Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1558/2024
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1558/2024 vertente tra:
TRA Parte 1 con l'avv. BELPOLITI;
- RICORRENTE
E
CP_1 con gli avv.ti SALOMONI e CAFFARRI
-RESISTENTE
E
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 02/07/2016 a BO DI OP (atto n. 5, parte 1, anno 2016). Dal matrimonio è nato Per 1
(19/03/2016).
Parte_1 ha convenuto in giudizio il marito per chiedere arazione personale, che il figlio sia affidato in che via condivisa alle parti, con collocazione presso di sé nella casa coniugale, e che il padre contribuisca al suo mantenimento con la somma mensile di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito e le parti hanno concluso CP 1 congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalla fine della convivenza e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto di regolarle in questi termini:
"a) I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto, comunicando ogni variazione della stessa a mezzo racc. a.r. e/o altro mezzo equipollente;
Per 1b) disporre l'affido condiviso del minore ai genitori, con collocazione preferenziale presso la madre, prevedendo il diritto di visita del padre che potrà vederlo due fine settimana al mese dal Sabato fino al Lunedì mattina provvedendo ad accompagnarlo a scuola, ed inoltre per due giorni alla settimana con pernottamento provvedendo ad accompagnarlo a scuola, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, avendo cura i genitori di alternare tra loro di anno in anno le festività della Vigilia, di Natale, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo. c) assegnare la casa familiare e gli arredi in essa contenuti alla madre che l'abiterà con il figlio minore;
CP 1 a versare in favore di [...] d) dichiarare tenuto l'importo mensile di euro 2 Parte 1 entro il giorno 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio _1 . Tale somma è soggetta ad aggiornamento in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intercorse nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati a partire da Febbraio 2026; CP 1 a rimborsare alla sig.ra [...] e) dichiarare tenuto rie sostenute per il figlio m Parte 1 il 50% delle sp come da protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. f) l'assegno unico spetterà per intero alla madre Parte 1
g) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Parte 1 CP 1 la somma di o, a titolo di restituzione di som libretto postale cointestato ad entrambi e di proprietà di Pt 1 da versarsi al momento della sottoscrizione del presente foglio;
h) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con rinuncia espressa al contributo di mantenimento personale da parte di entrambi.
i) Con la sottoscrizione delle predette pattuizioni, i separandi danno atto di avere definito ogni questione economico patrimoniale tra loro pendente, con l'adempimento della condizione g), sia in relazione al rapporto coniugale che a quelle conseguenti alla crisi dello stesso, e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa per qualsivoglia rapporto, anche economico, tra gli stessi intercorso, nonché per qualsivoglia ragione e/o diritto e/o titolo e, infine di ritenersi integralmente soddisfatti delle rispettive ragioni.
13) I ricorrenti si obbligano reciprocamente a concedere autorizzazione e assenso sia al rilascio che al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per loro e per il figlio minore.
14) Le spese e i compensi del presente giudizio vengono integralmente compensati tra le parti.” Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative, ritenendo le disposizioni concordate adeguate alle necessità del figlio.
3. Spese
Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 02/07/2016 a BO DI OP (atto n. 5, parte 1, anno 2016);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 11/2/2025
Il Presidente Il Giudice est.
Francesco Parisoli Lorenzo Meoli