore dell'avv. Francesco De Cicco. Nel merito: respingersi l'appello siccome infondato.
Condannarsi l'attrice alla integrale rifusione delle spese di patrocinio e rappresentanza, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto avanti al Tribunale di Udine chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 27.019,00, conseguenti alla mancata presentazione delle dichiarazioni IRES ed IRAP per l'anno 2016, alle quali il convenuto era obbligato in forza del rapporto professionale di tenuta delle scritture contabili in essere tra le parti fino a tutto il 2017, avendo il convenuto trasmesso telematicamente la sola dichiarazione IVA al numero identificativo del 28.02.2017. PartitaIVA_1
A causa di tali omissioni, l'attore ha rappresentato di avere dovuto pagare la complessiva somma di euro 27.019,00, di cui euro 16.331,00 a titolo di sanzioni irrogate dalla Agenzia delle Entrate ed euro
10.688,00 a titolo di compenso alla dott.ssa professionista che aveva dovuto incaricare per Per_1 il completamento della pratica.
2. Costituendosi in giudizio ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 omessa esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, non risultando, in particolare, indicata la fonte dell'asserito rapporto professionale, la durata ed il suo oggetto;
le irregolarità accertate e sanzionate dalla Agenzia delle Entrate e le attività svolte dalla dott.ssa Per_1
Nel merito, il convenuto ha negato l'esistenza del dedotto rapporto professionale di contabilità e tenuta delle scritture fino a tutto il 2017, nonché di avere ricevuto l'incarico di presentare le dichiarazioni ai fini IRES e IRAP per l'anno 2016, circostanze, peraltro, che non risultavano dai documenti prodotti dall'attrice. 3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo che Parte_1 non aveva fornito la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al convenuto, che aveva negato di averlo ricevuto.
Ha, in particolare, osservato il giudice di prime cure che la disposizione di bonifico di cui alla fattura n. 08 del 22.08.2016, dimessa in atti dall'attore con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., non era in alcun modo riconducibile al rapporto dedotto in giudizio.
In relazione a tale documento il convenuto aveva dedotto che si riferiva ad altro rapporto, precisamente ad una consulenza in ambito societario, allegazione a fronte della quale l'attrice nulla aveva replicato. Inoltre, il pagamento, effettuato nel 2017, si riferiva ad una fattura emessa il
22.08.2016, quindi era stato effettuato per una prestazione avvenuta al più tardi in quell'anno e, conseguentemente, non imputabile al dedotto rapporto professionale asseritamente avvenuto nel
2017.
Quanto alla prova per testimoni, il Tribunale ha evidenziato che la stessa aveva ad oggetto fatti, la nomina di un nuovo consulente da parte dell'attrice, che non risultavano contestati e che non erano rilevanti ai fini della decisione, vertendo su circostanze successive ed estranee alla conclusione dell'asserito rapporto professionale tra le parti in causa.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la società articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha contestato che nel decidere il Tribunale non aveva considerato, ai fini della prova della esistenza del rapporto professionale di tenuta della contabilità anche per l'anno 2017, le dichiarazioni e le ricevute dimesse in atti provenienti dalla piattaforma della Agenzia delle Entrate di Udine riportanti il codice fiscale del dott. quale soggetto che ne aveva CP_1 curato l'inoltro (ovvero le ricevute di trasmissione telematiche dell''IVA 2017 e 2016; dell'IRAP
2015 e 2016 e le dichiarazioni 730 per gli anni 2015 e 2016).
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'errata imputazione da parte del Tribunale del bonifico prodotto in atti con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., non con la seconda memoria come erroneamente indicato dal giudice di prime cure, evidenziando:
- che il convenuto aveva contestato il bonifico solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., quindi tardivamente perché avrebbe dovuto farlo con la seconda memoria;
- che tale bonifico contraddiceva l'affermazione dell'attore secondo il quale tra le parti non vi era stato alcun rapporto professionale a tutto il 2017;
- che il convenuto aveva allegato l'imputazione del bonifico ad una consulenza societaria senza tuttavia produrre, a dimostrazione di un tanto, la fattura n. 8 del 22.08.2016.
In via istruttoria, l'appellante insisteva per l'ammissione della prova per testi rigettata dal Tribunale. 5. Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente:
- la nullità dell'atto di appello per mancata corretta indicazione della parte non avendo l'appellante fatto presente che la società era stata posta in liquidazione in data 20.03.2024 e che la sede legale era stata trasferita da Milano a Pomigliano d'Arco;
- la nullità della procura rilasciata al difensore essendo stata conferita per con sede a Parte_1
Milano da un organo, l'amministratore unico, che per effetto della liquidazione volontaria era cessato dalla carica. Inoltre, la procura era stata rilasciata il 05.09.2023, quindi non poteva riferirsi al giudizio di appello avverso la sentenza n. 698/2024 del Tribunale di Udine.
Nel merito, il convenuto ha evidenziato che, nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva negato di avere ricevuto dalla “incarichi professionali di sorta, ad eccezione dell'invio della Pt_1 dichiarazione IVA nell'anno 2017”, ed aveva negato “di avere ricevuto dalla medesima società le dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP che avrebbe dovuto inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate”.
In particolare, la prova dell'incarico professionale per l'anno 2017, contestato dal sig. , non CP_1 poteva essere desunta dal fatto che una determinata attività fosse stata svolta in precedenza;
anche il pagamento effettuato dalla appellante a favore del sig. nel 2017 si riferiva ad una CP_1 prestazione resa nel 2016.
Ha, ancora, osservato il convenuto che non aveva neppure allegato di avere ricevuto richieste Pt_1 di pagamento dei compensi per l'asserita attività svolta a suo favore dal dott. nel 2017. CP_1
Infine, l'appellato si è opposto alla ammissione della prova testimoniale articolata dalla in Pt_1 quanto irrilevante non avendo ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale, fatto storico negato dal dott. . CP_1
7. L'appello è infondato.
Quanto alle eccezioni preliminari sollevate da parte appellata e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, la Corte ribadisce quanto già osservato con ordinanza dd. 15.01.2025, peraltro non oggetto di critica da parte dell'appellato.
Non sussiste la nullità dell'atto di citazione d'appello per omessa indicazione dello stato di liquidazione volontaria dell'appellante ed errata indicazione della sede legale, vizio riconducibile all'art. 163, co. 3 n. 2 c.p.c., in quanto sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio dell'appellato ex art. 164, co. 3 c.p.c..
Quanto alla eccepita nullità della procura alle liti, la Corte osserva che la procura dimessa in atti è stata rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della società il 05.09.2023 anche per il grado di appello, procura la cui validità ed efficacia rimane ferma nel caso di messa in liquidazione della società (v. sul punto Cassazione civile sez. I, 22/05/2007, (ud. 08/03/2007, dep. 22/05/2007), n.11847 per la quale “la procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finchè non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata: atteso che l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico;
e senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituto da un organo diverso (cfr., ex plurimis, Cass.
9.2.2005 n. 2656; 9.2.2005, n. 2636; 12.12.2001, n.
15666). … E ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti, conferita dal legale rappresentante della società che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga sostituita da quella del liquidatore: in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del mandato "ad litem" a suo tempo conferito, perchè quel conferimento è atto dell'ente e non della persona fisica che la rappresentava. E resta quindi insensibile al mutamento di questa, rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere rappresentativo (Cass.
11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre 1981 n. 6062)”).
Nel merito, l'appello è infondato.
Con i due motivi di appello, che vengono trattati unitariamente, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non essere stata fornita la prova dell'incarico professionale asseritamente conferito al dott. ed avente ad oggetto “il rapporto professionale di CP_1 contabilità e tenuta delle scritture fino a tutto il 2017” in forza del quale il convenuto – odierno appellato – avrebbe dovuto presentare anche le dichiarazioni ai fini IRES ed IRAP per l'anno 2016, essendosi, invece, il dott. limitato ad inviare in data 28.02.017 la sola dichiarazione IVA CP_1 sempre per l'anno 2016.
Secondo l'appellante la prova dell'incarico conferito al dott. e da questi accettato CP_1 emergerebbe: i) dalla circostanza che lo stesso negli anni 2015 e 2016 aveva provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni invece omesse nell'anno 2017, oltre alla presentazione della dichiarazione IVA anche per l'anno 2017; ii) dal pagamento effettuato dall'appellante a favore del dott. mediante bonifico del 02.03.2017 della fattura n. 8 dd. 22.08.2016. CP_1
La Corte osserva che, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il dott. ha ammesso CP_1 di avere avuto un rapporto professionale con la ma ha negato che tale rapporto si fosse Parte_1 protratto “a tutto il 2017”, con conseguente insussistenza dell'impegno contrattuale di procedere CP all'invio delle dichiarazioni ai fini ed Irap per l'anno 2016. A fronte di tale contestazione, l'odierno appellante, attore in primo grado, avrebbe dovuto fornire la prova della esistenza di tale rapporto professionale “a tutto il 2017”, onere della prova al quale la
è venuta meno. Parte_1
Infatti, alcuna prova per testi è stata introdotta sul punto, avendo i capitoli di prova per testi articolati dalla attrice ad oggetto esclusivamente l'attività che sarebbe stata compiuta nel 2017 dal professionista successivamente incaricato al fine di “ricostruire e integrare la movimentazione della contabilità dell'attrice con reperimento della documentazione mancante e riallineamento dei dati contabili con supporto cartaceo” … e “di procedere nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali omesse , ovvero le dichiarazioni ai fini IRES e la separata dichiarazione ai fini Irap tutte per
l'annualità 2016”.
Quanto alla prova documentale, dai documenti dimessi in causa dalla emerge Parte_1 esclusivamente l'esistenza di un rapporto professionale fino al 28.02.2017, data di invio da parte del dott. della dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2016 (documento allegato da parte attrice CP_1 alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 18.03.2024).
Parte appellante, invece, non ha provato di avere trasmesso al dott. i documenti necessari CP_1 per la presentazione delle dichiarazioni ai fini IRES ed IRAP, da inoltrare alla Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2017 (v. art. 13 bis d.l. 244/2016 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26.07.2017), circostanza che avrebbe consentito di inferire la prosecuzione del rapporto professionale.
Osserva la Corte che proprio la carenza di qualsiasi prova documentale inerente al rapporto tra le parti successivamente al 28.02.2017, data di invio della dichiarazione IVA per l'anno 2016, dimostra che il rapporto professionale dopo tale data non era più in essere. Parte appellante, infatti, non ha prodotto alcuna mail scambiata tra le parti, alcuna richiesta di pagamento da parte del dott. CP_1 delle proprie competenze, alcuna prova di invio di documentazione contabile di data successiva al
28.02.2017. Significativamente, inoltre, l'appellante non ha neppure allegato di avere chiesto al dott.
la restituzione della contabilità una volta notiziato dell'avvio degli accertamenti da parte CP_1 della Agenzia delle Entrate, a dimostrazione che al professionista nulla era stato consegnato.
Infine, come già osservato dal Tribunale, il bonifico per euro 3.347,80 effettuato dalla al dott. Pt_1
in data 02.03.2027 ha come causale il pagamento della fattura n. 8 del 22.08.2016, quindi CP_1 per una attività già svolta appunto nell'anno 2016 (doc. allegato alla prima memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.). A fronte della tempestiva contestazione del convenuto, il quale nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha dedotto che la fattura era inerente ad una consulenza in ambito societario, non avendo l'appellante dimesso in causa la fattura oggetto del pagamento, come era proprio onere, non risulta provato che la prestazione oggetto della fattura fosse l'incarico al dott. di CP_1 provvedere a tutti gli adempimenti fiscali per l'anno 2017.
Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, determinato il compenso per questa fase nel minimo tenuto conto della limitata attività svolta in udienza, e fase decisoria per complessivi euro 8.469,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza Tribunale di Udine n.
698/2024 del 17.06.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% CP_1 per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 01.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Burra Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 218/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello
DA
con l'Avv. Francesco De Cicco del Foro di Avellino;
Parte_1
-APPELLANTE-
CONTRO con l'Avv. Maurizio Conti del Foro di Udine;
Controparte_1
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine, n. 698 del 17.06.2024, emessa nel giudizio NRG 3237/2023.
Causa iscritta a ruolo il 29.06.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Annullare la impugnata sentenza del Tribunale di Udine - n. 698 del 2024, nella persona del dr.
[...]
, pubblicata il 17.06.2024 e notificata dal procuratore costituito di in CP_2 Controparte_1 data 18.06.2024, e previa eventuale ammissione delle richieste istruttorie già articolate in atti e che vengono quivi reiterate, con accoglimento di tutte le domande di cui al libello introduttivo di primo grado, ovvero accogliere la spiegata citazione in prime cure e, quindi, a) accertare la responsabilità di parte convenuta che con chiarezza emerge dal fatto per quanto sopra rassegnato;
b) per lo effetto, condannare parte avversa al risarcimento del danno subito e dato dalla somma dell'importo dell'avviso e dalla fattura degli oneri del professionista intervenuto per un totale di € 27.019,00, salvo ogni diverso importo. Vinte le spese e competenze di lite del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte appellata:
In via preliminare di rito: dichiararsi la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione d'appello per omessa indicazione di una delle parti nonché la nullità della stessa per inesistenza dello ius postulandi in favore dell'avv. Francesco De Cicco. Nel merito: respingersi l'appello siccome infondato.
Condannarsi l'attrice alla integrale rifusione delle spese di patrocinio e rappresentanza, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto avanti al Tribunale di Udine chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 27.019,00, conseguenti alla mancata presentazione delle dichiarazioni IRES ed IRAP per l'anno 2016, alle quali il convenuto era obbligato in forza del rapporto professionale di tenuta delle scritture contabili in essere tra le parti fino a tutto il 2017, avendo il convenuto trasmesso telematicamente la sola dichiarazione IVA al numero identificativo del 28.02.2017. PartitaIVA_1
A causa di tali omissioni, l'attore ha rappresentato di avere dovuto pagare la complessiva somma di euro 27.019,00, di cui euro 16.331,00 a titolo di sanzioni irrogate dalla Agenzia delle Entrate ed euro
10.688,00 a titolo di compenso alla dott.ssa professionista che aveva dovuto incaricare per Per_1 il completamento della pratica.
2. Costituendosi in giudizio ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1 omessa esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, non risultando, in particolare, indicata la fonte dell'asserito rapporto professionale, la durata ed il suo oggetto;
le irregolarità accertate e sanzionate dalla Agenzia delle Entrate e le attività svolte dalla dott.ssa Per_1
Nel merito, il convenuto ha negato l'esistenza del dedotto rapporto professionale di contabilità e tenuta delle scritture fino a tutto il 2017, nonché di avere ricevuto l'incarico di presentare le dichiarazioni ai fini IRES e IRAP per l'anno 2016, circostanze, peraltro, che non risultavano dai documenti prodotti dall'attrice. 3. Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo che Parte_1 non aveva fornito la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al convenuto, che aveva negato di averlo ricevuto.
Ha, in particolare, osservato il giudice di prime cure che la disposizione di bonifico di cui alla fattura n. 08 del 22.08.2016, dimessa in atti dall'attore con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., non era in alcun modo riconducibile al rapporto dedotto in giudizio.
In relazione a tale documento il convenuto aveva dedotto che si riferiva ad altro rapporto, precisamente ad una consulenza in ambito societario, allegazione a fronte della quale l'attrice nulla aveva replicato. Inoltre, il pagamento, effettuato nel 2017, si riferiva ad una fattura emessa il
22.08.2016, quindi era stato effettuato per una prestazione avvenuta al più tardi in quell'anno e, conseguentemente, non imputabile al dedotto rapporto professionale asseritamente avvenuto nel
2017.
Quanto alla prova per testimoni, il Tribunale ha evidenziato che la stessa aveva ad oggetto fatti, la nomina di un nuovo consulente da parte dell'attrice, che non risultavano contestati e che non erano rilevanti ai fini della decisione, vertendo su circostanze successive ed estranee alla conclusione dell'asserito rapporto professionale tra le parti in causa.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la società articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha contestato che nel decidere il Tribunale non aveva considerato, ai fini della prova della esistenza del rapporto professionale di tenuta della contabilità anche per l'anno 2017, le dichiarazioni e le ricevute dimesse in atti provenienti dalla piattaforma della Agenzia delle Entrate di Udine riportanti il codice fiscale del dott. quale soggetto che ne aveva CP_1 curato l'inoltro (ovvero le ricevute di trasmissione telematiche dell''IVA 2017 e 2016; dell'IRAP
2015 e 2016 e le dichiarazioni 730 per gli anni 2015 e 2016).
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'errata imputazione da parte del Tribunale del bonifico prodotto in atti con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., non con la seconda memoria come erroneamente indicato dal giudice di prime cure, evidenziando:
- che il convenuto aveva contestato il bonifico solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., quindi tardivamente perché avrebbe dovuto farlo con la seconda memoria;
- che tale bonifico contraddiceva l'affermazione dell'attore secondo il quale tra le parti non vi era stato alcun rapporto professionale a tutto il 2017;
- che il convenuto aveva allegato l'imputazione del bonifico ad una consulenza societaria senza tuttavia produrre, a dimostrazione di un tanto, la fattura n. 8 del 22.08.2016.
In via istruttoria, l'appellante insisteva per l'ammissione della prova per testi rigettata dal Tribunale. 5. Si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente:
- la nullità dell'atto di appello per mancata corretta indicazione della parte non avendo l'appellante fatto presente che la società era stata posta in liquidazione in data 20.03.2024 e che la sede legale era stata trasferita da Milano a Pomigliano d'Arco;
- la nullità della procura rilasciata al difensore essendo stata conferita per con sede a Parte_1
Milano da un organo, l'amministratore unico, che per effetto della liquidazione volontaria era cessato dalla carica. Inoltre, la procura era stata rilasciata il 05.09.2023, quindi non poteva riferirsi al giudizio di appello avverso la sentenza n. 698/2024 del Tribunale di Udine.
Nel merito, il convenuto ha evidenziato che, nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva negato di avere ricevuto dalla “incarichi professionali di sorta, ad eccezione dell'invio della Pt_1 dichiarazione IVA nell'anno 2017”, ed aveva negato “di avere ricevuto dalla medesima società le dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP che avrebbe dovuto inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate”.
In particolare, la prova dell'incarico professionale per l'anno 2017, contestato dal sig. , non CP_1 poteva essere desunta dal fatto che una determinata attività fosse stata svolta in precedenza;
anche il pagamento effettuato dalla appellante a favore del sig. nel 2017 si riferiva ad una CP_1 prestazione resa nel 2016.
Ha, ancora, osservato il convenuto che non aveva neppure allegato di avere ricevuto richieste Pt_1 di pagamento dei compensi per l'asserita attività svolta a suo favore dal dott. nel 2017. CP_1
Infine, l'appellato si è opposto alla ammissione della prova testimoniale articolata dalla in Pt_1 quanto irrilevante non avendo ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale, fatto storico negato dal dott. . CP_1
7. L'appello è infondato.
Quanto alle eccezioni preliminari sollevate da parte appellata e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, la Corte ribadisce quanto già osservato con ordinanza dd. 15.01.2025, peraltro non oggetto di critica da parte dell'appellato.
Non sussiste la nullità dell'atto di citazione d'appello per omessa indicazione dello stato di liquidazione volontaria dell'appellante ed errata indicazione della sede legale, vizio riconducibile all'art. 163, co. 3 n. 2 c.p.c., in quanto sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio dell'appellato ex art. 164, co. 3 c.p.c..
Quanto alla eccepita nullità della procura alle liti, la Corte osserva che la procura dimessa in atti è stata rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della società il 05.09.2023 anche per il grado di appello, procura la cui validità ed efficacia rimane ferma nel caso di messa in liquidazione della società (v. sul punto Cassazione civile sez. I, 22/05/2007, (ud. 08/03/2007, dep. 22/05/2007), n.11847 per la quale “la procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83 c.p.c., comma 2, se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finchè non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata: atteso che l'atto pubblico, una volta che sia stato legittimamente emesso, non è più atto di un organo, bensì dell'ente in cui il primo si immedesima in base al cosiddetto rapporto organico;
e senza che rilevi che tale organo non sia più esistente al momento dell'inizio del procedimento in cui si utilizza l'atto pubblico, in quanto sostituto da un organo diverso (cfr., ex plurimis, Cass.
9.2.2005 n. 2656; 9.2.2005, n. 2636; 12.12.2001, n.
15666). … E ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti, conferita dal legale rappresentante della società che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga sostituita da quella del liquidatore: in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del mandato "ad litem" a suo tempo conferito, perchè quel conferimento è atto dell'ente e non della persona fisica che la rappresentava. E resta quindi insensibile al mutamento di questa, rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere rappresentativo (Cass.
11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre 1981 n. 6062)”).
Nel merito, l'appello è infondato.
Con i due motivi di appello, che vengono trattati unitariamente, l'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non essere stata fornita la prova dell'incarico professionale asseritamente conferito al dott. ed avente ad oggetto “il rapporto professionale di CP_1 contabilità e tenuta delle scritture fino a tutto il 2017” in forza del quale il convenuto – odierno appellato – avrebbe dovuto presentare anche le dichiarazioni ai fini IRES ed IRAP per l'anno 2016, essendosi, invece, il dott. limitato ad inviare in data 28.02.017 la sola dichiarazione IVA CP_1 sempre per l'anno 2016.
Secondo l'appellante la prova dell'incarico conferito al dott. e da questi accettato CP_1 emergerebbe: i) dalla circostanza che lo stesso negli anni 2015 e 2016 aveva provveduto alla trasmissione delle dichiarazioni invece omesse nell'anno 2017, oltre alla presentazione della dichiarazione IVA anche per l'anno 2017; ii) dal pagamento effettuato dall'appellante a favore del dott. mediante bonifico del 02.03.2017 della fattura n. 8 dd. 22.08.2016. CP_1
La Corte osserva che, contrariamente a quanto allegato dall'appellante, il dott. ha ammesso CP_1 di avere avuto un rapporto professionale con la ma ha negato che tale rapporto si fosse Parte_1 protratto “a tutto il 2017”, con conseguente insussistenza dell'impegno contrattuale di procedere CP all'invio delle dichiarazioni ai fini ed Irap per l'anno 2016. A fronte di tale contestazione, l'odierno appellante, attore in primo grado, avrebbe dovuto fornire la prova della esistenza di tale rapporto professionale “a tutto il 2017”, onere della prova al quale la
è venuta meno. Parte_1
Infatti, alcuna prova per testi è stata introdotta sul punto, avendo i capitoli di prova per testi articolati dalla attrice ad oggetto esclusivamente l'attività che sarebbe stata compiuta nel 2017 dal professionista successivamente incaricato al fine di “ricostruire e integrare la movimentazione della contabilità dell'attrice con reperimento della documentazione mancante e riallineamento dei dati contabili con supporto cartaceo” … e “di procedere nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali omesse , ovvero le dichiarazioni ai fini IRES e la separata dichiarazione ai fini Irap tutte per
l'annualità 2016”.
Quanto alla prova documentale, dai documenti dimessi in causa dalla emerge Parte_1 esclusivamente l'esistenza di un rapporto professionale fino al 28.02.2017, data di invio da parte del dott. della dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2016 (documento allegato da parte attrice CP_1 alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 18.03.2024).
Parte appellante, invece, non ha provato di avere trasmesso al dott. i documenti necessari CP_1 per la presentazione delle dichiarazioni ai fini IRES ed IRAP, da inoltrare alla Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2017 (v. art. 13 bis d.l. 244/2016 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26.07.2017), circostanza che avrebbe consentito di inferire la prosecuzione del rapporto professionale.
Osserva la Corte che proprio la carenza di qualsiasi prova documentale inerente al rapporto tra le parti successivamente al 28.02.2017, data di invio della dichiarazione IVA per l'anno 2016, dimostra che il rapporto professionale dopo tale data non era più in essere. Parte appellante, infatti, non ha prodotto alcuna mail scambiata tra le parti, alcuna richiesta di pagamento da parte del dott. CP_1 delle proprie competenze, alcuna prova di invio di documentazione contabile di data successiva al
28.02.2017. Significativamente, inoltre, l'appellante non ha neppure allegato di avere chiesto al dott.
la restituzione della contabilità una volta notiziato dell'avvio degli accertamenti da parte CP_1 della Agenzia delle Entrate, a dimostrazione che al professionista nulla era stato consegnato.
Infine, come già osservato dal Tribunale, il bonifico per euro 3.347,80 effettuato dalla al dott. Pt_1
in data 02.03.2027 ha come causale il pagamento della fattura n. 8 del 22.08.2016, quindi CP_1 per una attività già svolta appunto nell'anno 2016 (doc. allegato alla prima memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.). A fronte della tempestiva contestazione del convenuto, il quale nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha dedotto che la fattura era inerente ad una consulenza in ambito societario, non avendo l'appellante dimesso in causa la fattura oggetto del pagamento, come era proprio onere, non risulta provato che la prestazione oggetto della fattura fosse l'incarico al dott. di CP_1 provvedere a tutti gli adempimenti fiscali per l'anno 2017.
Per le svolte considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Dato l'esito del giudizio, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate secondo i parametri medi delle cause ricomprese nel valore tra € 26.001,00 ed € 52.00,00, in considerazione della soccombenza (fase introduttiva, fase di studio, fase di trattazione, determinato il compenso per questa fase nel minimo tenuto conto della limitata attività svolta in udienza, e fase decisoria per complessivi euro 8.469,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge).
Sussistono in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza Tribunale di Udine n.
698/2024 del 17.06.2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi, oltre al 15% CP_1 per il rimborso delle spese generali, nonché ad IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 01.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Burra dott.ssa Marina Caparelli