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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/03/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1160/2019 r.g. promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Annalisa Rosci
parte ricorrente
Contro
CP_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Enrico Gamba
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 25 giugno
1989. Dall'unione sono nati i figli (9 novembre 1989) e (12 ottobre 1992). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Roma, con decreto del 3 luglio 2008, ha omologato le condizioni congiunte della separazione dei coniugi, nell'ambito della procedura rubricata al n. 15032/2008, nelle quali è stato previsto a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo Parte_1 CP_1
di mantenimento dei due figli e , conviventi con la madre, la somma mensile Per_1 Per_2
di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'assegnazione in favore della moglie della casa coniugale (di proprietà del ricorrente), quale genitore collocatario della prole.
ha convenuto in giudizio la resistente e il figlio chiedendo al Parte_1 Per_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'obbligo paterno di mantenimento nei confronti del figlio e di rimettere nella sua Per_2
disponibilità la casa coniugale, ove nel frattempo, a causa di difficoltà economiche, era tornato a vivere, col consenso del coniuge.
A sostegno delle domande ha dedotto che , oltre ad aver raggiunto l'età ormai Per_2
matura di 26 anni non avesse diritto ad essere mantenuto stante il suo rifiuto di proseguire gli studi dopo il diploma triennale di grafica pubblicitaria e la sua colpevole inerzia nell'intraprendere una qualsiasi attività lavorativa, avendo peraltro reso le dimissioni da un buon impiego che gli avrebbe permesso un'autonomia economica e avendo rifiutato senza valide motivazioni altre occasioni lavorative suggerite dallo stesso ricorrente e dal fratello maggiore Con riguardo a quest'ultimo, il padre non aveva più versato alla Per_1
madre il contributo al mantenimento sin dal 2009, cioè da quando il ragazzo aveva lasciato la casa familiare. Dallo stesso anno le parti, avevano dato atto, con dichiarazione dalle stesse sottoscritta, della raggiunta indipendenza di Per_1
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda divorzile ma ha CP_1
contestato le ulteriori richieste ex adverso formulate, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione diretta al figlio, maggiorenne non economicamente autonomo, di un assegno di mantenimento di euro 300 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di pari importo.
A sostegno delle richieste la resistente ha rappresentato che, mentre le condizioni economiche di - operatore ecologico, dipendente con contratto a tempo Parte_1
indeterminato - erano rimaste invariate rispetto all'epoca della separazione, la situazione reddituale della stessa – che lavora a “chiamata” per un'impresa di pulizia - si era deteriorata a causa della crisi economica internazionale;
negli anni la aveva CP_1
alternato periodi di lavoro a periodi di disoccupazione e si era potuta mantenere solo grazie a sussidi statali;
il figlio aveva tentato di rendersi autonomo attraverso la Per_2
ricerca attiva di un'occupazione ma era riuscito a reperire solo occupazioni temporanee,
spesso svolte in assenza di regolare contratto.
costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva;
in subordine e nel merito, ha chiesto di accertare che la condizione di disoccupazione in cui versa non sia da ascrivere a sua colpevole inerzia.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti resi in sede di separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento dovuto dal padre per i figli e che ha determinato in € 225.00 mensili in favore del solo figlio Per_1 Per_2
a decorrere dal giugno 2019. Per_2
Con sentenza parziale dep. il 2 marzo 2020, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha disposto l'estromissione di dal giudizio Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva.
La procedura è quindi rimasta in essere per le domande inerenti all'assegnazione della casa coniugale, al contributo al mantenimento per il figlio a carico del ricorrente, Per_2
nonché al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Assegno divorzile
In merito alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata da parte resistente, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno,
in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del
10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'
“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni
oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica”
dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie
– del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione»,
«contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione ha posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore
dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi,
anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli
ex coniugi”.
La sentenza ha quindi chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Il
parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà
che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Più precisamente, ove l'accertata condizione di disparità tra i coniugi sia da ricondurre alle scelte comuni e ai ruoli endofamiliari e “sia accertato che lo squilibrio economico
patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali
fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della
famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello
dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione
dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni
oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art 5 comma 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a
base del diritto”.
Ciò premesso, nel caso in esame, si evidenzia con riguardo alle condizioni economiche delle parti che:
- il ricorrente, dipendete della AMA S.p.A., percepisce un reddito annuo di circa euro
32.832, pari a un netto mensile di € 2.093,00 circa su dodici mensilità (v. CUD 2022). Sotto
il profilo patrimoniale è proprietario della casa coniugale sita in Roma alla via Pasturana
e box auto pertinenziale;
- la resistente, in sede di udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente f.f., ha dichiarato di alternare periodi di lavoro a periodi di disoccupazione e di percepire la somma di euro 500 mensili quale reddito da lavoro o, nei periodi di disoccupazione, a titolo di indennità di disoccupazione;
in sede di separazione consensuale, la resistente aveva dichiarato di svolgere l'attività di cameriera d'albergo e di percepire il medesimo reddito di euro 500 mensili.
Va rilevato che, in conseguenza della disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la resistente sarà gravata dai costi necessari a far fronte a esigenze abitative in precedenza soddisfatte dal godimento a titolo gratuito della casa coniugale.
La predetta circostanza, tuttavia, non è ancora sufficiente a riconoscere in suo favore il diritto a percepire un assegno divorzile in funzione assistenziale e ciò perché la a CP_1
comunque manifestato negli anni un'adeguata capacità lavorativa, peraltro in un settore che spesso si sottrae alle rilevazioni fiscali;
inoltre la stessa non ha adempiuto in modo rigoroso all'onere su di lei gravante di provare l'attualità di una situazione di insussistenza di mezzi economici adeguati laddove non ha ottemperato agli ordini impartiti dal Tribunale con ordinanza del 2 marzo 2020 e del 28 settembre 2020 di depositare documentazione reddituale aggiornata e dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata.
Per tali ragioni, non essendo nemmeno allegate circostanze che depongano per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo compensativa, la domanda spiegata dalla resistente deve essere rigettata.
Assegno di mantenimento per il figlio
In merito alla revoca del contributo al mantenimento del figlio richiesta dal Per_2
ricorrente, va preliminarmente rilevato come l'orientamento in materia di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti sia strettamente collegato a diversi principi, tra i quali, quello dell'autoresponsabilità, richiamato in diverse pronunce della Corte di Cassazione, che regola tutte quelle scelte di vita dei figli dopo il compimento della maggiore età, affermando che il diritto al mantenimento, non solo non ha natura assistenziale ma una funzione formativa ed educativa che può perdurare dopo la maggiore età solo per il tempo necessario al completamento del percorso di studi e/o di formazione prescelto dal figlio e successivamente a quel lasso di tempo che possa ritenersi idoneo alla ricerca di un'occupazione lavorativa, anche non conforme alla formazione conseguita, in quanto, diversamente, si imporrebbe un sacrificio eccessivamente gravoso alle esigenze di vita dei genitori nonché a delle presunzioni in capo al figlio e riguardanti non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari diligenza, operato nella ricerca di un lavoro.
Di tal senso è l'ordinanza n.17183/2020, con la quale si è affermato che il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto dai genitori soltanto se, ultimato il percorso formativo prescelto, dimostra di essersi adoperato in maniera diligente, puntuale ed effettiva al fine di rendersi autonomo sotto il profilo economico, impegnandosi attivamente e diligentemente per trovare un'occupazione in base alle reali opportunità
lavorative offerte dal mercato del lavoro, anche -se in casi di necessità- ridimensionando le proprie iniziali aspirazioni.
Onde procedere a detto accertamento, non può trascurarsi l'età del beneficiario, atteso che
“con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei
casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di
persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali
specifiche (di salute, o dovute ad altre contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di
reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia
colpevole” (cfr. Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952).
Svolta questa premessa, va rilevato che non abbia mai intrapreso un percorso di Per_2
studi universitari e, sebbene non risulti ancora stabilmente immesso nel mondo del lavoro, ha raggiunto un'età (32 anni) in cui è dato presumere, salvo prova contraria, nel caso non sussistente, che il mancato raggiungimento di autonomia dalla famiglia di origine sia da ascrivere a colpevole inerzia.
Pertanto, il Collegio ritiene che debba essere revocato l'assegno di mantenimento previsto per il figlio a carico del ricorrente, con decorrenza dalla pubblicazione della Per_2
sentenza fermi restando i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
Assegnazione casa coniugale
Considerato che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli, nel caso di specie in cui, per quanto sopra detto, debba ritenersi che il figlio maggiorenne non sia autonomo a causa di sua colpevole inerzia, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, via Pasturana 30, in favore della eve essere revocata. CP_1
La situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà l'ordinario regime civilistico.
Spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere compensate per il 50%, attesa la materia, e poste a carico della resistente, soccombente nella domanda di assegno divorzile,
quanto all'ulteriore 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto che tra le parti è intervenuta sentenza sullo status n.4480/2020,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento di euro 225,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio Controparte_2
finora dovuto con decorrenza dalla sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
- revoca l'assegnazione in favore della resistente della casa familiare sita in Roma, via
Pasturana n. 30 di proprietà del ricorrente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente CP_1 - compensa per il 50% le spese di lite e condanna al pagamento in favore CP_1
di dell'ulteriore 50%, che liquida (già in tal ridotto ammontare) in 2.000,00 Parte_1
euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1160/2019 r.g. promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Annalisa Rosci
parte ricorrente
Contro
CP_1
nata a [...] il [...]
con il patrocinio dell'avv.to Enrico Gamba
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in Roma, in data 25 giugno
1989. Dall'unione sono nati i figli (9 novembre 1989) e (12 ottobre 1992). Per_1 Per_2
Il Tribunale di Roma, con decreto del 3 luglio 2008, ha omologato le condizioni congiunte della separazione dei coniugi, nell'ambito della procedura rubricata al n. 15032/2008, nelle quali è stato previsto a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo Parte_1 CP_1
di mantenimento dei due figli e , conviventi con la madre, la somma mensile Per_1 Per_2
di € 450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie nonché l'assegnazione in favore della moglie della casa coniugale (di proprietà del ricorrente), quale genitore collocatario della prole.
ha convenuto in giudizio la resistente e il figlio chiedendo al Parte_1 Per_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'obbligo paterno di mantenimento nei confronti del figlio e di rimettere nella sua Per_2
disponibilità la casa coniugale, ove nel frattempo, a causa di difficoltà economiche, era tornato a vivere, col consenso del coniuge.
A sostegno delle domande ha dedotto che , oltre ad aver raggiunto l'età ormai Per_2
matura di 26 anni non avesse diritto ad essere mantenuto stante il suo rifiuto di proseguire gli studi dopo il diploma triennale di grafica pubblicitaria e la sua colpevole inerzia nell'intraprendere una qualsiasi attività lavorativa, avendo peraltro reso le dimissioni da un buon impiego che gli avrebbe permesso un'autonomia economica e avendo rifiutato senza valide motivazioni altre occasioni lavorative suggerite dallo stesso ricorrente e dal fratello maggiore Con riguardo a quest'ultimo, il padre non aveva più versato alla Per_1
madre il contributo al mantenimento sin dal 2009, cioè da quando il ragazzo aveva lasciato la casa familiare. Dallo stesso anno le parti, avevano dato atto, con dichiarazione dalle stesse sottoscritta, della raggiunta indipendenza di Per_1
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda divorzile ma ha CP_1
contestato le ulteriori richieste ex adverso formulate, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e l'attribuzione diretta al figlio, maggiorenne non economicamente autonomo, di un assegno di mantenimento di euro 300 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie nonché il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di pari importo.
A sostegno delle richieste la resistente ha rappresentato che, mentre le condizioni economiche di - operatore ecologico, dipendente con contratto a tempo Parte_1
indeterminato - erano rimaste invariate rispetto all'epoca della separazione, la situazione reddituale della stessa – che lavora a “chiamata” per un'impresa di pulizia - si era deteriorata a causa della crisi economica internazionale;
negli anni la aveva CP_1
alternato periodi di lavoro a periodi di disoccupazione e si era potuta mantenere solo grazie a sussidi statali;
il figlio aveva tentato di rendersi autonomo attraverso la Per_2
ricerca attiva di un'occupazione ma era riuscito a reperire solo occupazioni temporanee,
spesso svolte in assenza di regolare contratto.
costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva;
in subordine e nel merito, ha chiesto di accertare che la condizione di disoccupazione in cui versa non sia da ascrivere a sua colpevole inerzia.
In sede di provvedimenti provvisori, il Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti resi in sede di separazione, ad eccezione del contributo di mantenimento dovuto dal padre per i figli e che ha determinato in € 225.00 mensili in favore del solo figlio Per_1 Per_2
a decorrere dal giugno 2019. Per_2
Con sentenza parziale dep. il 2 marzo 2020, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha disposto l'estromissione di dal giudizio Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva.
La procedura è quindi rimasta in essere per le domande inerenti all'assegnazione della casa coniugale, al contributo al mantenimento per il figlio a carico del ricorrente, Per_2
nonché al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Assegno divorzile
In merito alla domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio avanzata da parte resistente, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, l'assegno in favore del coniuge divorziato può essere riconosciuto solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno,
in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del
10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'
“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni
oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica”
dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie
– del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione»,
«contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione
del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione ha posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che “all'assegno divorzile in favore
dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di
solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente
non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il
raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali
sacrificate”, precisando altresì che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi,
anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge
economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli
ex coniugi”.
La sentenza ha quindi chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Il
parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà
che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Più precisamente, ove l'accertata condizione di disparità tra i coniugi sia da ricondurre alle scelte comuni e ai ruoli endofamiliari e “sia accertato che lo squilibrio economico
patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali
fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della
famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello
dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione
dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni
oggettive. Gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art 5 comma 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a
base del diritto”.
Ciò premesso, nel caso in esame, si evidenzia con riguardo alle condizioni economiche delle parti che:
- il ricorrente, dipendete della AMA S.p.A., percepisce un reddito annuo di circa euro
32.832, pari a un netto mensile di € 2.093,00 circa su dodici mensilità (v. CUD 2022). Sotto
il profilo patrimoniale è proprietario della casa coniugale sita in Roma alla via Pasturana
e box auto pertinenziale;
- la resistente, in sede di udienza di comparizione delle parti davanti al Presidente f.f., ha dichiarato di alternare periodi di lavoro a periodi di disoccupazione e di percepire la somma di euro 500 mensili quale reddito da lavoro o, nei periodi di disoccupazione, a titolo di indennità di disoccupazione;
in sede di separazione consensuale, la resistente aveva dichiarato di svolgere l'attività di cameriera d'albergo e di percepire il medesimo reddito di euro 500 mensili.
Va rilevato che, in conseguenza della disposta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la resistente sarà gravata dai costi necessari a far fronte a esigenze abitative in precedenza soddisfatte dal godimento a titolo gratuito della casa coniugale.
La predetta circostanza, tuttavia, non è ancora sufficiente a riconoscere in suo favore il diritto a percepire un assegno divorzile in funzione assistenziale e ciò perché la a CP_1
comunque manifestato negli anni un'adeguata capacità lavorativa, peraltro in un settore che spesso si sottrae alle rilevazioni fiscali;
inoltre la stessa non ha adempiuto in modo rigoroso all'onere su di lei gravante di provare l'attualità di una situazione di insussistenza di mezzi economici adeguati laddove non ha ottemperato agli ordini impartiti dal Tribunale con ordinanza del 2 marzo 2020 e del 28 settembre 2020 di depositare documentazione reddituale aggiornata e dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata.
Per tali ragioni, non essendo nemmeno allegate circostanze che depongano per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione perequativo compensativa, la domanda spiegata dalla resistente deve essere rigettata.
Assegno di mantenimento per il figlio
In merito alla revoca del contributo al mantenimento del figlio richiesta dal Per_2
ricorrente, va preliminarmente rilevato come l'orientamento in materia di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti sia strettamente collegato a diversi principi, tra i quali, quello dell'autoresponsabilità, richiamato in diverse pronunce della Corte di Cassazione, che regola tutte quelle scelte di vita dei figli dopo il compimento della maggiore età, affermando che il diritto al mantenimento, non solo non ha natura assistenziale ma una funzione formativa ed educativa che può perdurare dopo la maggiore età solo per il tempo necessario al completamento del percorso di studi e/o di formazione prescelto dal figlio e successivamente a quel lasso di tempo che possa ritenersi idoneo alla ricerca di un'occupazione lavorativa, anche non conforme alla formazione conseguita, in quanto, diversamente, si imporrebbe un sacrificio eccessivamente gravoso alle esigenze di vita dei genitori nonché a delle presunzioni in capo al figlio e riguardanti non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di aver curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari diligenza, operato nella ricerca di un lavoro.
Di tal senso è l'ordinanza n.17183/2020, con la quale si è affermato che il figlio maggiorenne ha diritto ad essere mantenuto dai genitori soltanto se, ultimato il percorso formativo prescelto, dimostra di essersi adoperato in maniera diligente, puntuale ed effettiva al fine di rendersi autonomo sotto il profilo economico, impegnandosi attivamente e diligentemente per trovare un'occupazione in base alle reali opportunità
lavorative offerte dal mercato del lavoro, anche -se in casi di necessità- ridimensionando le proprie iniziali aspirazioni.
Onde procedere a detto accertamento, non può trascurarsi l'età del beneficiario, atteso che
“con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei
casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di
persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in mancanza di ragioni individuali
specifiche (di salute, o dovute ad altre contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di
reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia
colpevole” (cfr. Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952).
Svolta questa premessa, va rilevato che non abbia mai intrapreso un percorso di Per_2
studi universitari e, sebbene non risulti ancora stabilmente immesso nel mondo del lavoro, ha raggiunto un'età (32 anni) in cui è dato presumere, salvo prova contraria, nel caso non sussistente, che il mancato raggiungimento di autonomia dalla famiglia di origine sia da ascrivere a colpevole inerzia.
Pertanto, il Collegio ritiene che debba essere revocato l'assegno di mantenimento previsto per il figlio a carico del ricorrente, con decorrenza dalla pubblicazione della Per_2
sentenza fermi restando i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa.
Assegnazione casa coniugale
Considerato che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli, nel caso di specie in cui, per quanto sopra detto, debba ritenersi che il figlio maggiorenne non sia autonomo a causa di sua colpevole inerzia, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, via Pasturana 30, in favore della eve essere revocata. CP_1
La situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà l'ordinario regime civilistico.
Spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere compensate per il 50%, attesa la materia, e poste a carico della resistente, soccombente nella domanda di assegno divorzile,
quanto all'ulteriore 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto che tra le parti è intervenuta sentenza sullo status n.4480/2020,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento di euro 225,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio Controparte_2
finora dovuto con decorrenza dalla sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
- revoca l'assegnazione in favore della resistente della casa familiare sita in Roma, via
Pasturana n. 30 di proprietà del ricorrente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla parte resistente CP_1 - compensa per il 50% le spese di lite e condanna al pagamento in favore CP_1
di dell'ulteriore 50%, che liquida (già in tal ridotto ammontare) in 2.000,00 Parte_1
euro per compensi, oltre spese generali Iva e cassa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20 febbraio
2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi