Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1165/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. Laura RA Tragni Presidente
Dott. AN Corte Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.4.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PO OL DA RI e dell'avv. C.F._2
Proverbio Pietro ( ), con elezione di domicilio in V.le Rimembranze n. 6, C.F._3
21047 Saronno, presso e nello studio dell'avv. PO OL DA RI appellanti
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Zoldan Ilaria Controparte_1 P.IVA_1
Francesca, con elezione di domicilio in Carlo Porta 11 21047 Saronno presso e nello studio del difensore;
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Valagussa RI CP_2 Parte_3 P.IVA_2
Cristina, con elezione di domicilio in Via XX Settembre, 19 20900 Monza presso e nello studio del difensore;
appellati nonchè
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
1
OGGETTO: e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CP_4
CONCLUSIONI per e Parte_1 Parte_2
Si chiede che in riforma dell'impugnata sentenza a verbale numero 324/2024 repertorio 522/2024 emessa dal Tribunale di Busto Voglia l'adita Corte accogliere le conclusioni di primo grado: in via preliminare e pregiudiziale
Si eccepisce la nullità per conflitto di interesse della prima difesa e di ogni successiva attività difensiva proposta dall'avvocato del si eccepisce il difetto di mandato e di procura CP_1 dell'avvocato del la quale ha mancato di rilevare il conflitto di interessi tra il CP_1
e l'amministratore stesso nella persona fisica del Geom. , il Controparte_5 CP_3
quale non poteva sottoscrivere il mandato difensivo in nome e per conto del Condominio, specialmente in riguardo alle difese concernenti le voci di richiesta risarcitoria , che mette in conflitto di interessi l'Amministratore persona fisica con il dallo Stesso impersonato . CP_1
Si eccepisce, inoltre, che sempre in riguardo alla domanda risarcitoria non e stato spiegato ai condomini l'interesse del Condominio al buon esito dell'azione di risarcimento, e di nuovo si eccepisce il difetto di mandato e si chiede dichiararsi la nullità integrale della costituzione avversaria e di ogni scritto difensivo successivo: conformi Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
20/01/2020, n. 1143 (rv. 656717-01) (non si sta eccependo il patrocinio infedele, ma il conflitto di interessi e la carenza di rappresentazione) in via principale e nel merito si chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in riguardo alla sola domanda di annullamento della delibera assembleare impugnata “ per la violazione dell' art 1123 cc nel riparto spese e dell'art 1130 bis cc nel realizzo del consuntivo e preventivo approvati;
” poiché in virtù di delibera del 4/7/2023 ore 20 (susseguente all'ultima udienza), è stato approvato il bilancio consuntivo seguente relativo all'anno solare 2022, delibera che ad oggi risulta impugnata in mediazione giusta procedura numero 452/23 presenziata dal mediatore dott. subordinatamente ove non si ritenesse cessata la materia del contendere in Per_1
riguardo alla domanda di nullità del riparto spese ed in via principale e nel merito ove non si ritenesse cessata la materia del contendere e per le altre richieste si precisano come a seguire le conclusioni :
A) Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, illegittimità dei luoghi numero 2-3 4 6 8 e parzialmente del luogo 7 della delibera del 9/11/2021 qui impugnata;
per le motivazioni di cui alla narrativa d'atto e dunque sinteticamente: per omessa regolazione convocazione degli attori e di altri
2 condomini;
per la violazione dell'art 1123 cc nel riparto spese e dell'art 1130 bis cc nel realizzo del consuntivo e preventivo approvati;
per mancata allegazione del preventivo del compenso dell'amministratore; per mancata allegazione dei preventivi per rifacimento fossa septica e mancanza di predisposizione di fondo per i lavori straordinari;
per mancanza dei millesimi necessari per approvazione del punto 7 in merito allo sgravio dell'amministratore; come pure mancanza dei millesimi necessari per l'approvazione del punto 8 per interversione d'uso di cosa comune;
nonché per mancata allegazione del riparto spese consuntivo e preventivo, che di fatto rende la convocazione nulla per indeterminatezza verso tutti i condomini: e dunque per violazione dell'art 1136 cc;
e per l'effetto dichiararne l'inefficacia.
B) Accertare e dichiarare che il comportamento negligente dell'amministratore di Condominio il geometra ha causato perdite per almeno 10.755,00 euro al per i Controparte_3 CP_1 fatti di cui alla narrativa d'atto introduttivo ( rottura e sostituzione trave del tetto) e per l'effetto condannare l'amministratore geometra al risarcimento in favore del Controparte_3 CP_1
e in favore dei qui attori della somma relativa al danno subito per manutenzione d'urgenza al tetto e alle grondaie : il tutto per complessive 10.755,00 euro a favore del , di cui almeno CP_1
1.029,61 euro a favore degli appellanti, legittimati alla presente azione anche ex art 1134 c.c., o comunque secondo le maggiori o minori somme, che saranno accertate in corso di procedura, oltre interessi dal dì dei pagamenti al saldo effettivo .
C. Voglia Ordinare la restituzione delle somme provvisoriamente versate, in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria
Si produce a mezzo deposito :
doc 49) Procura
doc 50 ) Sentenza appellata doc 51) email di notifica della sentenza del 11/3/2024
doc 52) Bonifici di pagamento alle controparti senza acquiescenza e con diritto di ripetizione
Fascicolo integrale di primo grado contenente i seguenti documenti : atto introduttivo, prima memoria , seconda memoria , integrazione di seconda memoria , terza memoria , integrazione istruttoria del 18/6/2023, foglio di Precisazione delle conclusioni. ( documenti ed atti avversari richiamati )
Ulteriormente in via istruttoria si rinnovano le istanze formulate ad atti di primo grado e ferme le produzioni documentali : doc 1) procura alle liti del primo grado doc 2) delibera impugnata in precedenza e sua trasmissione alle parti 1/9/ 21
3 doc 3) avviso di convocazione e ricevuta di consegna al 5/8 /21
doc 4) email di richiesta del piano di riparto doc 5) risposta di tutt'altro genere dell'amministratore doc 6) contratto di locazione dello studio medico doc 7) piantina condominiale doc 8) email tra i consiglieri doc 9) email tra i consiglieri doc 10 ) email con il notaio doc 11) risultanze ultimo bilancio approvato doc 12) certificazione dell'amministratore resa dopo il pagamento di 1817,36€
doc 13) bonifico di restituzione privo di documenti di spiegazione doc 14) compenso professionale dell'amministratore doc 15) Inipec dell'amministratore doc 16 ) richieste di pagamento doc 17) delibera impugnata e sua trasmissione alla mediazione 650/2021 mediatrice avv. Nebuloni
doc 18) citazione r.g. 4555/2021
doc 19) citazione introduttiva r.g. 4555/2021
doc 20) delibera del 9/11/ 2021 qui impugnata doc 21) tabelle 1-2-3-
doc 22) pagamento posto auto doc 23) tab 1 consuntivo sintetico apr-18 marzo -19
doc 23) tab 2 tabella ripartizione da cui si desumono i millesimi doc 23) tab 3 bilancio preventivo sintetico apr 2019 – dic '19
doc 23) tab 4 – pane CP_6
doc 24) rendiconto consuntivo sintetico periodo 1/4/2019 -31/12/2019
doc 25) fatture MA
doc 26) email liquidatrice.
doc 27) email pagamento anno 2020
doc 28) verbale con inserita clausola di salvaguardia doc 29) perizia contabile di parte doc 30) pagamento senza acquiescenza delle spese condominiali doc 31) rinuncia agli atti inerente la revoca dell'amministratore doc 32) email che comprovano come furono i consiglieri ad incaricare la IN , mentre l'amministratore restava inerte.
4 Doc 33) atto di appello alla sentenza n 315/2023 emessa a seguito di r.g. 4555/2021, doc 34) uno dei rogiti di acquisto degli immobili in cui si richiama il regolamento richiamato in tutti i rogiti successivi.pdf doc 35) regolamento condominiale trascritto con parti comuni in giallo doc 36) fotografia garage -scala detta A
doc 37) fotografia accesso al cortile doc 38) fotografia due scale doc 39) fotografia che dimostra lo scambio delle lettere tra scala A e scala B
doc 40) fotografia accesso al cortile doc 41) whatapp richiesta all'amministratore per richiesta riparti doc 42) whatapp conversazione col consigliere per richiesta Per_2
doc 43 ) presente sul sito del condominio da cui si evince che l'amministratore di condominio conosceva la situazione della trave sin dal 2018 ;
doc 44) email dall'amministratore doc 45) risultanze dal sito condominiale doc 46) rendiconto consuntivo con a latere il visto dei consiglieri doc 47) delibera impugnata doc 47 )- bis convocazione assemblea del 4/7/2023 vedi pag 4
doc 48) ultimo verbale di mediazione e sua iscrizione
Ulteriormente in via istruttoria si chiede : ordinarsi ex art 210 cpc la produzione del consuntivo e per preventivo votati dalla assemblea del 9 11 2021 con i relativi piani di riparto. si chiede si disposta perizia contabile sul consuntivo e per preventivo votati dalla assemblea del 9
11 2021 con produzione delle fatture di riguardo e delle movimentazioni bancarie di riferimento
C) chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti ammittendi capitoli di prova, indica a testimoni i signori: geom. , della ditta , Controparte_7 CP_8 CP_8 Controparte_9
della ditta IN , e AS EN della ditta fratelli AS, Controparte_10 CP_11
e della ditta “TI Spurghi Di AB & AN TI Snc”, Arch . CP_12 Persona_3 capitolo 1) “è vero che nel mese di ottobre 2020 ho svolto un sopralluogo nel condominio di viale
Rimembranze n 2 in Saronno, in quella occasione ho potuto verificare come la fossa septica di tale condominio sversasse liquidi fognari nelle cantine del palazzo , poste sotto gli appartamenti della scala B)” capitolo 2) “è vero che nel mese di ottobre 2020 ho svolto un sopralluogo nel condominio di viale
Rimembranze n 2 Saronno, in quella occasione ho potuto verificare che sul tetto a copertura della scala C si trovava una trave rotta con cedimento del tratto di tetto relativo, detta rottura comportava
5 una scopertura di almeno un metro quadro di superficie del solaio con esposizione alle acque meteoriche. Ho anche verificato la necessità di sostituzione di numerose tegole , ed ho verificato che il tetto sopra la scala B), nella proprietà , infiltrava molta acqua per tegole rotte o Pt_4
sconnesse , capitolo 3) “è vero che nei luoghi di cui al precedente capitolo 2 ho anche verificato la presenza di un piccione nella grondaia della scala A), che provocava reflussi di acqua piovana nella proprietà
PO subalterno 33 “ chiede ammettersi:
PROVA TESTIMONIALE sui seguenti ammittendi capitoli di prova, dal numero 1 al 31 indica a testimoni i signori: geom. , Via R.Sanzio n.10/a, BO ( VA) cap 21040 ; Controparte_7
della ditta RI via Como n 8 TU (CO) , titolare CP_13 Controparte_14
presso ditta IN, via Santa Caterina n 22 , Misinto (MB); e AS Controparte_10
EN della ditta fratelli AS, e della ditta “TI Spurghi Di CP_11 CP_12
AB & AN TI Snc”, Arch dott.ssa presso RA Persona_3 Persona_4
UR , , Viale Carlo Noè, 43/A, 21013 Gallarate VA , via CP_15 CP_16
Varese n 31, Saronno (VA) - cap 21047 , viale Rimembranze n 2 ,Saronno Controparte_17
(VA) – cap 21047 .
A comprova della mancanza della incuria dell' amministratore : ( con i testi via Varese CP_16
n 31, Saronno (VA) - cap 21047 , viale Rimembranze n 2 ,Saronno (VA) – cap Controparte_17
21047 ; geom. , Via R.Sanzio n.10/a, BO ( VA) cap 21040 ; Controparte_7 CP_13
della ditta via Como n 8 TU (CO) , titolare presso ditta
[...] CP_8 Controparte_14
IN, via Santa Caterina n 22 , Misinto (MB); e AS EN della ditta Controparte_10 fratelli AS, e della ditta “TI Spurghi Di AB & AN CP_11 CP_12
TI Snc”, Arch ,) Persona_3 capitolo 1) “ E' vero che nel mese di ottobre 2020 ho svolto un sopralluogo nel solaio del
Condominio-Rimembranze n 2 ,in Saronno (VA) : nel sottotetto sopra la scala C “ capitolo 2) “è vero che nel mese di ottobre 2020 ho svolto un sopralluogo nel condominio di viale
Rimembranze n 2 Saronno, in quella occasione ho potuto verificare che nel tetto, in cima alla scala
C, si trovava una trave rotta, questa rottura era causata dalla esposizione della trave alle piogge perché infiltrava acqua dalle tegole rotte soprastanti. “ capitolo 3) “è vero che nei luoghi e nei tempi di cui al precedente capitolo 1 ho constatato che la rottura della trave del tetto avvenne nel punto in cui la trave era esposta alle piogge e dunque nel punto in cui il legno risultava imbevuto d'acqua piovana”
6 capitolo 4) “è vero che nei luoghi e nei tempi di cui al precedente capitolo 1, ho constatato che: a seguito del crollo della trave anche il tetto era in parte crollato e per conseguenza il solaio restava scoperto per almeno un metro quadro e quindi esposto alle acque meteoriche del solaio ” capitolo 5) “è vero che nell'occasione del sopralluogo svolto nel mese di ottobre 2020 presso il in Saronno, ho verificato la necessità di sostituzione di Controparte_18
numerose tegole , ed ho verificato che il tetto sopra la scala B), nella proprietà , infiltrava Pt_4 molta acqua per tegole rotte o sconnesse “ capitolo 6) “è vero che nei luoghi di cui al precedente capitolo 1 ho anche verificato la presenza di un piccione nella grondaia della scala A), che provocava reflussi di acqua piovana nella proprietà
PO in cima alla scala A” capitolo 7) “è vero che sono la proprietaria di una parte del sottotetto, situato in cima alla scala C) nel in Saronno, proprio dove si è verificata la rottura di una trave Controparte_18 portante del tetto “ capitolo 8) “è vero che, sono proprietaria della parte di solaio situato in cima alla scala C del e pertanto fin dall'anno 2018, anche durante le assemblee di Controparte_18
condomini ho avvisato, l'amministratore del fatto che a causa di una tegola rotta Controparte_3
pioveva sopra una trave del tetto e che questa trave si era incrinata e poteva rompersi da un momento all'altro “ capitolo 9) “è vero che come proprietaria di una porzione di solaio posizionata del
[...]
in Saronno, questo solaio è posto in cima alla scala C) -proprio dove si è Controparte_18
verificata la rottura della una trave a causa delle piogge che infiltravano da una tegola rotta fin dal
2018 “ capitolo 10 )“è vero che, durante l'anno 2018-2019 ho avvisato l'amministratore di
[...]
che una trave che sorreggeva il tetto sopra il solaio in cima alla scala C), era Controparte_19
incrinata poiché la tegola sopra la trave era rotta e piovendo sopra alla trave questa era marcita e si era piegata “ capitolo 11 ) “è vero che fin dagli anni 2018-2019 l'amministratore di condominio geometra sapeva che una trave portante il tetto sopra il solaio sopra la scala C) (del Controparte_3
condominio Rimembranze n 2 Saronno) , stava marcendo a causa di una tegola rotta che lasciava infiltrare acqua “ capitolo 12 ) “è vero che fin dagli anni 2018-2019 l'amministratore di condominio geometra sapeva che una trave portante il tetto sopra il solaio di mia proprietà, stava Controparte_3
marcendo a causa di una tegola rotta che lasciava infiltrare acqua, precisamente il mio solaio è posto nel condominio in viale Rimembranze n 2 Saronno in cima alla scala C) “
7 capitolo 13 ) “è vero che nel mese di ottobre 2020 sono stato contattato e incaricato dalla di intervenire nel condominio di viale Rimembranze n 2, poiché si era Controparte_20 rotta una trave alla sommità della Scala C) . “ capitolo 14 ) “è vero che, in cima alla scala C, nel condominio Rimembranze n 2 in Saronno, nel mese di ottobre 2020 ho potuto constatare che (nei tempi e nel luogo del capitolo 1) si trovava una trave del tetto rotta, guardando la trave ho constatato come la rottura fosse stata causata dall'acqua piovana, che provenendo da una tegola rotta, aveva marcito la trave “ capitolo 15 ) “è vero che recatomi nel sottotetto della scala C del nel Controparte_18
mese di Ottobre 2020 , ho verificato che a causa di una coppo, che lasciava infiltrare acqua piovana
, fosse marcita una trave fino alla rottura della trave stessa.
“ capitolo 16 ) “è vero che il Condominio di Viale Rimembranza n 2 Saronno aveva ed ha tutt'ora delle scorte condominiali di tegole per il tetto, capitolo
17 ) “è vero che le tegole di scorta del Condominio di Viale Rimembranza n 2 sono a disposizione dall'amministratore per le sostituzioni urgenti , fin dal giorno del suo primo incarico nel 2016 “ capitolo 18) “è vero che nel mese di ottobre 2020 ho svolto un sopralluogo nel Controparte_18
in Saronno, in quella occasione ho potuto verificare come la fossa septica di tale
[...]
condominio versasse liquidi fognari nelle cantine del palazzo , poste sotto gli appartamenti della scala B)”
A comprova del rifiuto di incassare il premio assicurativo : ( testi dott.ssa presso Persona_4
RA UR , , Viale Carlo Noè, 43/A, 21013 Gallarate VA;
) CP_15 capitolo 19 ) “è vero che riconosco come veritiere le email scritte dalla liquidatrice dottoressa
[...] il doc 26), che mi viene mostrato “ Per_4 capitolo 20 ) “è vero c h e confermo il contenuto delle email scritte dalla liquidatrice dottoressa
: il doc 26), che mi viene mostrato “ Persona_4 capitolo 21 ) “è vero che l'amministratore di ha rifiutato il Controparte_21
risarcimento danni offerto dalla RA UR in merito al sinistro 0921538052 inerente il in Saronno “ Controparte_18 capitolo 22) “è vero che sono l'Agente assicuratore, per conto di RA UR, del in Saronno , per questo motivo ho aperto il sinistro Controparte_18
0921538052 riferito a detto condominio su segnalazione dell'amministratore geom.
[...]
.“ CP_3 capitolo 23) “è vero che L'amministratore del nel ottobre Controparte_21
2021 e poi nel mese di Marzo 2022 ha rifiutato di incassare il premio assicurativo offerto dalla RA
8 assicurazioni e liquidato dalla dottoressa a seguito del sinistro aperto per il Persona_4
in Saronno (VA), riferimento “ Controparte_18 P.IVA_3 capitolo 24) “è vero che successivamente al rifiuto di incassare l'offerta assicurativa per il sinistro riferimento numero 0921538052 -riferito al Condominio rimembranze 2 Saronno – è stata omessa l'intrapresa di qualsivoglia azione giudiziaria per l'ottenimento di un maggior risarcimento “ capitolo 25) “è vero che in quanto assicuratore del posso Controparte_22
escludere, che siano state intraprese azioni da parte del detto verso RA UR CP_1
per l'ottenimento di un risarcimento maggiore, rispetto a quanto offerto dalla liquidatrice dott.ssa in riguardo al sinistro segnalato nell'ottobre 2021 e rubricato col numero Persona_4
0921538052 “ capitolo 26 ) “E' vero che ad oggi l'amministratore di ha Controparte_18
incassato euro zero in riguardo al sinistro aperto nell'ottobre 2021, e rubricato col numero
0921538052, avendo rifiutato le offerte della liquidatrice per “ A Controparte_23
comprova della destinazione del locale ad autorimessa da innumerevole tempo : con i testi CP_16
via Varese n 31, Saronno (VA) - cap 21047 , viale Rimembranze n 2
[...] Controparte_17
,Saronno (VA) – cap 21047 ; capitolo 27) “ E' vero che nel cortile del in Saronno, è situato Controparte_1
un corpo edile , nel detto corpo edile è presente un vano posto dirimpetto alla scala A, come da fotografie 36) 37) che mi sono mostrate “ capitolo 28) “è vero che il locale descritto al luogo precedente è di proprietà ed è CP_24
destinato esclusivamente ad autorimessa da oltre 30 anni, prima era il locale CP_24
che conteneva la cabina elettrica del . ” CP_24 CP_1 capitoli 29) E' vero che nel cortile del in Saronno, sono Controparte_1
presenti 3 locali utilizzati come locale autorimessa o garage da oltre 30 anni: una di queste autorimesse e precisamente quella più vicina all'acceso della scala A) è di proprietà condominiale e viene affittata al signor da almeno 15 anni “ Parte_1 capitoli 30) “E' vero che il garage contraddistinto in verde nel doc 7) e che mi viene mostrato anche nelle qui fotografie doc 36) 37, è di proprietà del Condominio Rimembranze 2 -sito in Saronno, il detto locale è destinato esclusivamente a locale autorimessa da 30 anni almeno “ capitoli 31) “E' vero che il garage contraddistinto in verde nel doc 7) ,che mi si rammostra e meglio descritto nelle qui fotografie doc 36) 37) , è di proprietà del e viene Controparte_1 destinato esclusivamente ad autorimessa da almeno 30 anni “
Chiede, sin d'ora, ammettersi prova contraria sui capitoli ex adverso articolati con i testi indicati e indicandi a termini di Legge.
9 Con ampia riserva di replica nei termini concessi.
A Supporto delle domande verso il condominio si chiede :
B) ulteriormente in via istruttoria chiede ordinarsi ex art 210 cpc la produzione della documentazione a supporto del consuntivo e per preventivo approvato nella delibera qui impugnata si chiede sia disposta perizia contabile sul consuntivo e per preventivo almeno degli ultimi 4 anni con produzione delle fatture di riguardo e delle movimentazioni bancarie di riferimento e col pagamento delle relative imposizioni e ritenute anche in acconto.
-A supporto della richiesta di CTU e perché non risulti indagatoria la richiesta si produce il doc 29), la perizia contabile asseverata .
Si chiede l'ammissione a prova testimoniale sui seguenti ammittendi capitoli di prova testimoniale : capitolo 32) “ E' vero che io sottoscritto ho inviato il 9 Maggio 2018 il messaggio Parte_5 contenuto nel documento 43 ) che mi viene mostrato , ne confermo il contenuto e la data “ capitolo 33) “ E' vero che l'appartamento di è situato in cima alla scala C) nel palazzo Parte_5
di Viale Rimembranze n 2 Saronno (VA), esattamente dove si è rotta la trave del tetto a causa di infiltrazioni di acqua meteorica “ indica quale testimone sui capitoli 32 e 33 sopraindicati il signor residente in [...] . Parte_5
Per Controparte_1
In via principale:
- rigettare l'appello nonché ogni altra eventuale domanda ed eccezione verso il
[...]
con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado;
CP_1
In via istruttoria:
- senza inversione alcuna dell'onere probatorio ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti, in quanto inammissibili.
Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte_6
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via preliminare: valutato che l'appello non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, fissare udienza di discussione orale della causa con conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via principale: per le ragioni illustrate nel suesteso atto, rigettare l'appello proposto dai Signori
e con il quale è stata chiesta la riforma della sentenza Parte_1 Parte_2
10 n. 324/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e, per l'effetto, confermare la medesima sentenza.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza n. 324/2024, con conseguente riconoscimento della responsabilità in capo al Geom. e sua condanna al Controparte_3
pagamento delle somme richieste dai Signori e Parte_1 Parte_2
considerata la declarata contumacia del Geom. medesimo e la mancata Controparte_3
riproposizione ex art. 346 c.p.c. della domanda di manleva assicurativa entro la prima udienza ex art. 350 c.p.c., accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo a in forza delle Polizze nn. HCC22-W0084009 e Parte_6
HCC19- W0029882_Q22.
In via ulteriormente subordinata: nella contestata e non creduta eventualità di accertamento e/o conferma di qualunque obbligo di pagamento in capo al Geom. , nonché di Controparte_3 qualsiasi obbligo indennitario in capo a in favore dell'Assicurato: Parte_6
- accertare la quota di responsabilità nella causazione dell'evento dannoso direttamente imputabile all'assicurato qui appellato nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, conseguentemente, diminuire l'entità del risarcimento dovuto dal Geom. in misura corrispondente Controparte_3
alla gravità di tali colpe ed alla conseguenza che ne sono derivate;
- determinare gli obblighi indennitari di in base alle Polizze nn. HCC22-W0084009 e HCC19- Parte_6
W0029882_Q22 – previa eventuale riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c – entro il limite massimo di indennizzo di € 250.000,00, previa detrazione della franchigia pari ad € 500,00.=.
In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e probatorie proposte in primo grado nelle memorie ex art. 183 comma 6. n. 2 e 3
c.p.c..
In ogni caso: con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, spese da porsi a carico degli odierni appellanti in conformità al principio di causalità della lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio il e Controparte_1
l'amministratore condominiale per sentir annullare la delibera condominiale del Controparte_3
9.11.2021 e per sentir accertare la responsabilità professionale dell'amministratore, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti dagli attori.
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva respingersi le domande articolate da CP_1
parte attrice.
11 Si costituiva , che chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. Controparte_3
formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Controparte_3
assicurativa nei cui confronti svolgeva in via subordinata domanda di Parte_6
manleva.
Il Tribunale autorizzava alla chiamata del terzo. Controparte_3
Si costituiva in giudizio che insisteva per il rigetto della domanda attorea Parte_6
e della domanda di manleva avanzata nei propri confronti.
La causa veniva istruita su base documentale
Il Tribunale, con sentenza n. 324/24 resa in data 29.2.2024, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta: 1) rigettava la domanda di accertamento dell'invalidità della delibera assembleare del 9/11/2021 e conseguente declaratoria di inefficacia, promossa dagli attori;
2) rigettava la domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno promossa dagli attori nei confronti di 3) rigettava la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dai Controparte_3
convenuti nei confronti degli attori;
4) condannava gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, di e della parte terza chiamata. CP_1 Controparte_3
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
dolendosi: a) del disconoscimento del conflitto di interessi (non sanato in sede di costituzione di nuovo amministratore) tra il precedente amministratore e il;
b) del Controparte_3 CP_1 disconoscimento della soccombenza dell'amministratore rispetto alla assicurazione per erronea indicazione della polizza e per polizza non valida per non corretta informativa, da cui l'ingiusta condanna degli attori alle spese verso e disconoscimento del rigetto delle eccezioni Parte_6
avversarie che pure comporta compensazione delle spese di lite;
c) del disconoscimento della sussistenza di una azione uti singulis dei Condomini attori verso l'amministratore per danno da omessa manutenzione ordinaria su parti comuni (tetto); d) disconoscimento della necessità di creare un fondo speciale, mentre si approva una spesa straordinaria oltre alla doverosa allegazione del preventivo della ditta;
e) del disconoscimento della necessità di approvare con maggioranza di 4/5 per delibere le quali costituiscano un precedente fattuale necessario di una delibera, che modifica il modo di utilizzo di un bene comune (da box a locale pattume); f) del disconoscimento della necessità di allegazione del preventivo per compenso dell'amministratore; g) della mancata allegazione di piani di riparto.
Si costituiva il chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
12 Si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o, nel merito, respingere Parte_6
l'appello.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 8.10.2024 il consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al collegio l'udienza del 17.12.2024, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere.
Si può ricordare che in sede di discussione in primo grado il difensore di parte attrice chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto ai punti 2 e 3 della delibera impugnata, dando atto che una successiva delibera aveva approvato il successivo preventivo e consuntivo, delibera anch'essa tempestivamente impugnata.
Il difensore del non si opponeva alla richiesta di declaratoria della cessata materia del CP_1
contendere, insistendo sulla soccombenza virtuale.
Le altre parti ( , ), non interessate all'impugnazione della Controparte_3 Parte_6
delibera, si riportavano agli atti.
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
30251 del 31/10/2023, Rv. 669310).
L'interesse può anche venire a mancare dopo la proposizione del ricorso: in questi casi la situazione dà luogo al noto fenomeno della cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di cassazione, la quale può essere rilevata anche d'ufficio, in quanto l'interesse ad agire, che ne è alla base, rappresenta una delle condizioni dell'azione e deve persistere in tutti i gradi del processo.
Le spese vanno regolate secondo soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata. Con apprezzamento di fatto la cui motivazione non
13 postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei.
Salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui
è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione. (Cass. Sez. II, Ordinanza, 21/2/2023, n.
5319 Rv. 667008; Sez. VI-2, Ordinanza, 21/6/2022, n. 20005; Sez. 6-2, 8/6/2020, n. 10847; id. Sez.
6-2, 11/8/2017, n. 20071; id. Sez. 2, 10/2/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2, 28/6/2004, n. 11961).
Preso atto della delibera assunta all'assemblea del 28.6.2022, di approvazione del rendiconto consuntivo 2021 e relativo piano di riparto, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere rispetto ai punti 2) e 3) della delibera impugnata, che riguardavano esame ed approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio ordinario 2020 e del relativo piano di riparto consuntivo (punto
2) e approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio ordinario 2021, del piano di riparto delle rate condominiali e delle relative date di pagamento (punto 3). Salva la sommaria valutazione della soccombenza virtuale, a fini di regolamentazione delle spese.
La trattazione del merito dell'impugnazione deve essere preceduta da alcune considerazioni di tipo organizzativo.
L'atto d'appello si caratterizza infatti per una singolare confusione espositiva, che richiede vengano precisati i criteri che verranno seguiti nella trattazione.
I motivi di appello vengono dapprima indicati in numero di sette [rubricati da a) a g), pagg. 3 e 4 della citazione in appello;
quello sub. e) peraltro è riportato due volte], ma nel corso della esposizione diventano apparentemente dieci, in realtà undici, perché il numero sette è riportato due volte, ma reca doglianze diverse.
Ritiene la Corte, nel tentativo di dare ordine al caos della narrazione, di seguire quest'ultimo ordine.
Quanto al doppio motivo sette, a fini espositivi, si distinguerà tra i due, ri-nominandoli, a tal fine, 7
e 7 BIS.
14 Il primo motivo, dolentesi del disconoscimento del conflitto di interessi tra il precedente amministratore e il non è fondato. Controparte_3 CP_1
Il si è costituito difendendosi solo in relazione alla domanda per la quale è convenuto, CP_1 ossia l'impugnativa della delibera assembleare del 9.11.2021.
L'amministratore , chiamato in causa per fatti estranei alla delibera, si è Controparte_3
costituito e difeso separatamente.
Non sussiste conflitto d'interesse del difensore del né il difetto di mandato, non CP_1
avendo il spiegato un diretto contradditorio rispetto alla domanda di risarcimento nei CP_1 confronti dell'amministratore e non potendo ravvisarsi in tale scelta difensiva una omessa informativa del difensore ai danni del suo assistito.
In relazione al secondo motivo, che lamenta erroneo inquadramento della domanda attorea come domanda di annullamento di delibera, ex art. 1337 c.c., anziché come azione di nullità per conflitto con norma imperativa ex art. 1123 c.c., si deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
A soli fini di valutazione della soccombenza virtuale, se ne rileva l'infondatezza.
Ritiene parte appellante, che “poiché le spese condominiali ex art. 1123 c.c. sono norme imperative non subiscono il termine di 30 giorni per l'impugnativa”.
Si deve osservare che le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, non sono contrarie a norme imperative, e dunque non sono nulle ma eventualmente annullabili (Cass.
Sez. Unite, Sentenza n. 9839 del 14/4/2021, Rv. 661084).
La soccombenza virtuale resta dunque in capo alla parte appellante.
Il terzo motivo, che lamenta il disconoscimento del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e del rigetto delle eccezioni avversarie, nell'ambito della delibazione della soccombenza, a fine di attribuzione delle spese di lite, non è fondato.
Correttamente il Tribunale ha valorizzato la assolutamente prevalente soccombenza degli odierni appellanti (Cass. sez VI ord. 21/1/2020 n. 1269, Rv. 656718; id. Sez. 3, Ordinanza n. 31444 del
13/11/2023, Rv. 669470).
Non è stata ritenuta rilevante una del tutto minimale soccombenza della controparte, perché complessivamente di minimo peso;
è stata infatti respinta meramente la domanda di condanna per
15 lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ed il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96
c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del
6/6/2022, Rv. 664898; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 9532 del 12/4/2017, Rv. 643825).
Irrilevante poi che sia stata respinta l'eccezione di riferibilità di alcune delle spese a soggetti diversi, perché la relativa domanda è stata comunque respinta nel merito.
Con riferimento al quarto motivo, dolentesi della mancata allegazione dei piani di riparto alla lettera di convocazione dell'assemblea condominiale, si deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
A soli fini di valutazione della soccombenza virtuale, se ne dichiara l'infondatezza.
Non è infatti configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 2127 del 29/1/2021, Rv. 660164). Nel caso in esame non consta tale richiesta da parte degli appellanti.
La soccombenza virtuale resta dunque in capo alla parte appellante.
Con riferimento al quinto motivo, col quale parte appellante contesta la correttezza dei conteggi posti a fondamento dei piani di riparto contenuti nel bilancio impugnato, si deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
A soli fini di valutazione della soccombenza virtuale, se ne dichiara l'infondatezza.
Nel bilancio impugnato, approvato con delibera 9.11.21, i conteggi sono corretti. Gli errori denunciati -che comunque riguardavano le posizioni di altri condomini (OL DA RI PO
e e in relazione ai quali non viene evidenziato in che misura essi Persona_5
riverbererebbero sulle posizioni delle attuali parti in causa e Parte_1 Parte_2
si riferiscono a bilanci precedenti, 2019 e 2020, non impugnati in questa sede.
[...]
La soccombenza virtuale resta dunque in capo alla parte appellante.
Il sesto motivo, col quale si deduce la nullità della nomina dell'amministratore e ci si duole del disconoscimento della necessità di allegazione del preventivo per compenso dell'amministratore, non è fondato.
16 Chiarisce la giurisprudenza di legittimità che “al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso” (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 12927 del 22/4/2022, Rv. 664643). Il punto 4) della delibera impugnata prevede la nomina dell'amministratore , con approvazione dei relativi compensi, e richiama Controparte_3
un preventivo (allegato 3 alla medesima).
La circostanza, addotta dal convenuto e non contestata dagli attori, che il preventivo in CP_1
parola sia stato allegato alla delibera in parola, rileva ex art. 115 c.p.c..
La contestazione della circostanza operata in sede di appello è tardiva.
La contestazione in ordine alla necessità di maggioranza “rafforzata” per la conferma dell'amministratore è -prima ancora che infondata- nuova.
Il settimo motivo, dolentesi del disconoscimento della necessità di creare un fondo speciale, mentre si approva una spesa straordinaria, oltre alla doverosa allegazione del preventivo della ditta, non è fondato.
Il fondo si sarebbe reso necessario solo in presenza della sottoscrizione di un contratto d'appalto con la società individuata per svolgere i lavori per il rifacimento della fossa settica. Circostanze che, nell'assemblea la cui delibera è in contestazione, non sussisteva ancora. Nessun contratto era ancora stato sottoscritto;
si sceglieva meramente un preventivo.
Quanto al preventivo, si deve richiamare la trattazione svolta esaminando il quarto motivo, per cui non vi è obbligo di allegare la documentazione alla convocazione dell'assemblea, che resta a disposizione dei condomini a richiesta, non formulata.
In relazione al settimo motivo BIS, che riguarda il presunto esonero da responsabilità dell'amministratore in relazioni alle infiltrazioni di acqua piovana, deve evidenziarsi una carenza di interesse da parte dell'appellante.
Il punto 7 del verbale prevedeva la ratifica ed approvazione del preventivo alla e Controparte_25
l'affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione del manto di copertura, onde evitare infiltrazioni d'acqua, “con esonero dell'amministratore da ogni ed eventuale responsabilità”.
Parte attrice impugnava la delibera limitatamente allo “sgravio” dell'amministratore, che riteneva responsabile del degrado, per aver ritardato l'intervento risolutore.
17 Il Tribunale, ritenuto che la formulazione della delibera condominiale si presentasse equivoca sul piano letterale, potendo l'esenzione di responsabilità riferirsi tanto al conferimento dei lavori di riparazione alla ditta (profilo in relazione al quale l'attrice ha espressamente Controparte_25
precisato di non avanzare alcuna contestazione) quanto alle infiltrazioni in quanto tali e ai danni conseguenti, riteneva che dovesse interpretarsi nel primo dei due sensi sopra indicati, come anche sostenuto dallo stesso convenuto: interpretata nel secondo senso infatti, la delibera CP_1
sarebbe stata generica ed indeterminata nel suo contenuto, non indicando a quali fenomeni infiltrativi e a quali danni l'esonero farebbe riferimento e prevedendo dunque un'esenzione di responsabilità generalizzata a beneficio dell'amministratore.
Il Tribunale accoglieva dunque la prospettazione della parte attrice sul punto, ritenendo che lo sgravio previsto dal punto 7 riguardasse solo il conferimento dei lavori, e non anche la responsabilità per i danni da eventuali infiltrazioni.
Consegue difetto di interesse all'impugnazione del relativo punto di decisione.
L'ottavo motivo, dolentesi del disconoscimento della necessità di approvare con maggioranza di 4/5 delibere che costituiscano un precedente fattuale necessario di una delibera, che modifica il modo di utilizzo di un bene comune (da box a locale pattume), non è fondato.
La delibera contestata si limita ad approvare uno “studio di fattibilità”, rimettendo espressamente ad una successiva delibera l'approvazione dello spostamento dei locali spazzatura, e dando mandato all'amministratore per la verifica presso gli uffici amministrativi competenti della conformità edilizia ed urbanistica di tale opzione. La delibera non comporta un immediato spostamento, ma solo dispone accertamenti in ordine alla percorribilità dell'ipotesi.
Consegue, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'inapplicabilità alla decisione impugnata delle maggioranze previste dall'invocato art. 1117 ter c.c..
Il nono motivo, dolentesi del disconoscimento della sussistenza di una azione uti singuli dei
Condomini attori verso l'amministratore per danno da omessa manutenzione ordinaria su parti comuni (tetto), non è fondato.
Gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento nei confronti di prospettando, per quanto ancora interessa in questa sede di impugnazione, Controparte_3
che il ritardo nella sostituzione delle tegole poste a copertura del solaio avrebbe CP_24 causato al Condominio maggiori costi di ripristino, in € 9.635,00.
18 La domanda è stata correttamente ritenuta inammissibile, nella parte in cui mirava a far valere un interesse del condominio, che ha espressamente dichiarato di non aderivi;
infondata, nella parte in cui pretende il risarcimento di un danno uti singuli.
Il danno pro quota non è dimostrato.
La somma indicata si riferisce al costo complessivo dell'intervento di ripristino, che avrebbe comunque dovuto essere compiuto.
La condotta imputata all'amministratore è omissiva, di talché parte attrice avrebbe dovuto dedurre e provare che una più tempestiva iniziativa dell'amministratore avrebbe ridotto in misura apprezzabile il costo dell'intervento: tale dimostrazione non è stata offerta dagli attori, neppure in via indiziaria. Inconferente il documento segnalato (doc. 43 attoreo, che riguarda la denuncia dell'infiltrazione da parte del condomino che non è contestata). Le prove dedotte sono state Pt_5
ritenute inammissibili con ordinanza 28.6.2023, che non viene formalmente impugnata, e deve comunque nel merito essere confermata, posto che i capi dedotti riguardano la descrizione delle circostanze in cui si è verificata l'infiltrazione (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14), che non sono in discussione, e sono dunque irrilevanti, o contengono valutazioni (2, 11, 12, 14, 15).
Il decimo motivo, dolentesi del disconoscimento della soccombenza dell'amministratore rispetto alla assicurazione per erronea indicazione della polizza e per polizza non valida per non corretta informativa, da cui l'ingiusta condanna degli attori alle spese verso non è Parte_6
fondato.
Le spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, all'esito del rigetto della domanda principale, vanno poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguato fondamento nel principio di causalità, che governa la materia in parola (cfr., fra le tante, Cass. nn. 23552/11; id. sez. II, 17/9/2019, n. 23123).
Tale conclusione è stata affermata anche in relazione alle ipotesi in cui l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (id. nn. 2492/16 e 19181/03), e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (id. nn. 7431/12, 8363/10 e 6514/04).
Nel caso di specie l'iniziativa del chiamante non risulta palesemente infondata né arbitraria, considerato che –quantomeno sulla base di un giudizio puramente virtuale– essa non appare del tutto sfornita di fondamento.
Invero la difesa di sarebbe stata respinta perché il vizio segnalato Parte_6 consisteva nell'aver “omesso di comunicare in pendenza della Polizza n. HCC19-W0029882-Q21 alla Compagnia l'esistenza del procedimento R.G. 4555/2021”, ma si tratta Parte_6
19 all'evidenza di questione irrilevante, posto che si trattava di procedimento diverso dal presente, che recava in primo grado davanti al Tribunale di Busto il N. 1799/2022 R.G..
S'impongono pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere con riferimento ai punti 2 e 3 della delibera impugnata, e la reiezione dell'impugnazione nel resto.
Le spese seguono la soccombenza, in capo a parte appellante, e ciò tanto in via diretta, che sotto il profilo della c.d. “soccombenza virtuale”, per come analiticamente indicato trattando dei singoli motivi. Ciò sia in favore del condominio, che della terza chiamata per le Parte_6
ragioni già esposte trattando del motivo decimo.
Vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM, 55/14 e ss., per lo scaglione di valore indeterminato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato posto che la sentenza impugnata viene comunque riformata, nella misura in cui viene dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio n. 324/24 resa tra le parti in data 29.2.2024:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai punti 2 e 3 della delibera impugnata;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento delle spese processuali del Parte_1 Parte_2
grado in favore del e di che liquida -in Controparte_1 Parte_6
favore di ciascuna parte- per compensi defensionali in € 10.313,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 18/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN Corte Laura RA Tragni
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