Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
STERLICCHIO Antonella Miryam Presidente rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
DE NARDIS Pierluigi Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5405 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
Avv. PASCONE GIOVANNI e
BIFULCO GIOACCHINO e
Controparte_1
Avv. DUCCILLO CRISTIANA
L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 6307 del 2024 del Tribunale di Roma. La parte appellante non è comparsa all'udienza del 18.2.2025 né a quella successiva del 4.3.2025. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'appello deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono il principio di causalità, stante la costituzione dell'appellata e la partecipazione di questa ad entrambe le CP_1 udienze. Trova applicazione il principio che segue: “A seguito dell'entrata a regime dell'art. 89 della Legge 26 novembre 1990 n. 353 (confermativa della disciplina già applicabile alle controversie di lavoro alla stregua della Legge n. 533 del 1973), che ha abrogato il disposto dell'art. 357 c.p.c. (in base al quale l'ordinanza ex art. 348, 2 comma, c.p.c. era suscettibile di reclamo al collegio), ogni declaratoria di improcedibilità (o inammissibilità) dell'appello per il suo carattere definitivo e decisorio, pur
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello; condanna la alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore della Controparte_2
, nella misura che liquida in euro 12.000,00, oltre spese
[...] generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente
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