18 giugno 2013
(( (Modificazioni delle destinazioni d'uso). )) ((Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, puo' modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.
La convocazione dell'assemblea, a pena di nullita', deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso.
La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico. ))
Commentari • 101
- 1. Maggioranza specialehttps://www.brocardi.it/ · 266.81506
[…] ma in linea di massima possiamo concludere che non si è raggiunto...» Consulenza legale Q202127801 (Articolo 1117 ter Codice Civile - Modificazioni delle destinazioni d'uso) «Innanzitutto è utile precisare che l'amministratore non può decidere di sua spontanea volontà di modificare la destinazione d'uso di una parte...» Consulenza legale Q202127557 (Articolo 1120 Codice Civile - Innovazioni) «Il quesito purtroppo non è chiaro: per quanto ci è dato capire, […] la giurisprudenza ha più volte chiarito che è possibile per il condominio dare in locazione...» Consulenza legale Q201924038 (Articolo 1117 ter Codice Civile - Modificazioni delle destinazioni d'uso) «Tra le novità più rilevanti apportate dalla L. n. 220/2012 vi è l'art 1117 ter del c.c., […]
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Giurisprudenza • 300
- 1. Trib. Avezzano, sentenza 15/02/2024, n. 51Provvedimento: […] A fondamento della domanda gli attori hanno lamentato: a) la nullità della delibera per mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 1117 ter c.c.; b) l'annullabilità della delibera per mancato rispetto delle norme relative alla convocazione e comunicazione dell'assemblea ai condomini secondo quanto previsto dagli artt. 1173 ter e quater c.c.; c) l'annullabilità della delibera per irregolarità e falsità presenti nel verbale;Leggi di più...
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