Sentenza 28 giugno 2004
Massime • 1
In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2004, n. 11961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11961 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU PE, IT TE, DI TI TI CE, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato BRUNO DI STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti. -
contro
COND VIA CANFORA 16 CATANIA, in persona dell'Amm.re pro tempore, LM ET & C SNC, in persona del legale rappresentante, GU AL, GU TT, GU IZ, RA TT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 823/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/02/04 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti atti di citazione notificati il 24-6-1991, UD IU e SS SA, GU LO, AC CE e Di RT NA CE convenivano in giudizio davanti al tribunale di Catania il condominio dello stabile di Via Canfora n. 16, in Catania, chiedendo l'annullamento della delibera del 10-6-1991, con la quale era stato deciso di realizzare una struttura nel cortile condominiale, per violazione degli artt. 1136 comma 5 e 1120 c.c. e delle norme urbanistiche, per lesione dei diritti dei singoli condomini, per l'inutilità degli interventi per sopperire alla carenza di acqua, per l'erronea applicazione dei valori della tabella autoclave adottata nella circostanza e per nullità del verbale per vizi di forma e di procedura;
in via subordinata, chiedevano di essere esonerati dalle relative spese. Riuniti i tre giudizi, interveniva in causa ai sensi dell'art. 105 c.p.c., Palma NO, il quale faceva proprie tutte le richieste degli attori. Espletata la disposta consulenza tecnica, la causa era decisa con sentenza dell'11 luglio 1997, con la quale era annullata la delibera impugnata ed il convenuto era condannato alle spese. Proposto appello dal condominio, la corte di appello di Catania, con sentenza del 12-11-1999 pronunciata nei confronti dei costituiti Di RT NA CE, AC CE, GU CE, GU RE e GU ET, questi ultimi quali eredi di GU LO, UD IU e SS SA, ed in contumacia della s.n.c. NO Palma e C, ha dichiarato, in parziale riforma di quella impugnata, cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità, per violazione dell'art. 1136 comma 5 c.c., del punto 2) della delibera condominiale del 10 giugno 1991, riguardante l'incremento vasche accumulo acqua;
ha rigettato gli ulteriori motivi di nullità del medesimo punto della citata delibera;
ha compensato per metà le spese processuali del primo grado del giudizio, restando la residua frazione, nella misura liquidata dal tribunale, a carico del condominio, ed ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello.
La corte ha così deciso, in quanto con delibera assembleare adottata 11 17-2-1998 è stata approvata con la maggioranza di 683, 9 millesimi la decisione relativa alla collocazione delle vasche di accumulo dell'acqua, già adottata nella seduta del 10-6-1991 ed annullata dal tribunale con la sentenza poi impugnata. Ciò ha determinato, in virtù della disposizione di carattere generale di cui all'art. 2377 ultimo comma c.c., applicabile anche alle assemblee dei condomini, e, quindi, a seguito della sopravvenuta adozione, nella fattispecie, di valida delibera che ha sostituito quella impugnata, la cessazione della materia del contendere, così come ritenuto peraltro anche dalla parti in causa.
Ne consegue, per la corte, che sono rimasti assorbiti tutti i motivi attinenti a vizi formali della delibera impugnata, mentre è infondato quello, espressamente riproposto in appello, attinente al vizio sostanziale relativo alla innovazione, che arrecherebbe pregiudizio alle autorimesse dei condomini Di RT e UD ed agli appartamenti prospicienti sul cortile.
L'infondatezza deriva dal fatto che, per quanto riguarda l'accesso al garage di proprietà del Di RT, è stato accertato che la struttura realizzata risulta "totalmente ininfluente sul godimento degli spazi disponibili e non intralcia in alcun modo l'utilizzo degli spazi di manovra antistanti i garages", il cui valore di mercato, tra l'altro, non è rimasto modificato dalle mutate condizioni del luogo;
e che anche la utilizzazione del cortile e la illuminazione dei singoli appartamenti non sono risultate apprezzabilmente ridotte a seguito ed in dipendenza della realizzazione della struttura.
Ricorrono per la cassazione della sentenza UD IU, SS SA e Di RT NA CE, deducendo due motivi di gravame. L'intimato condominio di Via Canfora n. 16 di Catania non ha svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2377 c.c. e art. 112 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c. e art. 159 c.p.c. -Insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c..
Con tale motivo i ricorrenti denunciano che la corte di appello ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza verificare se la nuova delibera, che aveva sostituito quella impugnata, fosse stata adottata in conformità alla legge ed in modo tale da eliminare i vizi da cui risultava affetta la precedente, così come dispone l'art. 2377 c.c. per le deliberazioni delle assemblee delle società;
non rispondendo al vero, inoltre, che le parti in causa avrebbero ritenuto anch'esse cessata la materia del contendere a seguito dell'adozione della nuova delibera, avendo manifestato, invece, interesse alla decisione dell'appello.
Rimane il fatto che l'impugnata delibera, secondo i ricorrenti, è affetta da nullità assoluta insanabile, per mancanza della maggioranza di legge, e che tale nullità relativa al punto 2 dell'o.d.g. si estende, per l'assolutezza della violazione di legge, all'intera delibera per la previsione dell'art. 159 c.p.c. e dell'art. 1419 c.c. Ne deriva anche che la motivazione posta dalla corte a base della decisione adottata è illogica e contraddittoria. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Non ha pregio la censura di cui al primo motivo - formulata, tra l'altro, in termini generici, quanto all'omesso esame, da parte della corte, della "conformità alla legge" della successiva delibera e alla pretesa "nullità assoluta insanabile" di quella impugnata -, atteso che, all'affermazione di quel giudice, secondo cui la nuova delibera dell'assemblea dei condomini - che aveva sostituito la precedente, annullata dal tribunale, in quanto, pur avendo ad oggetto una innovazione, era stata adottata con un numero di voti inferiore a quello richiesto dalla legge - era stata approvata con la prescritta maggioranza, i ricorrenti hanno semplicemente opposto e rilevato che la corte avrebbe dovuto, prima di fare tale affermazione, verificare se la delibera successiva fosse conforme alla legge, ciò essendo imposto dall'art. 2377, ult. comma c.c..
Ma, così deducendo, nessuna specifica violazione di legge essi hanno denunciato con riguardo alla seconda delibera - a parte, si ripete, la generica "nullità assoluta insanabile, per mancanza della maggioranza di legge", della prima delibera -; cosicché, una volta ritenuta valida dalla corte di appello la nuova delibera, perché assunta, come si è ricordato, con la prescritta maggioranza, e non essendo più consentito, pertanto, annullare quella impugnata, per il disposto dell'art. 2377, comma 5^, c.c., applicabile, per identità di ratio, anche in materia di condominio (Cass. n. 8622/98, n. 3159/93) correttamente la stessa corte, nel prendere e dare atto della intervenuta sostituzione della delibera impugnata con quella evidentemente "presa in conformità della legge", ha dichiarato cessata la materia del contendere, per il venir meno di quella specifica situazione di contrasto tra le parti, "come,, peraltro, ritenuto anche da queste".
Ora, così statuendo, la Corte di appello - cui è riservata, quale giudice del merito, la valutazione della idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare il contrasto sull'intero oggetto della lite con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. n. 5097/99, n. 5029/98, n. 4672/98) - non è incorso nella violazione delle norme ne' nel vizio di motivazione denunciati dai ricorrenti con il primo motivo, in quanto, una volta accertata, nel caso concreto, la sopravvenienza di una siffatta situazione, ha legittimamente dichiarato cessata la materia del contendere, come gli era consentito fare anche d'ufficio (Cass. n. 1950/2003), pronunciandosi, altresì, nel merito, in ordine al lamentato, ma inesistente pregiudizio derivante alle autorimesse ed agli appartamenti dei condomini.
Quanto al secondo motivo, si rileva che la corte, nello statuire sulle spese, si è sostanzialmente uniformata ai principi più volte enunciati e ribaditi in materia da questo Supremo Collegio, fornendo congrua e convincente spiegazione delle ragioni per le quali, alla luce dei principi medesimi, ha regolamentato in maniera differente le spese del primo e del secondo grado di giudizio, nel rispetto, peraltro, della regola, che risulta pienamente osservata nella fattispecie, secondo cui le spese processuali non possono essere poste, in tutto o in parte, a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso.
Anche siffatta statuizione non merita, pertanto, la censura mossa dai ricoprenti con il predetto secondo motivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2004