Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00057/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00074/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in proprio e quale presidente pro-tempore della Sezione Regionale per il Veneto di S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani), rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Finotti e Barnaba Battistella con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri dell’Avvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede della medesima Avvocatura in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 148 del 31 ottobre 2020 pubblicata sul B.U.R. n. 163 del 31 ottobre 2020;
- dell'Ordinanza n. 156 del 24 novembre 2020 pubblicata sul B.U.R. n. 168 del 24 novembre 2020;
- del “Protocollo d'intesa” approvato in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale in data 30 ottobre 2020 ed allegato all'Ordinanza n. 148/2020;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la concessione della sospensione cautelare richiesta, dal momento che le due ordinanze impugnate (recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”), come eccepito dalla Regione, hanno già esaurito i loro effetti, come da espressa previsione temporale in esse indicata, rispettivamente, la n. 148/2020 in data 24 novembre 2020 e la n. 156/2020 in data 4 dicembre 2020, e che non risulta impugnata la successiva ordinanza n. 5 del 2021 con cui, a seguito di ulteriore istruttoria, il Presidente della Giunta della Regione Veneto si è rideterminato sulla questione;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare vada respinta, con compensazione delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO